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Spese di vitto, alloggio e viaggio tra trasparenza e incertezze

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 54-ter TUIR stabilisce che le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (definiti ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 21/1992), sostenute nel territorio dello Stato e riferite ai casi previsti dai commi 2 e 5 dello stesso articolo, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati effettuati tramite sistemi tracciabili: bonifico bancario o postale, oppure altri sistemi di pagamento tracciato previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

Tipologie di rimborsi deducibili nel comma 5-bis:

  • vitto: ristoranti, bar, servizi di somministrazione alimenti e bevande, purché la spesa sia pagata in modo tracciabile
  • alloggio: spese per alberghi, residence, sistemazioni temporanee, sempre tramite sistema di pagamento tracciato
  • viaggio: biglietti ferroviari, aerei, marittimi, taxi e noleggi auto effettuati con pagamento elettronico
  • trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea: rimborsi per taxi, NCC e simili, come stabilito dalla Legge n. 21/1992, se il pagamento è tracciato.
Condizioni di deducibilità – Tali spese sono deducibili solo se documentate e se il pagamento avviene tramite:
  • versamento bancario
  • versamento postale
  • altri metodi di pagamento elettronico (carta di credito, bancomat, sistemi digitali conformi).
La ratio della norma va ricercata nell’intento di prevenire abusi e creare maggiore trasparenza nella deduzione dei rimborsi spese per lavori autonomi e trasferte e uniformare il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi nei confronti dei committenti e dei professionisti.​

Questa disciplina si applica a tutti i casi previsti dai commi 2 e 5 dell’articolo, con effetto sia per i lavoratori autonomi sia per i committenti, ogni volta che si effettuano rimborsi su base analitica delle spese indicate.​

La dottrina prevalente, coerentemente con un’interpretazione letterale e sistematica del TUIR, ritiene che le disposizioni “esterne” all’art. 66 non possano applicarsi alle imprese semplificate salvo specifico rinvio. 

L’ipotesi è che si tratti di una “svista” legislativa: l’omissione del rinvio potrebbe derivare da un difetto di coordinamento normativo, frequente nei testi di aggiornamento non organici. In assenza di una modifica testuale o di chiarimenti ufficiali, l’interpretazione prudenziale porta quindi a escludere l’applicabilità del comma 5-bis alle imprese in contabilità semplificata. 

Alla luce del quadro normativo attuale, si ritiene che il nuovo comma 5-bis non trovi applicazione per le imprese minori in contabilità semplificata. Solo un intervento successivo – legislativo o interpretativo – potrà chiarire definitivamente la portata della norma ed evitare future incertezze operative.
 

(MF/ms)




Pandemia e gestione delle trasferte: novità

Con la presente si segnala che il sito di Ats Brianza dedicato alle regole per la gestione delle trasferte da e per l’estero è stato aggiornato in data 23 giugno 2021 e quindi potrebbe contenere delle novità che vi possono interessare.

Vi invitiamo alla consultazione.

(SN/bd)