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Tari: decorrenza delle nuove modalità da gennaio 2022

Nella legge di conversione del DL Sostegni, ovvero la legge n. 69 del 21 maggio 2021, è compreso il tanto atteso chiarimento in tema di Tari; precisamente, la novità vigente dal 22 maggio 2021 è la modifica della decorrenza dell’efficacia della scelta da parte dei soggetti che possono esercitarla, di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con le conseguenze del caso in tema di pagamento della Tari (Tassa Rifiuti comunale).

La decorrenza della scelta slitta all’1 gennaio 2022, ma la scelta resta da fare entro la fine di questo mese: lunedì 31 maggio 2021.

Riportiamo l’articolo così come è presente nel testo di legge:

Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga: l’art. 30 c.5 prevede che, limitatamente all’anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021. Inoltre, la scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Sul tema di chi può esercitare la scelta e sulle sue implicazioni, si rimanda alle circolari già inviate dall’associazione, i numeri 279 e 488, e si resta a disposizione.

(SN/bd)
 




Rifiuti urbani dalle attività produttive: risposte dal ministero in tema di Tari

Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha risposto alla lettera di intervento urgente sulle agevolazioni Tari e sulla disciplina dei rifiuti presentata il 15 aprile 2021 al Ministero dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Api ne aveva dato conto nella circolare associativa n. 234 del 22 aprile 2021 (clicca qui).

La lettera dell’Anci, in particolare, sottolineava diverse criticità in tema di Tari, tra le quali:

  • l’esclusione assoluta dei rifiuti prodotti dalle attività industriali sulle superfici dove avviene la lavorazione industriale, a prescindere dalla loro effettiva natura (esclusione che la Circolare del Mite del 12 aprile vorrebbe estendere alle attività artigiane)
  • la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, non accompagnata dalla chiara indicazione del fatto che la decorrenza della scelta non può intervenire in corso d’anno 2021, se non a prezzo di squilibri finanziari irrecuperabili nella gestione del servizio
  • l’utilizzo del sistema di fuoriuscita dal servizio pubblico genera un concreto rischio di maggiori irregolarità nella gestione dei rifiuti, nonchè di un potenziale incremento degli scarti e delle frazioni non destinate al riciclo
Il Ministro Cingolani è intervenuto con la nota n. 8966 del 3 maggio 2021 (che si allega), chiarendo che:
  • L’estensione della Tari ai magazzini industriali contraddice lo spirito e le finalità del d.lgs. 116/2020; peraltro, già nel 2015 IFEL (Fondazione Anci) affrontava l’esclusione delle aree produttive e dei magazzini e sollecitava i Comuni ad aggiornare le metrature presenti nelle proprie banche dati attraverso inviti alle aziende
  • La nuova disciplina ha delineato un nuovo ruolo per i Comuni che prima dell’intervento del legislatore esercitavano un’azione caratterizzata da ampia discrezionalità. Ciò che appare essere rilevante è la criticità finanziaria attribuita alla riforma introdotta dal d.lgs. 116/2020, conseguenza dell’incidenza della Tari, talvolta utilizzata per colmare deficit di cassa. Se così è, allora è evidente che il servizio pubblico può fare un salto di qualità e, con senso di responsabilità, gli enti locali devono essere accompagnati e supportati in questo percorso di crescita. Le attività produttive che producono “rifiuto urbano” potrebbero continuare ad avvalersi dello stesso servizio ricevuto finora, attraverso convenzioni, in una logica di sana concorrenza con il servizio svolto dal privato
  • Non sussisterebbe il paventato maggiore rischio di “irregolarità nella gestione delle frazioni” se avviene al di fuori del sistema pubblico, dal momento che i rifiuti nei circuiti professionali “di mercato”, a livello nazionale, sono assoggettati ai medesimi adempimenti ambientali gravanti sui soggetti pubblici, finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti e al recupero.Il Ministro conclude la nota precisando che “supporterà i chiarimenti normativi atti a garantire il coordinamento delle fasi attuative della definizione della tariffa e la conferma per l’anno 2021 della sola modalità gestionale già in vigore, senza modificare la nozione di rifiuto urbano, che altrimenti comporterebbe l’apertura di una procedura di infrazione UE“.
Si preannuncia, inoltre, l’intenzione del Ministro di istituire un tavolo tecnico permanente con l’Anci, l’Autorità di regolazione, gli operatori e le loro associazioni, al fine di supportare la “transizione” al nuovo sistema di gestione dei rifiuti.

Api Lecco Sondrio resta a disposizione per assistere gli associati su questa materia.

(SN/bd)




Tari per utenze non domestiche: scelta possibile entro il 31 maggio 2021

Il Decreto Sostegni n. 41 del 22 marzo 2021, oltre a misure di sostegno economico, ha previsto anche alcune disposizioni inerenti alla Tari (Tassa Rifiuti) e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta, da parte delle utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani, di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Per “rifiuti urbani” si intende oggi quanto definito nel D.lgs. 116/2020 che modificava la definizione del Testo Unico Ambientale 152/2006 e smi, come indicato nella circolare Api n. 488 del 20 novembre 2020 e nei suoi allegati.

Il D.lgs. 116/2020 (art. 3 comma 12) aveva infatti stabilito che: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della Tari); le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

I comuni approvano i regolamenti della Tari e della tariffa entro il 30 giugno 2021, mentre, per quanto riguarda la scelta delle utenze non domestiche, deve essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno.

Chi volesse quindi valutare il ricorso ad un soggetto privato per consegnare rifiuti “urbani” ed evitare il pagamento della parte variabile della Tari dovrebbe farlo entro maggio per poter prendere la decisione. La materia tuttavia è ancora contraddittoria, come si può ricavare confrontando i “chiarimenti” del 12 aprile 2021 pervenuti dal Ministero della Transizione Ecologica e le obiezioni contenute nella risposta del 15 aprile 2021 dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che si allegano. Di fatto risulta urgente un intervento normativo senza il quale ci si aspetta che la eventuale scelta di non avvalersi più del servizio pubblico abbia decorrenza da gennaio 2022 e non sia applicabile all’anno in corso.

Api Lecco Sondrio sta seguendo la materia e vi comunicherà gli sviluppi non appena possibile. Vi invitiamo a segnalarci le eventuali indicazioni che vi arrivassero dai comuni su questo tema.

(SN/bd)