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Collegamento RT-POS: nuove FAQ

In via preliminare si ricorda che:

  • l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, che disciplina la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 74 e 77, Legge n. 207/2024) con l’introduzione dell’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico;
  • le modalità operative che gli esercenti devono seguire per abbinare i POS o altri strumenti di pagamento elettronico ai registratori telematici sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025;
  • la prima scadenza per il collegamento RT/POS è fissata al 20 aprile per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026.
Nuove FAQ 17 marzo 2026
27 L’Agenzia chiarisce che in caso di pagamento tramite assegno bancario o circolare, sul documento commerciale deve essere indicata la modalità “contante”. L’indicazione deriva dal fatto che, ai fini fiscali, il pagamento con assegno è equiparato a una forma di pagamento contante e non elettronico. È quindi necessario prestare attenzione alla corretta compilazione del documento per evitare incongruenze nei dati trasmessi.
28 La FAQ riguarda la procedura di collegamento dei dispositivi POS al portale dell’Agenzia. Qualora nella procedura web non risulti disponibile il link “Collegamento dispositivi POS”, è opportuno verificare di essere accreditati come esercenti all’interno dell’area Corrispettivi. Solo gli esercenti accreditati – direttamente o tramite un intermediario delegato all’”Accreditamento e censimento dispositivi” – possono effettuare tale collegamento. L’accreditamento come esercente può essere richiesto tramite l’apposito servizio “Accreditamento”, disponibile nella sezione dedicata del portale.

 
 




Collegamento registratori di cassa e POS

Confermando le anticipazioni fornite nelle scorse settimane, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il 5 marzo, il servizio web che consente di adempiere all’obbligo di collegamento tra i POS e i registratori telematici previsto dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015.

L’attivazione del servizio è stata segnalata dall’Agenzia stessa con un comunicato stampa.

A partire dal 5 marzo, dunque, accedendo all’area riservata nel portale Fatture e Corrispettivi e selezionando il servizio “Gestione collegamenti”, gli esercenti possono cominciare a comunicare gli abbinamenti tra i registratori telematici o Server RT e gli strumenti di pagamento elettronico (POS fisici o virtuali) già in uso al 1° gennaio, o attivati tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2026.

Per quelli attivati nel mese di febbraio, invece, occorrerà attendere il mese di aprile.

Si ricorda, infatti, che l’adempimento prevede tempistiche differenziate per la fase iniziale (cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 424470/2025).

Con riferimento ai POS per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento va effettuato entro 45 giorni dalla data di rilascio dell’apposito servizio web.

Calcolando i 45 giorni a partire dal 5 marzo, dunque, la prima scadenza è quella del 19 aprile, con slittamento al 20 aprile in quanto primo giorno non festivo successivo (si veda in tal senso il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate).

Con riferimento ai POS per i quali il contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, invece, l’abbinamento non potrà essere effettuato subito, essendo possibile:

  • a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento;
  • ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
I medesimi termini valgono per la comunicazione delle eventuali variazioni dei collegamenti già registrati.

Tali scadenze tengono conto dei tempi che occorrono all’Amministrazione finanziaria per ottenere dai prestatori dei servizi di pagamento (acquirer) le informazioni sugli strumenti utilizzati dagli operatori.

In sede di compilazione della procedura, quindi, occorre prestare attenzione al mese di riferimento della comunicazione. Ad esempio, nel comunicare i collegamenti per i POS attivi a gennaio, occorre considerare la situazione di tali strumenti e dei registratori nel mese di gennaio, anche se questa potrebbe essere diversa nel momento in cui la comunicazione viene effettuata (a marzo, infatti, il POS potrebbe essere utilizzato anche in abbinamento a un nuovo registratore).

A livello operativo, va poi segnalato che la procedura di collegamento presenta delle differenze a seconda del numero di registratori telematici di cui l’esercente è titolare.

Per chi utilizza fino a 5 registratori, il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale semplificata, che consente di visualizzare l’elenco delle matricole dei registratori e quello dei dati identificativi dei POS che risultano attivi sulla base delle informazioni trasmesse dagli acquirer.

Per gli esercenti che dispongono di oltre 5 dispositivi, il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale standard. In tal caso, trattandosi di un numero più rilevante di strumenti, sono disponibili funzioni di ricerca per individuare il registratore di riferimento e poi i POS da collegare.

Possibile il collegamento massivo

Infine, per gli esercenti che gestiscono un numero rilevante di RT e POS da collegare, è disponibile un servizio di collegamento massivo, ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di collegamento puntuale.

In quest’ultima ipotesi, l’esercente compila un file con tutti i dati dei POS e dei registratori da abbinare, sulla base di un modello predefinito scaricabile dal servizio web.

Per agevolare gli operatori, inoltre, il servizio consente di utilizzare un file precompilato con i dati dei POS di cui l’esercente risulta titolare, che può essere completato con i dati mancanti. Successivamente, tale documento verrà trasmesso tramite il servizio web, mediante una funzione di upload.

Occorre però evidenziare che la comunicazione massiva può essere utilizzata soltanto per effettuare il collegamento con gli strumenti di pagamento già presenti a sistema, sulla base delle informazioni comunicate degli operatori finanziari. Nel caso in cui, invece, sia necessario aggiungere manualmente uno o più POS, occorrerà utilizzare la procedura di collegamento puntuale.

