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Entro il 18 dicembre la comunicazione di cessione dei “Tax Credit Energia” I trimestre 2023

La comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al primo trimestre 2023 può essere presentata dal 5 aprile, e fino al 18 dicembre 2023. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 116285 del 3 aprile, approvando altresì, in sostituzione dei precedenti, le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche.

 

Con il provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253445 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti 6 ottobre 2022 n. 376961, del 6 dicembre 2022 n. 450517 e del 26 gennaio 2023 n. 24252, le citate disposizioni attuative sono state estese ai successivi crediti d’imposta.
Con il nuovo provvedimento sono state estese le disposizioni del citato provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253445 ai crediti d’imposta energia, gas e carburante introdotti per il primo trimestre 2023 dall’art. 1 commi 2-5 e 45-46 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Si tratta in particolare delle seguenti agevolazioni relative al primo trimestre 2023:

  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese gasivore, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.
Tali crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023.
In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.
Riepilogando quindi i termini relativi ai crediti energia e gas, la cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate:
  • entro il 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
  • entro il 18 dicembre 2023, per quelli del primo trimestre 2023.
Termine del 21 giugno per il credito carburante III trimestre
Si rileva che il provvedimento recepisce anche la nuova scadenza al 30 giugno 2023 prevista dall’art. 15 comma 1-quinquies lettera a) del DL n. 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”), per l’utilizzo in compensazione e la cessione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022, di cui all’art. 7 del DL n. 115/2022.
Per tale credito, come disposto dal provvedimento, la cessione va comunicata entro il 21 giugno 2023.

 

(MS/ms)




Credito imposta energia e gas: i termini per il ricevimento della comunicazione dai propri fornitori

Entro il 29 gennaio 2023 le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Con riguardo ai crediti relativi al mese di dicembre 2022, la comunicazione andrà invece fornita entro il termine più lungo del 1° marzo 2023.

Lo ha stabilito la delibera ARERA n. 669/2022, che in attuazione dei Dl “Aiuti-ter” e “Aiuti-quater” – in continuità con le precedenti delibere nn. 373/2022 e 474/2022 – ha definito i contenuti minimi della comunicazione che i venditori devono inviare alle imprese di vendita richiedenti in tema di credito d’imposta nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza, confermando altresì che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

L’art. 1 comma 5 del Dl 144/2022 (c.d. DL “Aiuti-ter”), riprendendo in sostanza la medesima formulazione dell’art. 2 comma 3-bis del DL 50/2022 e dell’art. 6 comma 5 del Dl 115/2022, ha disposto che “ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, (…) ove l’impresa destinataria del contributo, nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022”.

Pertanto, a seguito di richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti previsti, il venditore che riforniva l’impresa sia nel terzo trimestre dell’anno 2019 che nel terzo trimestre dell’anno 2022 che nei mesi di ottobre e novembre 2022, deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 29 gennaio 2023 (come precisato dalla delibera), una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre del 2022.
Il Dl “Aiuti-quater” (Dl 176/2022), nel definire le disposizioni relative al credito d’imposta con riferimento al mese di dicembre 2022, ha poi disposto:
  • all’art. 1 comma 1, che i contributi straordinari sotto forma di credito d’imposta siano riconosciuti alle medesime condizioni previste dal Dl “Aiuti-ter”, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
  • all’art. 1 comma 5, che in relazione a tali contributi si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 del Dl 144/2022.
Ne consegue che con riferimento al credito d’imposta relativo alla spesa del mese di dicembre 2022, in attuazione a quanto disposto dall’art. 1 comma 5 del Dl 176/2022, il venditore che riforniva l’impresa sia nel terzo trimestre dell’anno 2019 che nel terzo trimestre dell’anno 2022 che nel mese di dicembre 2022 è altresì tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 1° marzo 2023, la comunicazione riportante: il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica; l’ammontare del credito d’imposta spettante per il mese di dicembre 2022.

Comunicazione entro il 1° marzo 2023 per dicembre

Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario. Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

In tema di crediti energia e gas, si segnala che con la ris. n. 73 del 13 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la cessione dei crediti relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

(RP/mf)




Il Tax Credit locazioni dopo il decreto Sostegni-bis: approfondimento

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto “Sostegni-bis”, ha apportato ulteriori modifiche al tax credit locazioni, disciplinato dall’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, estendendo il bonus fiscale per parte dell’anno 2021. Per beneficiare del credito d’imposta nel 2021, sono richieste alcune condizioni che sono in parte diverse rispetto a quanto si applicava fino al 2020. I nuovi criteri di applicazione sono indubbiamente più complessi rispetto al passato. 
Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator potranno fruire del credito d’imposta fino al 31 luglio 2021; al contrario, per gli altri soggetti, l’estensione temporale comprende i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Premessa
La disciplina del tax credit locazioni dopo l’approvazione del decreto “Sostegni-bis”, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, è diventata più complicata e necessiterebbe di una circolare interpretativa, volta dirimere i principali dubbi interpretativi, causati dalla sovrapposizione di norme nel tempo. La finalità della norma è quella di estendere il beneficio ad alcuni mesi del 2021. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator potranno fruire del credito d’imposta fino al 31 luglio 2021; al contrario, per gli altri soggetti, l’estensione temporale comprende i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
 

