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Webinar “Esenzione dalla nomina del consulente per il trasporto di merci pericolose”: slide

Lo scorso martedì 12 dicembre 2023 si è tenuto il webinar “Esenzione della nomina del consulente ADR alla luce del DM 7 agosto 2023”.

Trasmettiamo in allegato le slide utilizzate dal relatore Ing. Francesco Campese.

Per ulteriori informazioni contattare Silvia Negri, responsabile ambiente e sicurezza di Confapi Lecco Sondrio: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

 




Albo gestori ambientali: dal 15 marzo 2022 aggiornamento prescrizioni nei provvedimenti di iscrizione

L’Albo nazionale gestori ambientali ha fatto un lavoro di aggiornamento delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine di mettere a disposizione degli operatori informazioni chiare e aggiornate su tutti gli aspetti operativi previsti nelle norme vigenti.
Nella delibera che si allega, n.3 del 7 febbraio 2022, sono allegate le prescrizioni per le diverse categorie di iscrizione. L’albo le sta inviando a tutti i soggetti iscritti perché entrano in vigore dal 15 marzo 2022.

Ad esempio, coloro che sono iscritti alla categoria 2-bis per il trasporto in conto proprio, in allegato H trovano le prescrizioni relative alla idoneità tecnica dei mezzi, adeguatezza dei recipienti, informazioni sulle etichettature obbligatorie, sui dispositivi per far fronte ad eventuale dispersione dei rifiuti in caso di incidente e così via.

In occasione di eventuali controlli, i provvedimenti autorizzativi si possono esibire non soltanto in forma cartacea, ma anche in formato digitale; sono scaricabili elettronicamente dall’area riservata del sito dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Risultano aggiornate le prescrizioni di tutte le categorie. Sul sito dell’albo è disponibile una videoguida di pochi minuti che illustra questa novità.

(SN/bd)
 




Adempimenti Adr per il trasporto di merci pericolose: scadenza 28 febbraio 2022

Le realtà produttive tenute agli obblighi Adr hanno un impegno annuale con scadenza 28 febbraio. Il consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, che è stato incaricato, deve redigere annualmente una relazione contenente le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie per l’osservanza delle norme vigenti in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza ottimali delle attività dell’impresa.

La relazione va consegnata al legale rappresentante dell’impresa, va conservata per 5 anni e messa a disposizione delle autorità nazionali competenti qualora richiesto.

La scadenza di presentazione di questa relazione, in precedenza fissata al 31 dicembre di ogni anno, è stata modificata dalla Circolare ministeriale n. 10898 del 5 aprile 2011 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che la colloca “entro il mese di febbraio dell’anno successivo”.

Come precisato dalla Circolare Ministeriale A9/2000/Mot del 6 marzo 2000, nel caso in cui la funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell’impresa, la relazione dovrà essere ugualmente redatta, anche se diretta alla medesima persona che l’ha predisposta.

La relazione annuale deve essere redatta in seguito alla verifica delle procedure e delle prassi aziendali inerenti le attività dell’impresa connesse al trasporto di merci pericolose.

Altre scadenze Adr

Si coglie l’occasione per ricordare che le aziende soggette agli obblighi Adr devono rispettare altre scadenze documentali che nel periodo pandemico risultano prorogate di 90 giorni dal termine di fine emergenza (31/03/2022), come di seguito indicato:

  • Il certificato di formazione professionale Adr (Cfp) rilasciato dall’Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogato fino al 29/06/2022.
  • Il certificato di approvazione del veicolo Adr (Barrato Rosa) rinnovato in Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogato fino al 29/06/2022.
  • La verifica della cisterna Adr rinnovata in Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogata fino al 29/06/2022.

 
(SN/bd)
 




Trasportatore su strada di merci per conto terzi e di viaggiatori: indetto esame per conseguire l’idoneità professionale

Si segnala per la Provincia di Lecco la data dell’esame e la scadenza per l’iscrizione:

Iscrizioni entro le h. 12.00 di martedì 1 giugno 2021, esame mercoledì 16 giugno 2021 alle h. 8.45.

Si tratta di esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.

Tutti i dettagli, bando e modulo di iscrizione, si trovano sul sito della Provincia

 
(SN/bd)
 




Trasporto merci pericolose, Adr: novità 2021

In tema di trasporto su strada di merci pericolose, si segnala che è stato pubblicato l’accordo internazionale Adr 2021, che contiene alcune novità che entreranno in vigore dal 1 luglio 2021. Le modifiche sono circoscritte anche perché la pandemia ha costretto a sospendere la discussione e l’applicazione di alcuni temi.

Nei 6 mesi di transizione gennaio – giugno 2021 si possono applicare le regole previgenti ma si tratta del semestre previsto dal legislatore per consentire a tutti di adeguarsi.

Innanzitutto si segnala che l’obbligo di nomina del Consulente Adr è stato esteso alle aziende che rivestono il ruolo di speditori.

In tema “documento di trasporto”: per quelle materie per cui non viene indicata alcuna restrizione al passaggio in galleria sul documento di trasporto deve essere riportato (–).

Fra le novità importanti segnaliamo il tema “rifiuti medicali infettanti”:

Nel cap. 1.1.3.6.3 viene inserito il numero Onu 3549 in riferimento ai “rifiuti medicali infettanti per l’uomo, categoria A, solidi / rifiuti medicali infettanti per gli animali, categoria A, solidi”

Inoltre, viene aggiornato il punto relativo alle batterie al litio:

Cap. 4.1.4.1: per i numeri Onu 3091 “batterie al litio metallico contenute in un dispositivo” e Onu 3481 “pile al litio ionico contenute in un dispositivo” è prevista la nuova Disposizione Speciale 390 che prevede: “Se un collo contiene sia pile al litio contenute in un’apparecchiatura che pile al litio imballate con l’apparecchiatura, i seguenti requisiti si applicano ai fini della marcatura e della documentazione della confezione:
Il pacco deve essere contrassegnato come “Un 3091” o “Un 3481”, a seconda dei casi. Se una confezione contiene sia pile al litio ionico che pile al litio metallico imballate con dispositivo e contenute in dispositivo, la confezione deve recare i contrassegni richiesti per entrambi i tipi di batterie. Tuttavia, non è necessario tenere conto delle celle a bottone installate nel dispositivo (compresi i circuiti stampati); infine vengono cambiate le dimensioni minime del marchio per le pile al litio, si passa da 120 x 100 mm a 100 x 100 mm, da 105 x 74 mm a 100 x 70 per le dimensioni ridotte.

In collaborazione con il vostro consulente aziendale Adr qualificato, ove presente, è opportuno valutare fin da subito se ci siano ripercussioni operative a carico delle attività aziendali, per adeguarsi nei tempi previsti. Le novità citate sono le più significative, ma non sono del tutto esaustive, ci sono anche altri aspetti da valutare.

(SN/bd)