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Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro: martedì 28 aprile 2026

Nel 2026 il tema scelto per la giornata è quello del benessere psicosociale: un ambito ancora troppo spesso trascurato, ma sempre più centrale nelle politiche di tutela dei lavoratori: cliccare qui 

Quando i fattori psicosociali danneggiano i lavoratori, questi fattori diventano rischi che, insieme a quelli fisici, chimici e biologici, devono essere affrontati e gestiti per garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri.
In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, il 28 aprile 2026, l’OIL (Organizzazione Internazionale per il Lavoro) condividerà materiali di sensibilizzazione, tra cui un rapporto mondiale. Il rapporto adotta un approccio organizzativo incentrato sulla prevenzione e analizza i fattori psicosociali su tre livelli: il lavoro stesso, la gestione e l’organizzazione del lavoro e le politiche, pratiche e procedure più ampie che governano il lavoro.

ATS Brianza propone alcune iniziative di sensibilizzazione

  • ATS Brianza incontra i Medici Competenti, martedì 28 Aprile 2026 ore 17:00 Webinar dedicato a tutti i Medici Competenti, per discutere i dati aggregati relativi alla sorveglianza sanitaria del 2024. Locandina con dettagli e link di iscrizione.
  • Video “Il Terrazzo”, un breve racconto dal forte impatto emotivo sul tema degli infortuni sul luogo di lavoro.
  • Pubblicazione sui social media di Ats Brianza di una storia del progetto “La mia storia ve la racconto io”, che racconta esperienze reali di malattie professionali.
(SN/am)
 



Bando INAIL: finanzia spese per l’ottenimento di certificazioni come la ISO 45001

Il bando ISI INAIL già annunciato nella circolare n.152 del 5/03/2026 ha lo sportello aperto fino al 28 maggio 2026. Prevede, come in passato, 5 assi di finanziamento. Le spese per l’ottenimento delle certificazioni sono comprese nell’asse 1.2 oppure negli interventi aggiuntivi dell’asse 4. Si veda la tabella allegata.

In questa circolare si sottolinea che l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2) viene incentivato con un contributo a fondo perso che raggiunge l’80% delle spese ammissibili. In questa voce sono comprese le spese per i sistemi certificati e non certificati di gestione della sicurezza, come l’ISO 45001.

Nel sito Inail si possono trovare tutti i dettagli del bando per la Regione Lombardia.

L’assegnazione del contribuito avviene attraverso la graduatoria che si crea nella fase di inoltro della domanda, con il metodo del click day.

Confapi e in particolare ApiTech è a disposizione per guidare le imprese nella valutazione delle opportunità e nella procedura di partecipazione, chiamate in associazione o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)

 




Lavoro agile: informativa annuale scritta obbligatoria in tema salute e sicurezza

Si segnala la novità introdotta dalla recente legge 11 marzo 2026, n. 34, rubricata “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”: introduce importanti novità in tema salute e sicurezza per coloro che svolgono le prestazioni lavorative in modalità agile.
Nello specifico, all’art. 11 apporta una modifica all’articolo 3 del D.lgs. 81/2008 introducendo il comma 7-bis che, per quanto attiene all’utilizzo del videoterminale e degli altri dispositivi portatili (tablet, auricolari, smartphone), prevede la consegna di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale.

La norma stabilisce che quando il lavoro agile si svolge in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo assolve agli obblighi di sicurezza (con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali) tramite la consegna di un’informativa scritta. Si tratta di spazi in cui il datore di lavoro non esercita alcun controllo diretto o potere di intervento. La norma non fornisce un elenco esplicito ma il concetto abbraccia tipicamente l’abitazione del lavoratore o altri luoghi privati e pubblici scelti da quest’ultimo per operare da remoto.
L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi a questa particolare modalità di esecuzione della prestazione. Resta in ogni caso fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. 
È prevista una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi o ammenda) a carico del datore di lavoro o del dirigente nel caso in cui omettano di adempiere a tale obbligo informativo.

