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La rilevazione contabile dei bonus investimenti 4.0 e 5.0

Le nuove comunicazioni obbligatorie introdotte dall’art. 6 del DL 39/2024 ai fini della fruizione del credito d’imposta investimenti 4.0 ex L. 178/2020 e le comunicazioni richieste per accedere al credito transizione 5.0 impattano sulla rilevazione contabile di tali agevolazioni.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali si ritiene assimilabile, sotto il profilo contabile, ai contributi pubblici commisurati al costo di immobilizzazioni materiali (c.d. “contributi in conto impianti”) o immateriali, cioè le somme, erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società, per la costruzione, la riattivazione e l’ampliamento di immobilizzazioni materiali oppure per la realizzazione di iniziative e progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali.

Per tali contributi, la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono (documento OIC 16, § 86 e documento OIC 24, § 85).

In linea di massima, i contributi commisurati al costo di immobilizzazioni sono rilevati contabilmente nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dei contributi sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; i contributi sono iscritti in bilancio quando sono acquisiti sostanzialmente in via definitiva (documento OIC 16, § 87 e documento OIC 24, § 86).

Con riferimento al credito d’imposta ex L. 178/2020, inizialmente si trattava di un’agevolazione automatica, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione, per cui il diritto al beneficio sorgeva nell’esercizio in cui veniva effettuato l’investimento agevolabile.

Con riguardo agli investimenti in beni “Industria 4.0”, il diritto alla fruizione del maggior credito d’imposta, prima delle nuove comunicazioni, sorgeva soltanto al momento dell’avvenuta interconnessione.

Pertanto, in caso di interconnessione “tardiva”, si riteneva corretto rilevare il credito d’imposta soltanto nella misura “ordinaria”, integrando il relativo importo nell’esercizio in cui avveniva l’interconnessione.

A fronte dei nuovi obblighi di comunicazione introdotti dall’art. 6 del DL 39/2024, la trasmissione dei modelli di comunicazione ex ante e ex post costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta (cfr. art. 1 comma 7 del DM 24 aprile 2024).

Il diritto alla fruizione sorgerebbe soltanto a seguito della comunicazione di completamento, che sembrerebbe quindi assumere rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo.

Del resto, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 15 maggio 2024 n. 25, ha affermato che “le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta (…)” e “Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con FAQ 19 giugno 2024, ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno 2024 stesso. In tale periodo l’Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Con riguardo al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024, l’art. 12 del DM 24 luglio 2024 prevede una specifica e complessa procedura di accesso, costituita, in estrema sintesi, dalle seguenti fasi: comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta; comunicazione relativa all’effettuazione dell’ordine; comunicazione di completamento del progetto di innovazione.

Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

Tale comunicazione del GSE all’impresa, con indicazione dell’ammontare del credito effettivamente utilizzabile, sembrerebbe assumere rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo 5.0.
 

(MF/ms)




Entro il 30 aprile 2024 la dichiarazione annuale Iva

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentato il modello IVA 2024, relativo al 2023, come dispone l’art. 8 comma 1 del DPR 322/98.

Il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto.

Come illustrato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, il predetto anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta;
  • del possesso della fattura d’acquisto da parte del cessionario o committente.
Per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto alla detrazione dell’IVA è sorto nel 2023 (poiché in tale anno si è realizzata l’esigibilità dell’imposta ed è stata ricevuta la fattura), dunque, il diritto medesimo può essere esercitato presentando la dichiarazione IVA riferita al 2023 – senza sanzioni – entro il 30 aprile 2024.

A tal proposito, può essere utile ricordare che il documento che non sia stato registrato nel corso del 2023, non concorrendo alla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione, né a quelle successive (entro il mese di dicembre), potrà ancora essere annotato nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 30 aprile 2024 in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti, riferita alle fatture ricevute nell’anno precedente (si veda la menzionata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018).

Esemplificando, il soggetto passivo che paghi un compenso per una prestazione di servizi a ottobre del 2023 e, nello stesso mese, riceva la fattura emessa dal fornitore senza procedere alla sua registrazione entro dicembre 2023, avrà ancora tempo fino al prossimo 30 aprile per esercitare la detrazione.

