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Il nuovo Testo Unico iva in vigore dal 1° gennaio 2027

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 ha introdotto il nuovo Testo Unico in materia di Imposta sul valore aggiunto (T.U. IVA). Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026.
Questo provvedimento rappresenta il più rilevante riordino della disciplina IVA in Italia dagli Anni 70 a oggi. La nuova norma accorpa in un unico corpo legislativo organico le regole finora disperse nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e in numerosi decreti speciali. Sebbene il decreto sia formalmente entrato in vigore a inizio 2026, la sua concreta efficacia operativa è stata differita al 1° gennaio 2027. Questo intervallo temporale è stato previsto specificamente per consentire alle imprese, alle software house e ai professionisti di adeguare i sistemi informativi e i processi contabili.
 
La riforma si fonda su due pilastri principali:
  1. l’invarianza della sostanza economica e delle aliquote: il Testo Unico non altera le regole sostanziali di applicazione dell’imposta. Le aliquote IVA rimangono inalterate nelle misure ordinarie e ridotte del 4%, 5%, 10% e 22%. Rimangono parimenti invariati i presupposti d’imposta, il diritto alla detrazione e i meccanismi di rivalsa;
  2. la nuova struttura comunitaria: l’opera conta 171 articoli organizzati in 18 Titoli e 4 Tabelle allegate (Tabelle A, B, C e D). L’architettura abbandona la storica frammentazione del D.P.R. n. 633/1972 per seguire la sequenza espositiva della Direttiva 2006/112/CE.
 
Cosa cambia nella pratica contabile
Dal 1° gennaio 2027, la fonte principale di riferimento non sarà più il D.P.R. n. 633/1972 o il D.L. n. 331/1993, ma l’articolo corrispondente del nuovo Testo Unico.
 
Di seguito riportiamo una sintesi per le principali operazioni contabili:
 
Ambito operativo Vecchio riferimento normativo (fino al 31/12/2026) Nuovo articolo T.U. IVA (dal 01/01/2027) Note di inquadramento
Cessioni di beni Art. 2, D.P.R. n. 633/1972 Art. 5, T.U. IVA Definizione generale di cessione e relative esclusioni
Vendite a distanza ed e-commerce Art. 38-bis, D.L. n. 331/1993 / art. 2-bis, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 6 e 7, T.U. IVA Regole sulle vendite a distanza e sulle interfacce elettroniche
Prestazioni di servizi Art. 3, D.P.R. n. 633/1972 Art. 10, T.U. IVA Inquadramento delle obbligazioni di fare, non fare e permettere
Territorialità delle prestazioni di servizi Artt. da 7-ter a 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 Artt. da 17 a 23, T.U. IVA Criteri generali B2B/B2C, immobili, trasporti ed eventi in streaming
Momento impositivo ed effettuazione Art. 6, D.P.R. n. 633/1972 Art. 24, T.U. IVA Regole di effettuazione dell’operazione ed esigibilità dell’imposta
Base imponibile e Valore normale Artt. 13 e 14, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 27 e 28, T.U. IVA Criteri di calcolo del corrispettivo e del valore normale
Somme escluse dalla base imponibile Art. 15, D.P.R. n. 633/1972 Art. 29, T.U. IVA Spese in nome e per conto, quote e rimborsi accessori
Aliquote d’imposta e Tabelle Art. 16, D.P.R. n. 633/1972 Art. 34, T.U. IVA Mantenimento aliquote e rinvio agli Allegati (Tabelle A, B, C, D)
Operazioni esenti Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 Art. 37, T.U. IVA Ricodificazione organica di oltre 30 casistiche di esenzione
Cessioni intraunionali (UE) Art. 41, D.L. n. 331/1993 Art. 39, TU IVA Non imponibilità delle cessioni comunitarie di beni
Triangolazioni e cessioni a catena Art. 41-ter, D.L. n. 331/1993 Art. 41, T.U. IVA Disciplina delle vendite a catena con unico trasporto intra-UE
Cessioni all’esportazione (extra-UE) Art. 8, D.P.R. n. 633/1972 Art. 45, T.U. IVA Esportazioni dirette, indirette e regime del plafond
Diritto alla detrazione Art. 19, D.P.R. n. 633/1972 Art. 56, T.U. IVA Presupposti di inerenza e limiti temporali di detraibilità
Inversione contabile (reverse charge) Art. 17, D.P.R. n. 633/1972 Art. 64, T.U. IVA Debitore d’imposta e fattispecie speciali (edilizia, pulizie, hi-tech)
Scissione dei pagamenti (split payment) Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 Art. 65, T.U. IVA Operazioni rese verso PA ed enti pubblici controllati
Fatturazione ordinaria e semplificata Artt. 21 e 21-bis, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 72 e 73, T.U. IVA Contenuto obbligatorio della fattura e limiti per la semplificata
Fatturazione elettronica e SdI D.Lgs. n. 127/2015 / Art. 21, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 74 e 77, T.U. IVA Integrazione della fatturazione elettronica nel corpo del Testo Unico
Registri IVA (Vendite e Acquisti) Artt. 23 e 25, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 86 e 88, T.U. IVA Tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti
Note di variazione (Accredito/Addebito) Art. 26, D.P.R. n. 633/1972 Art. 92, T.U. IVA Variazioni in aumento o diminuzione dell’imponibile o dell’imposta
Certificazione dei corrispettivi Art. 12, L. n. 413/1991 / D.Lgs. n. 127/2015 Artt. 84 e 85, T.U. IVA Registratori telematici e trasmissione giornaliera dei corrispettivi
Regime del margine (beni usati) Art. 36, D.L. n. 41/1995 Art. 143, T.U. IVA Applicazione del regime del margine e rinvio alla nuova Tabella D
Rimborsi d’imposta Art. 30, D.P.R. n. 633/1972 Art. 114, T.U. IVA Condizioni per la richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito
 
