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Ancora dubbi sull’operatività del Registro dei Titolari Effettivi

Il Consiglio di Stato, accogliendo le richieste di alcune società fiduciarie, ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue una serie di questioni attinenti alle comunicazioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini (cfr. le ordinanze nn. 8245/2024 e 8248/2024).

In attesa che la Corte europea si pronunci (con probabile procedimento “accelerato”), può essere utile tornare sulla questione della concreta operatività del Registro dei titolari effettivi.

I passaggi delle motivazioni delle ordinanze da considerare a tali fini sono i seguenti:

  • l’efficacia dei provvedimenti nazionali è stata sospesa, stante la delicatezza delle questioni involte [che attengono alle società fiduciarie, ndr] e la necessità di adire preventivamente la Corte di Giustizia Ue in ordine all’esatta interpretazione da fornire al diritto dell’Unione europea;
  • la decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che la mancata sospensione avrebbe obbligato tutte le società fiduciarie a rendere informazioni sui titolari effettivi, in una situazione nella quale la sussistenza di tale obbligo non poteva essere affermata con certezza senza prima adire la Corte di Giustizia Ue;
  • la decisione adottata ha, in verità, limitato i propri effetti alle sole società fiduciarie, sebbene i rappresentanti delle Amministrazioni appellate e della Camera di Commercio di Roma abbiano esposto, nell’udienza pubblica del 19 settembre 2024, che questa situazione riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della direttiva 2018/843/Ue;
  • allo stato la concreta attuazione delle disposizioni della direttiva nell’ordinamento italiano risulta, quindi, “congelata” in attesa della decisione della Corte di Giustizia Ue.
Dai primi tre punti emerge come, secondo i giudici del Consiglio di Stato, la sospensione dei provvedimenti nazionali – e, quindi, delle diverse operatività correlate al Registro dei titolari effettivi – avrebbe potuto limitarsi alle società fiduciarie.

Questa delimitazione, tuttavia, non ha trovato il conforto delle Amministrazioni “appellate” (il MIMIT, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF) e della Camera di Commercio di Roma che, come rivela l’ultimo punto, hanno ritenuto, nell’udienza pubblica del 19 settembre scorso, che questa “situazione” “riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della Direttiva del 2018”.

Il “congelamento” della concreta attuazione delle disposizioni della direttiva 2018/843/Ue nell’ordinamento italiano di cui all’ultimo punto citato, quindi, appare conseguire alla posizione assunta dalle Amministrazioni appellate e dalla Camera di Commercio di Roma, che, come evidenziato, hanno optato per una integrale sospensione del sistema.

Questa radicale soluzione non appare, peraltro, pienamente conforme con quanto, ancora, continuava ad essere indicato sul portale dedicato (https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home).

Un banner della homepage, infatti, afferma: “A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”. In assenza di un aggiornamento dell’avviso, quindi, – escluse le attività di consultazione e le richieste di accreditamento e di accesso – sembrerebbe ancora possibile procedere, da parte dei soggetti a ciò tenuti, alle comunicazioni dei dati dei propri titolari effettivi (cfr. l’informativa n. 76/2024 del CNDCEC).

Ma una tale operatività non appare in linea con la sospensione dell’intero sistema in questione.

Il tutto, poi, è da valutare anche con riguardo all’onere di conferma annuale dei dati che ricade su chi abbia già provveduto alle relative comunicazioni.

Conferma che pare ammessa da talune Camere di Commercio (si veda, in particolare, quella di Milano, che sembra lasciare aperto il canale delle comunicazioni delle informazioni sulla titolarità effettiva), ma che altre dichiarano di non accettare. Sul sito della Camera di Commercio di Genova, ad esempio, si legge che, viste le decisioni del Consiglio di Stato, resta in vigore la sospensione del Registro dei titolari effettivi e che, in assenza di istruzioni ufficiali, l’Ufficio ritiene di non accettare le pratiche di conferma del titolare effettivo.
 

(MF/ms)




Al via il registro dei “Titolari Effettivi”

Introduzione
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55, contenente il “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Il provvedimento entra in vigore il 9 giugno 2022.

Il regolamento si compone di 12 articoli, divisi in tre sezioni.

