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Spese di rappresentanza: chiarimenti sulla loro deducibilità

In aggiunta ai limiti già esistenti, con la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) la deducibilità, dal reddito d’impresa, delle spese di rappresentanza e per omaggi è stata subordinata all’ulteriore condizione di eseguire il relativo pagamento con strumenti tracciabili.

È stato, infatti, previsto che tali oneri sono deducibili solo se sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (quali, ad esempio, bancomat, carte di credito, satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN).

Ai sensi dell’art. 1 comma 83 della L. 207/2024, la novità si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”).

Considerata la decorrenza, quindi, l’obbligo di eseguire il pagamento con i citati mezzi tracciabili non interessa ancora il periodo d’imposta “solare” 2024, riguardo al quale le spese di rappresentanza e per omaggi rimangono deducibili anche se sostenute con strumenti diversi da quelli tracciabili (quali, ad esempio, il contante e/o i circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi).

In pratica, nella campagna dichiarativa in corso, è ancora applicabile la “vecchia” disciplina, fatta eccezione per i soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2025 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2025 (ad esempio, società interessate da un’operazione straordinaria che utilizzano il modello per dichiarare i redditi del periodo d’imposta che va dal 1° gennaio 2025 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell’operazione stessa).

Pertanto, le spese di rappresentanza sostenute nel 2024 (esercizi “solari”) sono deducibili se rispondenti ai requisiti di congruità e inerenza definiti dall’art. 108 comma 2 del TUIR e dal DM 19 novembre 2008, a prescindere dalle modalità in cui è avvenuto il pagamento (strumento tracciabile o meno).

In proposito, si ricorda che tali costi sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa (risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento) fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
L’art. 1 comma 1 del DM 19 novembre 2008, poi, definisce spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:
  • a titolo gratuito;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Restano comunque deducibili per il loro intero ammontare le spese relative a beni distribuiti gratuitamente (c.d. omaggi) di valore unitario non superiore a 50 euro.

Infine, le spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.2):

  • in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità del 75% (art. 109 comma 5 del TUIR);
  • in secondo luogo, sommate alle altre spese di rappresentanza;
  • infine, sottoposte ai limiti di deducibilità di cui all’art. 108 comma 2 del TUIR.
Ciò premesso, ipotizzando che, nel 2024, i ricavi e gli altri proventi conseguiti da Alfa srl siano pari a 1 milione di euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 17.000 euro (delle quali 5.000 relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande), si deve operare come segue:
  • il limite del 75% viene applicato alle spese di vitto e alloggio (5.000 × 75% = 3.750);
  • l’ammontare così ottenuto (3.750 euro) si somma all’importo delle altre spese di rappresentanza (12.000 euro), per un totale di 15.750 euro;
  • si applica il limite dell’1,5% sui ricavi e altri proventi della gestione caratteristica (1.000.000 × 1,5% = 15.000).
L’importo deducibile è pertanto pari a 15.000 euro. L’importo di 2.000 euro è quindi definitivamente indeducibile.

Il modello REDDITI SC 2025 è compilato indicando:

  • all’interno del rigo RF23, nella colonna 1, l’importo delle spese di vitto e alloggio aventi finalità di rappresentanza (5.000 euro) e, nella colonna 2, le altre spese di rappresentanza (12.000 euro); il totale è poi esposto nella colonna 3 (17.000 euro);
  • all’interno del rigo RF43, nella colonna 1, il 75% delle spese di vitto e alloggio aventi finalità di rappresentanza (3.750 euro) e, nella colonna 2, l’ammontare deducibile delle spese di rappresentanza (15.000 euro), comprensivo dell’importo riportato nella colonna 1; tale ultimo importo è poi indicato nella colonna 3.
(MF/ms) 



Rentri: un altro passo sulla via della tracciabilità dei rifiuti

La tracciabilità efficace dei rifiuti in forma digitale si avvicina? Qualche nuovo passo è stato fatto con il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 che si trova sul sito del MASE (Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica).

 

E’ un testo breve e contiene un allegato che si intitola “Tabella scadenze RENTRI”, che contiene i termini temporali per eseguire l’iscrizione al Registro elettronico nazionale e per utilizzare:

  • i nuovi modelli di registro rifiuti e di FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti)
  • il registro di carico e scarico in formato digitale
  • l’emissione del FIR in formato digitale.
Nella tabella che segue, le tempistiche previste:
 
Dimensione Iscrizione al Rentri Nuovi modelli Registro c/s e Fir Tenuta Registri c/s
in formato digitale
Emissione Fir
in formato digitale
più di 50 dipendenti dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 dal
13 febbraio 2025
Dal 13 febbraio 2025 dal 13 febbraio 2026
più di 10 dipendenti dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 dalla data di iscrizione dal 13 febbraio 2026
altri dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 dalla data di iscrizione dal 13 febbraio 2026

 

Il sito di Ecocamere contiene a sua volta alcune informazioni sulle tempistiche.