 
L’art. 45 del T.U. IVA stabilisce che la non imponibilità IVA per le esportazioni extra-UE deve risultare esclusivamente dalla prova di uscita doganale digitale (tracciamento del codice MRN dal sistema europeo AES). Viene del tutto superata e considerata inidonea la prassi legata a documenti o bolle di accompagnamento cartacee.
 
Per prevenire blocchi operativi, il legislatore ha inserito all’art. 170, comma 3, del T.U. IVA una specifica clausola di salvaguardia. La norma dispone che qualsiasi richiamo riferito alle vecchie disposizioni presente in documenti emessi a cavallo d’anno si intende riferito al nuovo articolo. Di conseguenza, il Sistema di Interscambio (SDI) non scarterà i file XML recanti vecchie diciture nei primi mesi del 2027 e non verranno irrogate sanzioni per la ritardata indicazione della nuova numerazione negli atti pluriennali.
 
Roadmap consigliata per la transizione aziendale
Onde evitare ritardi informatici e procedurali, si raccomanda di articolare l’adeguamento seguendo questo percorso in quattro fasi:
  • Fase 1 (entro ottobre 2026): contattare i fornitori di software gestionali (ERP) per verificare il rilascio degli aggiornamenti dedicati e mappare i moduli aziendali impattati;
  • Fase 2 (entro ottobre 2026): rivedere le anagrafiche, verificare l’associazione dei codici per le merci ad aliquota ridotta in base alle nuove Tabelle e riallineare gli ordini aperti a ridosso della fine dell’anno;
  • Fase 3 (entro novembre 2026): aggiornare le tabelle dei codici IVA nel gestionale, recependo i nuovi articoli, e modificare i layout di stampa (DDT, fatture) nonché i contratti standard;
  • Fase 4 (dicembre 2026): istruire gli addetti alla contabilità sulla nuova mappa di raccordo ed eseguire test di simulazione sull’emissione di documenti a cavallo d’anno.
(MF/am)



Iva: modificati i termini per la detrazione sugli acquisti

L’art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, correttivo “Omnibus” della riforma fiscale, amplia in misura significativa il periodo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, la disposizione consente di esercitare la detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e, parallelamente, estende il termine per la registrazione delle fatture di acquisto.

