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Tax credit innovazione e design: termini in scadenza al 31 dicembre 2025

A fine anno scadono i termini per effettuare gli investimenti al fine di accedere ai crediti d’imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica e design, disciplinati dall’art. 1 commi 201 e 202 della L. 160/2019 e dal DM 26 maggio 2020.

Secondo la disciplina in vigore, se per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2031, per le attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica il termine è invece fissato al 31 dicembre 2025 (previsto dall’art. 1 commi 203-ter, 203-quater e 203-sexies della L. 160/2019).

A tal fine, rilevano i costi sostenuti in base al principio di competenza ai sensi dell’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR (art. 6 comma 1 del DM 26 maggio 2020).

L’attuale testo del Ddl. di bilancio 2026 non prevede nulla riguardo a tali agevolazioni, ma alcuni emendamenti presentati hanno proposto la proroga del credito d’imposta sul design e sull’innovazione (fino al 2028 o 2030), con un potenziamento della misura, dal 5% al 10% (in tal senso, si vedano gli emendamenti dal n. 94.0.17 al n. 94.0.23, presenti sul sito del Senato).

Il credito d’imposta per innovazione tecnologica di cui all’art. 1 comma 201 della L. 160/2019 è pari al 5% della relativa base di calcolo (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili) nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, elevato a 4 milioni di euro per l’innovazione 4.0 e green.

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (cfr. artt. 3 e 5 del DM 26 maggio 2020).

Il credito d’imposta per il design e l’ideazione estetica di cui all’art. 1 comma 202 della L. 160/2019 è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (cfr. art. 4 del DM 26 maggio 2020).

In linea di massima, sono agevolabili:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività;
  • quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività;
  • spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività.
Il credito d’imposta spettante (che non concorre a formare il reddito) è utilizzabile, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dal DM 24 aprile 2024, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Utilizzo subordinato agli obblighi di certificazione

Nello specifico, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito d’imposta relativo a ciascuna tipologia di attività).

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: esaurite le risorse

Il MIMIT, con decreto 6 novembre 2025, ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024.

Nello specifico, il decreto stabilisce che alle imprese che, a partire dal 7 novembre 2025 (data di pubblicazione del suddetto decreto), presentano comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, è inviata una ricevuta di indisponibilità delle risorse ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del DM 24 luglio 2024.

Nel relativo comunicato del MIMIT del 6 novembre si legge infatti che le risorse REPowerEU destinate alla misura (dagli iniziali 6,3 miliardi a 2,5 miliardi), anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.

Resta comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre 2025: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta.

Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.

In caso di nuova disponibilità finanziaria – derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse – il GSE informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

Sul sito del GSE, nella pagina dedicata a transizione 5.0, viene infatti affermato che è stato raggiunto il limite previsto a seguito della rimodulazione delle risorse PNRR destinate alla misura. In attesa dell’implementazione delle novità introdotte dal decreto direttoriale 6 novembre 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il GSE ha previsto la temporanea chiusura del portale e del contatore. In caso di nuova disponibilità, le risorse saranno assegnate secondo l’ordine di prenotazione.

Si ricorda che il credito d’imposta transizione 5.0 riguarda gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 nell’ambito di progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare (art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024):

  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
L’interconnessione dei beni 4.0, che non incide sul completamento del progetto, deve invece avvenire entro il 28 febbraio 2026, termine entro cui deve essere comprovata con la perizia asseverata (cfr. FAQ GSE-MIMIT 10 aprile 2025, § 2.12).

Si evidenzia che, qualora venga confermato l’attuale testo del Ddl. di bilancio 2026, il credito d’imposta transizione 5.0 non sarebbe prorogato e gli investimenti effettuati dal 2026 potranno essere oggetto, alle specifiche condizioni previste, del nuovo iper-ammortamento.

Forte accelerazione delle prenotazioni per il 4.0

Con un ulteriore comunicato, il MIMIT ha inoltre informato che, a seguito dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse di transizione 5.0, con prenotazioni che hanno raggiunto l’obiettivo dei 3 miliardi, si è registrata una forte accelerazione delle prenotazioni anche sul piano 4.0.

Al 6 novembre risultavano ancora disponibili 200 milioni di euro.

Viene precisato che il GSE al raggiungimento della soglia dei 2,2 miliardi di euro trasmetterà una comunicazione di esaurimento risorse.

