Credito imposta 4.0/5.0: chiarimenti sui riferimenti da indicare nei documenti fiscali
Nell’ambito del Ddl. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto, recante misure di semplificazione per le imprese, sarebbe infatti prevista l’eliminazione dell’indicazione del riferimento normativo dell’agevolazione nella dicitura in fattura, che verrebbe sostituito con l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti.
Con riferimento al credito d’imposta per investimenti 4.0, l’attuale comma 1062 dell’art. 1 della L. 178/2020 dispone che i soggetti che si avvalgono del credito siano tenuti a conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, stabilendo, altresì, che “a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello nn. 438 e 439 del 2020, in relazione all’analoga disposizione prevista dall’art. 1 comma 195 della L. 160/2019, ha precisato che la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.
Con la circolare n. 9/2021, l’Agenzia ha chiarito che se nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni eleggibili, già emessi, non è stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati “possono integrare (rectius, regolarizzare)” i documenti anzidetti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria”.
L’Agenzia ha poi precisato che la dicitura con il riferimento normativo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto, mentre non va indicata nel verbale di collaudo o di interconnessione (risposta a interpello n. 270/2022). Tuttavia, con la risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024 n. 5-01787, è stato chiarito che la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto in cui è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.
Tanto premesso, l’art. 1 della bozza del Ddl. semplificazioni circolata prevede che, all’art. 1 comma 1062 della L. n. 178/2020, le parole “l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-bis” siano sostituite con “l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti di cui ai commi da 1054 a 1058-bis, stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. Pertanto, nelle fatture e negli altri documenti non andrà più indicato il riferimento normativo dell’agevolazione, ma il codice identificativo degli investimenti agevolabili, che sarà stabilito con provvedimento dell’Agenzia.
La medesima modifica sarebbe introdotta anche per il credito d’imposta transizione 5.0. L’attuale art. 38 comma 15 del DL 19/2024 stabilisce infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”. Modificando questa disposizione, sarebbe prevista anche in tal caso l’indicazione di un codice identificativo degli investimenti agevolati, stabilito con provvedimento dell’Agenzia.
Applicabilità per i beni acquistati dal provvedimento dell’Agenzia
Quanto alla decorrenza delle modifiche, stando alla bozza di Ddl., le nuove disposizioni si applicherebbero, sia per il credito d’imposta 4.0 sia per il credito transizione 5.0, con riferimento alle spese per l’acquisto di beni agevolati sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, dalla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia che definirà i codici identificativi.
Nessuna modifica, invece, per le comunicazioni richieste per accedere all’agevolazione, che resterebbero invariate.
Con particolare riferimento al bonus investimenti 4.0, il MIMIT ha comunicato che, per l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, alla data del 29 luglio risultavano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni. Le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito del GSE, accessibile tramite SPID, usando il modello editabile ivi disponibile.
(MF/ms)