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Le nuove soglie di reddito concordato per le proposte di CPB per il biennio 2025-2026

Le nuove soglie per le proposte di concordato preventivo biennale (CPB) rivolte a contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale sono state introdotte dall’art. 14 del Decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025), che modifica l’art. 9 del Decreto CPB.

Queste soglie definiscono limiti massimi di incremento del reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato secondo gli artt. 15 e 16 del Decreto CPB.

Queste modifiche, operative per i concordati sottoscritti a partire dal biennio 2025/2026, mirano a bilanciare gli incentivi per i contribuenti più affidabili con una maggiore prevedibilità del carico fiscale.

Soglie applicabili in base all’affidabilità fiscale – I limiti variano in funzione del punteggio ISA (Indice di Affidabilità Fiscale) conseguito dal contribuente nel periodo precedente:

  • 10% per un livello di affidabilità pari a 10;
  • 15% per un livello pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% per un livello pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Eccezioni alle soglie – Le soglie non si applicano se la proposta di reddito concordato, calcolata secondo la metodologia standard del CPB, risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto CPB. In tali casi, prevale il risultato della metodologia ordinaria.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole sono estese al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, come stabilito dal comma 3-quater dell’art. 9. Ciò garantisce coerenza tra la disciplina del reddito e quella del valore produttivo soggetto a tassazione regionale.

Esempio concreto
Situazione di partenza:

  • Contribuente: Impresa individuale con attività di commercio al dettaglio di abbigliamento.
  • Reddito dichiarato nel 2024: € 100.000 (periodo d’imposta antecedente al biennio 2025/2026).
  • Livello di affidabilità fiscale (ISA): 9,5 (quindi superiore a 9 ma inferiore a 10).
  • Rettifiche ai sensi degli artt. 15 e 16 del Decreto CPB: Nessuna rettifica applicabile.
Calcolo della proposta di reddito concordato

Soglia applicabile: Poiché il livello di affidabilità è 9,5, la soglia massima di incremento rispetto al reddito dichiarato rettificato è del 15%.

Calcolo della soglia massima: Soglia massima Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Soglia massima = Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Proposta di reddito concordatola proposta di reddito concordato per il biennio 2025/2026 non può superare € 115.000.

Eccezione: proposta inferiore ai valori di riferimento settoriali – Se, applicando la metodologia standard prevista dall’art. 9, comma 1, del Decreto CPB, il valore di riferimento settoriale per la stessa attività fosse, ad esempio, € 120.000, la soglia del 15% non si applicherebbe. In questo caso, la proposta di reddito concordato dovrebbe essere almeno pari al valore di riferimento settoriale, quindi € 120.000.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole si applicano al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Quindi, se il valore della produzione netta dichiarato nel 2023 fosse, ad esempio, € 200.000, la proposta concordata per il biennio 2025/2026 non potrebbe superare € 230.000 (€ 200.000 × 1,15), salvo il caso in cui la metodologia ordinaria richieda un valore superiore.
 

Elemento Valore base (2023) Soglia massima (15%) Valore di riferimento settoriale (esempio)
Reddito concordato € 100.000 € 115.000 € 120.000
Valore produzione netta (IRAP) € 200.000 € 230.000
 
Se il valore di riferimento settoriale è superiore alla soglia percentuale, prevale il valore settoriale.
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale e punteggio ISA

Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno ha approvato in via definitiva il D.Lgs. correttivo dei decreti della riforma fiscale che introduce, tra l’altro, diverse modifiche in materia di concordato preventivo biennale. 

Secondo la bozza circolata, sono confermate le misure anticipate nello schema di decreto e sono state accolte alcune proposte contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

I contribuenti che aderiscono al CPB possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva calcolata, con aliquote differenziate in base al punteggio ISA, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito rilevante ai fini del CPB relativo al periodo d’imposta precedente (art. 20-bis del DLgs. 13/2024).

Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. correttivo, le aliquote agevolate (10%, 12% o 15%) potranno essere applicate solo fino al raggiungimento di un tetto massimo pari a 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, e del 24%, per i soggetti IRES.

La disposizione si applica a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, nel caso di contribuenti in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000 euro è verificato in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.

Diventano operative dal CPB 2025-2026 le nuove cause di esclusione e di cessazione che puntano a legare i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR e le associazioni professionali, le società tra professionisti o le società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo; in particolare, diventa possibile aderire al concordato preventivo biennale solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.

