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Energia e gas: misure a sostegno delle imprese

Informiamo le Aziende Associate che il 21 marzo u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 21 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Per quanto di diretto interesse per i settori di energia elettrica e gas naturale, le misure varate ora dal Governo ampliano e potenziano i crediti d’imposta a beneficio delle imprese, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri dell'anno 2022.
 
Per quanto riguarda l’energia elettrica la panoramica delle agevolazioni prevede:
  • il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo n. 15 Decreto Legge n.. 4/2022;
  • il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo n. 4 del Decreto Legge n. 17/2022;
  • il nuovo credito d’imposta per le imprese diverse dalle energivore, con potenza disponibile uguale o superiore a 16,5 kW, ai sensi dell’articolo n. 3 del D.L. 21/2022.
 
I crediti d’imposta per le imprese energivore sono destinati ai soggetti i cui costi per kWh della componente energetica, hanno subìto un incremento superiore al 30% del costo medio, al netto delle imposte ed eventuali sussidi:
fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (credito spettante in relazione al primo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 15 del D.L. 4/2022);
fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (credito spettante in relazione al secondo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 4 del D.L. 17/2022).
 
Il credito d’imposta per le imprese energivore spetta nelle seguenti misure:
20% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo n. 15 del D.L.4/2022;
25% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo n. 4 del D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo n. 5 del D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 20% al 25%.
 
A favore delle imprese diverse dalle imprese energivore, con potenza disponibile uguale o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall’articolo n. 3 del D.L. 21/2022 un credito d’imposta nella misura pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022, comprovata mediante le fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
 
Per quanto riguarda il gas naturale la panoramica delle agevolazioni prevede:
  • il credito d’imposta per le imprese gasivore relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022;
  • il nuovo credito d’imposta per imprese diverse dalle imprese gasivore, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 21/2022.
Il credito d’imposta per le imprese gasivore è destinato ai soggetti operanti in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. 541/2021 (riportato in allegato), che abbiano consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e che abbiano subìto un incremento superiore al 30% del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente gas naturale nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 15% al 20%.
A favore delle imprese diverse dalle gasivore, è riconosciuto un nuovo credito d’imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media del prezzo infragiornaliero pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME) e riferita al primo trimestre 2022, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
 
I crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.
 
Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d'imposta per le imprese energivore, così come previsto dall’articolo n. 15 del D.L. 4/2022 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, è “6960” – anno di riferimento 2022, istituito dalla risoluzione AdE 13/E/2022 (riportata in allegato).
 
L'articolo n. 8 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo u.s. introduce inoltre la possibilità di chiedere la rateizzazione delle fatture energetiche per i mesi di maggio e giugno 2022 per un numero massimo di 24 rate. A tal fine è concesso ai fornitori il supporto di SACE SpA, disponibile a rilasciare garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per far fronte ad esigenze di liquidità connesse ai piani di rateizzazione.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Energia e gas: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese

Informiamo le Aziende Associate che il 1° marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Energia che riporta una serie di importanti interventi a sostegno degli approvvigionamenti energetici.
 
Di seguito, in sintesi, i principali contenuti inerenti i costi di energia e gas:
 
con l’art. 1 è prorogato, per il secondo trimestre 2022, l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate a tutte le utenze elettriche.
l’art 2 conferma, per il secondo trimestre 2022, la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. I prelievi di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali saranno assoggettati all’aliquota IVA del 5%.
l’art 3 estende al secondo trimestre 2022 il rafforzamento del bonus sociale su energia elettrica e gas.
l’art. 4 conferma un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore già presente nel DL Sostegni ter per il trimestre precedente. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Con l’art. 5 è introdotto un analogo contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, anche a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. A queste imprese è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
 
Con riferimento ai contenuti degli artt. 4 e 5 segnaliamo che per poter determinare il diritto o no ad accedere al credito d'imposta si è in attesa di ulteriori chiarimenti che, non appena disponibili, saranno oggetto di apposita informativa.
 
In allegato riportiamo il testo del Decreto al quale si rimanda per gli ulteriori interventi per il settore gas ed energia elettrica.
 
 
(RP/rp)