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Nuova classificazione dei codici Ateco

Con una Nota informativa 29 dicembre 2021, l’Istat aveva comunicato la pubblicazione della nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022, decorrente dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022.

Al riguardo, con la Risoluzione 4 maggio 2022, n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. è possibile verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe tributaria accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, la Carta nazionale dei servizi (CNS) o la Carta d’identità elettronica (CIE). Professionisti, imprese e persone fisiche titolari di partita Iva possono ancora accedere all’area riservata con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia. All’interno dell’area riservata occorre selezionare il servizio “Cassetto fiscale” e aprire la sezione “Dati anagrafici” per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione “Altre attività”, per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie;
     
  2. i contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007, se il codice comunicato in precedenza sia stato modificato;
     
  3. l’adozione della nuova classificazione non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Dpr 633/72 (in tal senso si richiama la Risoluzione 24 giugno 2008, n. 262/E).

(MF/ms)
 




Dichiarazioni Imu: possibile anche l’invio telematico

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu dei soggetti privati e degli enti commerciali ritorna, per le variazioni avvenute a partire dall’anno 2020, al 30 giugno dell’anno successivo, ed è quindi allineato con la scadenza della dichiarazione IMU ENC.

Infatti il differimento al 31 dicembre dell’anno successivo, operato dall’art. 3-ter del Dl 34/2019, è stato abrogato dall’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 che ha previsto, come termine unico per l’invio, il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione, i cui dati hanno effetto anche per gli anni successivi purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta (cfr. ris. Mef 6 novembre 2020 n. 7/Df), deve essere presentata in forma cartacea oppure trasmessa telematicamente.

Il modello da utilizzare rimane quello approvato dal Dm 30 ottobre 2012, in quanto non è stato ancora emanato il decreto ministeriale, previsto dall’art. 1 comma 769 della L. 160/2019, con cui verrà rivista la modulistica e saranno individuati in maniera puntuale i casi in cui ne risulterà necessaria la presentazione.

Con riferimento alla prima modalità, l’art. 6 del citato Dm ha previsto che la presentazione della dichiarazione possa essere effettuata mediante consegna fisica al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati e quest’ultimo dovrà rilasciare una ricevuta.

La dichiarazione può tuttavia essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _”, e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente.

La dichiarazione può infine essere scansionata e trasmessa con posta certificata.

La spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione tenendo conto che la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione stessa.

Una seconda modalità di redazione e invio della dichiarazione è quella “telematica”, ovvero la compilazione, attraverso il proprio software gestionale (non risulta esserci infatti un software gratuito di compilazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate o altro soggetto) del modello seguendo il tracciato ministeriale.

Al riguardo occorre fare riferimento alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per la dichiarazione IMU/TASI degli enti commerciali e delle persone fisiche, versione 5 del 15 luglio 2019 (rinvenibili sul sito del MEF: https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/specifiche-tecniche-aggiornamenti-e-correzioni/index.html).

Invio mediante Entratel con l’applicativo “Desktop Telematico”

La dichiarazione, il cui tracciato segue fedelmente quello del modello cartaceo, dovrà poi essere inviata mediante Entratel utilizzando l’applicativo “desktop telematico” come indicato al § 2.6.3 delle citate specifiche.

In base al comma 4 dell’art. 6 del Dm 30 ottobre 2012, il singolo Comune può tuttavia, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Tale attività può essere indirizzata sia nel prevedere ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea (quale ad esempio l’invio tramite fax), sia nel predisporre modalità “innovative” quali la messa a disposizione di piattaforme ove, previa autenticazione, i contribuenti possano inserire e trasmettere i dati.

Occorre precisare che tali metodi non possono obbligatoriamente sostituire le modalità tradizionali (cartacea e telematica tramite Entratel), bensì si affiancano alle modalità “ministeriali” per cui i contribuenti sono liberi di valutare quale di questi metodi possa essere loro più congegnale.

(MF/ms)