Allo stesso modo, l’IVA relativa a una fornitura di beni consegnati a novembre 2023, documentati con fattura differita emessa il 15 dicembre 2023 e ricevuta nella stessa data dall’acquirente (che non ha ancora provveduto alla sua annotazione), potrà comunque essere portata in detrazione nel quadro VF della dichiarazione annuale che dovrà essere presentata a breve.

Nel caso in cui il documento ricevuto venga annotato, ma non sia esercitato il diritto alla detrazione entro il termine anzidetto, il recupero dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione IVA integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98), entro il 31 dicembre 2029.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2024, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2023.

In questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione IVA relativa al 2024 (vale a dire l’anno in cui si è verificata la contemporanea presenza dei due presupposti: sostanziale, già presente nel 2023, e formale) e, pertanto, entro il 30 aprile 2025.

Una particolare circostanza su cui si è espressa l’Amministrazione finanziaria è relativa al mancato ricevimento della fattura d’acquisto per un problema legato al canale telematico del soggetto passivo. In tal caso, la fattura elettronica viene messa a disposizione del destinatario nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e il fornitore, avvisato dal Sistema di Interscambio, ne dà comunicazione al cliente. 

Nella risposta a interpello n. 435/2023 è stato chiarito che, nella fattispecie, la data di ricezione del documento corrisponde al momento in cui il cessionario o committente ne prende visione, ma che tale azione non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che ciò comporterebbe un indebito rinvio dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Criteri specifici per le importazioni

Alcune precisazioni si rendono opportune quanto al termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA riferita alle importazioni.

In merito al requisito del possesso del documento d’acquisto, dopo la soppressione del DAU (c.d. bolletta doganale), la prassi amministrativa ha reso noto che:

  • il documento idoneo a esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta all’importazione è il prospetto di riepilogo ai fini contabili, reso disponibile accedendo al servizio “Gestione documenti – Dichiarazioni doganali” del sito dell’Agenzia delle Dogane (circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 22/2022);
  • non è possibile avvalersi, per l’esercizio del diritto alla detrazione, del documento di cortesia rilasciato dagli spedizionieri, essendo il relativo contenuto di carattere discrezionale (risposta a interpello n. 417/2022).
Mutuando i principi già affermati per l’individuazione del possesso delle fatture d’acquisto “interne”, è possibile concludere che il termine a decorrere dal quale esercitare il diritto alla detrazione venga a coincidere con il momento in cui è generato il menzionato prospetto di riepilogo ai fini contabili, della cui messa a disposizione l’importatore nazionale è a conoscenza.

 

(MF/ms)




Saldo IVA 2023

Il prossimo 18 marzo scade il termine ordinario per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2023.

È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.

Il saldo IVA relativo all’intero periodo d’imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel quadro VL della dichiarazione.

Quest’ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l’altro, dei versamenti e delle compensazioni operate, dell’utilizzo dei crediti riportati dall’anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Il versamento deve essere effettuato se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003).

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99).

Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

In sintesi, quindi, il saldo IVA per il 2023 può essere versato entro:

  • il 18 marzo 2024 (in quanto il 16 marzo è sabato), termine ordinario;
  • il 1° luglio 2024 (poiché il 30 giugno è domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 31 luglio 2024, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 è compilato indicando:
  • con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
  • nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.
Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il 16 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come recentemente modificato dall’art. 8 del DLgs. 1/2024).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2023, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

  • 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 18 marzo 2024;
  • 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 1° luglio 2024;
  • 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2024.
Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).

Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto.

Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Termine ad hoc per il concordato preventivo biennale

Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione IVA, che scadrebbero in data 30 giugno 2024 (rectius 1° luglio 2024), entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

La disposizione, relativa anche ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, si applica altresì:

  • ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio (art. 27 comma 1 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011) e quelli che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 54-86 della L. 190/2014);
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del TUIR.
Per l’IVA sembra comunque dovuta la maggiorazione dell’1,6% di interessi per il periodo che intercorre dal 18 marzo al 30 giugno 2024. 
 

(MF/ms)




Credito Iva 2023: regole per utilizzo

Qualora dalla dichiarazione IVA per il 2023 emerga un credito, è essenziale valutarne tempestivamente la destinazione al fine di porre in essere gli adempimenti necessari. In determinate circostanze, infatti, può non essere sufficiente la mera presentazione del modello se esso non viene accompagnato dal visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o dalla sottoscrizione alternativa da parte dell’organo deputato alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c.).

