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Iper-ammortamento: software agevolabili se iscritti tra le immobilizzazioni

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) in luogo dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, ha riproposto il c.d. “iperammortamento”.

 

L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing per gli investimenti effettuati dall’1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione 5.0).
Come detto tra i beni agevolabili rientrano anche quelli immateriali individuati dall’Allegato V della Legge n. 199/2025, tra cui software, sistemi e piattaforme digitali destinati all’integrazione dei processi aziendali, ecc.

 

Il D.M. Mimit-Mef 7 maggio 2026 ha disciplinato gli aspetti applicativi della misura, senza tuttavia fornire chiarimenti sul trattamento dei software acquisiti mediante contratti di licenza d’uso, fattispecie particolarmente diffusa nella prassi aziendale.

In assenza di indicazioni specifiche, appare ancora attuale l’orientamento espresso dalla circolare Mise-Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, che aveva ammesso l’agevolazione nella precedente versione dell’iperammortamento anche per i software acquisiti a titolo di licenza d’uso, purché il relativo diritto fosse iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali alla voce BI3. dello stato patrimoniale, secondo i corretti principi contabili.

La circolare aveva infatti precisato che i software potevano rientrare tra gli investimenti agevolabili “ancorché acquisiti a titolo di licenza d’uso sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali”, richiamando i criteri dell’OIC 24.

Occorre quindi verificare la natura del diritto acquisito.

Secondo l’OIC 24, la voce BI3 “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” può comprendere:

  • i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
  • i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
  • i costi per i diritti in licenza d’uso di brevetti;
  • i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d’uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
  • i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della Legge sui diritti d’autore;
  • i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.
Per i beni immateriali 4.0 ammessi al beneficio, la deduzione della maggiorazione segue l’art. 103, comma 1, del TUIR: le quote annuali non possono eccedere il 50% del costo, con conseguente fruizione dell’extradeduzione concentrata in due esercizi.

 

Resta pertanto necessario attendere eventuali ulteriori chiarimenti ufficiali, ma, allo stato attuale, appare prudenziale ritenere agevolabili esclusivamente le licenze software che, in applicazione dei principi contabili, assumono la natura di immobilizzazioni immateriali.
 

(MF/ms)




Proroga autorizzazione per lo split payment fino al 30 giugno 2029

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1728 dello scorso 10 luglio, che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) sino al 30 giugno 2029.

La decisione si applica con effetto dal 1° luglio 2026, dunque, è stata garantita la continuità giuridica della misura.

Si è finalmente concluso l’iter per la proroga dell’autorizzazione concessa all’Italia con la decisione Ue n. 784/2017, il cui termine finale di applicazione era ormai scaduto il 30 giugno scorso.

Con il comunicato stampa n. 77, pubblicato il 30 giugno, il Ministero dell’Economia e delle finanze aveva reso noto che la procedura unionale per il rinnovo dell’autorizzazione si stava concludendo e che la scissione dei pagamenti avrebbe continuato ad applicarsi senza soluzione di continuità.

Come esposto nel “Considerando” n. 6 della decisione, l’Italia ha chiesto la proroga della misura, in quanto sostiene che, in assenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.

In altri termini, lo split payment rappresenta una misura preventiva complementare rispetto alla fatturazione elettronica che costituisce una misura ex post.

Si ricorda che, sulla base del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’IVA gravante sull’operazione è indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

A fronte della decisione ora approvata, l’Italia dovrà trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2027, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste dagli artt. 1 e 2 della decisione Ue n. 784/2017 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

Come riportato sempre nei “Considerando” della decisione n. 1728/2026, si è ritenuto opportuno concedere l’autorizzazione con effetto dal 1° luglio 2026, in modo da assicurare l’applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta.

L’applicazione retroattiva di una misura di deroga è considerata ammissibile dalla Corte di Giustizia dell’Ue (causa C-434/17), quando la decisione precisa la data della sua entrata in vigore o la data iniziale di applicazione.

