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Start up: entro il 9 dicembre 2021 le istanze per il contributo a fondo perduto

Dal 9 novembre fino al 9 dicembre 2021 è possibile presentare in via telematica le istanze per accedere al contributo a fondo perduto per le start up.

Con il provvedimento n. 305784, datato 8 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1-ter del DL 41/2021, approvando altresì il modello e le relative istruzioni.

Tale provvedimento dà attuazione al DM 10 settembre 2021, pubblicato solo alcuni giorni fa in Gazzetta Ufficiale, che aveva stabilito la necessità di presentare apposita istanza per accedere al contributo.

L’art. 1-ter del Dl 22 marzo 2021 n. 41, introdotto in sede di conversione in legge, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

Il contributo spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • i ricavi e i compensi conseguiti nel 2019 (soggetti “solari”) non devono superare l’importo di 10 milioni di euro;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, e pertanto non è stato possibile beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Dl 41/2021 (c.d. contributo “Sostegni”).
Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021, agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 9 novembre al 9 dicembre 2021, utilizzando l’apposito modello approvato.

La predisposizione e trasmissione telematica dell’istanza è eseguita mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

L’istanza contiene, tra l’altro, le dichiarazioni in relazione all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto faccia parte di impresa unica, dagli altri soggetti facenti parte di tale impresa, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Contributo in proporzione alle risorse

Il contributo è determinato nella misura massima di 1.000 euro per tutti i soggetti aventi i requisiti, tenuto conto del limite di spesa stabilito (20 milioni di euro).

Il provvedimento chiarisce che il valore del contributo a fondo perduto dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Qualora l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze validamente presentate risulti superiore al limite di spesa, il contributo riconosciuto è pari a 1.000 euro moltiplicato la percentuale di ripartizione proporzionale dei fondi stanziati.

Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, nell’istanza se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il provvedimento rileva altresì che l’erogazione del contributo a fondo perduto è subordinata all’autorizzazione della predetta Commissione europea, della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
 

(MF/ms)