La norma è pienamente operativa e non necessita di ulteriori decreti attuativi o adempimenti amministrativi per entrare in vigore. Dal momento che la mancata informativa espone il DL a una sanzione penale, è nel suo esclusivo interesse dimostrare in modo inequivocabile di aver adempiuto all’obbligo. 

Si allega il testo dell’informativa che era già disponibile ai sensi dell’art.22 comma 1 della legge 81/2017 e che può essere opportunamente personalizzata.
 
(SN/am)
 




DPI per la protezione delle vie respiratorie: fit test annuale

La novità riguarda i responsabili e gli addetti che hanno l’obbligo di indossare maschere di protezione per le vie respiratorie, in occasione dello svolgimento di mansioni che li espongono a rischi per la salute.
Il fit test è una prova indispensabile per proteggere i lavoratori dai rischi respiratori. L’esecuzione accurata del test da parte di personale competente sono essenziali per la sicurezza sul lavoro.

Fino ad ora, il fit test andava ripetuto in caso di:

  • Cambio di respiratore (taglia, stile, modello, materiale o marca)  
  • Almeno ogni 3 anni    
  • Cambiamenti fisici significativi del lavoratore (peso, viso, denti)  
La normativa recente sulla protezione delle vie respiratorie (APVR) nei luoghi di lavoro, aggiornata con la norma UNI 11719:2025 (in vigore da fine 2025), impone infatti nuovi obblighi rigorosi: 
  • Fit Test annuale per maschere a tenuta,
  • formazione e addestramento pratico obbligatori,
  • adozione di un Programma di Protezione (PPVR) strutturato per la scelta e manutenzione dei DPI
Il Fit Test serve a verificare la tenuta dei facciali (maschere) sul volto del lavoratore. Per le maschere a tenuta, non è consentito l’uso a personale portatore di barba, baffi o peluria che comprometta la tenuta.
Gli altri elementi di questa novità si possono così riassumere:
  • UNI 11719:2025: sostituisce la versione 2018, rappresentando la guida tecnica aggiornata per la scelta, l’uso e la manutenzione degli APVR.
  • Formazione e addestramento: i lavoratori che indossano APVR devono ricevere addestramento pratico, che include la prova di tenuta e le procedure di emergenza.
  • Programma di protezione (PPVR): le imprese devono implementare un programma strutturato che definisca ruoli (responsabile, addestratori) e manutenzione dei DPI.
  • Riferimento normativo: la legge 215/2021 ha modificato il D.lgs. 81/08, vincolando la scelta dei DPI alle norme UNI più recenti. 
La mancata applicazione di tali misure espone il datore di lavoro a sanzioni penali. 

(SN/am)

 
 
 




Lavori elettrici: novità da recepire nel Dvr entro maggio 2026

Nel mese di ottobre 2025 è stata pubblicata una nuova edizione, della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” la sesta edizione (CEI 11-27:2025).

La nuova versione:

  • è in vigore dal primo novembre 2025
  • sostituisce la CEI 11-27:2021, che tuttavia rimane applicabile fino al 29 maggio 2026
  • presenta una struttura identica alla norma CEI EN 50110-1:2024-05, da cui deriva.
La norma riguarda le operazioni e le attività di lavoro sugli impianti elettrici o ad essi connesse e le operazioni vicino agli impianti. Si applica ad impianti messi in esercizio a qualunque livello di tensione – fissi, mobili, permanenti e provvisori – e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.
La sesta edizione, in vigore dal 1° novembre 2025, ha introdotto novità cruciali per i lavori elettrici. Sul sito del Comitato Elettrotecnico Italiano è disponibile la norma stessa e una sintesi delle novità.

Le principali novità includono:

  • rivisitazione delle distanze di sicurezza
  • ridefinizione dei ruoli dei lavoratori coinvolti, con aggiornamento degli acronimi delle figure professionali coinvolte (PES, PAV, PEC, PL);
  • ridefinizione dei concetti di attività lavorativa, lavoro e supervisione;
  • focus sull’arco elettrico (Arc Flash)
Occorre sottolineare che le modifiche comportano la necessità di intervenire sul DVR aziendale e che il tempo disponibile è limitato: dal 29/05/2026 le novità devono essere state recepite.