Sulla base della decisione in esame, l’ambito applicativo dell’autorizzazione rimane invariato. Dunque, la scissione dei pagamenti continua a riguardare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei cessionari o committenti previsti, qualora gli stessi non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

L’ambito applicativo non è stato modificato

Pertanto, il meccanismo dello split payment si applica alle suddette operazioni effettuate nei confronti:

  • della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1 comma 2 della L. 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17-ter comma 1 del DPR 633/72);
  • degli enti, delle fondazioni e delle società di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72.
In questa seconda categoria di soggetti rientrano, in base al dettato normativo:
  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate dalle predette amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • le società controllate, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., dalle predette amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti e a quello successivo;
  • le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del meccanismo in esame, invece, gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (art. 17-ter comma 1-quinquies del DPR 633/72).
 

(MF/ms)




Tax credit 4.0 anno 2025: entro il 31 luglio le comunicazioni di completamento

Non rispettare il termine comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione.

Scade il 31 luglio 2026 il termine previsto dall’art. 2 del DM 15 maggio 2025 per le comunicazioni di completamento necessarie, per i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse, ai fini del credito d’imposta 4.0 relativo agli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026.

L’art. 1 comma 446 della L. 207/2024, si ricorda, ha previsto il riconoscimento, nel rispetto di un limite di spesa specifico, del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 – vale a dire quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 – anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A tal fine, il DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026), una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo, una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.

Si ricorda che in relazione al credito d’imposta 4.0 in esame era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne avrebbe dato comunicazione alle
imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Tanto premesso, ove siano state presentate la comunicazione preventiva e di acconto nei suddetti termini e sia stato comunicato il via libera da parte del GSE, per poter beneficiare del credito d’imposta per beni materiali 4.0 con ordine e acconto minimo del 20% avvenuti entro il 31 dicembre 2025, gli investimenti avrebbero dovuto essere effettuati, a norma dell’art. 109 del TUIR, entro lo scorso 30 giugno; diversamente il credito d’imposta 4.0 non spetta.

Per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 (investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel termine “lungo” del 2026), occorrerà presentare anche la comunicazione di completamento, a norma dell’art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, entro il termine del 31 luglio 2026 (cfr. anche FAQ GSE 29 settembre 2025).

Per gli investimenti completati nel 2025 la comunicazione doveva essere invece presentata entro lo scorso 31 marzo 2026. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Per quanto esposto, qualora gli investimenti prenotati nel 2025 non siano stati effettuati entro il termine del 30 giugno 2026, o nel diverso caso in cui gli investimenti siano stati effettuati entro tale termine ma non venga presentata la comunicazione di completamento entro il 31 luglio, non si potrà fruire del credito d’imposta 4.0. Per tali beni, per i quali non si può quindi beneficiare del credito 4.0, si potrebbe valutare l’ammissione al nuovo iper-ammortamento ex L. 199/2025, fermo restando che sul punto si attendono indicazioni nell’annunciata circolare.

Il credito d’imposta 4.0 sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia (cfr. art. 2 comma 8 del DM 15 maggio 2025), in tre quote annuali di pari importo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026 si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente dal 2027 e dal 2028 (fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata). In tal caso nel modello F24 va utilizzato il codice tributo “7077” e deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi (cfr. FAQ 29 gennaio 2026).

Altro aspetto da considerare è l’indicazione nel modello REDDITI 2026. Le istruzioni per la compilazione del quadro RU con riferimento al codice credito “2L” richiedono infatti l’indicazione degli investimenti anche solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (entro il 31 dicembre 2025) ma effettuati successivamente, nel termine “lungo” del 30 giugno 2026. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2 (in cui indicare il credito maturato), il rigo RU140 nel modello REDDITI 2026, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.
 

(MF/ms)




Seminario tecnico “Iperammortamento 2026: le misure attuative” slide utilizzate

Trasmettiamo le slide utilizzate dai relatori, Massimo Fumagalli e Guido Sala, per il seminario tecnico “Iperammortamento 2026: le misure attuative” tenutosi il 7 luglio scorso.

 

CLICCANDO QUI è possibile scaricare tutto il materiale. 

Ricordiamo che in Associazione è disponibile l’assistenza per le aziende sul tema “Iperammortamento 2026”: 0341.282822, servizi@confapi.lecco.it

(MS/am)




Credito imposta autotrasportatori esteso anche al trasporto di passeggeri con autobus

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno è stata pubblicata la L. 25 giugno 2026 n. 113, di conversione del del DL 63/2026 (c.d. DL “Carburanti-ter”).