Nella Sezione I, “Disposizioni generali” (artt.1-4):

  • sono individuate le definizioni;
  • è delimitato l’oggetto, unitamente alle finalità;
  • sono disciplinati la comunicazione, la variazione e la conferma annuale dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva all’Ufficio del Registro delle imprese;
  • sono indicati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione.
Nella Sezione II, “Accesso ai dati e alle informazioni” (artt. 5-8):
  • è disciplinato l’accesso ai dati e alle informazioni dei titolari effettivi, presenti presso il Registro delle imprese, da parte:
    • delle autorità;
    • dei soggetti obbligati;
    • degli altri soggetti;
  • vengono disciplinati sia i diritti di segreteria, che il rilascio di copie e certificati.
Nella Sezione III, “Disposizioni finali” (artt.9-12):
  • sono regolati i rapporti con l’Agenzia delle entrate e con gli Uffici territoriali del Governo, per consentire l’utilizzo dei dati anagrafici già presenti presso altre banche dati delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti affini;
  • è richiamata la disciplina europea, direttamente applicabile, relativa alle modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei Registri degli altri Paesi membri;
  • sono dettate disposizioni per il trattamento e la sicurezza dei dati;
  • è prevista la clausola di invarianza.
 
I titolari effettivi
L’art. 20 del Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231, individua i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

l titolare effettivo in questa fattispecie coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, bisogna dapprima individuare la proprietà, sia diretta, che indiretta.

Si è in presenza di proprietà diretta quando una persona fisica detiene la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale di una società.

Nel caso di proprietà indiretta, viene posseduta da una persona fisica la titolarità di una percentuale di partecipazioni, superiore al 25 per cento del capitale della società, per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo, in forza:

  1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  3. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali, che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Qualora l’applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, questa figura coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al Dpr 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  1. i fondatori, ove in vita;
  2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  3. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Soggetti obbligati alla comunicazione
La comunicazione dei dati e delle informazioni, relativi alla titolarità effettiva, acquisiti tramite la dichiarazione del cliente prevista dall’art. 22 del Dlgs. n. 231/2007, deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione:
  • nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:
    • dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
    • dal fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • nella sezione speciale dai seguenti soggetti:
    • dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.
L’adempimento, in entrambi i casi, potrà essere effettuato mediante compilazione telematica del modello di comunicazione unica di impresa, adottato con il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009.

La prima comunicazione

Per potere effettuare la prima comunicazione, bisognerà attendere:
  1. la predisposizione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 9 luglio 2022), di un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196);
  2. l’adozione e l’entrata in vigore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro l’8 agosto 2022), di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per individuare e successivamente modificare e aggiornare le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti previsti per l’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e per l’accesso alle stesse;
  3. la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro l’8 agosto 2022) e, in ogni caso, successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico, del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite successivamente alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico dovranno effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nella sezione autonoma, entro trenta giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (Registro delle imprese, per le prime, e Registro regionale delle persone giuridiche private, per le seconde).
trust e gli istituti giuridici affini, la cui costituzione sia successiva alla stessa data, dovranno provvedere alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nella sezione speciale, entro trenta giorni dalla loro costituzione.

Variazione dei dati

I soggetti obbligati devono comunicare, sempre mediante compilazione telematica del modello di comunicazione unica di impresa, le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Comunicazione annuale di conferma dati

I soggetti obbligati devono comunicare, con cadenza annuale, la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi:
  • dalla data della prima comunicazione, se non sono intervenute variazioni;
  • dalla data dell’ultima comunicazione di variazione dati del/dei titolare/i effettivo/i;
  • dalla data dell’ultima conferma.
Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.
Tutti i termini previsti per le comunicazioni di iscrizione, di variazione e annuali sono perentori.

Dati da comunicare

La comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

  • dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
  • per le imprese dotate di personalità giuridica:
  1.  
    1. l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;
    2. ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
  • per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
  1.  
    1. la denominazione dell’ente;
    2. la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
    3. l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
  1.  
    1. la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;
    2. la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;
  • l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonchè l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
  • la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Sanzioni
La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 2630 c.c., che prevede:
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, …, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.”.

Superati i trenta giorni successivi alla scadenza, si applica quanto previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689: è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (1/3 di euro 1.032 = euro 344) o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (doppio del minimo 103 x 2 = euro 206), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli sulle autodichiarazioni.

Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Dlgs. n. 231/2007, l’accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale è consentito:
  1. al Ministero dell’economia e delle finanze, alle autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera attraverso il Nucleo speciale Polizia valutaria, senza alcuna restrizione;
  2. alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
  3. all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
  4. alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità;
  5. ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria;
  6. al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria. L’accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il Paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale.
In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore di età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.
 
(MF/ms)