Il MIMIT, alla luce dell’elevato gradimento dimostrato dalle imprese per il piano 5.0, è al lavoro per reperire nuove risorse e per garantire il sostegno agli investimenti programmati, anche attraverso soluzioni di continuità con la nuova misura che sarà varata in legge di bilancio.

Si ricorda che le comunicazioni trasmesse entro il 31 dicembre rimarranno comunque efficaci e saranno gestite in base all’ordine cronologico di invio in caso di reperimento delle risorse.

(MF/ms)




Industria 4.0, esaurimento risorse disponibili

Raggiunto il tetto dopo la forte accelerazione scaturita dall’esaurimento dei fondi destinati a transizione 5.0

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet l’11 novembre, ha informato che, “in data odierna, risultano esaurite le risorse disponibili per la misura Transizione 4.0”.

Negli ultimi giorni si era infatti registrata una forte accelerazione nelle prenotazioni alla misura, conseguente all’annuncio dell’esaurimento dei fondi destinati a transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione da parte delle imprese.

Nel comunicato viene comunque precisato che le imprese possono continuare a inviare comunicazioni di prenotazione. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE spa ne darà comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Con un diverso comunicato, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha reso noto che prosegue la presentazione dei progetti relativi al credito d’imposta transizione 5.0.

Nello specifico, è stato comunicato che, nel fine settimana e nella giornata del 10 novembre, risultano caricati sulla piattaforma GSE ulteriori 742 progetti, per un valore complessivo di 231.084.152,50 euro. Tali progetti si aggiungono ai 12.461 già conteggiati allo scorso 7 novembre, prima dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse, per un ammontare complessivo di circa 2,9 miliardi di euro.

Per questi nuovi progetti, come già precisato dal MIMIT nel comunicato dello scorso 7 novembre, il Governo sta operando per reperire le risorse aggiuntive necessarie al soddisfacimento delle domande.

Dal 1° gennaio 2026 sarà operativo il nuovo Piano transizione 5.0

La presentazione dei progetti proseguirà fino al 31 dicembre e le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Dal 1° gennaio 2026 sarà invece operativo il nuovo Piano transizione 5.0, in piena continuità operativa con l’attuale misura.

Dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse di transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione delle imprese, si è registrata una forte accelerazione nella presentazione dei progetti relativi a Industria 4.0, con la prospettiva di un prossimo esaurimento anche delle risorse destinate a tale misura.

Il Ministro Urso ha inoltre convocato per martedì 18 novembre un incontro con le principali associazioni nazionali d’impresa per un confronto su transizione 5.0 alla luce dell’esaurimento delle risorse disponibili.
 

(MF/ms)




Investimenti 4.0: chiarimenti sui benefici del credito di imposta e dell’iper-ammortamento

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 una data rilevante è quella del 31 dicembre 2025, soprattutto alla luce delle novità previste dal Ddl. di bilancio 2026.

Ai sensi dell’art. 1 comma 446 della L. 207/2024, per gli investimenti in beni materiali 4.0 (quelli di cui all’Allegato A alla L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 spetta nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro, con obbligo di presentazione di apposita comunicazione al MIMIT ai fini della fruizione del credito d’imposta, rilevando l’ordine cronologico di presentazione.

Tale agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta per i beni materiali 4.0, ai sensi della citata disposizione, è previsto nella misura del:

  • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Quindi, ad esempio, per un investimento pari a 2 milioni di euro, il credito d’imposta è pari a 400.000 euro.

Si ricorda che tale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in F24 (codice tributo “7077”), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in tre quote annuali di pari importo.

Il credito va quindi utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello F24 (quindi, ad esempio, IVA, contributi previdenziali, ritenute IRPEF dei dipendenti, ecc). Tale modalità di utilizzo consente di beneficiare del credito anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi di imposta sostitutiva (che non potrebbero invece fruire della nuova maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili, non determinando il reddito in modo analitico).

Pertanto, le imprese che intendono fruire del summenzionato credito d’imposta, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti (cfr. DM 15 maggio 2025 e DM 16 giugno 2025), entro il 31 dicembre 2025 devono effettuare gli investimenti o effettuare la prenotazione, con versamento dell’acconto minimo del 20%, per poi effettuare gli investimenti entro fine giugno 2026.