Gli articoli 1-ter comma 1 e 1-novies del DL, introdotti nella conversione in legge, hanno apportato alcune modifiche al credito d’imposta per il carburante delle imprese del settore autotrasporto disciplinato dall’art. 3 del DL 33/2026.

L’art. 3 del DL 33/2026 convertito ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a) del DLgs. 504/95, le cui modalità attuative dovranno essere definito con un decreto di prossima emanazione.

Con l’intervento dell’art. 1-novies del DL 63/2026, introdotto in sede di conversione in legge, è stato esteso l’ambito soggettivo di applicazione di tale credito d’imposta ex art. 3 del DL 33/2026. Nello specifico, la disposizione si applica ora anche alle:

  • imprese indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. b) (non più quindi solo lett. a) del DLgs. 26 ottobre 1995 n. 504, vale a dire le imprese che operano nel settore dell’autotrasporto di persone;
  • imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11 agosto 2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.
Sul punto, si rileva che la citata lettera b) dell’art. 24-ter comma 2 riguarda le attività di trasporto di persone svolta da:
  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al DLgs. 19 novembre 1997 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 21 novembre 2005 n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 19 novembre 1997 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (Ce) n. 1073/2009.
L’art. 2 della L. 218/2003 definisce poi le imprese di noleggio di autobus con conducente come le imprese in possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori che effettuano servizi di trasporto a favore di terzi committenti o offerti direttamente da gruppi precostituiti, mediante autobus di cui hanno disponibilità, dietro corrispettivo determinato preventivamente in forma globale per l’intera prestazione.

Recepimento della proroga inizialmente prevista dal DL 89/2026

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, nel quale è confluito l’art. 2 comma 1 del DL 89/2026 (ora abrogato), è stata tra l’altro confermata, all’art. 1-ter comma 1 del DL 63/2026, la proroga anche per il mese di giugno 2026 del suddetto credito d’imposta per il gasolio utilizzato come carburante dall’art. 3 del DL 33/2026.

Pertanto il credito d’imposta per l’autotrasporto:

  • è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell’anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026;
  • è concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2026.
La conversione in legge del DL 63/2026 ha recepito anche le modifiche che erano state inizialmente definite dall’art. 2 comma 2 del DL 89/2026 in relazione al credito d’imposta carburante per le imprese agricole.

È stata infatti confermata l’estensione ai mesi di aprile e maggio 2026 del credito d’imposta ex art. 8-ter del DL 38/2026 convertito, riconosciuto alle imprese agricole a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole (compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole).

Pertanto il credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole è riconosciuto:

  • fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio dell’anno 2026 (quindi marzo, aprile e maggio 2026), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA;
  • nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2026.
 

(MF/ms)




Split payment: termini di utilizzo

L’Italia sarà autorizzata ad applicare tale meccanismo sino al 30 giugno 2029, senza alcuna modifica all’ambito soggettivo di riferimento

Con un comunicato stampa pubblicato nella serata del 30 giugno 2026, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha confermato che la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) è attualmente all’esame del Consiglio dell’Ue, con conclusione prevista il prossimo 10 luglio.

L’Italia sarà autorizzata ad applicare tale meccanismo sino al 30 giugno 2029, senza alcuna modifica all’ambito soggettivo di riferimento.

Il Ministero precisa che l’autorizzazione produrrà effetti dal 1° luglio 2026; pertanto, la scissione dei pagamenti continuerà ad applicarsi, senza soluzione di continuità, anche dopo il 30 giugno 2026 (termine previsto, attualmente, dall’art. 5 della decisione Ue n. 784/2017).

Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest’ultima è stata concessa, inizialmente, con la decisione Ue n. 1401/2015 e, in seguito, con la decisione Ue n. 784/2017 che ha permesso di estendere l’ambito applicativo della citata misura antievasione.

Ai sensi dell’art. 5 della decisione Ue n. 784/2017, il termine finale di applicazione della stessa scadrebbe il prossimo 30 giugno. Tuttavia, secondo la proposta di decisione presentata dalla Commissione europea al Consiglio dell’Ue, ripresa dal comunicato stampa del MEF, è prevista la proroga sino al 30 giugno 2029.

Senza split payment difficile recuperare le somme da frodi o evasione

Le ragioni della proroga si possono evincere dai “Considerando” del documento della Commissione, nel quale il Governo italiano sostiene che, in assenza del meccanismo dello split payment, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.