(MF/ms)




Esclusioni dall’obbligo di comunicazione POS-RT

Le nuove regole sul collegamento tra POS e registratore telematico non si applicano a tutti i corrispettivi incassati con strumenti elettronici, ma solo a quelli per i quali esiste l’obbligo di certificazione tramite documento commerciale o tramite procedura web “Documento Commerciale on line”.

Restano fuori dal perimetro dell’obbligo:

  • i corrispettivi certificati tramite distributori automatici (vending machine);
  • i corrispettivi relativi alla cessione di carburante;
  • i corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici;
  • i corrispettivi esonerati da memorizzazione elettronica e invio telematico (tabacchi e generi di monopolio, giochi, lotterie, alcuni generi a monopolio, talune vendite a distanza, ecc.), anche se incassati con POS.
In tutti questi casi, l’incasso tramite pagamento elettronico non fa sorgere di per sé l’obbligo di collegamento POS-RT, in assenza di certificazione mediante documento commerciale.

Casi misti: un solo POS per attività obbligate ed esonerate – La criticità principale, per la pratica quotidiana, riguarda gli esercenti che svolgono sia attività con obbligo di documento commerciale, sia attività esonerate, utilizzando lo stesso POS. In tale ipotesi, l’Amministrazione chiarisce che il POS deve comunque essere collegato al registratore telematico o alla procedura “Documento Commerciale on line”, perché è utilizzato anche per incassare corrispettivi che devono essere certificati. L’utilizzo del medesimo strumento di pagamento per operazioni esonerate (es. tabacchi, valori bollati, giochi) non fa venir meno l’obbligo di collegamento, che resta ancorato alla presenza di corrispettivi certificati con documento commerciale. POS dedicato ai soli corrispettivi esonerati – Diverso è il caso in cui l’esercente disponga di un POS utilizzato esclusivamente per operazioni esonerate dalla certificazione dei corrispettivi mediante documento commerciale (ad esempio, solo vendite di carburante o solo tabacchi/giochi). Per tale POS non sorge l’obbligo di collegamento con il registratore telematico, a condizione che l’esclusività di utilizzo sia dichiarata nella procedura web (“POS non collegati”) messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Una volta resa questa dichiarazione, il POS in questione non compare più tra quelli da collegare nella funzionalità, e l’operazione assume carattere irreversibile: il terminale non potrà essere successivamente impiegato, neppure in via occasionale, per incassare corrispettivi certificati con documento commerciale.

Attenzione ai comportamenti concludenti e alla facoltatività del documento commerciale – È espressamente precisato che, se il contribuente dichiara l’uso esclusivo del POS per operazioni esonerate, quel terminale non deve essere utilizzato, nemmeno saltuariamente, per incassi relativi a vendite certificate con documento commerciale. Vi è poi un ulteriore profilo delicato: l’esercente può scegliere volontariamente di emettere documento commerciale anche per corrispettivi esonerati (classico caso: tabaccaio che emette documento commerciale “N2 – operazioni non soggette” per i generi di monopolio). In questo scenario, i POS utilizzati per l’incasso elettronico di tali operazioni devono essere collegati, perché si rientra nella fattispecie dei corrispettivi memorizzati e trasmessi tramite RT o procedura web. Resta escluso dall’obbligo il caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante fattura: non essendovi RT o procedura di documento commerciale, manca lo strumento a cui collegare il POS e l’adempimento non sorge.

Esempio 1 – Tabaccheria con POS unico – Si consideri l’esercente A che gestisce una tabaccheria e utilizza un solo POS per incassare:

  • corrispettivi relativi a tabacchi, giochi, lotterie e altri generi esonerati dall’obbligo di documento commerciale;
  • corrispettivi relativi a vendite di beni soggetti a documento commerciale (ad esempio, penne, matite, articoli da regalo, caramelle).
In questo caso, nonostante la compresenza di corrispettivi esonerati, l’esercente è tenuto a registrare il collegamento tra il POS e il registratore telematico (o la procedura web) utilizzati per certificare i corrispettivi relativi alle vendite soggette a documento commerciale. Il fatto che il POS sia adoperato anche per operazioni esonerate non incide sull’obbligo: ciò che rileva è l’impiego del terminale, anche solo in parte, per incassare vendite per le quali viene emesso documento commerciale.

Esempio 2 – Distributore di carburante con due POS – L’esercente B gestisce un distributore di carburante e utilizza due POS:

  • un POS dedicato alle vendite certificate con documento commerciale (ad esempio prodotti accessori, snack, gadget, accessori per auto);
  • un POS utilizzato esclusivamente per le operazioni di rifornimento carburante, per le quali non è obbligatoria l’emissione del documento commerciale.
In tale configurazione, l’esercente è tenuto a collegare solo il POS utilizzato per le vendite certificate con documento commerciale al registratore telematico, tramite la funzionalità “Gestione collegamenti” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il POS destinato esclusivamente ai pagamenti dei rifornimenti di carburante non deve essere collegato, benché possa comparire nell’elenco degli strumenti di pagamento disponibili; l’esercente può dichiararne l’uso esclusivo per operazioni esonerate e, successivamente, il terminale non verrà più mostrato nell’elenco dei POS non collegati.

