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Accordo Stato-Regione 2025: anticipazioni delle novità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza

Da lungo atteso, il nuovo Accordo finalizzato alla “individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza”, è stato “sancito” il 17 aprile 2025 in occasione della Conferenza Stato-Regioni. Al momento tutti i soggetti coinvolti attendono che l’Accordo venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per conoscere i contenuti approvati e le disposizioni transitorie. Sui contenuti, si ritiene che non dovrebbero esserci sorprese rispetto al testo di maggio scorso, nel quale lo stesso Ministero del Lavoro aveva parlato di “bozza definitiva”, sulle disposizioni transitorie invece, si aspetta di conoscere i tempi ufficiali di entrata in vigore di tutte le novità e gli eventuali “scivoli” temporali per recepirle e portare a regime il nuovo sistema.
 
Il nuovo atto aggiorna e sostituisce i precedenti (accordi 21/12/2011 lavoratori, preposti e dirigenti; accordo 21/12/2011 corsi con la docenza del DL-RSPP; accordo 22/02/2012 attrezzature di lavoro; accordo 7/07/2016 percorsi formativi Rspp/Aspp) e ha lo scopo di garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’accordo intende inoltre garantire il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
 
Novità principali:
 
METODOLOGIA: la modifica principale è che il progetto formativo deve comprendere la lettura dei fabbisogni e la definizione di obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale.
 
ORGANIZZAZIONE: il numero massimo di partecipanti per aula scende da 35 a 30 persone massimo. In caso di didattica a distanza (videoconferenza e formazione e-learning): videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione; E-learning consentito per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento (ma non per i preposti), secondo uno standard tecnico-didattico nazionale conforme ai criteri già introdotti dall’Accordo del 2012, ma oggi resi più stringenti in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale.
 
DURATA E CONTENUTI MINIMI ARMONIZZATI: ogni percorso formativo (iniziale e di aggiornamento) è stato ridefinito per garantire omogeneità nazionale, personalizzazione in base al rischio, e aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dell’evoluzione tecnico-normativa e organizzativa.
 
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: obbligo esteso a tutti i percorsi formativi (iniziale e di aggiornamento).
VERIFICA DI EFFICACIA: obbligo da attuare durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
 
In allegato: le novità nei corsi per le diverse figure.
 




Rischi fisici: eventi formativi maggio e giugno 2025

Si segnala un’opportunità formativa per chi vuole approfondire il tema dei rischi fisici: rumori, vibrazioni, microclima, radiazioni e campi; si tratta di quei rischi che per il D.lgs. 81/2008 devono essere valutati/misurati almeno ogni 4 anni.

Sono disponibili diverse date per una formazione tecnica in modalità webinar, a pagamento, a cura dello staff del Portale Agenti Fisici (PAF).

Di seguito la programmazione:

06-07 maggio 2025 (12 ore)
Esposizione occupazionale ai CAMPI ELETTROMAGNETICI: indicazioni operative per la valutazione del rischio e casi di studio

19-22-27 maggio e 3 giugno 2025 (16 ore)
Valutatore di RADIAZIONI OTTICHE alla luce delle nuove indicazioni della conferenza Stato-Regioni

03 giugno 2025 (4 ore)
Rischio da esposizione a VIBRAZIONI: criteri operativi per la valutazione ed il controllo in differenti condizioni espositive

06 giugno 2025 (4 ore)
Rischio da esposizione a RUMORE: criteri operativi per la valutazione ed il controllo in differenti condizioni espositive

02 luglio 2025 (4 ore)
Rischio MICROCLIMA: criteri operativi per un’efficace valutazione del rischio alla luce dei cambiamenti climatici

Tutti i dettagli per iscriversi sul portale PAF.

(SN/am)

 




Qualità dell’aria: salute ed efficienza energetica

L’Ente italiano di normazione ha pubblicato la norma UNI 11976:2025 “Ergonomia dell’ambiente fisico – Strumenti per la valutazione della qualità dell’aria interna” che è in vigore dal 10 aprile 2025, che si può acquistare sul sito UNI.

La norma nasce dal riconoscimento del legame tra qualità dell’aria, salute delle persone ed efficienza energetica degli edifici e prende in considerazione tre categorie di inquinanti:

  • chimici (come composti organici volatili e polveri sottili)
  • fisici (radon)
  • biologici (virus, microrganismi e allergeni).
Ai fini dell’ottenimento di condizioni di qualità dell’aria che garantiscano la salute degli occupanti negli edifici per usi civili (residenziale e terziario, edifici per l’istruzione), tale norma specifica le modalità per rendere ripetibile e riproducibile il processo di registrazione delle informazioni che portano a tale valutazione. Fornisce inoltre una Check list per la raccolta di informazioni per la valutazione dell’aria negli ambienti interni.
Per valutare la qualità dell’aria, la norma suggerisce monitoraggi della durata di almeno 5 giorni, da effettuare sia nella stagione calda che in quella fredda. Negli ambienti residenziali, negli uffici e nelle scuole si utilizza generalmente l’anidride carbonica come indicatore dell’efficacia dei ricambi d’aria.