 

L’introduzione degli adempimenti in modalità digitale rappresenta l’evoluzione dell’attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti, in linea con il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Il Rentri, oltre ad assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sui rifiuti, metterà a disposizione delle imprese e del sistema pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero di materia.

Api resta a disposizione per tutti gli aspetti operativi che ne deriveranno a tempo debito.

(SN/am)

 




Tracciabilità dei Rifiuti con il Rentri: Confapi scrive al Mite per evidenziare alcune criticità

La sperimentazione del Rentri “Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti” è stata condotta finora prevalentemente con le software house con lo scopo di garantire una interoperabilità efficace alle aziende che già ora usano un software per registrare le movimentazioni di rifiuti.
Al momento, tutte le imprese hanno la possibilità di accedere ad un “prototipo” del Rentri per compilare la propria scheda anagrafica e per provare ad utilizzare il registro cronologico, ma non ci sono ancora le parti per la gestione dei formulari.

Si segnala che Confapi, unitamente ad altre sigle che rappresentano le imprese, ha formulato alcune osservazioni e le ha inviate al Mite “Ministero della Transizione Ecologica” per chiedere di affrontare le criticità ancora esistenti ed evitare di mettere in uso uno strumento non efficace.

Per conoscenza, si allega il “manifesto” inviato al Ministero.

(SN/bd)
 
 




Rentri: tutorial per il caricamento dei dati

Il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha avviato la realizzazione di un prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) avvalendosi del supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali.

L’Albo, mediante un confronto costante con associazioni di categoria e imprese che partecipano alla sperimentazione, ha pubblicato sul sito web dedicato la documentazione relativa al progetto e reso disponibile un primo video tutorial relativo al caricamento dati contenuti nei registri di carico e scarico rifiuti, dedicato a tutte le imprese che non sono dotate di un software interoperabile con Rentri.

Sebbene non ci siano finora indicazioni rispetto all’entrata in vigore di questo nuovo strumento, si suggerisce di monitorare gli aggiornamenti on line.

(SN/bd)
 




Rentri: fase di test dedicata alle imprese

Come si anticipava in aprile, il Rentri (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è in preparazione. Sulla homepage ufficiale del sistema è inserito un cronoprogramma che mostra i vari step che sono in corso.
 
A partire dalla fine giugno, per quattro mesi, le imprese possono testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore Ict, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste.
 
Per allineare il nostro Paese alle attuali Direttive Comunitarie, è fondamentale l’adozione di un registro elettronico nazionale che favorisca il passaggio all’economia circolare. Stanno collaborando l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Unioncamere e il sistema camerale italiano, per garantire il rispetto della linea imposta dal Ministero della Transizione Ecologica e degli obiettivi esplicitati nel Pnrr.

(SN/bd)




Il Rentri sta prendendo forma

 

Il Rentri (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è in gestazione. La fase di test è partita alcuni giorni fa e la messa a punto dovrebbe concludersi in autunno. Questo è emerso dal recente incontro tra i tecnici del Ministero della Transizione ecologica, dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e di Ecocerved con i rappresentanti delle principali software house italiane produttrici di applicativi informatici per la gestione dei rifiuti, per tenere conto delle esigenze operative.

Sulla homepage ufficiale del sistema si legge che si “introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico” e sarà strutturato in due sezioni “la Sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali” ovvero il Registro Elettronico Nazionale, e una sezione “Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari” che darà corpo al Rentri.

Secondo il programma, la sperimentazione partita a marzo, con l’entrata in funzione del nuovo applicativo digitale per la vidimazione dei formulari, il Vivifir, prosegue ad aprile con la definizione dei registri di carico e scarico elettronici, per poi passare nel corso dell’estate di quest’anno alle fasi di verifica della compilazione, della trasmissione dei dati sulla tracciabilità e dei meccanismi di interoperabilità con i software gestionali. Ad ottobre si approderà quindi alla verifica ‘sul campo’, con il coinvolgimento di imprese accreditate che potranno utilizzare il prototipo tramite “accesso applicativo a sistemi informativi che espongono il servizio”.
 
 
 
(SN/bd)