Aspetto soggettivo
Tutto ciò premesso, si ricorda che, ai sensi dell’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il credito d’imposta spetta ad imprese e professionisti sull’ammontare dei canoni di:

  • locazione
  • leasing operativo
  • concessione

degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale dell’attività di lavoro autonomo, a prescindere dalla categoria catastale. Possono beneficiare del credito d’imposta, ad esempio, le seguenti tipologie di immobili:

  • C/3: “Laboratori per arti e mestieri” (ad esempio, per artigiani e forni/panifici)
  • C/2: “magazzini”
  • C/1: “negozi e botteghe”
  • A/10: “uffici”
  • immobili di categoria catastale “D”: palestre (D/6), cinema e teatri (D/3), o negozi dei centri commerciali (se classificati D/8), alberghi (D2)

Il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni:

  1. di locazione, leasing, concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. La circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, ha precisato che i canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli artt. 1571 ss. c.c., la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione;
  2. dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Contratti di leasing
L’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 14/E del 2020, ha precisato che possono beneficiare del credito d’imposta i contratti di leasing operativo (o di godimento) e non anche i canoni relativi a contratti di leasing finanziario, in quanto assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.
 

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator
L’art. 4, comma 1, del decreto “Sostegni-bis”, ha modificato l’art. 28, comma 5, ultimo periodo del D.L. n. 34/2020, stabilendo che alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator il credito d’imposta è stato esteso dal 30 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021. Per tali soggetti, rimangono immutate le condizioni per beneficiare del tax credit e, quindi:

  • spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti;
  • deve sussistere la riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50 per cento. La verifica deve essere fatta mese per mese e il confronto è da effettuarsi con i corrispondenti mesi relativi all’anno 2019;
  • per effetto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia in occasione di Telefisco 2021, nel caso di imprese multiattività, l’estensione al 31 luglio 2021 del credito d’imposta spetta a condizione che l’attività turistico-ricettiva rappresenti l’attività prevalente in termini di ricavi, rispetto al complesso delle altre attività esercitate dall’impresa;
Qualora un’impresa eserciti l’attività sia di albergo, che di ristorante, i ricavi derivanti dall’attività alberghiera devono essere maggiori rispetto a quelli dell’attività di ristorante.
  • la misura del credito d’imposta è pari al 60 per cento nel caso di contratti locazione (la misura è ridotta al 30 per cento nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse e innalzata al 50 per cento nel caso affitto d’azienda per sole attività turistico-ricettive).
Una s.r.l. avente per oggetto la gestione di due alberghi nel 2020 ha conseguito ricavi per 8.100.000 euro. In presenza di tutti i requisiti, la società può beneficiare del bonus locazioni per i mesi agevolati.

Con particolare riguardo alle attività alberghiere, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2020 rinvia alla sezione 55 della Tabella Ateco 2007; ne sono interessati:

 

Codice attività Descrizione
55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, 
apart-hotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze
(inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti
 e bevande)
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e
somministrazione di pasti e bevande
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ad appartamenti per vacanze, bed & breakfast
residence, alloggio connesso alle aziende agricole
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ad appartamenti per vacanze, bed & breakfast
residence che offrono il servizio di fornitura di alloggio di breve durata presso 
chalet, villette, appartamenti o bungalow per vacanze, ovvero cottage senza servizi
di pulizia
55.20.52 Attività di alloggio connesso alle aziende agricole

Affitto di azienda per imprese turistico-ricettive
Il bonus fiscale spetta nel caso di contratti di affitto d’azienda, purché l’oggetto di tali accordi includa almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Per le strutture turistico-ricettive, nel caso di affitto d’azienda, il tax credit spetta nella misura del 50 per cento.

Nel corso di Telefisco 2021, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per beneficiare dell’innalzamento al 50 per cento della misura del credito d’imposta, l’attività turistico-ricettiva deve rappresentare l’attività prevalente in termini di ricavi, rispetto al complesso delle altre attività esercitate dall’impresa.

In alcuni articoli della stampa specializzata (vedi Italia Oggi del 13 maggio 2021), è stata proposta un’interpretazione, per effetto della quale le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator hanno due strade per beneficiare del credito d’imposta: quella evidenziata nel presente paragrafo ovvero quella del paragrafo successivo (se più vantaggiosa).
Estensione da gennaio a maggio 2021 per altri soggetti

Il decreto “Sostegni-bis” ha esteso l’ambito temporale del credito d’imposta locazioni dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021, ma la spettanza del beneficio è subordinata alla riduzione del fatturato, non più del 50 per cento, bensì nella misura del 30 per cento.

Si evidenzia che, per il 2021, sono irrilevanti i codici ATECO.

