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Regime forfettario: chiarimenti sul superamento della soglia dei 100 mila euro

Il regime forfetario continua a sollevare dubbi applicativi tra operatori e contribuenti, in particolare con riferimento alle soglie di accesso, permanenza e fuoriuscita.

Uno dei punti più discussi riguarda la corretta interpretazione e applicazione dei limiti di 85.000 euro e di 100.000 euro di ricavi o compensi, che rispondono a logiche differenti e producono effetti molto diversi sotto il profilo fiscale.

Come noto, la soglia di 85.000 euro rappresenta il limite ordinario per l’accesso e la permanenza nel regime agevolato.

Tale limite, in linea con i principi generali, deve essere ragguagliato ad anno in caso di inizio attività in corso d’esercizio. Di conseguenza, per i contribuenti che avviano una nuova attività, il plafond va proporzionato ai giorni effettivi di esercizio, riducendo così la soglia massima di ricavi o compensi conseguibili nel primo anno.

Di contro, il limite di 100.000 euro, introdotto come soglia di fuoriuscita immediata dal regime, segue una logica completamente diversa.

Esso costituisce un tetto assoluto annuale di ricavi o compensi percepiti e, a differenza del limite degli 85.000 euro, non è soggetto ad alcun ragguaglio temporale. Questo significa che il limite deve essere considerato nella sua interezza, indipendentemente dalla durata effettiva dell’attività nel corso dell’anno.

Questo meccanismo può generare criticità soprattutto nei casi di incassi concentrati nella parte finale dell’anno o in presenza di operazioni straordinarie che determinano un rapido incremento dei compensi percepiti. È quindi fondamentale monitorare costantemente l’andamento dei ricavi per evitare effetti fiscali inattesi.

Concludendo, è necessario ribadire una distinzione netta tra le due soglie: da un lato, quella degli 85.000 euro, proporzionale e legata alla durata dell’attività; dall’altro, quella dei 100.000 euro, assoluta, non frazionabile e con effetti immediati al momento del superamento. Una differenza che richiede particolare attenzione nella pianificazione e nella gestione operativa del contribuente forfetario.
 

(MF/ms)




Regime forfettario: effetti fiscali del superamento della soglia di 100 mila euro

Il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi nel regime forfetario determina effetti particolarmente rilevanti, ben più incisivi rispetto allo sforamento del limite di 85.000 euro.

In questo caso, infatti, la fuoriuscita dal regime agevolato è immediata e richiedere l’opportuna gestione degli effetti previsti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

In linea generale, rispetto alle soglie previste nel regime, possono verificarsi due ipotesi “critiche”:

  • se compensi/ricavi restano tra 85.001 e 100.000 euro, il forfetario continua fino a fine anno e si esce dall’anno successivo.
  • se invece i compensi/ricavi superano 100.000 euro, il regime agevolato cessa nel periodo d’imposta in corso.
Concentrandoci su tale seconda, analizziamo l’impatto ai fini delle imposte dirette da quello ai fini IVA.

Imposte dirette

Ai fini tassazione del reddito appare fondamentale chiarire che lo “splafonamento” dei 100.000 euro non divide a metà il periodo d’imposta. Detto in altri termini, nel periodo d’imposta in cui il contribuente supera la soglia critica di 100.000 euro:

  • non si tassa una parte dell’anno in forfetario (quadro LM) e una parte in ordinario (quadro RE o RF o RG);
  • il reddito dell’intero anno va determinato con le regole “ordinarie”.
Pertanto:
  • non si applica, nemmeno parzialmente, l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% (quadro LM);
  • si applicano IRPEF ordinaria e relative addizionali;
  • il reddito va determinato con i criteri ordinari e riportato nei quadri RE – RF – RG secondo la relativa disciplina di riferimento.
IVA

Diverso è il meccanismo IVA. In tale contesto, infatti, l’uscita non opera retroattivamente su tutte le operazioni dell’anno, ma:

  • l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro;
  • da quel momento scattano i normali adempimenti IVA: fatturazione con imposta, registri, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale IVA, ecc.
Si noti che l’IVA si applica sull’intera fattura che fa superare la soglia, senza dividere l’importo sino a concorrenza dei 100.000 euro previsti.

Esempio: Tizio già incassato 90.000 euro e si trova a dover emettere una fattura di 20.000 euro: l’intero importo (20.000 euro) è soggetto ad IVA.
 

(MF/ms)