In presenza di debiti relativi ad altri tributi o contributi, può essere conveniente destinare il credito IVA annuale alla compensazione “orizzontale” nell’ambito del modello F24.

Se il credito IVA che s’intende compensare è di importo pari o inferiore a 5.000 euro annui, non sono previsti particolari vincoli.

Se, invece, l’importo annuo destinato alla compensazione “orizzontale” supera i 5.000 euro, l’art. 10 del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009) impone la preventiva presentazione, in via telematica, del modello IVA dal quale emerge il credito, munito del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), al fine di attestare:

  • la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini IVA;
  • la verifica della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Inoltre, la compensazione “orizzontale” è ammessa solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (art. 17 comma 1, ultimo periodo, del DLgs. 241/97).

Per cui, ad esempio, per compensare “orizzontalmente” il credito IVA relativo al 2023 (per un importo superiore a 5.000 euro annui) con i debiti tributari e contributivi in scadenza il 18 marzo 2024, la dichiarazione munita del visto di conformità dovrà essere presentata entro l’8 marzo 2024.

La soglia per l’obbligo di apposizione del visto di conformità in alcuni casi può essere elevata 50.000 euro annui (rispetto all’importo base pari a 5.000 euro).

È questo il caso delle “start up innovative” di cui all’art. 25 del DL 179/2012, limitatamente al periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

A livello più generale, si applica la soglia di 50.000 euro annui per i soggetti passivi che hanno raggiunto specifici livelli di affidabilità ISA.

Per il credito IVA maturato nel 2023, detti livelli sono stati definiti dal provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023 e sono pari a 8 (per il 2022) oppure a 8,5 (media semplice dei livelli per il 2021 e il 2022).

Il richiamato limite di 50.000 euro, per i soggetti che soddisfano determinati livelli di affidabilità secondo gli ISA, è stato innalzato a 70.000 euro annui, ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti”).

Come rilevato anche da Assonime nella recente circolare n. 3/2024, tuttavia, l’operatività della soglia di 70.000 euro, rilevante ai fini dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, è subordinata a un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, che definisca i livelli di affidabilità fiscale al ricorrere dei quali il nuovo importo è applicabile.

Per queste ragioni, le istruzioni al modello IVA per il 2023 continuano a riferirsi alla soglia di 50.000 euro annui e ai livelli di affidabilità definiti nel predetto provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023.

Alternativamente alla compensazione “orizzontale”, il credito IVA emergente dalla dichiarazione per il 2023 può essere chiesto a rimborso.

Per i rimborsi, il limite al di sopra del quale è dovuto il visto di conformità sulla dichiarazione è, in via ordinaria, pari a 30.000 euro annui (ma, come per le compensazioni, la soglia è innalzata a 50.000 euro se sono soddisfatti i menzionati livelli di affidabilità ISA).

Nel caso dei rimborsi, il visto di conformità può essere sostituito dalla prestazione di un’apposita garanzia patrimoniale (di durata pari a 3 anni o al periodo mancante alla decadenza dell’accertamento).

Soltanto per le domande di rimborso, si rende necessaria anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di specifici requisiti, ossia che:

  • il patrimonio netto non è diminuito, rispetto all’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% e che la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40%; l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende;
  • non sono state cedute azioni o quote per un importo superiore al 50% del capitale sociale (nel caso di rimborsi chiesti da società di capitali non quotate);
  • sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Si segnala, in ultimo, che, al ricorrere di determinate condizioni “di rischio”, l’esecuzione del rimborso è comunque vincolata alla prestazione della garanzia patrimoniale. Trattasi delle domande presentate in sede di cessazione dell’attività oppure da soggetti che esercitano attività d’impresa da meno di 2 anni (eccetto le c.d. “start up innovative”) o da coloro che, nei 2 anni antecedenti alla richiesta, hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento al di sopra di specifiche soglie.

(MF/ms)
 




Credito imposta per adeguamento registratori telematici

Con il provvedimento n. 231943, pubblicato il 23 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento di registratori telematici e server RT alle nuove disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Le modalità di adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sono state definite con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio scorso e l’iter di adeguamento dovrà concludersi entro il prossimo 2 ottobre.