Specularmente, eventuali cause di cessazione che riguardano il professionista porteranno alla cessazione del CPB anche per l’associazione o la società in cui tale soggetto partecipa, e viceversa.

Il DLgs. correttivo interviene anche sulla causa di cessazione individuata dall’art. 21 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, secondo cui il concordato preventivo biennale cessa di produrre i suoi effetti nel caso in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di […] conferimento”; attraverso una norma di interpretazione autentica viene precisato che le operazioni rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, non rilevando, quindi, il conferimento in denaro da parte dei soci.

Rispetto all’originario schema di decreto sono anche confermati:

  • l’abrogazione del concordato preventivo biennale per i contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la cui applicabilità è stata limitata al solo 2024;
  • il differimento del termine entro cui è possibile aderire al concordato, che viene portato dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta).
Di seguito si riepilogano le disposizioni introdotte a seguito dei rilievi delle Commissioni parlamentari.

Un intervento è volto a limitare l’entità delle proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA, le quali possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024. In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:

  • 10% con punteggio ISA pari a 10;
  • 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
  • 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.
Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

In relazione alla determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo rilevante ai fini del CPB, vengono modificati gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024 per introdurre, tra le voci reddituali oggetto di rettifica, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023. La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026.

Infine, viene integrata la causa di decadenza prevista dall’art. 22 comma 1 lett. e) del DLgs. 13/2024 che prevede la cessazione del concordato per entrambi i suoi periodi d’imposta se è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato.

In particolare, viene specificato che la decadenza si verifica qualora il versamento delle imposte non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, tale intervento risolve possibili complessità operative che possono ricorrere, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui a fronte di una proposta di concordato accettata da una società di persone, un singolo socio ometta il versamento delle imposte dovute.
 

(MF/ms)




Lipe I trimestre 2025: trasmissione entro il 3 giugno 2025

Entro il 3 giugno 2025 occorre effettuare la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre del 2025.
Ciò in linea con le previsioni di cui all’art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
Eventuali inadempimenti sconteranno la sanzione ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.
Dunque, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
È ammesso il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di € 27,78 (riduzione a 1/9). Laddove invece all’invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare € 31,25 euro (riduzione a 1/8).
Con l’invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 € e 62,50 €.
Pienamente operative le regole sui versamenti cumulativi.
A tal proposito, il D.Lgs. n. 1/2024, art. 9, comma 1, considerando anche la successiva modifica dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 108/2024 è intervenuto sull’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, nello specifico all’art. 1, comma 4, prevedendo l’innalzamento a 100 euro – in luogo del previgente limite di 25,82 euro dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versata all’Erario.
Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente (vedi Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2024).
Il versamento dell’IVA periodica sotto soglia dovrà essere comunque effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Le informazioni da trasmettere con la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sono state oggetto di aggiornamento con il provv. Agenzia delle Entrate, Prot. n. 125654/2024.
Tra le novità ad esempio l’eliminazione del codice 2 nel paragrafo “Eventi eccezionali” delle istruzioni, destinato alle federazioni, associazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti in base alle disposizioni normative adottate a seguito di calamità o eventi eccezionali.
Per trasmettere la comunicazione trimestrale occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
  • i dati del dichiarante.
Per creare il file si può utilizzare l’apposito software di compilazione dell’Agenzia delle Entrate.

Il file può essere trasmesso tramite il portale fatture e corrispettivi.

(MF/ms)
 
 




Concordato preventivo biennale 2025: definiti i termini di utilizzo

Il concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento previsto dal D.Lgs. n. 13/2024 che permette a chi ha un’attività, come imprenditori, liberi professionisti o artigiani, per la quale si applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di accordarsi in anticipo con il Fisco sull’importo delle tasse da pagare.

Il CPB, già operativo dal 2024, ha subito per l’anno 2025 delle modifiche, tra cui la data di adesione, l’esclusione per chi aderisce al regime forfetario e l’introduzione di nuove norme antiabuso.

Ai soggetti che non avessero già aderito, nel 2024, per il biennio 2024-2025, l’Agenzia delle Entrate formulerà nel 2025 una proposta per la definizione biennale (2025-2026) del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Con il provvedimento n. 172928 del 9 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello ufficiale per la comunicazione dei dati necessari all’elaborazione e all’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

A partire dal biennio 2025-2026, la scadenza per aderire al concordato preventivo biennale è stata spostata dal 31 luglio al 30 settembre di ogni anno.

