La scadenza riguarda le imprese che
volessero esercitare la scelta (riservata alle utenze non domestiche)
di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta rifiuti. Infatti, le norme vigenti stabiliscono che entro il 30 giugno le utenze non domestiche di cui all’art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006 e smi (modifiche introdotte con il D.lgs. 116/2020) possono comunicare al Comune la scelta di ricorrere al mercato privato per i propri rifiuti urbani con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. E’ quanto stabilito dall’art. 30, comma 5, del DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni nella L. 21 maggio 2021, n. 69.
Così facendo, il comune non esigerebbe più la parte variabile del tributo ma solo quella fissa, basata sulle superfici dichiarate. La parte fissa del tributo copre servizi generali svolti dal Comune come la pulizia delle strade. La parte variabile si potrebbe evitare se non ci si avvale più del ritiro settimanale porta a porta dei rifiuti urbani ammessi o se non si utilizza più il centro di raccolta comunale (trasporto in conto proprio, autorizzazione in categoria 2bis).
Ricordiamo tuttavia che è anche possibile ottenere una riduzione significativa dell’ammontare della quota variabile della tassa, senza sganciarsi completamente dal servizio, se si dimostra l’avvio a riciclo dei rifiuti conferibili al Comune, secondo le regole in vigore ed esposte nei singoli regolamenti comunali.
A titolo di esempio, si segnala il regolamento Tari del Comune di Lecco, rintracciabile sul sito, che all’art. 19 spiega le due opzioni che le utenze non domestiche possono adottare. Per comprendere correttamente le opzioni, ogni attività produttiva deve consultare il regolamento Tari del proprio comune, che è stato revisionato in seguito alle recenti norme sopra citate.
Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta a disposizione per dare supporto.
(SN/bd)