Il bonus, introdotto dall’art. 8 del DL 176/2022 (c.d. DL “Aiuti-quater”), ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento.

Come previsto dalla norma e come riportato nel provvedimento, il credito può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui).

La fruizione del contributo può avvenire soltanto a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui la fattura relativa al costo di adeguamento dell’apparecchio è stata annotata nel registro degli acquisti.

Per rendere definitivamente operativa l’agevolazione, consentendo l’utilizzo in compensazione del tax credit è stato istituito il codice tributo:

  • 7032” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Sempre a proposito dell’utilizzo, il provvedimento dispone che il modello F24 debba essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda, infatti, il monitoraggio delle compensazioni effettuate.
L’art. 8 del DL 176/2022 ha stabilito che il contributo è concesso “in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023”. Ciò significa che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato nel caso in cui, all’atto di conferimento della delega e “secondo l’ordine cronologico di presentazione”, il plafond residuo dello stanziamento fissato dalla norma “risulti incapiente rispetto al credito stesso” (provv. n. 231943/2023, § 1.6). A tale scopo è previsto che l’Agenzia comunichi mensilmente al Ministero dell’Economia e delle finanze l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione mediante F24, segnalando se le “fruizioni operate (…) facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa”.

Altro elemento indispensabile per beneficiare del contributo concerne il fatto che il pagamento del corrispettivo per l’adeguamento del misuratore fiscale deve avvenire “con modalità tracciabile”.
Facendo riferimento a quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018 n. 72303, sono considerati mezzi tracciabili gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali. Sono altresì utilizzabili per il pagamento, a titolo esemplificativo, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate nonché gli “altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente” (cfr. ancora provv. n. 72303/2018).
 
Nuova lotteria degli scontrini “istantanea”

Una delle più significative novità che interesseranno il concorso nazionale così come “aggiornato” dall’art. 18 del DL 36/2022, riguarda l’introduzione della lotteria “istantanea”, che dovrebbe permettere di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale. Chi lo desidera potrà invece scegliere di partecipare alla “tradizionale” estrazione “differita” (che prevede premi settimanali, mensili e annuali).

I registratori telematici, i server RT e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dovranno, quindi, tra l’altro, poter generare un codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 15943/2023.

Per questo motivo si è reso necessario il processo di adeguamento che comporterà il sostenimento di oneri alla cui copertura, almeno parziale, è finalizzato il credito d’imposta.

Si ricorda che possono partecipare al concorso i privati consumatori maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che utilizzino per l’acquisto strumenti di pagamento elettronici. L’art. 18 del DL 36/2022 ha disposto altresì che per l’ammissione al concorso sia necessario che i soggetti effettuino gli acquisti con “metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione”.

(MF/ms)




Credito imposta beni strumentali: conteggi e utilizzo

Il Credito d’imposta beni strumentali crea sempre qualche difficoltà nel calcolo e nell’utilizzo pratico in compensazione quando le operazioni interessano il cavallo d’anno.

La data da prendere a riferimento ai fini dell’individuazione del comma da applicare per il calcolo dei crediti d’imposta beni strumentali è quella di effettuazione dell’investimento, quindi art. 109 del TUIR.

Invece l’anno da cui posso iniziare ad utilizzare il credito è quello di “entrata in funzione” per i beni ordinari e “data di interconnessione” per i beni industria 4.0.

In merito all’utilizzo del credito d’imposta, ai sensi del comma 1059, il credito d’imposta ex Legge n. 178/2020 è utilizzabile in compensazione, in generale, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni “ordinari”, ovvero di avvenuta interconnessione per i beni “Industria 4.0”.

Esempio beni ordinari – Acquisto un bene materiale a novembre 2022 e viene consegnato il 30/12/2022. Il bene entra in funzione il 02/01/2023.
La normativa da applicare è quella del comma 1055 art. 1 Legge n. 178/2020, perché la consegna è il 30/12/2022 e il codice tributo sarà 6935 – anno 2023.
Quindi l’utilizzo di questo credito sarà a partire dal 2023. Investimento e credito vanno esposti nel quadro RU dell’anno imposta 2022 rispettivamente in RU130 e RU5_1.