Profili di controllo e attenzione ai codici ATECO – L’Agenzia ha segnalato che gli eventuali scostamenti tra:

  • i dati delle transazioni elettroniche trasmessi dagli acquirer; e
  • i corrispettivi giornalieri per i quali risulta indicato l’incasso elettronico
saranno valutati anche alla luce del tipo di attività svolta dall’esercente e delle relative classificazioni ATECO. Diventa quindi essenziale che il contribuente verifichi, tramite il proprio “Cassetto fiscale” in area riservata, la correttezza dei codici ATECO comunicati e provveda tempestivamente ad aggiornarli, qualora non rispecchino più le attività effettivamente esercitate. Per il professionista, questo si traduce:
  • da un lato supporto nell’impostazione corretta dei collegamenti POS-RT (o nella gestione delle esclusioni e dei POS dedicati);
  • dall’altro, verifica periodica dell’allineamento tra modello organizzativo dell’impresa, codici ATECO e flussi di incassi elettronici, in un’ottica di prevenzione delle contestazioni.
In sintesi:

 

TIPOLOGIA DI VENDITE NUMERO DI POS E UTILIZZO OBBLIGO DI COLLEGAMENTO OPERAZIONI NEL PORTALE “FATTURE E CORRISPETTIVI”
Solo vendite certificate con documento commerciale 1 o più SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia delle fatture SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso delle fatture SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per l’incasso delle fatture, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite certificate con fattura 1 o più NO Nessuna.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia dei corrispettivi esonerati SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso dei corrispettivi esonerati SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi esonerati, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite esonerate dalla certificazione dei corrispettivi 1 o più NO Nessuna.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia delle vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più NO Nessuna.

(MF/ms)
 
 




Collegamento corrispettivi e pos: si attende il servizio web

A partire dal 2026, i soggetti passivi IVA tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi devono abbinare i propri registratori telematici ai mezzi di pagamento elettronico utilizzati (es. POS, app di pagamento).

Tuttavia, sebbene l’obbligo sia in vigore dal 1° gennaio, per la relativa attuazione è prevista una fase transitoria, non essendo ancora disponibile il servizio web che consente il collegamento tra gli strumenti.

Si ricorda che l’obbligo in parola è disposto dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015, il quale stabilisce “che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici”.

Con riguardo all’ambito applicativo, è stato chiarito che restano escluse dall’obbligo di collegamento attività come quelle di cui alla Tabella C, allegata al DPR 633/72, che sono esonerate dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (cfr. risposta a interpello n. 298 del 27 novembre 2025).

Nel caso specifico, l’obbligo è stato escluso per un’associazione che organizzava fiere ed esposizioni e i cui corrispettivi erano documentabili mediante titoli di accesso o in alternativa mediante scontrini manuali.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione, il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025 ha stabilito che il collegamento tra gli strumenti di pagamento e quelli di certificazione non è di natura fisica, ma consiste nell’associare, tramite apposite funzionalità web, i dati identificativi dei dispositivi utilizzati.

Tuttavia, il servizio web che consentirà tale abbinamento sarà reso disponibile soltanto in un momento successivo, indicativamente all’inizio del mese di marzo 2026 (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025).

Sono quindi previsti termini differenziati per l’adempimento nella fase iniziale:

  • per gli strumenti di pagamento per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, l’obbligo va adempiuto entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del citato servizio web;
  • per gli strumenti in rapporto ai quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo di tale mese (es. per uno strumento disponibile dal 2 febbraio 2026, il collegamento potrà essere effettuato a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile 2026, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97).
    Come si è visto, dunque, sebbene l’obbligo di collegamento tra mezzi di pagamento elettronico e registratori decorra dal 1° gennaio 2026, l’adempimento è rinviato secondo i termini appena ricordati.
Occorre però considerare che, dal 1° gennaio 2026, l’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015 prevede anche che i dati dei pagamenti elettronici siano memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi. A tale riguardo, il citato provvedimento n. 424470/2025 ha stabilito che:
  • la memorizzazione dei dati di pagamento elettronico è eseguita in modo puntuale al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, mediante lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;
  • la trasmissione è effettuata giornalmente in forma aggregata, in conformità alle specifiche tecniche già valide ai fini dell’invio dei corrispettivi.
A partire dal 1° gennaio 2026 dunque, la rilevazione e l’invio dei dati di pagamento elettronico appaiono obbligatori, essendo peraltro efficaci, dalla medesima data, le relative disposizioni sanzionatorie. Infatti, l’art. 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97 (come modificato dall’art. 1 comma 75 della L. 207/2024) stabilisce che la sanzione pari a 100 euro, prevista per ciascuna omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA (entro un massimo di 1.000 euro mensili), si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione e invio dei dati di pagamento elettronico.

È stato evidenziato come, nel nuovo contesto, la non corretta indicazione del mezzo di pagamento (es. incasso tramite contanti per un pagamento tramite POS), anche se dovuto ad errore incolpevole dell’esercente o a una diversa volontà del cliente, configuri una violazione sanzionabile (cfr. interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). L’Amministrazione finanziaria ha comunque chiarito che in tali ipotesi, ove l’errore sia tempestivamente riscontrato, è possibile annullare e rettificare il documento commerciale secondo le procedure già previste.
 