L’adesione dovrà essere inviata separatamente rispetto alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, a differenza di quanto avvenuto nel 2024. Tuttavia, è ancora possibile inviare insieme il modello CPB e il modello ISA, purché la dichiarazione dei redditi venga presentata entro il 30 settembre.
 
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Il primo anno di applicazione del concordato è stato il 2024 e, nel 2025, rispetto all’anno precedente, i contribuenti in regime forfetario non possono utilizzare il CPB per stabilire in anticipo quante tasse pagare nei due anni successivi, perché sono stati esclusi dai soggetti che possono accedere a questo strumento.

Nel 2024 era stata avviata una sperimentazione che consentiva anche ai forfetari di aderire al concordato, insieme ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA. Tuttavia, questa possibilità non è stata rinnovata per il 2025, interrompendo così l’opportunità per chi applica la flat tax di usufruire del concordato preventivo biennale.

 
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
 
L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.
 
Il concordato cessa di avere efficacia (cessazione) se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività;
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale);
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato;
  • adesione al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50%.
 
Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta (decadenza).

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, ecc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
 
Una novità introdotta nel 2025 riguarda l’introduzione di clausole antiabuso, tra cui si segnala quella per cui negli studi associati, nelle società tra professionisti (STP) e nelle società tra avvocati (STA), se anche un solo socio non partecipa o esce dal concordato, tutto il gruppo perde il diritto di restare nel regime.
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2025-2026: approvato il modello e le modalità di invio

Il modello CPB da utilizzare per aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 può essere presentato sia congiuntamente al modello ISA, in fase di trasmissione del modello REDDITI 2025, sia in modalità autonoma; la revoca entro il 30 settembre di un’adesione al CPB manifestata con una delle citate modalità potrà tuttavia essere effettuata esclusivamente in maniera autonoma.

Sono queste le novità più rilevanti introdotte dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 195422, pubblicato nella giornata del 24 aprile.

Il modello CPB 2025-2026, approvato con il provvedimento 9 aprile 2025, deve essere utilizzato, al pari dello scorso anno, per determinare il reddito concordato e formalizzare la relativa adesione; secondo quanto indicato sia nelle relative istruzioni alla compilazione, sia nel provvedimento 24 aprile 2025, l’invio del modello può essere effettuato con due distinte modalità:

  • in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
  • in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI (a tal fine, sono stati modificati sia i modelli REDDITI, sia le relative istruzioni).
In caso di trasmissione in via autonoma, sarà necessario indicare il codice “1 – Adesione” nella nuova casella “Comunicazione CPB”, inserita nella sezione “Tipo di dichiarazione” all’interno del frontespizio dei modelli REDDITI; in tal caso, nel frontespizio dovranno essere indicati soltanto:
  • i dati anagrafici;
  • la firma del contribuente;
  • i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato.
La compilazione della casella “Comunicazione CPB” inibisce l’inserimento di ulteriori dati nel frontespizio e la compilazione dei quadri di cui si compone il modello REDDITI.

In alternativa, è possibile inviare il modello CPB congiuntamente al modello REDDITI e al modello ISA, tenendo tuttavia presente che l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 deve essere formalizzata entro il 30 settembre 2025 (secondo quanto previsto dal DLgs. correttivo attualmente all’esame delle commissioni competenti di Camera e Senato).

Si rileva, in merito, che la scelta della modalità di invio del modello CPB (autonoma o congiunta) non dovrebbe influire più di tanto sulle tempistiche della campagna dichiarativa, considerato che per aderire alla proposta di CPB 2025-2026 è necessario disporre dei dati reddituali e ISA riferiti al periodo di imposta 2024, esposti nel modello REDDITI 2025; le dichiarazioni dei contribuenti che intendono aderire al CPB dovranno quindi essere pronte, o quantomeno a buon punto, per rispettare la scadenza del 30 settembre, anticipando quindi di un mese il termine di presentazione ordinario del 31 ottobre.

Il provvedimento 24 aprile 2025 introduce inoltre la possibilità di revocare, entro il 30 settembre, un’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; a tal fine, dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate un modello CPB compilando esclusivamente i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito”.

