Dichiarazione Intra-2bis: elevata la soglia per la presentazione mensile
Sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.
Considerato che la soglia precedente era fissata a 350.000 euro e che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata abolita la possibilità di presentare con periodicità trimestrale gli elenchi INTRA-2 bis (cfr. determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021), si può affermare che dal 2026 si riduce notevolmente il numero dei soggetti interessati.
Le motivazioni di questa semplificazione si possono evincere dalla lettura della determinazione pubblicata. Nel documento si rende noto che:
- l’Istat, in forza del Regolamento (Ue) 2019/2152, “dispone, dal 2022, della nuova fonte di dati MDE (Micro-Data Exchange, micro-dati di cessioni verso l’Italia ricevuti dagli altri Istituti nazionali di statistica dei Paesi Ue)”;
- finalità del sistema di scambio dei micro-dati è quella “di ridurre l’onere statistico, fornendo agli Stati membri una fonte aggiuntiva e dettagliata per la compilazione delle statistiche sugli acquisti intracomunitari”;
- l’Istituto nazionale di statistica riceve dall’Agenzia delle Entrate, mensilmente, i “dati fattura” nell’ambito della convenzione stipulata “per la fruizione dei servizi di cooperazione informatica (prot. n. 0269042 del 18 giugno 2024)”; tale fornitura permette, assieme alla fonte di dati MDE, la parziale sostituzione di quelli raccolti con il modello INTRA-2 bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari, così da consentire l’innalzamento della soglia di obbligatorietà di compilazione del suddetto modello.
Si tratta, in ogni caso, dell’unica – pur rilevante – novità contenuta nella determinazione.
L’Agenzia delle Dogane precisa, infatti, che per la comunicazione dei dati di natura fiscale e statistica restano validi i modelli e le specifiche tecniche attualmente in vigore (approvati con determinazione n. 493869/2021). Eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli con un preventivo avviso.
Posto che restano ferme le altre disposizioni contenute nella determinazione n. 493869/2021, può essere utile ricordare che i modelli INTRA-2 quater continuano a dover essere presentati, con periodicità mensile, da parte dei soggetti passivi che abbiano ricevuto prestazioni di servizi, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
Non mutano neppure le soglie riferite alle operazioni attive. I modelli INTRA-1 bis e INTRA-1 quater vanno presentati, ai fini fiscali, con periodicità:
- trimestrale, dai soggetti passivi che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari non superiore a 50.000 euro;
- mensile, in tutti gli altri casi (per importi uguali o superiori a 100.000 euro è richiesta anche la compilazione dei dati statistici).
Può essere utile rammentare che le suddette soglie “operano in ogni caso in maniera indipendente”. In altre parole, “il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni” (provv. Agenzia delle Entrate n. 194409/2017).
Ciò premesso, a titolo meramente esemplificativo, un soggetto passivo che abbia realizzato in un trimestre dell’anno acquisti intracomunitari di beni per 500.000 euro, ricevendo, nel medesimo periodo, servizi intracomunitari per 400.000 euro, non sarà tenuto alla presentazione del modello INTRA-2 bis (alla luce dell’incremento della soglia a 2.000.000 di euro), ma dovrà presentare, con periodicità mensile, il modello INTRA-2 quater.
(MF/ms)