Particolarmente rilevante è inoltre l’eliminazione, dall’art. 25, del riferimento al “medesimo anno”, che modifica la gestione delle fatture ricevute a cavallo d’anno e consente, in presenza delle condizioni richieste, di imputare la detrazione al periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile anche quando la fattura viene ricevuta nell’anno successivo.

La modifica, in vigore dal 12 agosto 2026, restituisce alle imprese un margine temporale più ampio per i controlli sui documenti di acquisto, senza modificare i presupposti sostanziali e formali che governano la nascita e l’esercizio del diritto alla detrazione.

In allegato termini della modifica.

(MF/ms)




In Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico IVA

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio n. 24, Supplemento Ordinario n. 4/L, il DLgs. 19 gennaio 2026 n. 10, recante il Testo unico in materia di IVA.

Come espressamente previsto dall’art. 171 del decreto, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 (invece che dal 1° gennaio 2026, come era stato originariamente previsto dallo schema di decreto).

L’efficacia del Testo unico IVA è, quindi, allineata a quella stabilita per altri Testi unici, il cui differimento al 2027 è stato previsto dal DL “Milleproproghe” (art. 1 comma 9 del DL 100/2025).

Il Testo unico di cui al nuovo DLgs. 10/2026 si compone di 171 articoli e include, al suo interno, le disposizioni che sono attualmente contenute nel DPR 633/72, nel DL 331/93, nel DLgs. 127/2015, nonché le numerose altre norme IVA presenti in ulteriori leggi e decreti. A far data dal 1° gennaio 2027, i citati decreti saranno di conseguenza abrogati.

La revisione delle disposizioni in materia di IVA ha carattere “compilativo” e traspone in un unico corpus normativo la vigente disciplina relativa all’imposta, senza modificarne la formulazione, abrogando contestualmente quelle ad oggi vigenti.

Gli argomenti inseriti nel Testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/Ce. In questo modo, le disposizioni nazionali risultano sistematizzate, per buona parte, in modo coerente con la disciplina unionale.

Il nuovo ordine di collocamento delle disposizioni, nel DLgs. 10/2026, prevede in sequenza:

  • l’esame dei soggetti passivi (Titolo III);
  • le norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV);
  • il luogo delle operazioni (Titolo V);
  • il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI);
  • la base imponibile e le aliquote (Titolo VII);
  • le esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX);
  • la rivalsa e la detrazione (Titolo X);
  • il volume d’affari (Titolo XI);
  • gli obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
  • la riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).
     
A seguire, si rinvengono: rimborsi, Gruppo IVA, regimi speciali e regimi di franchigia.

Sul piano del contenuto, vi sono comunque alcuni sviluppi rispetto alle disposizioni attualmente vigenti.

Ad esempio, l’attuale art. 8 del DPR 633/72 (art. 45 del DLgs. 10/2026 secondo la nuova numerazione), in tema di esportazioni, è riformulato con la condizione che, ai fini del regime di non imponibilità IVA, “l’esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale”, eliminando il riferimento alla bolla di accompagnamento, non più utilizzata in Dogana quale prova di uscita dei beni.

Tra le altre modifiche, si evidenzia l’aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia.

L’attuale rimando normativo presente nella Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (nn. 127-terdecies, 127-quaterdecies e 127-quinquiesdecies) alla L. 457/78 (sebbene abrogata) è sostituita, nel DLgs. 10/2026 (Tabella, parte IV), con il rinvio al vigente Testo unico dell’edilizia (art. 3 comma 1 del DPR 380/2001).

Sono state implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico.