L’invio del modello CPB di revoca può essere effettuato solo in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, dovrà essere indicato il codice “2 – Revoca” nella citata casella “Comunicazione CPB”.

In assenza di indicazioni specifiche, questa modalità di revoca dovrebbe poter essere utilizzata sia quando l’adesione è espressa allegando il modello CPB al modello REDDITI, sia nei casi in cui il modello CPB è trasmesso autonomamente.

L’invio del modello CPB 2025-2026 congiuntamente al solo frontespizio non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione o della revoca del CPB per i periodi di imposta 2025-2026.

Il termine del 30 settembre è perentorio

La revoca del CPB 2025-2026 può essere comunicata entro il termine perentorio del 30 settembre 2025; eventuali revoche trasmesse tardivamente non avranno alcun effetto.

In merito alle modalità di invio, il provvedimento 24 aprile 2025 prevede espressamente che la revoca “può essere effettuata esclusivamente con modalità autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025”; al momento sembrerebbe quindi esclusa la possibilità di allegare il modello CPB 2025-2026 di revoca congiuntamente all’intero modello REDDITI 2025.

 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2025-2026: fissata la metodologia da utilizzare per i conteggi

È stato anticipato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il DM 28 aprile 2025 che definisce la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024. In linea con la previsione dello schema di DLgs. correttivo non sono più contemplati tra i potenziali beneficiari del CPB i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014.

Il decreto, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si aggiunge ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 172928/2025, che ha approvato il modello CPB 2025/2026, e n. 195422/2025, che ha definito le modalità di trasmissione del predetto modello e della revoca dell’adesione alla proposta.

La metodologia è analoga a quella definita per il CPB 2024-2025 dal DM 14 giugno 2024.

La proposta di reddito e del valore della produzione netta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, partendo dal reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2024, vengono previsti i seguenti passaggi:

  • la misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia ISA per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità, in modo da definire una maggiore base imponibile;
  • la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d’imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
  • il confronto con valori di riferimento settoriali;
  • il criterio di formulazione della base IRAP;
  • la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Mediante i criteri sopra indicati, viene formulata una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell’arco dei due anni oggetto di concordato.

All’art. 4 del decreto viene confermata l’applicabilità delle circostanze eccezionali già individuate dall’art. 4 del DM 14 giugno 2024 che, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.

Si tratta in particolare di:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Viene anche replicata la previsione della metodologia per il CPB 2024-2025 che consente di ridurre il reddito e il valore della produzione proposti in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 al ricorrere degli eventi sopra indicati (con l’eccezione della liquidazione e dell’affitto d’azienda). Infatti, in loro presenza viene applicata una riduzione:
  • del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari devono essersi verificati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

In sede di compilazione del modello CPB 2025-2026 la presenza degli eventi eccezionali e la loro durata sono indicati al rigo P03 con i codici da 1 a 3.
 

(MF/ms)




Trasmissione autonoma per il nuovo modello CPB 2025-2026

Il provvedimento n. 172928/2025, pubblicato il 9 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello CPB 2025-2026, che sostanzialmente contiene il quadro P per l’adesione al concordato preventivo biennale da parte dei soggetti che applicano gli ISA.

Rispetto all’anno scorso, il provvedimento modifica le modalità di trasmissione in quanto il modello non è più allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ma è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che il DLgs. correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 marzo e trasmesso alle Camere per i relativi pareri dispone l’abrogazione dal DLgs. 13/2024 degli articoli (da 23 a 33) che regolano l’adesione al CPB per i contribuenti in regime forfetario. Il modello REDDITI PF 2025 risulta aver già recepito tale modifica posto che dal quadro LM è stata rimossa la sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” che, nel precedente modello REDDITI 2024, serviva per aderire alla proposta di CPB.

Il modello CPB 2025-2026 si presenta strutturato in modo analogo al CPB 2024-2025, con i primi tre righi dedicati alle condizioni di accesso, i righi P04 e P05 in cui riportare il reddito e il valore della produzione rilevante ai fini del concordato, i righi da P06 a P09 in cui sono indicati i valori proposti e, infine, nel rigo P10 viene espressa l’accettazione.

Rispetto alla precedente versione sono stati inseriti preliminarmente tre righi dove riportare:

  • il codice ISA;
  • il codice ATECO relativo all’attività prevalente;
  • la tipologia di reddito, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).