Secondo quanto previsto dall’art. 94 del Ddl. di bilancio 2026 trasmesso al Senato (che nella prima bozza circolata era l’art. 95), il nuovo iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Pertanto, qualora si intenda beneficiare dei nuovi iper-ammortamenti per investimenti effettuati nel 2026, i titolari di reddito d’impresa non dovranno effettuare la suddetta prenotazione entro il 31 dicembre 2025.

Senza prenotazione nel 2025, troverebbe quindi applicazione, ove confermata, la nuova maggiorazione del costo di acquisto, prevista in misura pari, di base, al:

  • 180%, fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni;
  • 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.
Il relativo risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi, rispettivamente, del 43,2%, 24% e 12%.

Considerando l’esempio precedente, se un’impresa nel 2026 effettua investimenti per 2 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 3,6 milioni di euro. Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 864.000 euro.

Maggiorazione spalmata sulla durata dell’ammortamento

La maggiorazione potrebbe essere portata in deduzione, in aggiunta a quella relativa al costo ordinario, per la durata del periodo di ammortamento fiscale ai sensi dell’art. 102 del TUIR, ferma restando la necessità di presentare apposite comunicazioni che saranno meglio definite con successivo decreto.

Tale agevolazione riguarderebbe inoltre soltanto le imposte sui redditi, non l’IRAP.

Qualora la deduzione da iper-ammortamento generi una perdita fiscale, questa dovrebbe essere deducibile secondo le regole ordinarie del TUIR.

Si evidenzia che la nuova maggiorazione spetterebbe anche per i beni immateriali 4.0 (di cui all’Allegato B alla L. 232/2016), mentre il credito d’imposta ex L. 178/2020 per tali beni non è più previsto dal 2025 (tranne in caso di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2025 per i quali era stata effettuata la prenotazione nel 2024).

Da ultimo, anche con riferimento al credito d’imposta disciplinato dall’art. 96 del Ddl. di bilancio 2026, pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, che sarebbe riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti 2026 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0, si afferma che tale incentivo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.
 

(MF/ms)




Cessioni crediti edilizi: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 240/2025 del 15 settembre 2025, interviene su una delle principali criticità emerse dopo le recenti modifiche normative alla cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi, chiarendo i limiti e le possibilità operative a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 e della relativa Legge di conversione.

Nuovi divieti sulla cessione del credito: il contesto – Dal 29 maggio 2024 è stato introdotto il divieto per i beneficiari delle detrazioni previste dall’art. 121, comma 2 , D.L. n. 34/2020, di optare per la cessione delle rate residue non ancora fruite delle detrazioni stesse. Il blocco riguarda i cosiddetti “bonus edilizi” e si applica a coloro che, avendo sostenuto spese per interventi agevolati negli anni 2020-2024, intendevano cedere solo le rate residue delle detrazioni aspettanti, non ancora godute tramite dichiarazione dei redditi.

Chiarimenti operativi dell’Agenzia: chi è bloccato e chi no – L’Agenzia specifica che il divieto non si applica alle aziende o ai soggetti che abbiano già acquisito il credito tramite sconto in fattura, e che risultano cessionari dei crediti. In sostanza:

  • il beneficiario originario della detrazione non può più “smobilizzare” le rate residue cedendole a terzi dopo il 29 maggio 2024;
  • tuttavia, il cessionario che, ad esempio, abbia acquisito il credito a seguito di sconto in fattura (o altra forma di cessione), può continuare a cedere i crediti ancora presenti in piattaforma e non ancora utilizzati in compensazione, conformemente alle regole (limiti e tracciabilità) dell’art. 121 D.L. n. 34/2020.
In pratica, la “catena” successiva di cessioni dei crediti già circolanti nel sistema (purché rispettino i vincoli di numero e tipologia di cessionari previsti) NON è interrotta dal nuovo divieto, che si applica solo ai beneficiari originari e solo alle rate residue non ancora fruite.

Rilevanza fiscale per i professionisti – È confermato che la cessione dei crediti a fronte di prestazioni professionali rappresenta un provento imponibile, da tassare ai sensi dell’art. 54 TUIR. Questo aspetto resta invariato.

