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Fatturazione elettronica: le nuove specifiche tecniche

Una delle principali novità contenute nella nuova versione (1.8) delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, rilasciata il 12 dicembre 2023 e applicabile dal 1° febbraio 2024, riguarda la ulteriore funzione attribuita al codice “Tipo documento” TD28.

Tale codice era stato introdotto nella versione 1.7.1 con la finalità di consentire la comunicazione degli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta.

Pur essendo previsto, infatti, l’obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (DM 21 giugno 2021), la normativa sanmarinese (decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147) consente un’esclusione da tale obbligo, permettendo l’emissione di fattura cartacea ai soggetti passivi sanmarinesi che abbiano dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a 100.000 euro.

L’operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell’imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, è quindi tenuto a utilizzare il codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Da febbraio 2024, lo stesso codice potrà essere utilizzato per dar conto degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana.

A fronte di tale irregolarità l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento.

Il soggetto che riceve il documento dovrà compilare il file XML da trasmettere via SdI, indicando, tra l’altro, oltre al codice TD28:

  • i dati identificativi del cedente o prestatore estero, che non devono riferirsi alla sua posizione italiana, nel campo <CedentePrestatore>;
  • i propri dati, nel campo <CessionarioCommittente>;
  • la data di effettuazione dell’operazione, indicata nella fattura emessa dal soggetto non stabilito ma identificato in Italia, nel campo <Data>;
  • il numero e la data della fattura originale emessa dal cedente o prestatore, nel campo <DatiFattureCollegate>.
La modifica che interessa il codice TD28 non è l’unica contenuta nelle specifiche tecniche aggiornate.

Una novità riguarderà i soggetti che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 comma 1 del DPR 633/72, i quali determinano l’imposta dovuta portando in detrazione dall’IVA addebitata sulle cessioni di prodotti agricoli un importo forfetario, calcolato applicando alla base imponibile dell’operazione le percentuali di compensazione stabilite per gli stessi prodotti.
Dal prossimo 1° febbraio, nel blocco “Altri dati gestionali”, tali operatori potranno, facoltativamente, compilare l’elemento “Tipo Dato” con indicazioni utili alla “gestione automatica della liquidazione IVA” (cfr. specifiche tecniche versione 1.8). In particolare potrà essere valorizzata la stringa:
– “ALI-COMP”, in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; corrispondentemente dovrà essere valorizzato il campo “Riferimento numero” con indicazione della percentuale di compensazione applicabile a tali prodotti;
– “NO-COMP”, qualora siano poste in essere cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; (per cui non sono applicabili le percentuali di compensazione);
– “OCC34BIS”, nel caso in cui le operazioni riconducibili alle attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis del DPR 633/72 siano state effettuate in via occasionale.

Con le nuove specifiche, è stato, infine, inserito, tra l’altro, un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione di intento.

In tale circostanza, all’interno del documento deve essere riportato, nel campo “Riferimento testo” del blocco “Altri dati gestionali”, il protocollo di ricezione della suddetta dichiarazione di intento e il suo progressivo (separato dal segno “-” o “/”).

Nel caso in cui questa risultasse invalidata, il file XML sarebbe scartato con indicazione del codice errore “00477”.

E-fatture B2C consultabili senza adesione

Un’ultima novità riguardante la fattura elettronica consegue alla recente conversione in legge del DL “Anticipi” (art. 4-quinquies comma 4 del DL 145/2023).

È previsto, infatti, che le e-fatture emesse nei confronti dei consumatori finali siano messe loro a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, senza che sia necessaria un’esplicita richiesta in tal senso. Pur in assenza di una manifestazione espressa da parte del consumatore finale, questi potrà, quindi, consultare i dati riguardanti i documenti relativi agli acquisti effettuati.
 

(MF/ms)