Intrastat: chiarimenti su sanzioni e ravvedimento
Diciamo subito che per le violazioni di tipo statistico ossia relative ai dati di tipo statistico, la norma da prendere in considerazione è l’art. 34, comma 5, del D.L. n. 41/1995, che rinvia all’art. 11 del D.Lgs. n. 322/1989 il quale stabilisce una sanzione: da 206 a 2.065 euro per le violazioni commesse da persone fisiche; da 516 a 5.164 euro in caso di enti e società.
Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.
Per tale tipo di violazioni che non hanno natura tributaria non è ammesso il ravvedimento operoso.
Per le violazioni di tipo fiscale invece si potrà ricorrere al ravvedimento.
La sanzione va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun degli elenchi non trasmessi o trasmessi in ritardo (art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997).
Viene sanzionata anche la tardività nell’invio e la violazione non è mai meramente formale (Agenzia delle Entrate, ris. 16 febbraio 2005, n. 20).
La sanzione è ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici.
La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
Sulle sanzioni dovranno essere calcolate le riduzioni da ravvedimento.
Correzione Intrastat Omesso/invio tardivo |
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Riduzione |
Importo da versare | Ipotesi di ravvedimento |
1/9 | € 55,56 | Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione |
1/8 | € 62,50 | Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione |
1/7 | € 71,43 | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione |
Ecc. | ||
Non si applica l’abbattimento a 1/10 perché tale riduzione riguarda solo la presentazione delle dichiarazioni. |
(MF/ms)