In sostanza, rileva la data di consegna ex art 109 TUIR per il calcolo; nasce il credito nel 2022 quando il bene viene consegnato, quindi la normativa di riferimento è il comma 1055 – codice tributo 6935 anno 2022 (indicazione con codice L3 nel quadro RU DEL MODELLO REDDITI 2023) ma l’utilizzo avviene dal 2023 con CODICE TRIBUTO 6935 e anno 2023.

La risoluzione 3/E/2021 specifica che il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione o di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
 
 
 
In sintesi:

Tipologia di investimento Norma di riferimento Codice credito (rigo RU1) Codice tributo
Beni materiali e immateriali strumentali “ordinari” Art. 1, comma 1055, della Legge n. 178/2020 L3 6935
Beni materiali “Industria 4.0” Art. 1, commi 1057-1057-bis, della Legge n. 178/2020 2L 6936
Beni immateriali “Industria 4.0” Art. 1, comma 1058, della Legge n. 178/2020 3L 6937
 
Credito d’imposta spettante nel periodo Indicazione nel rigo RU5
“01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica;
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015;
“L1” Ricerca, sviluppo e Innovazione 2020-2022;
“L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022;
“R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari.
RU5 colonna 1
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015;
“L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022;
“R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari.
RU5 colonna 2
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015;
“E5” Investimenti beni strumentali/ZES;
“R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari.
RU5 colonne B2, C2, D2 e E2
L’ammontare complessivo del credito d’imposta spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2. RU5 colonna 3

Fruizione dell’agevolazione – Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (codice tributo “6935” relativamente al credito d’imposta per i beni “ordinari”, “6936” per i beni materiali “4.0” e “6937” per i beni immateriali “4.0”; cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate 13 gennaio 2021, n. 3 e risoluzione 30 novembre 2021, n. 68), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • spetta, in linea generale, per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (Risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 2021 e circolare Agenzia delle Entrate 9/2021, § 5.2);
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione
(MF/ms)



Opzione telematica per ripartire i crediti da superbonus in dieci anni

L’Agenzia delle Entrate ha adottato un provvedimento che, in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (DL Cessione Crediti n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.

Di seguito un recap di quanto disposto dall’Autorità:

  • Quali crediti possono essere “diluiti” in 10 anni – La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno. Il provvedimento AdE specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

  • Come comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga – Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

Riportiamo il provvedimento in toto al seguente link: Provvedimento

(MF/ms)




Decreto milleproroghe: cosa cambia per gli investimenti strumentali

Grazie al Decreto “Milleproroghe” il termine per completare gli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi “tradizionali” è stato prorogato.

Parliamo degli investimenti, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della Legge n. 232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, sia materiali che immateriali.

Si pensi al mobilio, arredi, macchinari, ecc., che generano un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali.

Il credito spettava per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 o fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risultasse accettato dal fornitore e fossero stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Il “Milleproroghe”, adesso, ha fatto slittare dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti (comma 1-bis – nuovo).

Differito al 30 novembre 2023 anche il termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali secondo il modello “Industria 4.0” (all. A alla Legge n. 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione.

L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dall’ultima legge di bilancio; ora il “Milleproroghe” dà tempo fino al 30 novembre 2023.

Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più elevate fissate per il 2022:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni,
  • 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (tali percentuali, per gli anni 2013-2015 scendono, rispettivamente al 20, al 10 e al 5%) (comma 1-ter – nuovo).
BONUS BENI STRUMENTALI INDUSTRIA 4.0
Investimento Periodo Misura del credito e livelli di spesa
Beni materiali Dall’1/1 al 31/12/2022
o fino al 30/9/2023 con prenotazione entro il 31/12/2022
– 40%, fino a 2,5 milioni di euro
– 20%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10
– 10%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20
Dall’1/1/2023 al 31/12/2025
ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025
– 20%, fino a 2,5 milioni di euro
– 10%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10
– 5%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20
Beni immateriali Dall’1/1/2022 al 31/12/2023
ovvero fino al 30/6/2024 con prenotazione entro 31/12/2023
– 20%, fino a 1 milione di euro
Dall’1/1 al 31/12/2024
ovvero fino al 30/6/2025 con prenotazione entro 31/12/2024
– 15% fino a 1 milione di euro
Dall’1/1 al 31/12/2025
ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025
– 10% fino a 1 milione di euro

