Regole per la cessione degli stampi all’estero
La vicenda ha ad oggetto una contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate a una società nazionale, per non avere quest’ultima fornito la prova dell’effettivo trasferimento degli stampi nello Stato di destinazione, negando così il beneficio della non imponibilità previsto, rispettivamente, dall’art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93 (per i beni ceduti a soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Ue) e dall’art. 8 del DPR 633/72 (per i beni ceduti a soggetti extra Ue).
Per configurarsi come cessione intracomunitaria (o cessione all’esportazione) la realizzazione di stampi, per conto di un committente estero, da utilizzare in Italia per la produzione di beni che dovranno essere inviati all’estero, richiede che tra il committente e il soggetto passivo nazionale sia stato stipulato un unico contratto di appalto.
Detto contratto deve, pertanto, avere a oggetto sia la realizzazione dello stampo, sia la fornitura dei beni che con esso sono prodotti ed è necessario che lo stampo, al termine del lavoro pattuito, sia inviato nello Stato all’estero, salvo che, per motivi legati alla produzione o per accordi convenuti, esso sia distrutto o sia divenuto inservibile.
Se, terminata la fase di fabbricazione, lo stampo non viene spedito all’estero (nei confronti del committente dei prodotti), decade il regime di non imponibilità.
In termini generali, il regime di non imponibilità per le cessioni intracomunitarie (così come quello per le cessioni all’esportazione) richiede, tra gli altri requisiti, che il bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato di cessione (ex multis, cfr. Corte di Giustizia Ue 9 ottobre 2014, causa C-492/13), così che si possa presumere che il consumo avviene nello Stato di destinazione.
Sulla base di questo principio, come già affermato nelle precedenti pronunce nn. 23761/2015 e 9586/2019, la Cassazione rileva che, in presenza di un unico appalto tra operatori stabiliti in diversi Stati, in forza del quale è prevista anche la costruzione di modelli, forme o stampi, necessari a fabbricare i prodotti finali da cedere al committente insieme ai prodotti finiti, il trasporto del “bene strumentale” all’estero deve essere verificato quando cessa il rapporto contrattuale in questione.
Non rilevano, dunque, eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti, anche se aventi a oggetto ulteriori beni della stessa specie da ottenere mediante l’utilizzo degli stampi, poiché la cessione intracomunitaria (o all’esportazione), in regime di non imponibilità IVA, si ritiene esaurita con l’estinzione del contratto originario che prevedeva la realizzazione dello stampo.
Se, invece, il committente estero affida lo stampo allo stesso produttore in vista di successivi rapporti contrattuali, anche se riferiti alla realizzazione (e fornitura) di beni simili o identici, la cessione dello stampo deve essere assoggettata a IVA in Italia (ossia nel Paese del fornitore).
Tale convincimento si fonda sul principio di certezza dei rapporti giuridici, il quale impone all’Amministrazione finanziaria di individuare un momento a decorrere dal quale si realizza l’operazione (cessione dello stampo) sul piano fiscale.
Irrilevante il momento di conclusione del rapporto commerciale
Sono, di fatto, confermate a livello giurisprudenziale le istruzioni fornite con la C.M. 23 febbraio 1994 n. 13, tale per cui gli stampi beneficiano del regime di non imponibilità (in ambito intracomunitario) se essi, a fine produzione, sono inviati nell’altro Stato, con la sola eccezione prevista per gli stampi che siano distrutti o divenuti inservibili.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità cassano la sentenza di secondo grado poiché il giudice di merito aveva trascurato di esaminare, in concreto, quale fosse il termine finale per la realizzazione degli stampi, secondo quanto convenuto originariamente tra la società italiana e il committente estero, considerato che dopo tale termine non potevano più essere considerati gli eventuali ordini successivi.
Non è, quindi, condiviso dai giudici della Suprema Corte il principio per cui la non imponibilità IVA della cessione relativa agli stampi possa perdurare sino al “momento conclusivo del rapporto commerciale col committente”.
In una delle citate pronunce precedenti, tuttavia, la stessa Corte aveva, seppur implicitamente, riconosciuto la possibilità di “differire” il beneficio della non imponibilità anche alla cessione degli stampi nell’ambito di forniture successive alla prima, qualora le parti provino che il rapporto contrattuale si configuri come un rapporto di durata e preveda prestazioni ripetute nel tempo (Cass. n. 23761/2015).
(MF/ms)