Speditori di merci pericolose: chiarimenti ministeriali sulla nomina del consulente Adr entro dicembre 2022
Il tema è stato oggetto della circolare API n. 636 del 1 dicembre 2022. Ma in data 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota esplicativa che si allega, nella quale sottolinea che la norma si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada e del loro relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.
Si tratterebbe quindi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già da estendere a coloro che risultano solo produttori di rifiuti pericolosi; essi restano obbligati alla corretta classificazione del rifiuto ed al conferimento ad uno smaltitore specificamente autorizzato, secondo apposito contratto ma non sono obbligati a dotarsi di un consulente ADR.
In conclusione restano esclusi dall’obbligo di nomina di un consulente ADR le attività di: imballaggio, carico, riempimento o scarico non direttamente connesse all’attività di trasposto di merci pericolose e che non costituiscono un segmento funzionale di questa attività di trasporto.
Si tratterebbe quindi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già da estendere a coloro che risultano solo produttori di rifiuti pericolosi; essi restano obbligati alla corretta classificazione del rifiuto ed al conferimento ad uno smaltitore specificamente autorizzato, secondo apposito contratto ma non sono obbligati a dotarsi di un consulente ADR.
In conclusione restano esclusi dall’obbligo di nomina di un consulente ADR le attività di: imballaggio, carico, riempimento o scarico non direttamente connesse all’attività di trasposto di merci pericolose e che non costituiscono un segmento funzionale di questa attività di trasporto.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota sopra menzionata, cita:
“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000 n.A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative”.
Per una valutazione dell’applicabilità o meno di questo obbligo alla propria realtà produttiva potete richiedere il supporto dell’associazione scrivendo alla dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it
(SN/am)