“Mobility Manager” per le aziende con oltre 100 dipendenti
Nella precedente circolare Api n.110 del 3 marzo 2021 avevamo già precisato che l’obbligo riguarda le imprese e le pubbliche amministrazioni ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle citate possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del mobility manager aziendale.
Sul sito del Mite a cui si rimanda, sono specificati altri dettagli.
Al Mobility Manager aziendale sono attribuite le seguenti funzioni:
- promozione, attraverso l’elaborazione del Pscl, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
- supporto all’adozione del Pscl;
- adeguamento del Pscl anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
- verifica dell’attuazione del Pscl, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione.
(SN/bd)