I crediti non prorogati – 
Non è stata concessa un’ulteriore estensione temporale per il:

  • credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della Legge n. 232/2016, sia materiali che immateriali, ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software non 4.0. Quindi il credito del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (beni materiali) o a 1 milione (beni immateriali), spetterà per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 o fino al 30 novembre 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione
  • credito d’imposta per la formazione del personale dipendente previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, che, di conseguenza, resterà in vita fino alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

 
(MF/ms)




Credito imposta per beni strumentali: ulteriore proroga

Ancora modifiche ai termini previsti per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020. Nel testo del Ddl. di conversione del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”) già approvato dal Senato, sul quale il Governo dovrebbe porre lunedì la questione di fiducia alla Camera, è stato ulteriormente prorogato, dal 30 settembre al 30 novembre 2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Inoltre, è stata disposta la proroga, sempre al 30 novembre 2023, anche del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni “ordinari” prenotati nel 2022, in precedenza fissato al 30 giugno 2023.

In merito al bonus investimenti “4.0”, con l’art. 1 comma 423 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), intervenendo sull’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali “4.0” era stato già prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

Ora, il nuovo comma 1-ter dell’art. 12 del DL 198/2022 interverrà nuovamente sul citato comma 1057, disponendo che “All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023»”.

Pertanto, ai sensi del nuovo art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi “4.0” (indicati nell’allegato A alla L. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 settembre 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
In altri termini, per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057 della L. 178/2020).

Per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020.

Nessun intervento è stato invece previsto con riguardo al credito per gli investimenti in beni immateriali 4.0, per cui resta fermo al 30 giugno 2023 il termine “lungo” previsto dall’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.

Nella conversione in legge del Milleproroghe è stata inoltre disposta la proroga al 30 novembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, termine che era fissato al 30 giugno 2023 e che non è stato oggetto di alcuna modifica ad opera della legge di bilancio 2023.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 12 del DL 198/2022 prevede infatti che “All’articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 giugno 2023” siano sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023””.

L’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1055).

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo”, che sarebbe ora prorogato al 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 giugno 2023), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.

La proroga del termine lungo dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 appare particolarmente significativa per i beni “ordinari”, considerato che per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è previsto il riconoscimento di alcun credito d’imposta.

(MF/ms) 




Operazioni in contanti: nuova soglia a 5 mila euro

Con l’art. 1, comma 384, della Legge di Bilancio 2023, il legislatore interviene in modifica all’art. 49 del Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231, sostituendo al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: “1.000 euro” con le parole: “5.000 euro”.

Da ciò consegue che, a partire dal 1° gennaio 2023, viene elevata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante.

Tale limite trova applicazione a prescindere dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. La soglia massima si applica, quindi, non solo per l’acquisto di beni e servizi, ma anche, ad esempio, per le donazioni.

Il tetto di 5.000 euro opera dunque per i trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra “soggetti diversi”, siano esse persone fisiche o giuridiche.

Come precisato dal MEF nelle apposite FAQ, per “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte quali, a titolo esemplificativo, i trasferimenti intercorsi tra:

  • due società,
  • il socio e la società di cui questi fa parte,
  • la società controllata e la società controllante,
  • il legale rappresentante della società e il socio,
  • due società aventi lo stesso amministratore,
  • la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
Per contro, la limitazione all’utilizzo del denaro contante non si applica nel caso di:
  • prelevamento o versamento per cassa in contanti sovra soglia dal proprio conto corrente,
  • prelevamento dell’utile dalla ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica,
  • conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale,
poiché non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi.

Il trasferimento in contanti superiore ai valori massimi è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono “artificiosamente frazionati”.

È però perfettamente lecito pagare parte in contanti e parte in assegno, purché il contante sia inferiore al tetto di 5.000 euro.

L’art. 1, comma 2, lett. v) del Dlgs. n. 231/2007 precisa che per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.

Si noti che la finestra temporale di una settimana è puramente indicativa, posto che, anche oltre tale termine, la norma fa comunque salva la possibilità di qualificare l’operazione come artificiosamente frazionata quando ricorrano gli elementi per considerarla tale.

Non è invece ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione), ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
 

(MF/ms)