(MF/ms)




Dall’1 gennaio 2026 integrazione tra sistemi registrazione corrispettivi e strumenti pagamento elettronico

Al via nei primi mesi del 2026 il censimento dei POS in abbinamento ai RT.

Pubblicate le regole tecniche, in attesa della piattaforma web.

Con provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l’attuazione della “piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico”, obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 con decorrenza 1° gennaio 2026.
Il citato provvedimento stabilisce le procedure tecniche di collegamento tra i dispositivi ed i termini effettivi da rispettare, che risultano essere più ampi di quelli previsti dalla normativa. 

Premessa

L’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015) ha rappresentato una profonda trasformazione nelle modalità di certificazione fiscale delle operazioni effettuate da commercianti al minuto e assimilati.

Si è trattato di un primo passo compiuto nella direzione della tracciabilità delle operazioni, volto a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale.
Parallelamente a questo processo, il legislatore ha progressivamente incentivato l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, implementando anche specifici meccanismi di controllo.
Già da tempo, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha avviato controlli basati sull’incrocio dei dati tra i flussi dei pagamenti elettronici (comunicati dai gestori dei circuiti POS) e i dati di tutte le operazioni attive effettuate e trasmesse dai contribuenti allo SDI. Tuttavia, i due flussi (certificazione dell’operazione e accettazione del pagamento) sono rimasti, fino ad oggi, tecnicamente separati.

L’anello mancante è stato introdotto dall’articolo 1, commi 74-77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Tale norma ha modificato l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2026, gli strumenti tecnologici impiegati per la certificazione dei corrispettivi debbano garantire la “piena integrazione e interazione” con i sistemi di pagamento. La norma stabilisce, quindi, che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici debba essere collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

Il comma 4 dello stesso articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 aveva affidato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le regole tecniche, le informazioni da trasmettere e le caratteristiche degli strumenti. È in questo contesto che si inserisce il Provvedimento n. 424470/2025 qui in esame, che non solo stabilisce la tempistica, ma contribuisce anche a fugare molti dubbi sulle modalità di “integrazione” previste dalla norma, che assumono caratteristiche ben diverse da quelle immaginate in prima battuta. 

Come avviene l’integrazione tra POS e strumento di certificazione dei corrispettivi

Il provvedimento stabilisce che il collegamento tra gli “strumenti di pagamento elettronico” (hardware o software, come POS fisici o virtuali) e gli “strumenti di certificazione dei corrispettivi” (RT e soluzioni software approvate) deve essere effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web che saranno rese disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

Non si tratta, quindi, di un collegamento “fisico”, bensì di una sorta di “comunicazione di abbinamento” tra strumento di certificazione (Registratore Telematico o software autorizzato, ivi incluso “Documento Commerciale On Line” dell’Agenzia delle Entrate) e lo strumento di incasso di moneta elettronica.

L’obbligo di effettuare la procedura è posta in capo ai “soggetti obbligati”, ovverosia ai soggetti che certificano corrispettivi, i quali potranno operare in proprio o per il tramite di un diverso soggetto, in possesso di specifica delega, come nel seguito meglio approfondito.

I passaggi operativi saranno i seguenti:

  1. il soggetto obbligato (o il suo delegato) registra il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato.
  2. Tale dato viene abbinato al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi. Nel caso di RT, lo strumento deve essere stato preventivamente censito e attivato nell’area riservata.
  3. Ai fini delle attività di controllo, i soggetti obbligati devono registrare anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.
L’obbligo non è da considerarsi “una tantum”.
Infatti, i soggetti obbligati saranno altresì tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati registrati nell’area riservata qualora intervengano variazioni nei collegamenti tra i dispositivi. 

La delega specifica per la comunicazione RT/POS

Come già evidenziato, la comunicazione di collegamento potrà essere effettuata direttamente dai soggetti obbligati (contribuenti che certificano corrispettivi, in possesso delle credenziali di accesso alla loro area riservata di Fatture e Corrispettivi), oppure delegata ad un soggetto terzo.
Il soggetto delegato dovrà essere autorizzato dal contribuente all’accesso alla piattaforma Fatture e Corrispettivi, e più precisamente alle funzioni di “Accreditamento e censimento dispositivi” (cfr. punto 2.3 del Provvedimento). 
Si tratta della medesima delega già utilizzata per la gestione delle operazioni relative ai Registratori Telematici, come l’accreditamento, il censimento e la variazione dello stato dei dispositivi (es. “attivato”, “in servizio”, “fuori servizio”), delega che può essere conferita anche ad un soggetto diverso da un intermediario autorizzato alla trasmissione dei dichiarativi. Ad esempio, la delega per l’accreditamento ed il censimento dei dispositivi può essere conferita al tecnico che si occupa della manutenzione tecnica del Registratore Telematico.
Non si tratta, dunque, della delega che ordinariamente viene conferita al consulente fiscale per l’accesso alle fatture elettroniche, la trasmissione delle LIPE ecc.  (ovvero la delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche”), bensì della specifica e diversa delega di accreditamento e censimento dispositivi. Ne deriva che, laddove il consulente fiscale intenda adoperarsi nel supporto diretto dei propri assistiti per la registrazione dell’abbinamento POS/RT, il primo passaggio da effettuare è quello di accertarsi di disporre della citata delega, in corso di validità. 