Raccomandazioni pratiche – I commercialisti devono distinguere tra beneficiario originario della detrazione e cessionario del credito in relazione ai limiti posti dal D.L. n. 39/2024. Le aziende che abbiano maturato crediti tramite sconto in fattura e li detengano nel proprio cassetto fiscale possono utilizzarli per compensare debiti tributari, oppure possono ancora cederli (nei limiti delle norme vigenti). È necessario porre la massima attenzione alle modalità e ai limiti di ulteriori cessioni, che restano soggette alle restrizioni del sistema (numero massimo e soggetti abilitati alla ricezione).

Tabella di sintesi – Cessione dei crediti edilizi post D.L. n. 39/2024
 

Soggetto coinvolto Cosa può fare dopo il 29/05/2024 Limiti/Note principali
Beneficiario originario (detentore detrazione non fruita) Non può più cedere le rate residue di detrazione Divieto assoluto su rate residue
Cessionario (ad es. impresa che ha operato sconto in fattura) Può continuare a cedere i crediti presenti nel cassetto fiscale Nei limiti, secondo art. 121 D.L. n. 34/2020
Ulteriori cessionari (banche, intermediari, assicurazioni) Possono ricevere crediti secondo regole “tracciate” Consentite solo cessioni qualificate
Compensazione tramite F24 Resta sempre possibile su crediti disponibili Necessario rispetto delle regole generali

 
(MF/ms)




Credito imposta 4.0/5.0: chiarimenti sui riferimenti da indicare nei documenti fiscali

Modifiche in vista per le fatture di acquisto dei beni oggetto dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 e 5.0.

Nell’ambito del Ddl. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto, recante misure di semplificazione per le imprese, sarebbe infatti prevista l’eliminazione dell’indicazione del riferimento normativo dell’agevolazione nella dicitura in fattura, che verrebbe sostituito con l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti.

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti 4.0, l’attuale comma 1062 dell’art. 1 della L. 178/2020 dispone che i soggetti che si avvalgono del credito siano tenuti a conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, stabilendo, altresì, che “a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello nn. 438 e 439 del 2020, in relazione all’analoga disposizione prevista dall’art. 1 comma 195 della L. 160/2019, ha precisato che la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Con la circolare n. 9/2021, l’Agenzia ha chiarito che se nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni eleggibili, già emessi, non è stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati “possono integrare (rectius, regolarizzare)” i documenti anzidetti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

L’Agenzia ha poi precisato che la dicitura con il riferimento normativo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto, mentre non va indicata nel verbale di collaudo o di interconnessione (risposta a interpello n. 270/2022). Tuttavia, con la risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024 n. 5-01787, è stato chiarito che la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto in cui è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Tanto premesso, l’art. 1 della bozza del Ddl. semplificazioni circolata prevede che, all’art. 1 comma 1062 della L. n. 178/2020, le parole “l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-bis” siano sostituite con “l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti di cui ai commi da 1054 a 1058-bis, stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. Pertanto, nelle fatture e negli altri documenti non andrà più indicato il riferimento normativo dell’agevolazione, ma il codice identificativo degli investimenti agevolabili, che sarà stabilito con provvedimento dell’Agenzia.

La medesima modifica sarebbe introdotta anche per il credito d’imposta transizione 5.0. L’attuale art. 38 comma 15 del DL 19/2024 stabilisce infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”. Modificando questa disposizione, sarebbe prevista anche in tal caso l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti agevolati, stabilito con provvedimento dell’Agenzia.

Applicabilità per i beni acquistati dal provvedimento dell’Agenzia

Quanto alla decorrenza delle modifiche, stando alla bozza di Ddl., le nuove disposizioni si applicherebbero, sia per il credito d’imposta 4.0 sia per il credito transizione 5.0, con riferimento alle spese per l’acquisto di beni agevolati sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, dalla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia che definirà i codici identificativi.

Nessuna modifica, invece, per le comunicazioni richieste per accedere all’agevolazione, che resterebbero invariate.

Con particolare riferimento al bonus investimenti 4.0, il MIMIT ha comunicato che, per l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, alla data del 29 luglio risultavano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni. Le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito del GSE, accessibile tramite SPID, usando il modello editabile ivi disponibile.
 

(MF/ms)




Credito d’imposta beni strumentali: ancora disponibili delle risorse

Con un avviso pubblicato sul proprio portale, il Ministero delle imprese e del made in Italy, Mimit, ha dato informazioni sulla disponibilità di risorse residue da destinare al credito d’imposta 4.0, ex lege 178/2020 e ss.mm.ii., per gli investimenti in beni strumentali materiali effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Alla data del 29 luglio 2025, risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni di euro.

