Dal 1° gennaio il tasso di interesse legale scende al 1,6%
Per effetto di quanto previsto all’art. 1284 del codice civile la determinazione del tasso di interesse legale è demandata al MEF il quale, con proprio decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Relativamente al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.
Pertanto, è pari al 2% fino al 31 dicembre 2025 e all’1,6% dal 1° gennaio 2026 fino al giorno di versamento compreso.
Non ci sono interessi da corrispondere se si ravvedono violazioni che danno luogo a sanzioni non associate al recupero di alcuna imposta.
Il mutamento del tasso di interesse legale ha effetto anche in merito al “costo” delle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza oppure conciliazione giudiziale.
Ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 218/97, pagata la prima rata “le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre”, e sul loro importo “sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata”.
La prassi ha da sempre sostenuto che l’interesse a cui fa riferimento il richiamato art. 8 è quello legale e che il tasso rimane invariato anche se muta per effetto degli appositi decreti ministeriali (circ. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2016 n. 17, § 2.1).
Di conseguenza, se il piano era già in essere nel 2025, le rate successive, da pagare nel 2026 e negli anni successivi, saranno maggiorate degli interessi al 2% e non all’1,6%.
Meno care le dilazioni da adesione
Invece, la riduzione del tasso di interesse legale, per il 2026, non ha nessun effetto sui coefficienti per la determinazione dei valori delle rendite e del diritto di usufrutto, che restano immutati rispetto al 2025. È un effetto di quanto disposto dagli artt. 46 comma 5-ter del DPR 131/86 e 17 comma 1-ter del D.Lgs. 346/90 in base ai quali, a tali fini, non si può assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5% (ancora) oggi vigente.
(MF/ms)