Spese di vitto, alloggio e viaggio tra trasparenza e incertezze
Tipologie di rimborsi deducibili nel comma 5-bis:
- vitto: ristoranti, bar, servizi di somministrazione alimenti e bevande, purché la spesa sia pagata in modo tracciabile
- alloggio: spese per alberghi, residence, sistemazioni temporanee, sempre tramite sistema di pagamento tracciato
- viaggio: biglietti ferroviari, aerei, marittimi, taxi e noleggi auto effettuati con pagamento elettronico
- trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea: rimborsi per taxi, NCC e simili, come stabilito dalla Legge n. 21/1992, se il pagamento è tracciato.
- versamento bancario
- versamento postale
- altri metodi di pagamento elettronico (carta di credito, bancomat, sistemi digitali conformi).
Questa disciplina si applica a tutti i casi previsti dai commi 2 e 5 dell’articolo, con effetto sia per i lavoratori autonomi sia per i committenti, ogni volta che si effettuano rimborsi su base analitica delle spese indicate.
La dottrina prevalente, coerentemente con un’interpretazione letterale e sistematica del TUIR, ritiene che le disposizioni “esterne” all’art. 66 non possano applicarsi alle imprese semplificate salvo specifico rinvio.
L’ipotesi è che si tratti di una “svista” legislativa: l’omissione del rinvio potrebbe derivare da un difetto di coordinamento normativo, frequente nei testi di aggiornamento non organici. In assenza di una modifica testuale o di chiarimenti ufficiali, l’interpretazione prudenziale porta quindi a escludere l’applicabilità del comma 5-bis alle imprese in contabilità semplificata.
Alla luce del quadro normativo attuale, si ritiene che il nuovo comma 5-bis non trovi applicazione per le imprese minori in contabilità semplificata. Solo un intervento successivo – legislativo o interpretativo – potrà chiarire definitivamente la portata della norma ed evitare future incertezze operative.
(MF/ms)