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Trasporto rifiuti da attività produttive: le novità

Poco prima di natale, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali è intervenuto con una circolare per consentire il proseguimento delle modalità di trasporto di rifiuti non pericolosi, provenienti da attività produttive, sia in conto proprio che in conto terzi, che l’aggiornamento di settembre 2020 del Testo Unico Ambientale (parte IV del D.lgs. 152/2006 e smi) non chiama più “assimilabili agli urbani”.

Sul sito dell’albo è direttamente consultabile la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020.

In particolare, l’Albo ha stabilito che i soggetti iscritti nelle categorie 2-bis e 4 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti, ove divenuti urbani, dal primo gennaio 2021 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

Si tratta soltanto dei rifiuti individuati dai codici Eer e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies; gli elenchi citati sono facilmente rintracciabili in allegato alla circolare Api n. 488 del 19 novembre 2020 a cui si rimanda.

Per completezza si ricorda che:
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

La decisione dell’albo garantisce una “transizione” non traumatica perchè permette la continuità del servizio, nell’attesa dei tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione ai dettami normativi introdotti in Italia a settembre 2020; di fatto consente ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 2-bis e 4 dell’Albo, la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti sopraindicati purchè provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, che comprende, tra le altre, “attività artigianali, carrozzerie, autofficine autorimesse e magazzini senza vendita diretta ”ma non comprende le “attività industriali”.

Api Lecco sta seguendo i risvolti di queste novità e ne darà comunicazione non appena ci saranno indicazioni chiare, senza le quali non resta che proseguire le attività di gestione rifiuti come finora svolte.

(SN/bd)