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Crediti imposta energetici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito della circolare n. 24/2023, nella parte riguardante i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al I e II trimestre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, tra l’altro, alcune indicazioni in merito ai requisiti previsti per accedere a tali agevolazioni.
Con particolare riferimento ai crediti relativi al I trimestre 2023 (gennaio, febbraio, marzo 2023) disciplinati dall’art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022, per le imprese “energivore” e “non energivore” non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019 è stato chiarito che, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del quarto trimestre 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al quarto trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
  • valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il quarto trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il quarto trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh.
L’Agenzia ha altresì sottolineato che, in relazione al primo trimestre 2023, tutti i benefici fiscali in esame non possono trovare applicazione per le imprese costituite successivamente al 31 dicembre 2022, non essendo possibile verificare l’effettivo incremento del costo riferibile al soggetto, in quanto non sussiste il parametro di riferimento per il quarto trimestre 2022 (costi medi della materia energia relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre).
In relazione ai crediti d’imposta per il II trimestre 2023 (aprile, maggio, giugno 2023) disciplinati dall’art. 4 del DL 34/2023, con specifico riferimento alle imprese “energivore” e “non energivore” non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2023), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
  • valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Sempre con riguardo ai requisiti richiesti, la circolare. n. 24/2023, recependo quanto chiarito con la risposta a interpello n. 355/2023, ha evidenziato, in via generale, che, ai fini della verifica del presupposto per l’accesso ai crediti d’imposta in favore delle imprese “energivore” e “non energivore”, non rientra nella nozione di “sussidio” il credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente.

I crediti d’imposta relativi al I trimestre 2023 e al II trimestre 2023 sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione e non possono essere chiesti a rimborso.
Si ricorda che gli stessi crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che, qualora dovessero subentrare conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
Diversamente, l’impresa che abbia utilizzato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante, fermo restando il termine ultimo di utilizzo in compensazione.

I crediti d’imposta in questione:

  • non sono soggetti ai limiti annui per l’utilizzo in compensazione;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5, TUIR (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi);
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive – non determini il superamento del costo sostenuto.
Remissione in bonis per la comunicazione dei crediti maturati 2022
La circolare in esame recepisce anche la possibilità di fruire della remissione in bonis per la comunicazione, ai fini dell’utilizzo dei crediti maturati relativi al III e IV trimestre 2022, come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2023.
Al riguardo, viene ricordato che:
  • per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa;
  • la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24; la stessa non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, salvo che la comunicazione della cessione sia stata annullata, oppure il cessionario abbia rifiutato il credito;
  • a decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
La circolare n.  24/2023 ricorda, infine, che non possono fruire dei bonus energetici relativi al quarto trimestre 2022 le imprese che hanno aderito al piano di rateizzazione di cui all’articolo 322, comma 2, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023; il comma 7 del medesimo articolo 3 prevede, infatti, l’alternatività tra le due agevolazioni.

(RP/mf)