L’applicazione di questa norma porta benefici concreti: ambienti più salubri per i cittadini, strumenti di verifica per i gestori di edifici e parametri chiari per i progettisti.
La norma si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alla salute negli ambienti confinati, facendo riferimento anche ai documenti elaborati dal Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità. Questo approccio integrato tra risparmio energetico e qualità dell’aria rappresenta la direzione della normativa europea e nazionale, nella consapevolezza che un ambiente sano è fondamentale sia per il benessere delle persone che per la sostenibilità degli edifici.

(SN/am)




F-GAS: requisiti degli operatori F-gas nei tre regolamenti europei in vigore dal 20 aprile 2025

Il 31 marzo 2025, la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tre nuovi regolamenti che ridefiniscono i requisiti minimi di certificazione per persone fisiche e giuridiche che operano nel settore dei gas fluorurati (F-Gas). I regolamenti riguardano le competenze obbligatorie degli operatori F-Gas e fissano standard validi in tutta l’UE.

Questi regolamenti aggiornano il quadro normativo in materia, abrogando i precedenti Regolamenti (CE) n. 304/2008, n. 306/2008 e (UE) n. 2066/2015, e attuano quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 573/2024.

  • Regolamento (UE) 2025/623: riguarda le attività di recupero di solventi a base di F-Gas da apparecchiature.
  • Regolamento (UE) 2025/625: si applica a chi opera su apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti F-Gas.
  • Regolamento (UE) 2025/627: disciplina le attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati, compreso il recupero dei gas.
Le persone fisiche già certificate secondo i regolamenti precedenti dovranno sottoporsi a un aggiornamento obbligatorio ogni sette anni, a partire dal 12 marzo 2027, con la prima scadenza fissata entro il 12 marzo 2029. L’aggiornamento potrà consistere in un corso specifico o in una nuova valutazione delle competenze.
Un aspetto fondamentale dei nuovi regolamenti è il riconoscimento reciproco dei certificati all’interno dell’Unione Europea. Le certificazioni rilasciate secondo gli standard europei saranno valide in tutti gli Stati Membri, senza la necessità di ulteriori verifiche o esami.

(SN/am)




Giornata Mondiale Salute e Sicurezza sul Lavoro: 28 aprile 2025

Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro, questo è il titolo della giornata per la salute e la sicurezza del 2025.

La trasformazione digitale del lavoro ha portato ad una evoluzione delle modalità di lavoro, anche attraverso il ricorso al telelavoro e alle piattaforme di lavoro digitali, di cui si parlerà negli eventi organizzati in occasione della Giornata mondiale. Le nuove tecnologie stanno trasformando la salute e la sicurezza sul lavoro, attraverso l’automazione, l’uso di strumenti intelligenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e sistemi di monitoraggio, la “realtà estesa” e la realtà virtuale, e la gestione algoritmica del lavoro.

La pagina dell’Ilo dedicata alla giornata comprende documenti e materiali promozionali da utilizzare per le iniziative locali di sensibilizzazione.

La ricorrenza compie 22 anni, è stata istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo), come momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione nei contesti professionali; la ricorrenza ricorda la data della Convenzione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori adottata nel 1981. 

(SN/am) 

 




Da INL precisazioni in tema di sanzioni e di sicurezza macchine

L’ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha recentemente emesso una circolare che riguarda due aspetti diversi: da una parte le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di violazioni dello stesso tipo, dall’altra alcuni chiarimenti in tema di requisiti sicurezza macchine, pre e post direttiva macchine.
Per consultazione diretta, si allega il testo integrale della circolare INL n. 2668 del 18 marzo 2025 “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”. Qui si riporta in sintesi:

Sanzione
La circolare, dopo puntuale disamina, chiarisce che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie comporta la violazione di più illeciti

Macchine
Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
1. La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate.
2. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro […], devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
3. Di conseguenza il datore di lavoro deve valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi.
4. Il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro l’obbligo di affidarsi, per la verifica di tale conformità ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
5. Pertanto, in sede di ispezione, si deve verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
Altre norme sulla stessa materia:

  • Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
    • Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 / Indicazioni operative attività di controllo e vigilanza D.lgs. 81/2008
    • D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459 Sostituito da: Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
    • D.lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
 (SN/am)



ADR: recepito in Italia il provvedimento europeo in tema di trasporto su strada di merci pericolose

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 gennaio 2025 è stata pubblicata la Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Il provvedimento comunitario, in vigore dal 13 febbraio 2025, modifica l’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di rendere gli allegati A e B dell’ADR, l’allegato del RID e i regolamenti allegati all’ADN applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025 è pubblicato il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2025, recante il recepimento della Direttiva 2025/149/UE della Commissione.

