Con l’art. 4 del DL 41/2021 il Governo ha
ulteriormente sospeso i pagamenti dovuti all’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.
Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo, ossia entro il 31 maggio 2021, ferma restando la possibilità di chiedere all’agente della riscossione la dilazione di pagamento prevista dall’art. 19 del DPR 602/73, anche usufruendo delle condizioni più favorevoli introdotte dall’art. 13-decies del DL 137/2020.
In particolare, in caso di decadenza da precedenti piani di dilazione, il debitore può essere riammesso alla dilazione, senza la necessità di pagare tutte le rate insolute, se presenta domanda entro il 31 dicembre 2021.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, è possibile chiedere la dilazione fino a 100.000 euro (invece che 60.000 euro) senza necessità di dimostrare la propria difficoltà finanziaria.
Infine, per tutte le dilazioni in essere, la decadenza dalla rateazione non si verifica per effetto del mancato pagamento di 5 rate, ma di 10 rate, anche non consecutive.
La sospensione dei pagamenti fino al 30 aprile 2021, per effetto dell’art. 4 del DL 41/2021, ha comportato un’ulteriore proroga dei termini di decadenza e prescrizione riferiti ai versamenti sospesi: l’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 è stato infatti completamente riformulato.
Il nuovo art. 68, comma 4-bis prevede che per i carichi affidati all’agente della riscossione tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 operi una proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate di 24 mesi.
A ben vedere, però, la proroga non concerne i termini che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ma i termini connessi a carichi affidati all’agente di riscossione nel periodo temporale considerato.
Ciò crea non pochi problemi, dal momento che, senza copertura specifica, i termini di riscossione scaduti il 31 dicembre 2020, in assenza di previa iscrizione a ruolo o affidamento in carico, sarebbero definitivamente chiusi.
L’art. 4 del DL 41/2020 interviene inoltre sui termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai casi indicati nell’art. 157, comma 3 del DL 34/2020.
Il riferimento è ai controlli automatizzati per l’anno 2017 e ai controlli formali per gli anni 2016 e 2017, già prorogati di 14 mesi ai sensi dell’art. 157, comma 3 e ora ulteriormente prorogati fino a un totale 24 mesi.
Dunque, il termine di notifica della cartella di pagamento relativa al controllo automatizzato per il 2017 scade il 31 dicembre 2023, mentre i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai controlli formali per gli anni 2016 e 2017 scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024.
Come anticipato sopra, l’art. 68, comma 4-bis è stato integralmente riformato, con la conseguenza che è venuta meno la proroga espressa di due anni per i termini di decadenza e prescrizione scaduti il 31 dicembre 2020.
Per l’effetto, in base alla nuova formulazione dell’art. 68, comma 4-bis, che si riferisce solo ai carichi affidati tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 e non anche ai termini per la riscossione che scadono nello stesso periodo, i termini scaduti il 31 dicembre 2020 sarebbero definitivamente chiusi, in assenza di carico affidato nel predetto periodo temporale.
Si pensi, ad esempio, alle cartelle di pagamento riferite al controllo automatizzato delle dichiarazioni relative all’anno 2016, che dovevano essere notificate, salvo proroga espressa, entro il 31 dicembre 2020.
Proprio con riferimento ai controlli automatizzati per l’anno 2016 la situazione è paradossale, in quanto, da un lato, gli uffici finanziari non hanno potuto notificare per tutto il 2020 le comunicazioni d’irregolarità conseguenti ai controlli automatizzati, per effetto dell’art. 157, comma 2 del DL 34/2020, dall’altro, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento sarebbero scaduti il 31 dicembre 2020, se non fosse intervenuta l’iscrizione a ruolo entro la predetta data, in osservanza del nuovo art. 68 comma 4-bis.
Proroghe di ardua interpretazione
L’unica soluzione sarebbe allora di ripristinare il riferimento all’art. 12, comma 2 del DLgs. 159/2015, attualmente però espunto dall’art. 68, comma 4-bis. Tale norma stabilisce la proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle attività degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica una sospensione straordinaria dei termini di pagamento.
C’è da dire, però, che proprio l’art. 4, comma 1, lett. d) del DL 41/2021 stabilisce che il nuovo art. 68, comma 4-bis si applica, non solo in deroga all’art. 3 comma 3 dello Statuto, ma anche in deroga “a ogni altra disposizione vigente”, con ciò escludendo alla radice – sembra – la possibilità di applicare l’art. 12, comma 2 del DLgs. 159/2015 ai termini che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, in assenza di carico affidato nel predetto periodo temporale.
(MF/ms)