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Decreto Bollette: azzeramento per le utenze in bassa tensione della componente Asos anche per il terzo trimestre 2025

Informiamo le Aziende Associate che con Delibera n. 281/2025/R/COM, l’Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente –, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Bollette (Decreto Legge n. 19/2025), ha confermato anche per il terzo trimestre 2025 l’azzeramento della parte della componente Asos applicata all’energia prelevata per le utenze non domestiche alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW. La misura agevolativa, prevista complessivamente per un semestre, è stata applicata anche ai prelievi di energia elettrica del secondo trimestre 2025.
 
La delibera dell’Arera, con il consueto aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema del settore elettrico in vigore dal 1° luglio 2025, prevede per le utenze di cui sopra l’applicazione delle aliquote riportate in tabella (nel caso-tipo di azienda non energivora).
Per una migliore evidenza e quantificazione del beneficio, in tabella sono riportati anche i corrispondenti valori della componente Asos del 1° trimestre 2025:
 
Componente Asos per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW Quota fissa
€/POD/mese
Quota potenza
€/KW/mese
Quota energia
€/MWh
1° trimestre 2025 0,9956 1,2037 42,284
2° trimestre 2025 0,9956 1,2037
3° trimestre 2025 0,9956 1,2037
 

Il beneficio verrà applicato automaticamente nelle fatture emesse dai fornitori di energia elettrica relativamente ai prelievi del terzo trimestre 2025.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)




Tari per utenze non domestiche: scelta possibile entro il 31 maggio 2021

Il Decreto Sostegni n. 41 del 22 marzo 2021, oltre a misure di sostegno economico, ha previsto anche alcune disposizioni inerenti alla Tari (Tassa Rifiuti) e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta, da parte delle utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani, di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Per “rifiuti urbani” si intende oggi quanto definito nel D.lgs. 116/2020 che modificava la definizione del Testo Unico Ambientale 152/2006 e smi, come indicato nella circolare Api n. 488 del 20 novembre 2020 e nei suoi allegati.

Il D.lgs. 116/2020 (art. 3 comma 12) aveva infatti stabilito che: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della Tari); le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

I comuni approvano i regolamenti della Tari e della tariffa entro il 30 giugno 2021, mentre, per quanto riguarda la scelta delle utenze non domestiche, deve essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno.

Chi volesse quindi valutare il ricorso ad un soggetto privato per consegnare rifiuti “urbani” ed evitare il pagamento della parte variabile della Tari dovrebbe farlo entro maggio per poter prendere la decisione. La materia tuttavia è ancora contraddittoria, come si può ricavare confrontando i “chiarimenti” del 12 aprile 2021 pervenuti dal Ministero della Transizione Ecologica e le obiezioni contenute nella risposta del 15 aprile 2021 dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che si allegano. Di fatto risulta urgente un intervento normativo senza il quale ci si aspetta che la eventuale scelta di non avvalersi più del servizio pubblico abbia decorrenza da gennaio 2022 e non sia applicabile all’anno in corso.

Api Lecco Sondrio sta seguendo la materia e vi comunicherà gli sviluppi non appena possibile. Vi invitiamo a segnalarci le eventuali indicazioni che vi arrivassero dai comuni su questo tema.

(SN/bd)