Nessuna modifica è prevista nell’art. 17-ter del DPR 633/72, il quale, al comma 1-ter, definisce che “le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce”.

(MF/ms)




Seminario Tecnico: “Iper-Ammortamento 2026: le misure attuative”

Martedì 7 luglio 2026 alle ore 14.30, presso la nostra sede in via Pergola 73 a Lecco, si terrà il seminario tecnico focalizzato sui nuovi provvedimenti attuativi dell’Iper-Ammortamento 2026

 

L’incontro rappresenta un’importante occasione per orientarsi tra le novità normative e cogliere tempestivamente le opportunità di investimento per la Sua impresa.

Insieme ai nostri esperti, il Dott. Massimo Fumagalli (Commercialista) e l’Ing. Guido Sala, approfondiremo:

  • le opportunità disponibili: i vantaggi fiscali previsti per il nuovo anno.
  • le modalità di accesso: la roadmap e i requisiti per richiedere gli incentivi.
  • i limiti normativi: le criticità e gli aspetti tecnici a cui prestare la massima attenzione per evitare sanzioni.
     
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

 

(MP/am)




Iper-ammortamento 2026: le novità dopo l’emanazione del decreto attuativo

Ecco una sintesi dettagliata delle principali novità relative al nuovo iperammortamento 2026 (ex art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025), pensata specificamente per aiutare le aziende a orientarsi tra i nuovi obblighi, le scadenze e le modalità operative stabilite dai decreti attuativi del MIMIT pubblicati l’11 giugno 2026.

L’agevolazione è rivolta agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0 (Allegati IV e V alla L. 199/2025) e in impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile (FER), effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La procedura di accesso: un percorso in 3 step (più monitoraggio)

La novità più rilevante per la gestione aziendale è l’introduzione di un sistema di “prenotazione” delle risorse gestito dal GSE tramite la nuova piattaforma informatica “NPTR5” (accessibile dall’Area Clienti del sito GSE tramite SPID o CIE). L’invio delle comunicazioni è obbligatorio, pena la perdita del beneficio.

La procedura si articola in tre fasi successive:

  1. Comunicazione Preventiva (Già attiva): È operativa dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026. Serve a prenotare le risorse e richiede l’inserimento di numerosi dettagli tecnici, tra cui i dati catastali della struttura produttiva, le date previste di interconnessione o entrata in funzione dei beni, i coefficienti di ammortamento e le specifiche dei beni o degli impianti FER.

  2. Comunicazione di Conferma (20%): Da inviare entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione dell’esito positivo del GSE. L’azienda deve attestare l’avvio dell’investimento tramite il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, indicando i dati delle relative fatture.

  3. Comunicazione di Completamento: Da trasmettere al termine degli investimenti e avvenuta interconnessione (e comunque entro il 15 novembre 2028). Deve contenere la data di completamento (secondo il principio di competenza fiscale ex art. 109 del TUIR) e l’attestazione del possesso di tutta la documentazione tecnica e contabile richiesta.

Obblighi di Monitoraggio Successivi: Una volta ottenuto il beneficio, le imprese dovranno inviare due ulteriori comunicazioni periodiche ogni anno: una entro il 20 gennaio (con i dati sugli investimenti e la previsione di utilizzo) e una integrativa entro il 30 giugno (con il piano di ammortamento e le quote imputate).

Nota: Al momento è possibile presentare solo le comunicazioni preventive; l’invio delle conferme e dei completamenti verrà sbloccato con successivi provvedimenti.

Da quando decorre la fruizione del beneficio?

La maggiorazione del costo di acquisizione rileva ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento al GSE, a condizione che il bene sia entrato in funzione ed sia stato interconnesso entro lo stesso periodo, e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche del GSE (che risponde entro 10 giorni dall’invio).

Un aspetto critico per il bilancio 2026: Se un’azienda completa e interconnette un investimento nel corso del 2026, ma trasmette la comunicazione di completamento a inizio 2027, non potrà fruire della maggiorazione nel modello REDDITI 2027 (anno d’imposta 2026), ma dovrà slittare al modello REDDITI 2028. In attesa di chiarimenti ufficiali dal MIMIT su un eventuale “recupero” della quota fissa, è fortemente consigliato pianificare la documentazione in tempo per inviare la comunicazione di completamento entro il 31 dicembre dello stesso anno di interconnessione del bene.

