Transizione 5.0 con limite di 10 mila euro per le spese di certificazione energetica
L’art. 38 comma 12 del DL 19/2024 stabilisce, nello specifico, che “per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7” (vale a dire il limite massimo di spese agevolate).
In assenza di particolari indicazioni, sono stati sollevati alcuni dubbi in ordine alla determinazione del citato limite di 10.000 euro; in particolare, se tale limite sia da intendersi riferito alla singola impresa o al progetto di investimento.
L’art. 10 comma 2 del DM 24 luglio 2024, recante le disposizioni attuative, ha previsto che “fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all’art. 4, comma 5, il beneficio è aumentato di: a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione (…)”. Quest’ultima disposizione viene espressamente riportata anche sul sito del GSE, nella specifica sezione relativa al calcolo dell’agevolazione (https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0/il-calcolo-del-credito-d-imposta).
Nell’ambito della guida GSE per l’utilizzo del portale relativo alla presentazione delle comunicazioni obbligatorie, aggiornata, da ultimo, al 7 agosto 2025, in relazione alle “altre spese” viene precisato che “il sistema consente il passaggio allo step successivo a seguito dei seguenti controlli”: “le spese totali di certificazione risparmio energetico per il 2024 e 2025 non superano l’importo di 10.000 euro”.
Tanto premesso, si rileva che la citata disposizione di cui all’art. 10 comma 2 del DM 24 luglio 2024 si riferisce a un “importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI”, facendo quindi riferimento alle spese sostenute dalla PMI come soggetto beneficiario.
Pare inoltre utile rilevare che la medesima disposizione richiede che venga comunque rispettato il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all’art. 4 comma 5 del DM 24 luglio 2024. La richiamata norma stabilisce che – fermo restando che sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario e che i progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione – gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione (indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo).
Il limite massimo complessivo di costi pari a 50 milioni di euro, nel quale rientrerebbe anche l’ammontare delle spese agevolabili sostenute per le certificazioni energetiche, è quindi riconosciuto espressamente con riferimento al soggetto beneficiario.
Ferma restando l’assenza di specifici chiarimenti, sulla base di quanto esposto si ritiene che l’importo “complessivo” di 10.000 euro (non quindi annuale, ma per il 2024 e 2025 come precisato nella citata guida GSE) per le spese di certificazione energetica dovrebbe essere riferito alla PMI beneficiaria e non al singolo progetto.
In altri termini, qualora, ad esempio, l’impresa abbia già sostenuto nel 2024 con riferimento a un progetto di innovazione spese di certificazione per 10.000 euro, non sembrerebbe poter beneficiare del credito d’imposta per ulteriori spese della medesima tipologia.
(MF/am)