Modalità per la comunicazione delle operazioni con controparti non stabilite in Italia dal 2022
Una delle novità consiste nei nuovi termini per effettuare la trasmissione dei dati.
Difatti, dal 1° gennaio 2022, la richiamata disposizione e il provv. n. 293384 dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre (§ 9.3) prevedono:
- quanto alle operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), l’invio dei dati entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
- quanto alle operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), l’invio dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
I nuovi termini per l’invio dei dati, mediante SdI, delle operazioni passive che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia richiedono di prestare attenzione ai termini di registrazione prescritti, rispettivamente, per gli acquisti da soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Ue e per gli acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue.
Nel primo caso (acquisti da soggetti Ue), l’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 rinvia agli artt. 46 e 47 del Dl. 331/93 quanto agli obblighi di fatturazione e registrazione.
In particolare, secondo il citato art. 47, il cessionario o committente nazionale è tenuto ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue (e integrate con l’imposta secondo l’aliquota applicabile), nel registro delle vendite, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.
Le fatture saranno annotate anche nel registro degli acquisti, entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva.
Ponendo il caso di un acquisto per cui la fattura è ricevuta il 18 gennaio dal fornitore Ue, il documento è integrato con l’indicazione dell’imposta e deve essere annotato sul registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi), entro il successivo 15 febbraio.
Per gli acquisti da soggetti extra Ue, invece, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, deve farsi riferimento ai termini ordinariamente previsti per le operazioni “interne”.
A differenza di quanto previsto per la procedura di integrazione e registrazione della fattura ricevuta da un fornitore Ue, gli adempimenti da porre in essere non sono normativamente condizionati dal momento di ricezione del documento del fornitore extra Ue.
È necessario, pertanto, avere contezza del momento di effettuazione dell’operazione, posto che generalmente l’autofattura deve essere emessa entro i successivi 12 giorni (art. 21 comma 4 del Dpr 633/72).
Per le cessioni di beni, il momento di effettuazione, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Dr 633/72, può essere determinato in modo sufficientemente agevole, facendo ricorso al momento di consegna o spedizione (beni mobili) o alla data di stipula dell’atto (beni immobili).
Per i servizi generici si guarda all’ultimazione
Per le prestazioni di servizi, “generiche”, si deve fare riferimento al momento di ultimazione del servizio ovvero, nel caso di prestazioni periodiche, alla data di maturazione dei corrispettivi (art. 6 comma 6 del Dpr 633/72).
Tale momento è determinante sia per la data di emissione dell’autofattura (art. 21 comma 4 lett. d) del Dpr 633/72) sia per l’invio della comunicazione transfrontaliera via SdI.
Secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del momento di effettuazione determinato a norma dell’art. 6 comma 6 del Dpr 633/72, per ragioni di certezza e di semplificazione, è anche possibile assumere come indice dell’effettuazione dell’acquisto proprio il momento di ricezione della fattura (circolare n. 35/2012 e circolare n. 16/2013, § 2.3). Il criterio potrebbe ancora tornare utile per l’emissione dell’autofattura e la sua trasmissione mediante SdI ai fini del c.d. “esterometro”.
(MF/ms)
Operazione | Momento di effettuazione | Termine di emissione dell’autofattura | Termine di annotazione nel registro delle vendite | Termine di invio dei dati allo SdI |
Acquisto da soggetto Ue | Vari | — | Giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente | Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. |
Acquisto di beni mobili da soggetto extra Ue (facoltà di emettere autofattura elettronica in presenza di bolla doganale) |
Consegna o spedizione del bene | Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione | Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione | |
Acquisto di beni immobili da soggetto extra Ue | Stipula dell’atto | Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione | ||
Prestazione di servizi “generica” ricevuta da soggetto extra Ue | Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi) | Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione | ||
Prestazione di servizi non “generica”, rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra Ue | Pagamento del corrispettivo | Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione |
(MF/ms)