Il “collegamento” del POS con l’applicazione Documento Commerciale On Line dell’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento dedica una disciplina apposita (punto 2.4) ai soggetti che non utilizzano un RT fisico o un software certificato, ma adempiono all’obbligo tramite la procedura web messa gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: “Documento commerciale on line”.
Come noto, questa applicazione consente di generare il documento commerciale direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi”, assolvendo contestualmente sia alla memorizzazione che alla trasmissione dei, dati.
Per questi contribuenti, il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e la procedura web – in merito al quale, in prima istanza, erano sorti dubbi – sarà possibile e dovrà essere effettuato utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all’interno della medesima procedura web “Documento Commerciale On Line”. L’applicazione dell’Agenzia resterà quindi pienamente funzionante e il contribuente utilizzatore potrà agevolmente mettersi in regola anche con i nuovi obblighi. 

I termini dell’adempimento per i dispositivi già in uso nel mese di gennaio 2026
La Legge di Bilancio 2025 aveva previsto quale termine di avvio dei nuovi obblighi di integrazione ed interazione il 1° gennaio 2026. Posto che si è dovuto attendere l’ultimo giorno di ottobre 2025 per ottenere le prime informazioni di carattere tecnico operativo, da più parti era stata ventilata l’ipotesi di un rinvio; tuttavia, allo stato attuale non è prevista alcuna proroga
Il provvedimento qui in esame (articolo 3) definisce una doppia finestra temporale per l’adeguamento, prevedendo tempistiche diverse per gli strumenti già in uso e le nuove attivazioni e, in ogni caso, consentendo tempistiche effettive che sono più ampie del termine del 1° gennaio 2026. 
È infatti prevista una sorta di fase transitoria, che riguarda gli strumenti già in uso, ovverosia gli strumenti di pagamento elettronico per i quali è in vigore un “Contratto di convenzionamento” (contratto POS) nel mese di gennaio 2026. Per questi, il collegamento dovrà essere effettuato entro quarantacinque giorni dalla data di effettiva messa a disposizione del servizio web nell’area riservata. 
La data di avvio del servizio web, a partire dalla quale calcolare i 45 giorni, non è ancora nota e sarà resa pubblica tramite un apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

I termini dell’adempimento per i dispositivi attivati o modificati a partire da febbraio 2026
Riguardo agli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento sarà stipulato dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato in una finestra temporale che inizia il sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumentoed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Gli stessi termini “a regime” si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato. 
 

Esempio
Data attivazione POS 1° febbraio 2026
Secondo mese successivo aprile 2026
Inizio finestra temporale 6 aprile 2026 (sesto giorno di aprile)
Scadenza finestra temporale 30 aprile 2026 (ultimo giorno lavorativo di aprile)
 
Ai fini del calcolo dei termini a regime, il provvedimento specifica che il sabato è considerato giorno non lavorativo; tuttavia, viene altresì precisato che non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l’ultimo giorno del mese (solare), anche se questo non fosse lavorativo. 
 
Sintesi dei termini
Tipologia soggetto Decorrenza Termine
Fase transitoria Contratti POS in vigore a gennaio 2026 Entro 45 giorni dalla data di attivazione del servizio web (data da comunicare)
A regime Contratti POS stipulati dopo il 31/01/2026 o variazioni intervenute dopo tale data Finestra mobile: dal 6° giorno del 2° mese successivo alla disponibilità, fino all’ultimo giorno dello stesso mese
 
Sebbene l’obbligo di integrazione decorra formalmente dal 1° gennaio 2026 (come da Legge di Bilancio 2025), la struttura dei termini definita dal provvedimento offre, di fatto, un calendario più flessibile. 
Per gli operatori già attivi, viene fatto riferimento alla data di messa a disposizione del servizio web (ad oggi non nota), ma altresì viene fatto riferimento agli strumenti già attivi nel mese di gennaio 2026. Risulta pertanto evidente che il termine per ottemperare, nel concreto, nelle peggiori delle ipotesi cadrà nel mese di febbraio o marzo 2026. 

Memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata
L’articolo 4 del provvedimento disciplina, infine, le modalità di gestione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, tracciando i contorni operativi del nuovo meccanismo, quando sarà pienamente operativo.