Di particolare interesse è l’“Attenzione” contenuta nelle istruzioni al fatto che queste informazioni vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l’accettazione di una precedente proposta di concordato, possibilità finora esclusa.

Le istruzioni alla compilazione del modello recepiscono alcune modifiche normative. Ad esempio, rispetto alla fattispecie di esclusione relativa alla modifica della compagine sociale per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR è stato precisato – recependo le modifiche del DL 155/2024 – che tali modifiche sono rilevanti se aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Inoltre, nell’elencare le voci escluse dal reddito concordato per il reddito di lavoro autonomo (art. 15 del DLgs. 13/2024), sono stati aggiornati i riferimenti normativi all’art. 54 del TUIR, tenendo conto degli articoli del Testo unico dopo le modifiche apportate dal DLgs. 192/2024. Così per le plusvalenze e le minusvalenze le istruzioni fanno riferimento agli artt. 54-bis comma 1 e 54-quater del TUIR (in luogo dell’art. 54 commi 1-bis e 1-bis.1), mentre per i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale, non v’è più un riferimento normativo atteso che tale voce rientra nella nozione omnicomprensiva di compenso (in luogo del precedente art. 54 comma 1-quater).

Mentre l’anno scorso il quadro P doveva essere presentato in allegato al modello ISA, a sua volta allegato al modello REDDITI, quest’anno il modello CPB è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi, la cui scadenza non coincide con quella per l’adesione al concordato. Il decreto correttivo (attualmente oggetto dei pareri parlamentari) dovrebbe concedere più tempo per l’adesione al CPB, portando il termine dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta).

Il provvedimento dispone che la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale siano effettuate per via telematica, direttamente dal contribuente attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. Gli incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato l’invio, i dati relativi al calcolo della proposta di CPB 2025-2026, utilizzando l’apposito modello o un prospetto a esso conforme, contenente tutti i dati trasmessi.
 
(MF/ms)




Invio dei corrispettivi: stabile le regole per adempimento tramite software

Gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 potranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche mediante soluzioni software, senza necessità di dotarsi dei registratori telematici.

Con il provvedimento n. 111204/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la realizzazione di tali soluzioni, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 24 del DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”).

Questa disposizione, infatti, ha aperto la strada all’utilizzo di strumenti alternativi ai registratori telematici e alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la memorizzazione e l’invio dei “corrispettivi giornalieri anonimi” può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

Secondo quanto si legge nel provvedimento, il processo di rilevazione dei corrispettivi si fonderà sull’utilizzo di due componenti software strettamente interdipendenti: il modulo fiscale 1 (MF1), ossia un’applicazione o software gestionale installato su un dispositivo o sistema hardware (es. PC, tablet, smartPOS), e il modulo fiscale 2 (MF2), installato su un sistema hardware in grado di interfacciarsi in modalità web service con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Il dispositivo con la componente MF1 è definito, complessivamente, punto di emissione (PEM), mentre il sistema hardware comprensivo del modulo fiscale 2 è definito punto di elaborazione (PEL).

Il processo di rilevazione dei dati si realizza mediante l’interazione tra questi due strumenti.

In particolare, il PEM (che può essere collegato a uno o più punti cassa) registra in modalità sicura i dati fiscali delle operazioni e rilascia il documento commerciale. In condizioni ordinarie, poi, trasmette automaticamente i dati al PEL. Quest’ultimo invece memorizza fiscalmente i dati di dettaglio delle singole operazioni, conservandoli digitalmente nel tempo, e trasmette il file XML di riepilogo dei corrispettivi giornalieri. È solo il punto di elaborazione, infatti, che dialoga con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

L’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza di queste operazioni è garantita fra l’altro dal sigillo elettronico apposto sul file e dalla connessione protetta.

Ogni soluzione software è soggetta ad approvazione dell’Agenzia delle Entrate, previo parere della Commissione sui misuratori fiscali.

Nello specifico, il produttore (ossia il soggetto qualificato che realizza la soluzione software) dovrà presentare istanza di approvazione all’Agenzia, unitamente alla certificazione che attesta la conformità alle specifiche tecniche e alle norme fiscali vigenti. Nel provvedimento si precisa, peraltro, che le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia medesima.

La soluzione software approvata sarà poi resa disponibile agli esercenti dal soggetto erogatore, il quale gestisce il punto di elaborazione. Anche in questo caso si tratta di un soggetto opportunamente qualificato (che può anche coincidere con il produttore).

