1

Sicurezza chimica: piombo, diisocianati e interferenti endocrini

La recente Direttiva comunitaria UE 2024/869 ha introdotto modifiche alle precedenti direttive 2004/37/CE e 1998/24/CE, stabilendo nuovi limiti di esposizione per il piombo e i suoi derivati inorganici e per i diisocianati.

Il piombo, con i suoi derivati inorganici, noto per i suoi effetti negativi sulla fertilità e sullo sviluppo fetale, è classificato come un tossico per la riproduzione di categoria 1A, secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Per i diisocianati, già noti per causare problemi respiratori e cutanei, inclusi asma professionale e sensibilizzazione cutanea, è stato fissato il valore limite.
Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a incorporare queste nuove direttive nella legislazione nazionale entro il 9 aprile 2026. Inoltre, entro la stessa data, la Commissione esaminerà l’impatto degli interferenti endocrini sul posto di lavoro, per determinare la necessità di estendere la direttiva 2004/37/CE a queste sostanze.

I prossimi due anni sono dunque utili alle imprese per valutare la necessità di introdurre specifiche modifiche impiantistiche per garantire il rispetto ai limiti.
Si ricorda che le norme per la gestione corretta della chimica in azienda sono sulla piattaforma ECHA.

Le imprese che impiegano questi agenti chimici devono proseguire nella gestione conforme alle norme sempre più restrittive.
Per eventuale supporto specializzato in questa materia, scrivete a Confapi: silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Sicurezza chimica: piombo, diisocianati e interferenti endocrini

La recente Direttiva comunitaria UE 2024/869 ha introdotto modifiche alle precedenti direttive 2004/37/CE e 1998/24/CE, stabilendo nuovi limiti di esposizione per il piombo e i suoi derivati inorganici e per i diisocianati.

Il piombo, con i suoi derivati inorganici, noto per i suoi effetti negativi sulla fertilità e sullo sviluppo fetale, è classificato come un tossico per la riproduzione di categoria 1A, secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Per i diisocianati, già noti per causare problemi respiratori e cutanei, inclusi asma professionale e sensibilizzazione cutanea, è stato fissato il valore limite.
Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a incorporare queste nuove direttive nella legislazione nazionale entro il 9 aprile 2026. Inoltre, entro la stessa data, la Commissione esaminerà l’impatto degli interferenti endocrini sul posto di lavoro, per determinare la necessità di estendere la direttiva 2004/37/CE a queste sostanze.

I prossimi due anni sono dunque utili alle imprese per valutare la necessità di introdurre specifiche modifiche impiantistiche per garantire il rispetto ai limiti.
Si ricorda che le norme per la gestione corretta della chimica in azienda sono sulla piattaforma ECHA.

Le imprese che impiegano questi agenti chimici devono proseguire nella gestione conforme alle norme sempre più restrittive.
Per eventuale supporto specializzato in questa materia, scrivete a Confapi: silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Gestione sostanze chimiche: novità dal regolamento Clp

È stato pubblicato il “XXI ATP Adeguamento al Progresso Tecnico del Regolamento CLP”. Questo aggiornamento modifica e introduce delle voci di armonizzazione per diverse sostanze. Il regolamento si applica dal 1° settembre 2025 pertanto occorre attivarsi fin da ora per aggiornare in tempo le Schede di Sicurezza SDS e le etichette dei prodotti impattati da queste modifiche.

L’aggiornamento è particolarmente rilevante perché coinvolge, tra le altre, alcune sostanze largamente utilizzate in settori strategici:

•    Acrilato di etile, acrilato di metile e ossido di difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina, usate specialmente in campo adesivo. Le nuove armonizzazioni definiscono i valori di tossicità acuta vincolanti.
•    Alcol benzilico, cinnamaldeide e resorcinolo, usate per la formulazione di fragranze ad uso cosmetico e non cosmetico.
•    1,2-Benzisotiazolin-3-one (BIT), tra gli isotiazolinoni più usati in ambito di conservazione dei preparati e sostanza attiva biocida. L’SCL per H317 è stato abbassato da ≥ 0,05 % a ≥ 0,036 % e vengono aggiunte H330 e H410
•    Difenoconazolo, cimoxanil, bifenox (ISO) e molte altre sostanze attive fitosanitarie.

Se usate miscele che contengono queste sostanze è necessario verificare ed eventualmente aggiornare i documenti.

Per questo potete scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it per chiedere il supporto necessario.

(SN/am)




Aida: comunicazione dati aziende Aia entro il 31 luglio 2021

Si ricorda ai gestori delle aziende in Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) che l’inserimento dei dati relativi ai controlli eseguiti nel 2020 nell’applicativo Aida è slittato dal 30 aprile al 31 luglio 2021, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2 del D.lgs. 152/2006, fermo restando la messa a disposizione degli stessi alle autorità competenti in caso di richiesta.

I dettagli e i riferimenti normativi sono disponibili sulla pagina regionale dedicata.

Aida (Applicativo Integrato Di Autocontrollo) è l’applicativo sviluppato da Arpa Lombardia e messo a disposizione dei gestori per la comunicazione dei dati previsti dal Piano di Monitoraggio contenuto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia), per evitare la trasmissione di tali dati in forma cartacea.
La pagina di accesso all’applicativo è resa disponibile da Arpa Lombardia.

(SN/bd)
 




Emissioni in atmosfera con sostanze pericolose: relazione entro il 28 agosto 2021

Si avvicina una scadenza ambientale in tema emissioni. Infatti un anno fa il D.lgs. n.102 del 30 luglio 2020 aveva introdotto il comma 7-bis all’art. 271 del D.lgs. n.152/2006 che prevedeva che la presenza nei fumi di alcune sostanze pericolose andasse evitata non appena tecnicamente ed economicamente possibile, ovvero eliminando tali sostanze dai cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera.

Si tratta delle seguenti sostanze:

  • le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
  • le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (Pbt e vpvb)
  • le sostanze classificate estremamente preoccupanti (Svhc) dal Regolamento Reach
I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze sono obbligati ad inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Per gli stabilimenti e le installazioni già in esercizio lo scorso anno, la prima relazione va in ogni caso trasmessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto (entro il 28/08/2021), mentre l’eventuale domanda di autorizzazione di adeguamento dovrà essere presentata entro il 1 gennaio 2025 oppure, a seguito di richiesta dell’Autorità competente, in istanza di rinnovo o modifica sostanziale di autorizzazione.
La prima relazione deve essere inviata entro il 28 agosto 2021.
In caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del Testo unico ambientale n. 152/2006.

Si allega la Dgr regionale del 7 giugno 2021 che contiene molti dettagli per comprendere se e quando l’obbligo è effettivamente applicabile e come darne applicazione.

Stante la ratio delle nuove disposizioni, ne deriva che gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, siano da considerare esclusi dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 in virtù del regime semplificato al quale appartengono.

Infine, le misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di sostanze e miscele “classificate” secondo quanto indicato all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, ha ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Qualora i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell’art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un’Aua entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

(SN/bd)