Scaglioni e calcolo del Plafond

Le aliquote della maggiorazione sono strutturate in scaglioni e, a differenza di precedenti passate interpretazioni, i tetti di spesa si calcolano su base annuale (singolarmente per il 2026, 2027 e 2028) e non sull’intero triennio:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • 100% per investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

  • 50% per investimenti oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Adempimenti rigidi: Perizia e Certificazione per tutti

A differenza delle vecchie normative sul Credito d’Imposta 4.0 o sui precedenti iperammortamenti, non esistono più soglie di esenzione (es. sotto i 300.000 euro) per l’autodichiarazione. L’impianto documentale è generalizzato e obbligatorio per qualsiasi importo:

  • Perizia Tecnica Asseverata sempre obbligatoria: Deve essere redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo (o enti di certificazione accreditati) e deve dimostrare le caratteristiche tecniche 4.0 e l’avvenuta interconnessione. Per il settore agricolo sono abilitati anche agronomi, agrotecnici o periti agrari.

  • Certificazione Contabile sempre obbligatoria: Necessaria per attestare l’effettivo sostenimento delle spese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali o dal fatto che l’impresa sia già sottoposta per legge a revisione legale dei conti. Deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.

Nota di attenzione: I costi per la perizia asseverata e la certificazione contabile sono interamente a carico dell’impresa e non è previsto alcun tipo di ristoro o recupero per queste spese.

Semplificazioni e Punti Critici da monitorare

  • Nessuna dicitura obbligatoria in fattura: Viene confermata un’importante semplificazione burocratica; non è necessario inserire alcuna dicitura specifica o riferimento normativo nelle fatture di acquisto dei beni agevolati. Resta fermo l’obbligo di conservazione rigorosa di tutta la documentazione (fatture, DDT, contratti di leasing) per evitare la decadenza in caso di controlli.

  • Il nodo dei Software in Cloud (SaaS): Attualmente, l’impianto della norma esclude i software fruiti in cloud ed erogati in modalità Software as a Service (SaaS), poiché l’investimento deve rispondere al requisito di bene ammortizzabile e durevole. Si tratta di un forte limite alla digitalizzazione, ma il MIMIT ha confermato che sono in corso valutazioni con il MEF per trovare una soluzione normativa e finanziaria che possa includerli in futuro.

    Ricordiamo che martedì 7 luglio alle ore 14.30, nella nostra sede, si terrà il seminario tecnico sulle novità attuative dell’iperammortamento 2026: cliccare qui per iscriversi. 

    (MS/am)




Scade il 30 giugno il termine “lungo” per gli investimenti ai fini del tax credit 4.0

Ultima chance per fruire del credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0.

Scade infatti il 30 giugno 2026 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 “prenotati” con ordine e acconto minimo del 20% nel 2025, fermo restando il rispetto delle comunicazioni richieste.

L’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 ha previsto il riconoscimento, nel rispetto di un limite di spesa specifico, del credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 – vale a dire quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 – anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A tal fine, il DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026), una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo, una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.

Si ricorda che in relazione al credito d’imposta 4.0 in esame era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne avrebbe dato comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Si rileva altresì che il credito d’imposta 4.0 è stato “sostituito” per gli investimenti effettuati dal 2026 dall’iper-ammortamento, che, a norma dell’art. 1 comma 431 della L. 199/2025, non si applica comunque agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui al citato art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Tanto premesso, ove siano state presentate la comunicazione preventiva e di acconto nei suddetti termini e sia stato comunicato il via libera da parte del GSE, per poter beneficiare del credito d’imposta per beni materiali 4.0 con ordine e acconto minimo del 20% avvenuti entro il 31 dicembre 2025, gli investimenti devono essere effettuati entro il prossimo 30 giugno; diversamente non si potrà fruire di tale agevolazione.

Quanto all’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, rileverebbero le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR.

In relazione agli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 (investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel termine “lungo” del 2026), occorrerà presentare anche la comunicazione di completamento, a norma dell’art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, entro il termine del 31 luglio 2026.
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Quanto all’utilizzo del credito d’imposta 4.0, secondo l’Agenzia delle Entrate se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026 si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028 (fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata). In tal caso nel modello F24 va utilizzato il codice tributo “7077” e deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi (cfr. FAQ 29 gennaio 2026).

