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Tassa libri sociali 2026: versamento entro il prossimo 16 marzo

Entro il prossimo 16 marzo deve essere versata la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri di cui all’art. 2215 c.c. e a tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72 e art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72).

Giova ricordare che in seguito alle novità recate dalla L. 18 ottobre 2001 n. 383 sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2001 n. 92, § 2).

Come chiarito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2025 n. 42, inoltre, la tassa deve essere assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale, dei registri stessi, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

Quanto agli importi che le società di capitali devono versare a titolo di tassa di concessione per il 2026 entro il 16 marzo, l’importo dovuto è parametrato al capitale sociale o al fondo di dotazione ed è pari a:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2026 ed eventuali successive variazioni rileveranno sulla tassa dovuta per il 2027.

Tra le società di capitali obbligate al versamento rientrano le spa, sapa e srl, con l’esclusione delle società cooperative e delle mutue assicuratrici le quali provvedono, ove tenute, al versamento in base al numero di pagine (C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 12.1.1).

Devono altresì provvedere al pagamento della tassa le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. 3 maggio 1996 n. 108, § 12.1.3); le società consortili (R.M. 10 novembre 1990 n. 411461); gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. 27 maggio 1996 n. 90), i quali assolvono la tassa in modo forfetario (R.M. 23 dicembre 1996 n. 265); le cooperative edilizie per le quali l’importo dovuto si riduce ad un quarto, ossia a 16,75 euro ogni 500 pagine (art. 147 comma 2 del RD 28 aprile 1938 n. 1165).

Sono invece esonerate dal pagamento della tassa in argomento le società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 13-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 641, gli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 82 comma 10 del DLgs. 117/2017 ed i consorzi che non hanno assunto la forma societaria e quindi non sono società consortili di cui all’art. 2615-ter c.c. (R.M. 10 novembre 1990 n. 411461). Sarebbero escluse dal versamento, infine, anche le società dichiarate fallite (Trib. Udine 7 marzo 1996).

Per i soggetti diversi dalle società di capitali, invece, il versamento della tassa non ha cadenza annuale ed è pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

Al riguardo, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 42/2025 ha confermato che la tassa di concessione governativa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici, in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Per la determinazione dell’importo dovuto da tali soggetti, si assume lo stesso criterio definito per l’imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).

Il versamento della tassa di concessione per l’anno di inizio attività va effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali), mentre per gli anni successivi va eseguito entro il 16 marzo di ogni anno (utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno 2026).
 

(MF/ms)




Possibili nuove tasse Le imprese lecchesi: “Sono già altissime”

La Provincia del 5 ottobre 2024, il presidente Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori commenta la proposta del Ministro Giorgetti. 




Brevetti: meno tasse per le micro-pmi dall’1 aprile 2024

Dal 1° aprile 2024 entrano in vigore alcune modifiche tariffarie nella procedura di concessione di domande di brevetto europee, tra cui importanti riduzioni per le piccole imprese.
L’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) introduce infatti una riduzione del 30% di specifiche tasse per microimprese, persone fisiche, organizzazioni non profit, università ed enti di ricerca pubblici che depositano una domanda di brevetto europeo oppure accedono alla fase regionale europea a partire da una domanda di brevetto internazionale PCT.

La riduzione si applica alle microimprese e gli altri soggetti citati, a condizione che i beneficiari abbiano presentato meno di 5 domande negli ultimi 5 anni. Si tratta di una riduzione del 30% in tutte le principali tasse nella procedura di concessione del brevetto, circa 1500 euro totali. Nel caso in cui la domanda di brevetto abbia più di un titolare, la riduzione del 30% potrà essere richiesta solo se tutti i titolari rispettano i criteri di eleggibilità.

All’interno della categoria delle PMI, una microimpresa è definita come un’impresa che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato e/o bilancio annuo non eccede i 2 milioni di euro.”
Le nuove riduzioni tariffarie integrano misure di supporto già esistenti per le piccole e medie imprese (incluse le microimprese), le persone fisiche, le organizzazioni no profit e le università ed enti pubblici di ricerca.

Per i dettagli occorre consultare la Gazzetta Ufficiale A8, 2024, dell’EPO pubblicata il 31 gennaio 2024 e la Decisione del consiglio d’amministrazione dell’EPO del 14 dicembre 2023.

Se vi interessa approfondire il tema “brevetti” e vi serve un affiancamento nella procedura, rivolgetevi ad ApiTech scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Proroga pagamento imposte al 20 luglio 2021

A ridosso della scadenza, con il comunicato stampa n. 133 pubblicato nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato adottato il Dpcm che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

I versamenti dovranno quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2021, invece che entro il prossimo 30 giugno, senza alcuna maggiorazione.
La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano:
  • il regime forfetario
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).
Anche se non precisato dal comunicato stampa, il Dpcm dovrebbe prevedere l’estensione della proroga anche ai soggetti che:
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Lo slittamento riguarda il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi. Oltre all’Irpef e all’Ires la proroga dovrebbe riguardare tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quali le addizionali, la cedolare secca sulle locazioni, le imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa), l’Ivie e l’Ivafe, che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.
I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2020, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato.

Anche se non citate dal comunicato stampa, analogamente allo scorso anno, il Dpcm dovrebbe estendere la proroga anche al versamento:

  • del saldo 2020 e dell’eventuale primo acconto 2021 dell’Irap;
  • dell’ Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli Isa.

Alle previste condizioni, la proroga deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dei contributi Inps dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni. Per quanto riguarda il versamento del primo acconto 2021, si ricorda che il termine è stato rinviato dall’Inps, a data da destinarsi, in relazione ai soggetti interessati dall’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021, in attesa della conclusione dell’iter di emanazione del decreto interministeriale attuativo.

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

(MF/am)