Tra queste, si evidenzia il DLgs. 186/2025 (c.d. decreto “Terzo settore e IVA”), il quale ha:

  • revisionato la materia dei servizi internazionali (art. 9 del DPR 633/72), della rettifica della detrazione (art. 19-bis2 del DPR 633/72), della detrazione per gli enti non commerciali (art. 19-ter del DPR 633/72) e quella dei prestatori dei servizi di pagamento (art. 40-bis del DPR 633/72);
  • adeguato le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis), con il conseguente rinvio al 2036 delle modifiche che avrebbero dovuto riguardare gli enti non commerciali (artt. 4 e 10 del DPR 633/72).
Nel Testo unico le disposizioni più recenti

Inoltre, rispetto alla versione approvata in via preliminare, il Testo unico tiene conto di ulteriori disposizioni introdotte recentemente, ossia:

  • la nuova aliquota del 5% per le cessioni di beni d’arte, di antiquariato o da collezione (art. 9 del DL 95/2025);
  • la riformulazione dell’art. 70-ter comma 5 del DPR 633/72, in tema di interpello probatorio per la costituzione del Gruppo IVA (art. 12 del DLgs. 192/2015);
  • le novità della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), quali la revisione della disciplina della base imponibile della permuta (art. 13 comma 5 del DPR 633/72) e le modifiche in tema di rimborsi IVA per operazioni di “tax free shopping” (art. 38-quater del DPR 633/72).
In ultimo, il Testo unico contiene una disposizione (l’art. 169 del D.Lgs. 10/2026) riepilogativa di numerose norme di interpretazione autentica e di coordinamento.
 

(MF/ms)




Testo unico della sicurezza: aggiornamento settembre 2024

Per consultare o scaricare il testo unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 e smi nella sua ultima revisione vigente e aggiornata si segnala apposito link sul sito dell’ispettorato del lavoro.

Le modifiche più significative riguardano questi temi, che sono stati oggetto di norme, circolari o interpelli nell’ultimo anno:

  • Cartella sanitaria e di rischio
  • Luoghi confinati
  • Reati a condotta esaurita
  • Conduzione generatori di vapore
  • Antincendio
  • Patente a punti nei cantieri
Il testo in questa forma si consulta agevolmente perché contiene link, riferimenti interni incrociati e collegamenti automatici agli altri articoli di volta in volta citati nel testo.

(SN/am)
 




Testo unico della sicurezza: aggiornamento gennaio 2023

Per consultare il Testo Unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 e smi nella sua ultima revisione vigente e aggiornata si segnala apposto link che comprende interpelli e normative collegate cliccare qui

Il testo in questa forma si consulta agevolmente grazie ai riferimenti interni e collegamenti automatici agli altri articoli citati.

(SN/am)
 




Novità formative in capo a datori di lavoro e preposti: approfondimento

Con riferimento alla precedente circolare Api sullo stesso tema, n. 34 del 20/01/2022 si approfondiscono di seguito le conseguenze pratiche delle modifiche al Tu D.lgs. 81/2008 sugli obblighi di formazione, in particolare dei preposti, ma anche dei datori di lavoro.

 

La circolare dell’ispettorato nazionale del lavoro Inl n.1/2022 datata 16/02/2022 che si allega specifica infatti che i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro e le modifiche agli obblighi formativi in capo ai preposti non si possono applicare fino alla introduzione del nuovo accordo stato regioni, atteso entro il 30/06/2022, che sostituisce il precedente risalente al 21/12/2011 e che stabilirà le modalità attuative e la gestione della fase transitoria. I nuovi obblighi (compresa la formazione del preposto in presenza, con cadenza al meno biennale) non potranno pertanto costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs.758/1994 “disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.

L’unico elemento di novità che si deve considerare immediatamente applicabile (dal 21 dicembre 2021) e quindi sanzionabile, se carente, è l’obbligo di addestramento, che comprende la prova pratica dell’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e l’esercitazione applicata delle procedure di sicurezza. Lo strumento che in futuro documenterà questa attività è un registro, denominato “apposito registro informatizzato”, sul quale è attesa l’emanazione di apposita disposizione.

Per completezza si ricorda che il Testo unico della sicurezza, aggiornato a gennaio 2022 è consultabile on line.  

 
(SN/bd)
 
 
 
 




Aggiornamenti nel Testo Unico della sicurezza: focus preposti

Il Decreto Fiscale del 2021 conteneva alcune novità che hanno modificato il testo unico della sicurezza; per consultarlo nella sua ultima stesura, oggi vigente, si segnala il link ove trovare il testo del Dlgs 81/2008 aggiornato a gennaio 2022. 

