Sostituti d’imposta: debutta il nuovo prospetto delle ritenute/ trattenute operate
Il 17 febbraio rappresenta infatti anche la prima data utile per la trasmissione dei dati aggiuntivi con il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, approvato con il provv. n. 25978/2025.
Si ricorda che nel nuovo modulo vanno indicati:
- l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, il codice tributo e il periodo di riferimento (e il codice della Regione o del Comune a cui si riferiscono le addizionali IRPEF);
- l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute (ad esempio in caso di ravvedimento);
- le fattispecie elencate nell’allegato 2 al provv. n. 25978/2025, nel campo “Note”.
- i crediti maturati dal sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, con codice tributo e periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
Il loro invio non è quindi un obbligo per il sostituto d’imposta, bensì una facoltà che consente loro una semplificazione sul modello 770.
L’adesione alla procedura semplificata è infatti facoltativa e avviene tramite comportamento concludente, essendo sufficiente l’utilizzo del nuovo prospetto delle ritenute e trattenute operate.
Tuttavia, in caso di adesione, il sostituto d’imposta è vincolato all’utilizzo della nuova procedura per l’intero anno d’imposta per cui ha esercitata l’adesione (art. 16 comma 3 del DLgs. 1/2024). È proprio su questo aspetto che occorre prestare attenzione.
Tenuto conto infatti che la nuova procedura può già essere utilizzata dal 6 febbraio 2025, la trasmissione dei dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute del mese di gennaio 2025 entro il 17 febbraio vincolerà il sostituto d’imposta per tutto il 2025.
È quindi opportuno che il sostituto d’imposta valuti attentamente la nuova procedura prima del suo utilizzo e su questo aspetto può essere d’aiuto il periodo transitorio previsto dal provv. n. 25978/2025.
In particolare, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono:
- effettuare i versamenti tramite modello F24 entro le ordinarie scadenze (17 febbraio per quelle di gennaio e 17 marzo per quelle di febbraio);
- trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30 aprile 2025.
Tuttavia, anche se con il periodo transitorio è possibile trasmettere i dati aggiuntivi dei mesi di gennaio e febbraio 2025 entro il 30 aprile, i sostituti d’imposta dovranno scegliere se utilizzare o meno la nuova procedura prima di tale data, ovverosia entro il 16 aprile, data entro la quale occorrerà versare e comunicare i dati aggiuntivi relativi alle ritenute e trattenute di marzo 2025 (mese che non rientra nel periodo transitorio).
Ricapitolando, il sostituto d’imposta:
- può decidere di inviare i dati aggiuntivi dei mesi di gennaio e febbraio entro il 30 aprile 2025;
- se invia i dati aggiuntivi di gennaio entro il 17 febbraio 2025 dovrà utilizzare la nuova procedura per tutto il 2025;
- dovrà trasmettere all’Agenzia i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute del mese di marzo 2025 entro il 16 aprile, qualora intende avvalersi della procedura semplificata.
(MF/ms)