Bonus 4.0, chiarimenti sull’invio della comunicazione preventiva
È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 69 del 7 marzo.
Nella fattispecie oggetto di interpello, l’impresa ha effettuato in data 17 gennaio 2024 l’ordine di acquisto dell’attrezzatura agevolabile con il bonus investimenti 4.0.
L’attrezzatura è stata fatturata il 17 aprile 2024 e interconnessa al ciclo produttivo il 6 maggio 2024.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 6 del DL 29 marzo 2024 n. 39, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-bis-1058-ter della L. 178/2020, e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.
L’Agenzia ha rilevato che, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.
Per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del DL n. 39/2024 (30 marzo 2024), il contribuente è invece tenuto:
- alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. art. 6 comma 1 del DL 39/2024); a tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (c.d. “GSE”);
- alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, quindi, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
Quanto alla definizione di “periodo di realizzazione” degli investimenti, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il GSE, con una FAQ pubblicata sul proprio sito il 6 dicembre 2024, ha precisato che:
- la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili;
- la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.
Infatti, sebbene l’ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data anteriore al 30 marzo 2024, l’attrezzatura è stata fatturata il 17 aprile 2024 e interconnessa al ciclo produttivo il 6 maggio 2024. La data di realizzazione dell’investimento è quindi successiva al 30 marzo 2024 e il contribuente è tenuto a presentare sia la comunicazione preventiva che la comunicazione di completamento dell’investimento.
(MF/ms)