In termini generali, l’esercente che intenda utilizzare una soluzione software approvata dovrà rivolgersi a un soggetto erogatore (salvo che non assuma egli stesso tale ruolo) e accreditarsi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, al fine di registrarsi al sistema e comunicare all’Agenzia delle Entrate il software utilizzato.

Dopodiché dovrà censire i punti di emissione tramite il soggetto erogatore e solo al termine del processo, quando il PEM sarà attivato e messo in servizio, potrà registrare le operazioni effettuate e trasmettere in tempo reale al PEL i relativi dati di dettaglio.

Si precisa che l’accreditamento può avvenire anche tramite un intermediario con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018). Inoltre, gli esercenti che sono già accreditati e che vogliono utilizzare la soluzione software in sostituzione o in abbinamento ai registratori telematici dovranno aggiornare la propria registrazione.

Richiesto l’accreditamento su Fatture e Corrispettivi

Le nuove soluzioni software consentiranno anche di gestire i flussi di dati per la lotteria degli scontrini.

Per quanto riguarda i dati di pagamento, l’art. 24 del DLgs. 1/2024 ha specificamente stabilito che le nuove soluzioni devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, laddove l’operazione sia regolata con tali mezzi.

Sotto tale aspetto, dunque, la norma si pone in linea con la novità prevista dalla L. 207/2024. Nelle specifiche approvate dall’Agenzia è però precisato che le modalità tecniche relative alla memorizzazione e trasmissione delle informazioni dei pagamenti elettronici saranno definite con successive disposizioni regolamentari.
 

(MF/ms)




Trasmissione fattura elettronica: esito e sanzioni

 

Nonostante siano trascorsi ormai più di tre anni dall’introduzione dell’obbligo, pressoché generalizzato, di emissione della fattura elettronica fra privati, le procedure informatiche che gestiscono il procedimento di fatturazione paiono in taluni casi ancora “perfettibili”.

La questione attiene all’iter di trasmissione della e-fattura e, in modo particolare, alla necessità di operare un riscontro in ordine all’esito della verifica del file xml operata dal Sistema di Interscambio.

Come previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757, il SdI effettua controlli del file o dei lotti di file, il cui mancato superamento comporta il recapito, entro cinque giorni, di una “ricevuta di scarto” al soggetto trasmittente.

La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano, in tal caso, come mai emesse (provv. n. 89757/2018, § 2.4).

Risulta, quindi, indispensabile il monitoraggio dell’esito della trasmissione nei giorni immediatamente successivi all’invio del documento.

Non sono pochi, tuttavia, i casi in cui le fatture vengono formate sulla base degli importi dovuti dal cessionario o committente, trasmesse al SdI e annotate sul registro Iva delle vendite, senza che sia stato riscontrato il superamento dei controlli da parte del Sistema.

In simili circostanze, l’Agenzia delle Entrate suggerisce di operare una “variazione contabile valida solo ai fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI” (cfr. provv. n. 89757/2018, § 6.3 e circ. 2 luglio 2018 n. 13, § 1.6).

Nondimeno, in contesti nei quali il processo di fatturazione comporta la formazione di un’ingente mole di documenti, non è da escludersi che il cedente o prestatore si accorga con ritardo anche superiore ai termini ordinari di fatturazione (e, quindi, ben oltre i cinque giorni dalla trasmissione) dello scarto delle fatture, pur avendo fatto confluire la relativa Iva nelle liquidazioni di periodo.

Le violazioni, in circostanze simili, possono essere molteplici. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla fornitura di servizi. L’art. 6 del Dpr 633/72 stabilisce che dette prestazioni si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, a quello di emissione della fattura.

Qualora il prestatore abbia trasmesso il documento elettronico, poi scartato, ma abbia inviato copia in pdf al cliente e questi abbia proceduto al versamento dell’importo dovuto, l’operazione si intenderà effettuata al momento in cui è avvenuto il versamento. In tal caso, la mancata emissione della e-fattura entro dodici giorni da tale data è sanzionata ai sensi del citato art. 6 del Dlgs. 471/97. Non sarebbe punibile, invece, detto comportamento, nel caso in cui il committente non avesse proceduto al pagamento dell’importo dovuto, posto che non si sarebbe verificato alcuno degli eventi in virtù dei quali l’operazione può dirsi effettuata ex art. 6 del Dpr 633/72.