Possono beneficiare del tax credit locazioni anche:

  • professionisti 
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Se costoro esercitano solo l’attività istituzionale, non deve essere osservata la condizione relativa alla riduzione del fatturato; al contrario, qualora venga esercitata, anche marginalmente, un’attività commerciale, deve sussistere la condizione della riduzione del fatturato.

Riduzione del fatturato
La condizione della riduzione del fatturato, nel 2021, non deve essere verificata con riferimento al singolo mese, ma considerando il periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021, che deve essere posto a confronto con il corrispondente periodo dell’anno precedente, quindi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Inoltre, il conteggio deve essere effettuato con riferimento alla media mensile del fatturato e deve sussistere la contrazione di almeno il 30 per cento, che consentirà di beneficiare del credito d’imposta per tutti i mesi del 2021.

Il conteggio citato deve essere effettuato una sola volta, considerando il lasso temporale citato e non più mese per mese. Al verificarsi delle condizioni normative, il credito d’imposta potrà essere fatto valere con riferimento a tutti i cinque mesi dell’anno 2021.
 

Limite di ricavi
Il decreto “Sostegni-bis” ha incrementato, per tali soggetti, il limite di ricavi o compensi da 10 a 15 milioni di euro, da verificarsi nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (quindi, il 2019).

Inizio attività 2019
Il credito d’imposta spetta anche in assenza del requisito relativo alla riduzione del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Pagamento del canone

Anche per il 2021, si applica il principio di cassa.

Quindi, per beneficare del tax credit locazioni, è necessario che i canoni di locazione siano stati pagati.

L’Agenzia delle entrate, nella risposta a istanza di interpello 12 agosto 2020, n. 263, ha riconosciuto che genera tax credit locazioni anche il pagamento operato nel 2021 dei canoni relativi al 2020.

A maggior ragione, tale principio si applica ai canoni di locazione relativi al 2021.

Utilizzazione del credito
Il credito d’imposta in esame può essere:

  • utilizzato in compensazione nel modello F24;
  • scomputato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa;
  • ceduto parzialmente/totalmente a terzi. Al riguardo si evidenzia la particolarità che l’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” non effettua un rinvio all’art. 122 del D.L. n. 34/2020, che consente la cessione del credito. E’, però, da ritenere che la cessione sia comunque possibile, considerando le finalità dell’istituto. Sul tema si dovrà, quindi, attendere il provvedimento attuativo che approva la modulistica, per valutare la decisione adottata dall’Agenzia delle entrate.
Fino a quel momento, il credito d’imposta non è cedibile a terzi.
 

Limiti comunitari
Per espressa previsione normativa di cui all’art. 4, comma 3, l’estensione del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finaL “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” e successive modifiche.

Per effetto di tale norma, trattandosi di un aiuto di Stato, l’importo dovrà essere inserito nel quadro RS del modello redditi del prossimo anno, contraddistinguendolo con l’indicazione di un apposito codice. 
Comuni “calamitati”: si applica anche al “Sostegni-bis”

Un dubbio interpretativo più volte evidenziato dalla stampa specializzata è quello di determinare se anche alla proroga contenuta nel decreto “Sostegni-bis” si applica la regola di cui all’art. 28, comma 5, del D.L. n. 34/2020, ai sensi del quale il requisito del calo del fatturato non deve essere verificato per coloro che, a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio 2020). Il dubbio interpretativo consiste nel fatto che l’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” effettua un richiamo ai soli commi 1, 2 e 4 dell’art 28 del D.L. n. 34/2020 e non anche al comma 5 del citato articolo, che si occupa dei Comuni cd. calamitati.

Su tale tema assai delicato è necessario attendere un cambiamento della norma in sede di conversione ovvero un intervento ufficiale dell’Agenzia.

 
 
Prospetto riassuntivo

 

Soggetti Periodo interessato Riduzione del calo del fatturato(*) Limite di ricavi Percentuale del credito d’imposta
Imprese turistico-ricettive Fino al 31 luglio 2021 Verificato il mese del 2021 a confronto con il corrispondente mese del 2019. La riduzione deve essere almeno del 50 per cento Non presente 60 per cento contratti di locazione
30 per cento contratti di servizi a prestazioni complesse
50 per cento affitto d’azienda
Agenzie di viaggio, tour operator Fino al 31 luglio 2021 Verificato il mese del 2021 a confronto con il corrispondente mese del 2019. La riduzione deve essere almeno del 50 per cento Non presente 60 per cento contratti di locazione
30 per cento contratti di servizi a prestazioni complesse
30 per cento affitto d’azienda
Altri soggetti(**) Da gennaio 2021 a maggio 2021 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 a confronto con 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, nella misura del 30 per cento 15 milioni di euro nel 2019 30 per cento
 

 (*) La condizione del calo del fatturato non deve essere verificata per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
 (**) Fatta salva la diversa interpretazione proposta da Italia Oggi del 13 maggio 2021.

(MF/ms)