Nello stesso avviso viene ribadito che le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

Il comunicato relativo all’utilizzo di nuove risorse ossia di risorse rimesse a disposizioni in esito delle verifiche sulle domande presentate entro il 17 luglio, è stretta conseguenza della procedura operativa prevista per richiedere l’agevolazione in parola.

In particolare, per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il vecchio modello di comunicazione previsto dal Decreto 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il D.Dirett. 15 maggio e ss.mm.ii, prevede un percorso specifico:

  • mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni a partire dal 17 giugno 2025 (data individuata dal D.Dirett. 16 giugno 2025 ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Dirett. 15 maggio 2025) le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione degli investimenti in via preventiva;
  • comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti;
  • conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal D.Dirett. 24 aprile 2024.
Dunque, per le imprese che hanno presentato oltre al precedente modello, anche il nuovo modello di comunicazione degli investimenti entro il 17 luglio viene confermata la “prenotazione” delle risorse. Eventuali inadempimenti invece rimettono a disposizioni parte delle risorse destinate all’agevolazione e le imprese che hanno inviato solo il vecchio modello perdono la priorità nell’assegnazione delle risorse.

Da qui dunque la pubblicazione dell’avviso Mimit che mette a disposizione nuovi fondi destinati alla misura.

Il GSE ne dà comunicazione all’impresa inizialmente escluse per mancanza di risorse, secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni.
 

(MF/ms)




“Credito imposta 4.0 investimenti 2025”: è attivo il portale GSE

Dal 17 giugno 2025, le imprese possono accedere alla nuova piattaforma informatica per prenotare le risorse destinate al credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali materiali 4.0. 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il Decreto direttoriale del 16 giugno 2025   (DecretoTesto consolidato decreto contenuto e modello) , che sancisce l’apertura ufficiale del sistema telematico, con un plafond complessivo di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Come funziona la misura 
Le imprese interessate possono presentare la propria comunicazione di accesso al credito d’imposta esclusivamente tramite la sezione “Transizione 4.0” del sito ufficiale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), accessibile mediante SPID.
Il modello di comunicazione, editabile e disponibile direttamente sulla piattaforma, dovrà essere compilato secondo le nuove disposizioni introdotte dal Decreto direttoriale 15 maggio 2025, che ha subito alcune modifiche proprio con il provvedimento del 17 giugno.

Aggiornamenti e adeguamenti 
Il nuovo Decreto chiarisce le modalità di compilazione dei modelli per le imprese che acquistano beni strumentali tramite leasing finanziario e definisce i termini procedurali per adeguarsi alle ultime novità normative.
In particolare, le imprese che hanno già presentato comunicazioni utilizzando il modello previsto dal Decreto 24 aprile 2024 avranno a disposizione 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma per adeguarsi alle nuove disposizioni, senza perdere la priorità acquisita nell’ordine cronologico di prenotazione delle risorse.

Obiettivi della misura 
L’iniziativa rientra nel più ampio quadro di sostegno alla digitalizzazione e alla transizione industriale delle imprese italiane, incentivando l’acquisto di beni strumentali materiali 4.0.
Il credito d’imposta rappresenta uno strumento strategico per sostenere la competitività delle imprese, favorendo investimenti in tecnologie avanzate e processi produttivi innovativi.

Come accedere – Per accedere alla piattaforma e presentare la propria comunicazione, le imprese dovranno:

  • collegarsi alla sezione “Transizione 4.0” del sito GSE,
  • accedere tramite SPID,
  • compilare il modello editabile disponibile online,
  • inviare la comunicazione entro i termini previsti.
 

(MF/ms)




Credito imposta beni immateriali 4.0 al termine

Scade il 30 giugno 2025 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni immateriali “4.0” prenotati nel 2024, al fine di fruire, per l’ultima volta, del credito d’imposta ex L. 178/2020 con riferimento a tale tipologia di investimenti.

In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020, alle imprese che effettuano gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Pertanto, la misura del 15% è riconosciuta, oltre che per gli investimenti 2024, anche per quelli “prenotati” entro la fine del 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.