  • Memorizzazione puntuale – Come riportato al punto 4 del provvedimento, la memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici deve avvenire in modo puntuale, ovvero deve essere effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, tramite lo strumento di certificazione dei corrispettivi. Il documento commerciale emesso dovrà quindi riportare esplicitamente le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. Quanto sopra, invero, è già da tempo previsto quale informazione obbligatoria da rendere all’atto dell’emissione e memorizzazione dello scontrino, ma ora sarà ragionevolmente oggetto di un controllo incrociato più puntuale, essendoci nota la correlazione tra POS e RT o diverso strumento utilizzato per la certificazione del corrispettivo. 
  • Trasmissione Aggregata – A fronte di una memorizzazione puntuale, effettuata per singola operazione, la trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici all’Amministrazione finanziaria avverrà giornalmente in forma aggregata, con l’ammontare dei corrispettivi. Come precisato nelle motivazioni del provvedimento, questo invio non costituisce un nuovo adempimento telematico, posto che le specifiche tecniche di riferimento sono quelle che già attualmente sono previste per i Registratori Telematici e le soluzioni software. 
Conclusioni       
In conclusione, più che di un obbligo di “piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico”, che era stato immaginato come un obbligo di collegamento “fisico” tra RT e terminale POS, forse sarebbe più corretto parlare di “censimento ed abbinamento” dei terminali POS con gli strumenti di certificazione. In buona sostanza, terminata la procedura di registrazione, a ciascun strumento di certificazione dei corrispettivi risulteranno abbinati uno (o più) strumenti di incasso in moneta elettronica, ma il “quanto” dell’incasso in moneta elettronica non sarà estrapolato dal terminale POS, bensì da quanto indicato all’atto dell’emissione dei documenti commerciali.
La ratio di tutto questo, a parere di chi scrive, è quella di riuscire ad “incrociare” più velocemente l’ammontare degli incassi POS con i vari terminali di certificazione dei corrispettivi, e quindi riuscire ancora più velocemente ad abbinare l’incasso in moneta elettronica con gli scontrini emessi. Chiaro è che occorrerà tenere attenta nota, in caso di certificazione con emissione di fattura e scontrini contestualmente, anche degli incassi POS che si riferiscono a fatture emesse, posto che in questo caso emergerà, sulla carta, una discrepanza.
Sta di fatto che in quest’ottica il quadro di insieme torna ad avere un senso anche per quanto riguarda la comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate dai gestori di sistemi di moneta elettronica, la cui funzione tutto subito appariva priva di senso immaginando che il flusso partisse direttamente dal terminale POS o, comunque, venisse da questo inviato al RT per la trasmissione. In sostanza, la vera novità dell’integrazione ed interazione altro non è che una ancora più precisa mappatura dei terminali POS: ad ogni incasso POS dovrà corrispondere lo scontrino e tale scontrino dovrà essere emesso avendo la massima cura, ora più che mai, di indicare correttamente la circostanza che l’incasso è avvenuto in moneta elettronica.

Riferimenti normativi:

  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025, n. 424470;
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 74-77;
  • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2.
 
 
(MF/ms)
 



Concordato preventivo: quando emettere la nota di variazione

Con la Risposta ad interpello 3 novembre 2025, n. 276, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di emettere nota di variazione per la quota di credito falcidiata dal piano omologato, nonostante la presenza di due procedure concorsuali succedutesi nel tempo.

Fattispecie

Un’impresa vantava un credito verso una società debitrice soggetta a concordato preventivo omologato nel 2016, che prevedeva un pagamento del 10% del credito stesso. Successivamente, nel 2024, il tribunale:

  • senza aver preventivamente dichiarato la risoluzione del precedente concordato (causa intervenuta scadenza del termine annuale),
  • dichiarava aperta la liquidazione giudiziale, con conseguente riduzione del credito ammesso al passivo e falcidia del 90%.
Tanto premesso, l’istante chiedeva al Fisco di chiarire se e quando fosse possibile emettere la nota di variazione per recuperare l’IVA incorporata nella parte del credito non ammesso al passivo, considerando che tale quota era formalmente estinta per effetto della falcidia concordataria.

Normativa di riferimento

L’art. 26 del Decreto IVA dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25.

Il successivo comma 3-bis prevede che la disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del Decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
  • a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3-bis, lettera a), tuttavia, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.
I chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia ricorda che in generale:

  • mentre per le procedure concorsuali aperte dopo il 26 maggio 2021 le note di variazione IVA possono essere emesse anche in assenza di esito infruttuoso della procedura,
  • per le procedure pendenti precedentemente al 26 maggio 2021, si applicano le regole ante-riforma, che prevedono l’attesa dell’accertamento definitivo dell’infruttuosità, come avviene al momento della formazione definitiva dello stato passivo;
Nel caso in esame, tuttavia, si ricade nell’ambito della c.d. “consecuzione tra procedure”, principio normato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (art. 69-bis, comma 2, l. fall. oggi art. 170, comma 2, del Codice della Crisi di impresa) che:
  • si riferisce letteralmente alla “confluenza” di una procedura concorsuale, inizialmente attivata dall’imprenditore, nel successivo fallimento (oggi liquidazione giudiziale),
  • prescinde dalla mera successione cronologica tra procedure e richiede che venga riscontrata l’unicità di causa (cfr. Cassazione 11 giugno 2019, n. 15724), che va accertata in concreto da parte dell’autorità giudiziaria.
Come evidenziato dalle Entrate “la consecuzione fra il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale sembrerebbe, dunque, acclarata dal giudice, essendo le due procedure originate da un medesimo unico presupposto costituito dallo ‘stato d’insolvenza’”: quindi:
  • si applica la disciplina ante 26 maggio 2011,
  • la nota può essere emessa solo quando è certa l’infruttuosità della procedura (cfr. circolare n. 77/2000 e n. 8/2017).
In particolare, per la parte di credito falcidiato e non ammesso al passivo, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa solo alla data di definitività del decreto di formazione dello stato passivo, che segna la certezza dell’impossibilità di recupero. Per la parte ammessa al passivo, invece, bisogna attendere la definitiva conclusione infruttuosa della procedura.
 