Atteso, inoltre, che in entrambe le circostanze l’Iva è stata annotata nel registro delle vendite, nella seconda ipotesi (operazione non effettuata), la liquidazione non sarebbe correttamente eseguita, pur avendo comportato, nei fatti, un anticipato versamento dell’imposta.

Merita sottolineare, tuttavia, come, sul punto, alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate abbiano assunto una posizione che, poggiando sul principio di effettività, pare ragionevole e condivisibile.

In primis, fermo restando che, come nel caso dell’esempio sopra riportato, l’Iva sia sempre stata annotata e che non ci sia stato danno per l’Erario, la tardiva fatturazione potrà essere sanzionata in misura fissa e non proporzionale (da 250 a 2.000 euro per ogni documento non emesso nei termini), come stabilito dall’art. 6 comma 1 ultimo periodo del Dlgs. 471/97.

Va poi aggiunto che, sempre assumendo che l’imposta sia stata “anticipata” e che non ci si trovi in contesti di frode, anche la non corretta liquidazione Iva potrebbe essere punita con la sola sanzione relativa alle LIPE (da 500 a 2.000 euro ex art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) o, eventualmente, con quella per la presentazione di dichiarazione Iva “infedele” di cui all’art. 8 del Dlgs. 471/97 (da 250 a 2.000 euro). Così facendo, detti Uffici fanno prevalere la sostanza sulla forma, “cristallizzando” le liquidazioni Iva effettuate dal soggetto passivo, senza che sia necessaria una loro rideterminazione.

Si aggiunga poi, che le sopra descritte sanzioni possono essere ridotte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del Dlgs. 472/97 o – alternativa che pare conveniente nel caso in cui la tardiva fatturazione riguardi un rilevante numero di documenti – attendendo la determinazione delle stesse da parte dell’Ufficio, mediante applicazione del c.d. “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del medesimo decreto.

Nonostante il quadro sanzionatorio paia improntato a criteri ragionevoli, resta tuttavia consigliabile, per gli operatori che ne fossero sprovvisti, dotarsi di software, disponibili sul mercato, in grado di monitorare l’esito del controllo operato dal SdI sulle fatture trasmesse, rendendo più efficiente e meno oneroso il processo amministrativo.

(MF/ms)
 




Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022

Scade il 31 gennaio 2022 l’esterometro relativo al quarto trimestre 2021.

Trattasi, come noto, dell’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La trasmissione “massiva” dei dati, a cadenza trimestrale, verrà sostituita dall’invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell’articolo 1. Comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

In origine tale nuova modalità di invio dei dati, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021, doveva entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022: con l’articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021 di conversione del Dl 146/2021 (Decreto Fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è invece arrivata la proroga al 1° luglio 2022, che concede agli operatori ulteriori 6 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici.

Le novità in argomento sono accompagnate da modifiche alle specifiche tecniche ed ai termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Le specifiche tecniche dell’esterometro, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, prevedono due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:

  • la prima modalità (standard) prevede la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre, da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Nel file contenente gli acquisti del trimestre (blocco DTR) occorre inserire i dati relativi alle fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o le prestazioni di servizio ricevute, esponendo rispettivamente il Tipo documento TD10 e TD11. Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati è facoltativa;
  • la seconda modalità (alternativa) prevede la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio. In tal caso, per le operazioni attive occorre impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale XXXXXXX mentre per le operazioni passive vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:
  1. TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
  2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
  3. TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr. 633/1972,
  4. TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, Dl. 331/1993).
Tali specifiche, aggiornate con il provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 di modifica del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757/2018, restano valide fino al 30 giugno 2022.

Pertanto, per chi deve trasmettere la comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere con riferimento al quarto trimestre 2021, la scadenza resta fissata al 31 gennaio 2022 ed i files XML contenenti il blocco DTR (acquisti) e DTE (vendite) dovrà essere creato nel rispetto delle specifiche tecniche aggiornate alla versione 1.6.4 (in vigore dal 1° gennaio 2022).

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022, invece, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (sempre con codice destinatario XXXXXXX) mentre per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Il citato provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 ha abrogato, infine, il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 293384 del 28.10.2021.

A decorrere dal 1° luglio 2022, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati delle operazioni estere all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche Allegato A, versione 1.7 in vigore dal 1° luglio 2022.

(MF/ms)