Si allega la dispensa del webinar che si è tenuto in associazione in data 27/01/2026 da parte del docente qualificato ing. Calvi. I corsi da lui tenuti coerentemente con i nuovi obblighi sono disponibili sul sito dell’associazione.

Formazione base e aggiornamento rischio elettrico
La nuova edizione mantiene la suddivisione dei livelli 1A, 2A, 1B e 2B e specifica che l’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante Corsi frontali oppure Corsi a distanza in modalità sincrona, ossia corsi in videoconferenza sincrona (non è ammessa invece la modalità e-learning).
La norma CEI 11-27 / 2025 prevede inoltre che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni, sia per la parte relativa ai lavori fuori tensione e in prossimità che per la parte dei lavori sotto tensione, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Inoltre è molto importante l’addestramento operativo, attraverso simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili alla corretta applicazione (pratica) delle procedure operative previste dalla norma. Lo scopo è completare la formazione teorica con le conoscenze pratiche necessarie agli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI per eseguire le procedure operative in sicurezza. Spetta al Datore di Lavoro definire le iniziative aggiuntive che possono risultare utili ai lavoratori in base alle specifiche attività di mansione, con rischio elettrico.

(SN/am)

 




Salute e sicurezza sul lavoro: novità per il nuovo anno

“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” è il titolo della legge di conversione, con modificazioni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2025, n. 198, del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159.
Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si può consultare il testo completo: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/convertito-legge-il-decreto-salute-e-sicurezza-sul-lavoro

Qui di seguito in breve, i punti più rilevanti:

·      Premialità alle imprese virtuose. Autorizza INAIL, a decorrere dal primo gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote 

·      Rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto. Prevede che, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato cui può conseguire l’iscrizione alla Lista di Conformità INL, l’Ispettorato disponga in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato

·      Istituzione del badge di cantiere. Obbliga le imprese operanti in specifici settori a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento 

·      Rafforzate le sanzioni della patente a crediti in caso di lavoro irregolare, con la previsione che INL possa utilizzare anche le informazioni contenute nel portale nazionale del sommerso.

·      Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

·      Interventi in materia di prevenzione e di formazione

·      Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione. Prevede che con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, adottato (avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali), 90 giorni dalla data odierna vengano individuati al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

·      Rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

·      Rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili.

·      Tracciamento dei mancati infortuni. Prevede che il Dicastero (d’intesa con INAIL, sentite le parti sociali) adotti, entro 6 mesi dalla data di entrata della legge, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.

·      Sorveglianza sanitaria e promozione della salute. Apporta diverse modifiche al D.lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

(SN/am)
 




Preposto: come esercitare il ruolo di vigilanza per la sicurezza

Come noto, il testo unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 assegna alla figura del preposto alcuni obblighi di vigilanza dei suoi sottoposti, sul rispetto delle norme di sicurezza applicabili.

In particolare, l’art. 19 del decreto 81/2008 prevede a carico del Preposto quanto segue:

  1. Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
  2. In caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza
  3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i diretti superiori.
Per documentare lo svolgimento di questo compito, si propone in allegato un fac-simile, eventualmente personalizzabile, di Modulo per la Registrazione dell’Attività di Vigilanza del Preposto.
Il modulo può essere utilizzato anche come strumento per adempiere gli obblighi di verifica di efficacia della formazione sicurezza ricevuta dal personale, come descritto nella circolare Confapi 636 del 13 novembre 2025.
In sintesi, il modulo allegato permette di:
  • formalizzare e verbalizzare l’attività di Vigilanza che il Preposto ha l’obbligo di svolgere secondo quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 81/08, con particolare riferimento alle modifiche apportate dalla Legge 215/2021.
  • documentare con una checklist di valutazione, l’efficacia dell’attività formativa svolta, osservando il lavoratore durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, attraverso la verifica dei comportamenti durante l’esercizio delle proprie mansioni sul posto di lavoro. In questo caso le checklist compilate dai preposti dovranno essere analizzate durante la riunione periodica per verificare il raggiungimento dei risultati attesi dalla formazione (Accordo CSR n.59 del 17/04/2025 parte IV – indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi – verifica dell’efficacia della formazione, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa).
Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione per supportare le imprese nell’applicazione di quanto sopra.