L’art. 1 comma 445 lett. c) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto l’abrogazione del comma 1058-ter, che riconosceva l’agevolazione anche per il 2025.

In particolare, per gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 con prenotazione), il credito d’imposta avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura del 10% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Per effetto di tale abrogazione, l’ultima chance per utilizzare il credito d’imposta ex L. 178/2020 per i beni immateriali 4.0 è quella prevista per chi ha effettuato la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024 (con accettazione dell’ordine e versamento dell’acconto del 20%); a tal fine, occorre però effettuare gli investimenti agevolati nel termine “lungo” del 30 giugno 2025.

In tal caso il credito d’imposta è previsto in misura pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati oltre il termine del 30 giugno 2025, non sarebbe invece più possibile beneficiare dell’agevolazione ex L. 178/2020.

Si rileva tuttavia che gli investimenti in beni immateriali 4.0 rientrerebbero tra quelli rilevanti per l’applicazione della nuova IRES premiale, in presenza delle altre condizioni richieste.

Al fine di individuare il momento di effettuazione degli investimenti per il rispetto del suddetto termine del 30 giugno, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza ex art. 109 del TUIR; non rileva, a tal fine, l’interconnessione, necessaria invece per la decorrenza dell’utilizzo dell’agevolazione (in tre quote annuali di pari importo).

Per la fruizione in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta (codice tributo “6937”), resta inoltre ferma la necessità di presentare le comunicazioni previste dall’art. 6 del DL 39/2024 e dal DM 24 aprile 2024.

Indicazione ad hoc nel modello REDDITI 2025

Gli investimenti prenotati nel 2024 e effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2025 vanno indicati nel quadro RU del modello REDDITI 2025.

In particolare, secondo le istruzioni per la compilazione del modello, occorre compilare:

  • il rigo RU1 indicando il codice credito 3L, specifico per i beni immateriali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020;
  • il rigo RU5 colonna 2 (e colonna 3), indicando l’importo del credito d’imposta di cui al comma 1058-bis maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della “presente” dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto; tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione;
  • il rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”, compilando la colonna 5.
(MF/ms)



Bonus 4.0: emanato il decreto con le nuove regole per l’accesso al credito per investimenti 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il 15 maggio l’atteso decreto direttoriale 15 maggio 2025, che disciplina le nuove regole per le comunicazioni richieste per l’accesso al credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali 4.0, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024.

Il nuovo meccanismo di prenotazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20%, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Il nuovo modello di comunicazione, allegato al decreto, ha un frontespizio, per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione, e una sezione per l’indicazione delle informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e l’importo del credito d’imposta. Con successivo decreto saranno individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entra in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, solo in via telematica, attraverso i servizi informatici del GSE.

La procedura per la prenotazione del credito 4.0 (che ricalca quella del credito transizione 5.0) prevede la presentazione di una comunicazione preventiva, di una con conferma di acconto e di una comunicazione di completamento.

Il modello di comunicazione va trasmesso dall’impresa in via preventiva, comunque entro il 31 gennaio 2026, indicando l’ammontare complessivo degli investimenti agevolati che si intendono effettuare e il relativo credito d’imposta prenotato.

Ai fini della prenotazione delle risorse, secondo il DM, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva (quindi della prima comunicazione). Entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.

Il modello di comunicazione va poi trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti:

  • entro il 31 gennaio 2026, per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025;
  • entro il 31 luglio 2026, per gli investimenti ultimati al 30 giugno 2026.
In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Il MIMIT invia all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito sarà utilizzabile dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano, per espressa previsione, anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per le imprese che alla data di pubblicazione del decreto (15 maggio 2025) hanno comunicato con il modello di cui all’allegato 1 al DM 24 aprile 2024, investimenti ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileverà l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo DM, trasmettano il nuovo modello di comunicazione preventiva (ovvero di completamento).

Le imprese dovranno comunque adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.

Le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo il “vecchio” DM.

Per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata la “prenotazione”, si applicano invece le disposizioni di cui al DM 24 aprile 2024, essendo quindi esclusi dal nuovo meccanismo di prenotazione.

Sul punto, nel sito del MIMIT viene affermato che “per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024” risulta verificata la c.d. “prenotazione”, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 24 aprile 2024, per cui il modello va inviato:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024;
  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
 

(MF/ms)