Nello specifico, la conversione del decreto fiscale in legge introduce un nuovo comma b-bis nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (descritte all’art.19), ma le attività suddette risultano ampliate (comma f-bis) ed è questa la novità di maggiore rilievo. Nei fatti al preposto si assegna un nuovo compito: quello di interrompere, se necessario, l’attività in caso si rilevino deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e anche di segnalare le non conformità rilevate. La lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto dice che: oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti».

Infine, la modifica incide anche in tema di appalto o subappalto in quanto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Ecco cosa dice il nuovo comma 8 bis all’art. 26 del Testo Unico 81/2008 «Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto».

Per mettere a regime i nuovi compiti di questa figura, è evidente che occorre una formazione adeguata e specifica. Per questo si prevede un aggiornamento degli accordi Stato-Regioni per definire contenuti e modalità di una formazione dedicata ai preposti che abbia un aggiornamento biennale.

Su questo punto si darà apposita comunicazione non appena vengano approvati nuovi accordi stato – regioni che sostituiscono quelli attualmente vigenti.

(SN/bd)
 

 
 
 




Le violazioni di sicurezza che possono far sospendere l’attività: chiarimenti

La presente circolare riprende e approfondisce la precedente circolare Api n.575 del 28 ottobre 2021 in tema di inasprimento delle norme di sicurezza sul lavoro. L’Inl (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha emanato infatti la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, con la quale fornisce ai propri ispettori le prime indicazioni operative, in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del Dl 21 ottobre 2021, n. 146 che si allega.

Come stabilito dalla legge, la sospensione dell’attività può essere imposta in due casi:

• almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
• sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, violazioni riportate per chiarezza nella tabella che segue:

  FATTISPECIE VIOLAZIONI SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (PE) Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione SPP e nomina del relativo responsabile RSPP Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale DPI contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

 

Come sanno i più esperti, l’elenco delle fattispecie non è cambiato; tuttavia, per l’adozione della sospensione, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate ma è sufficiente l’accertamento di una sola delle violazioni, una sola volta, per imporre la sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’Inl precisa tuttavia che “gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per la sua adozione”, ad esempio nell’edilizia, la sospensione si applica all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere ove si riscontra la violazione. Oppure in tema di formazione, la sospensione riguarderebbe soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3) oppure abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6). Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo dovuto e di versare la relativa contribuzione.
Si evidenzia che gli effetti sospensivi possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle h.12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
 
Altri dettagli si possono ricavare da una lettura attenta della circolare dell’Inl che si allega. Nel restare a disposizione di chi avesse bisogno di chiarimenti sugli adempimenti che altrimenti portano alle violazioni citate, si sottolinea di prestare la massima attenzione a non trascurare gli aspetti di gestione della sicurezza qui richiamati, per evitare di incorrere nella sospensione, che è certamente il più grave provvedimento che può ledere allo stesso tempo l’attività e l’immagine dell’azienda.

 
(SN/bd)
 




Testo unico della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008: ultima versione

Con la presente si segnala che l’ultima versione del testo unico ambientale, con gli aggiornamenti scaturiti durante il periodo pandemico, è consultabile sul sito ministeriale e risale a novembre 2020.

Nelle prime pagine sono indicate le poche modifiche che hanno riguardato alcuni aspetti correlati all’epidemia da Sars-Cov-2, con riscontro soprattutto negli allegati. Si veda in proposito pagina 5.

Il nuovo comma 6 dell’art. 242 prevede che il medico competente segnali, ove ne ricorrano le condizioni, la necessità che la sorveglianza sanitaria prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
Nell’allegato XLVI Elenco degli agenti biologici classificati è inserita la voce ‘Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (Sars-Cov-2) […].

Come noto alle figure coinvolte, il testo è comodo da consultare perché è completo di link che permettono di raggiungere rapidamente i richiami ad articoli e commi o interpelli richiamati nel testo stesso.

(SN/bd)