(SN/am)




Formazione sicurezza: verifica di efficacia secondo l’accordo Stato Regioni 2025

Nelle precedenti comunicazioni abbiamo focalizzato l’attenzione sulle novità più evidenti dell’accordo Stato-Regioni 2025, pubblicato il 24 maggio 2025, che comportano la revisione delle durate e della decorrenza di alcuni corsi obbligatori.
L’accordo però parla anche di un altro obbligo nuovo, a carico dei datori di lavoro: si tratta della verifica di efficacia, ovvero la verifica che la formazione svolta, oltrechè essere stata appresa, sia anche efficace, ovvero incida sui comportamenti dei lavoratori, accrescendo la capacità di prevenire incidenti/infortuni.

Si rimanda pertanto al punto 7 dell’accordo di aprile 2025 in vigore da maggio 2025, che si allega per comodità. Il testo integrale dell’accordo è comunque allegato alla circolare Confapi n. 368 del 29/05/2025.

Si sottolinea che la verifica di efficacia deve essere documentata con una delle modalità suggerite:

  1. Analisi infortunistica aziendale pre e post formazione
  2. Questionari da somministrare al personale sull’acquisizione di comportamenti sicuri
  3. Check list di valutazione attraverso l’osservazione dei comportamenti dei lavoratori (es. verifica dell’utilizzo dei DPI, corretto utilizzo delle attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro).
La check list diventa strumento di valutazione dell’efficacia della formazione e contemporaneamente strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale, soprattutto dei preposti, che hanno l’obbligo di vigilare sull’instaurarsi e protrarsi di comportamenti pericolosi da parte dei lavoratori.

Si raccomanda di affrontare questo tema con le figure aziendali incaricate della prevenzione.

L’associazione resta a disposizione per eventuale supporto in questa materia: 0341.282822, formazione@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Break formativi: risorse da Opnm

Si ricorda che restano a disposizione fino alla fine dell’anno le risorse di OPNM Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici, destinate a coprire i costi di realizzazione dei Break Formativi.

Sulla pagina del sito Opnm si trova il bando 2025.

I break non hanno valenza come formazione obbligatoria ma si configurano come “aggiuntivi” e coinvolgono personale aziendale come Rspp – preposto – Rls o Rlst nel ruolo di formatore (senza le qualifiche previste dal decreto 6 marzo 2013 per i docenti-formatori).

Per dettagli su cosa si intende con break formativo, si rimanda alla precedente circolare Confapi n.122 di febbraio 2025 sullo stesso tema.

Confapi Lecco Sondrio intende supportare coloro che volessero sperimentare questa modalità di “formazione sul campo” sia dal punto di vista della progettazione e realizzazione, sia da quello della domanda di rimborso.

Se siete interessati, chiamate 0341.282822 o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it

Le domande di rimborso dovranno essere presentate attraverso l’accesso all’Area Riservata EBM.

(SN/am)
 




Ottobre 2025: decreto legge in materia di sicurezza sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

 

Il provvedimento tocca alcuni temi come:

  • rafforzamento della formazione: l’obbligo di aggiornamento periodico degli RLS viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti.
  • Si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l'individuazione di criteri e requisiti di accreditamento.
  • sicurezza studenti (scuola-lavoro): si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa.
  • near miss e prevenzione: si promuovono linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
  • visite mediche aggiuntive: si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche;
A questo link il testo completo del comunicato stampa del Governo:

 

L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo.

(SN/am)