Altro aspetto da considerare in relazione a tali beni è l’indicazione nel modello REDDITI 2026.

Le istruzioni per la compilazione del quadro RU con riferimento al codice credito “2L” richiedono infatti l’indicazione degli investimenti anche solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (entro il 31 dicembre 2025) ma effettuati successivamente, nel termine “lungo” del 30 giugno 2026. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2 (in cui indicare il credito maturato), il rigo RU140 nel modello REDDITI 2026, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.

(MF/ms)




Possibile estensione degli iper-ammortamenti ai software in cloud

Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05448, resa in Commissione Attività produttive alla Camera, sono state fornite alcune indicazioni in relazione ai nuovi iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025, ancora in attesa, allo stato attuale, dell’emanazione delle relative disposizioni attuative.

Nella domanda è stato infatti rilevato che, secondo quanto appreso da fonti di stampa, sarebbe stato firmato il decreto attuativo relativo al piano “Transizione 5.0”, destinato a sostenere gli investimenti in innovazione digitale e transizione energetica delle imprese. Ciononostante, prima che la misura diventi pienamente operativa sarebbero necessarie ancora diverse settimane, a causa di continue modifiche e rallentamenti procedurali.

Nello specifico, è stato rilevato che l’operatività del provvedimento potrebbe slittare alla prima metà di giugno 2026, nonostante le imprese attendano da mesi chiarimenti definitivi, nonché l’apertura della piattaforma telematica del GSE.

Vi sarebbe, da quanto emerso, un aggravio burocratico significativo, con l’introduzione di cinque comunicazioni obbligatorie lungo il ciclo dell’investimento, maggiori controlli ex ante ed ex post e un ampliamento del ruolo dei certificatori.

Il decreto escluderebbe, inoltre, dagli incentivi i software in cloud e i modelli “as-a-service”, oggi largamente utilizzati dalle imprese nei processi di digitalizzazione industriale.

Sul tale punto, è stato quindi osservato, nell’ambito più generale di garantire necessariamente una semplificazione degli adempimenti burocratici in capo alle imprese, nonché una piena operatività della piattaforma GSE in tempi certi e rapidi, se non si ritenga necessario rivedere l’esclusione dei software in cloud e dei modelli “as-a-service” dagli investimenti agevolabili prevedendo – quantomeno – una fase transitoria o correttivi applicativi per evitare che i continui cambiamenti normativi penalizzino gli investimenti già programmati.

A fronte di tali osservazioni, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha precisato che il decreto attuativo relativo ai nuovi iper-ammortamenti è stato sottoscritto dal MIMIT il 4 maggio 2026 e dal MEF il 7 maggio 2026 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2026.

Con riferimento alle tempistiche di apertura della piattaforma informatica per la gestione della misura, nella risposta è stato affermato che il GSE sta provvedendo all’adeguamento dei propri sistemi informativi alle modifiche introdotte dal decreto attuativo, al fine di consentire alle imprese la presentazione delle comunicazioni e l’accesso al beneficio nel più breve tempo possibile.

Per quanta riguarda l’articolazione delle comunicazioni e il ruolo dei soggetti certificatori, viene evidenziato che l’impianto procedurale risponde all’esigenza di garantire il corretto e tempestivo monitoraggio della misura, nonché il presidio sull’effettiva spettanza del beneficio.

Il MIMIT predisporrà FAQ e circolari operative

Viene altresì affermato che il MIMIT è impegnato a contenere gli oneri a carico delle imprese e a fornire, mediante apposite FAQ e circolari operative, ogni utile chiarimento volto ad assicurare un’applicazione chiara e agevole della disciplina.

Infine, in merito all’esclusione, dal novero delle spese agevolabili, dei software in cloud, si è già avuto modo di evidenziare che la norma sui nuovi iper-ammortamenti non ripropone la disposizione prevista in relazione alle precedenti agevolazioni (dalla vecchia maggiorazione del 40% per i beni immateriali correlata all’iper-ammortamento, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0), in base alla quale si consideravano espressamente agevolabili “anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.

Nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05448, in merito ai software fruiti in cloud e secondo modelli “as-aservice”, è stato affermato che sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo, rispetto alle quali si sta lavorando, assieme al Ministero dell’Economia, per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria.
 

(MF/ms)