(MF/ms)




Le nuove soglie di reddito concordato per le proposte di CPB per il biennio 2025-2026

Le nuove soglie per le proposte di concordato preventivo biennale (CPB) rivolte a contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale sono state introdotte dall’art. 14 del Decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025), che modifica l’art. 9 del Decreto CPB.

Queste soglie definiscono limiti massimi di incremento del reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato secondo gli artt. 15 e 16 del Decreto CPB.

Queste modifiche, operative per i concordati sottoscritti a partire dal biennio 2025/2026, mirano a bilanciare gli incentivi per i contribuenti più affidabili con una maggiore prevedibilità del carico fiscale.

Soglie applicabili in base all’affidabilità fiscale – I limiti variano in funzione del punteggio ISA (Indice di Affidabilità Fiscale) conseguito dal contribuente nel periodo precedente:

  • 10% per un livello di affidabilità pari a 10;
  • 15% per un livello pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% per un livello pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Eccezioni alle soglie – Le soglie non si applicano se la proposta di reddito concordato, calcolata secondo la metodologia standard del CPB, risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto CPB. In tali casi, prevale il risultato della metodologia ordinaria.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole sono estese al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, come stabilito dal comma 3-quater dell’art. 9. Ciò garantisce coerenza tra la disciplina del reddito e quella del valore produttivo soggetto a tassazione regionale.

Esempio concreto
Situazione di partenza:

  • Contribuente: Impresa individuale con attività di commercio al dettaglio di abbigliamento.
  • Reddito dichiarato nel 2024: € 100.000 (periodo d’imposta antecedente al biennio 2025/2026).
  • Livello di affidabilità fiscale (ISA): 9,5 (quindi superiore a 9 ma inferiore a 10).
  • Rettifiche ai sensi degli artt. 15 e 16 del Decreto CPB: Nessuna rettifica applicabile.
Calcolo della proposta di reddito concordato

Soglia applicabile: Poiché il livello di affidabilità è 9,5, la soglia massima di incremento rispetto al reddito dichiarato rettificato è del 15%.

Calcolo della soglia massima: Soglia massima Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Soglia massima = Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Proposta di reddito concordatola proposta di reddito concordato per il biennio 2025/2026 non può superare € 115.000.

Eccezione: proposta inferiore ai valori di riferimento settoriali – Se, applicando la metodologia standard prevista dall’art. 9, comma 1, del Decreto CPB, il valore di riferimento settoriale per la stessa attività fosse, ad esempio, € 120.000, la soglia del 15% non si applicherebbe. In questo caso, la proposta di reddito concordato dovrebbe essere almeno pari al valore di riferimento settoriale, quindi € 120.000.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole si applicano al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Quindi, se il valore della produzione netta dichiarato nel 2023 fosse, ad esempio, € 200.000, la proposta concordata per il biennio 2025/2026 non potrebbe superare € 230.000 (€ 200.000 × 1,15), salvo il caso in cui la metodologia ordinaria richieda un valore superiore.
 

Elemento Valore base (2023) Soglia massima (15%) Valore di riferimento settoriale (esempio)
Reddito concordato € 100.000 € 115.000 € 120.000
Valore produzione netta (IRAP) € 200.000 € 230.000
 
Se il valore di riferimento settoriale è superiore alla soglia percentuale, prevale il valore settoriale.
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale e punteggio ISA

Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno ha approvato in via definitiva il D.Lgs. correttivo dei decreti della riforma fiscale che introduce, tra l’altro, diverse modifiche in materia di concordato preventivo biennale. 

Secondo la bozza circolata, sono confermate le misure anticipate nello schema di decreto e sono state accolte alcune proposte contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

I contribuenti che aderiscono al CPB possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva calcolata, con aliquote differenziate in base al punteggio ISA, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito rilevante ai fini del CPB relativo al periodo d’imposta precedente (art. 20-bis del DLgs. 13/2024).

Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. correttivo, le aliquote agevolate (10%, 12% o 15%) potranno essere applicate solo fino al raggiungimento di un tetto massimo pari a 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, e del 24%, per i soggetti IRES.

La disposizione si applica a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, nel caso di contribuenti in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000 euro è verificato in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.

Diventano operative dal CPB 2025-2026 le nuove cause di esclusione e di cessazione che puntano a legare i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR e le associazioni professionali, le società tra professionisti o le società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo; in particolare, diventa possibile aderire al concordato preventivo biennale solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.

Specularmente, eventuali cause di cessazione che riguardano il professionista porteranno alla cessazione del CPB anche per l’associazione o la società in cui tale soggetto partecipa, e viceversa.

Il DLgs. correttivo interviene anche sulla causa di cessazione individuata dall’art. 21 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, secondo cui il concordato preventivo biennale cessa di produrre i suoi effetti nel caso in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di […] conferimento”; attraverso una norma di interpretazione autentica viene precisato che le operazioni rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, non rilevando, quindi, il conferimento in denaro da parte dei soci.