Il provvedimento allinea la normativa agli aggiornamenti degli accordi internazionali applicabili dal 1° gennaio 2025, con un periodo transitorio di 6 mesi.

(SN/am)

 
 
 




Piani mirati di Prevenzione Ats: assistenza per la consultazione e l’attuazione NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nel sito dell’associazione: clicca qui 

Con riferimento ai Piani Mirati di Prevenzione (PMP) elaborati dalle ATS di competenza sul territorio, si propone un servizio di accompagnamento alla verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione proposte nei PMP attivi. L’attività consente di approfondire alcuni rischi o l’organizzazione interna della sicurezza, per conseguire un miglioramento continuo della capacità di prevenire e ridurre i rischi per i lavoratori.

Si segnalano di seguito i PMP delle Ats del territorio e si invitano le imprese e i loro RSPP a valutare questo servizio, non soltanto qualora l’azienda venga selezionata da Ats per l’autovalutazione, ma anche in termini proattivi, soprattutto se si vuole investire nel miglioramento della sicurezza (sconto sul premio Inail tramite OT23) e magari certificare il proprio sistema di gestione (es. ISO 45000). Lavorare su un PMP può costituire un’attività di miglioramento per il sistema di gestione interno (certificato o certificabile).

Nelle tabelle che seguono sono elencati i Piani mirati a valenza regionale, attivi presso tutte le Ats, e quelli specifici di ciascuna.
 

Piani mirati a valenza regionale P.M.P. SB ADI (Sovraccarico biomeccanico Assistenza domiciliare)
P.M.P. Stress da calore – Agricoltura   
P.M.P. Stress da calore – Edilizia
P.M.P. Stress lavoro correlato
P.M.P. Cancerogeni e mutageni (Reach)

 

ATS BRIANZA, piani mirati attivi e conclusi
https://www.ats-brianza.it/it/comitati/23-master-category/cat-servizio-imprese/2228-piani-mirati-di-prevenzione.html
ATS MONTAGNA, piani mirati
https://www.ats-montagna.it/servizi-2/enti-e-imprese/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/piano-regionale-salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/
PMP Primo non morire – Aziende 
PMP Primo non morire – Cantieri
PMP Abbassa l’indice 
PMP Sicurezza macchine
PMP Sicurezza nelle aziende metalmeccaniche
PMP Sicurezza nel lavoro forestale
PMP Rischio Biologico Indoor
 
ATS INSUBRIA
https://www.ats-insubria.it/servizi/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/piani-mirati-di-prevenzione-e-indagini-di-comparto
ATS BERGAMO
https://www.ats-bg.it/piani-mirati-di-prevenzione-pmp
PMP Dispositivi di sicurezza di macchine e attrezzature e formazione specifica dei lavoratori PP06
PMP Fonderie e lavorazione a caldo dei metalli
PMP Esposizione dei lavoratori ai gas di scarico dei motori diesel
PMP Carrelli Elevatori
PMP Organizzazione aziendale e analisi mancati infortuni
PMP Conoscenza e diffusione di nuove tecnologie per la sicurezza nella movimentazione dei materiali
PMP Cadute dall’alto

 

Contattate l’associazione per approfondimenti e per un preventivo economico su misura: 0341.282822, servizi@confapi.lecco.it 

(SN/am)
 
 

 
 
 




I nostri nuovi servizi per le aziende

Informiamo le aziende associate che da settimana scorsa è attivo il nuovo sito con i nostri servizi dedicati alle aziende in materia di ambiente, sicurezza, medicina del lavoro, certificazioni e formazione.

PER VISITARE IL SITO CLICCARE QUI 

Per maggiori informazioni: 0341.282822 – servizi@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Rilevazione e gestione dei mancati infortuni. NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione CLICCARE QUI

Con riferimento al tema della prevenzione degli infortuni, si segnala l’opportunità di un servizio di consulenza per introdurre in azienda il sistema di segnalazione dei near mess (mancati incidenti/infortuni), attraverso il modello proposto da Inail (che si allega) e valido non solo per i sistemi di gestione sicurezza certificati ma anche per l’ottenimento del vantaggio OT23 (sconto sul premio Inail).

L’assistenza consiste nella spiegazione del metodo e nella individuazione di una modalità per inserire in azienda la rilevazione dei near mess, formando il personale da coinvolgere.

(SN/am)