Rispetto all’originario schema di decreto sono anche confermati:

  • l’abrogazione del concordato preventivo biennale per i contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la cui applicabilità è stata limitata al solo 2024;
  • il differimento del termine entro cui è possibile aderire al concordato, che viene portato dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta).
Di seguito si riepilogano le disposizioni introdotte a seguito dei rilievi delle Commissioni parlamentari.

Un intervento è volto a limitare l’entità delle proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA, le quali possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024. In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:

  • 10% con punteggio ISA pari a 10;
  • 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
  • 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.
Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

In relazione alla determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo rilevante ai fini del CPB, vengono modificati gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024 per introdurre, tra le voci reddituali oggetto di rettifica, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023. La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026.

Infine, viene integrata la causa di decadenza prevista dall’art. 22 comma 1 lett. e) del DLgs. 13/2024 che prevede la cessazione del concordato per entrambi i suoi periodi d’imposta se è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato.

In particolare, viene specificato che la decadenza si verifica qualora il versamento delle imposte non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, tale intervento risolve possibili complessità operative che possono ricorrere, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui a fronte di una proposta di concordato accettata da una società di persone, un singolo socio ometta il versamento delle imposte dovute.
 

(MF/ms)




Lipe I trimestre 2025: trasmissione entro il 3 giugno 2025

Entro il 3 giugno 2025 occorre effettuare la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre del 2025.
Ciò in linea con le previsioni di cui all’art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
Eventuali inadempimenti sconteranno la sanzione ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.
Dunque, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
È ammesso il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di € 27,78 (riduzione a 1/9). Laddove invece all’invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare € 31,25 euro (riduzione a 1/8).
Con l’invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 € e 62,50 €.
Pienamente operative le regole sui versamenti cumulativi.
A tal proposito, il D.Lgs. n. 1/2024, art. 9, comma 1, considerando anche la successiva modifica dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 108/2024 è intervenuto sull’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, nello specifico all’art. 1, comma 4, prevedendo l’innalzamento a 100 euro – in luogo del previgente limite di 25,82 euro dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versata all’Erario.
Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente (vedi Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2024).
Il versamento dell’IVA periodica sotto soglia dovrà essere comunque effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Le informazioni da trasmettere con la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sono state oggetto di aggiornamento con il provv. Agenzia delle Entrate, Prot. n. 125654/2024.
Tra le novità ad esempio l’eliminazione del codice 2 nel paragrafo “Eventi eccezionali” delle istruzioni, destinato alle federazioni, associazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti in base alle disposizioni normative adottate a seguito di calamità o eventi eccezionali.
Per trasmettere la comunicazione trimestrale occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
  • i dati del dichiarante.
Per creare il file si può utilizzare l’apposito software di compilazione dell’Agenzia delle Entrate.

Il file può essere trasmesso tramite il portale fatture e corrispettivi.

(MF/ms)
 
 




Concordato preventivo biennale 2025: definiti i termini di utilizzo

Il concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento previsto dal D.Lgs. n. 13/2024 che permette a chi ha un’attività, come imprenditori, liberi professionisti o artigiani, per la quale si applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di accordarsi in anticipo con il Fisco sull’importo delle tasse da pagare.

Il CPB, già operativo dal 2024, ha subito per l’anno 2025 delle modifiche, tra cui la data di adesione, l’esclusione per chi aderisce al regime forfetario e l’introduzione di nuove norme antiabuso.

Ai soggetti che non avessero già aderito, nel 2024, per il biennio 2024-2025, l’Agenzia delle Entrate formulerà nel 2025 una proposta per la definizione biennale (2025-2026) del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Con il provvedimento n. 172928 del 9 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello ufficiale per la comunicazione dei dati necessari all’elaborazione e all’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

A partire dal biennio 2025-2026, la scadenza per aderire al concordato preventivo biennale è stata spostata dal 31 luglio al 30 settembre di ogni anno.

L’adesione dovrà essere inviata separatamente rispetto alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, a differenza di quanto avvenuto nel 2024. Tuttavia, è ancora possibile inviare insieme il modello CPB e il modello ISA, purché la dichiarazione dei redditi venga presentata entro il 30 settembre.
 
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Il primo anno di applicazione del concordato è stato il 2024 e, nel 2025, rispetto all’anno precedente, i contribuenti in regime forfetario non possono utilizzare il CPB per stabilire in anticipo quante tasse pagare nei due anni successivi, perché sono stati esclusi dai soggetti che possono accedere a questo strumento.

Nel 2024 era stata avviata una sperimentazione che consentiva anche ai forfetari di aderire al concordato, insieme ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA. Tuttavia, questa possibilità non è stata rinnovata per il 2025, interrompendo così l’opportunità per chi applica la flat tax di usufruire del concordato preventivo biennale.

 
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
 
L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.
 
Il concordato cessa di avere efficacia (cessazione) se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività;
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale);
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato;
  • adesione al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50%.
 
Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta (decadenza).

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, ecc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
 
Una novità introdotta nel 2025 riguarda l’introduzione di clausole antiabuso, tra cui si segnala quella per cui negli studi associati, nelle società tra professionisti (STP) e nelle società tra avvocati (STA), se anche un solo socio non partecipa o esce dal concordato, tutto il gruppo perde il diritto di restare nel regime.
 

(MF/ms)