Leghe con il piombo: disallineamento tra Adr e Seveso
In estrema sintesi: le imprese assoggettate dovrebbero adeguarsi alla Seveso entro il 1/09/2026 mentre il quadro ADR transitorio definito dall’M366 rimane valido fino al 31/08/2027.
Questo deriva dal fatto che dal 1° settembre 2025, in applicazione dell’ATP 22 del CLP, il piombo massivo è classificato come:
• Aquatic Acute 1 – H400
• Aquatic Chronic 1 – H410
Conseguentemente, ai sensi dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, le imprese che detengono ≥100 t o ≥200 t di leghe contenenti piombo potrebbero essere assoggettate agli obblighi Seveso (soglia inferiore o superiore).
L’art. 13 del D.lgs. 105/2015 prevede un termine di 1 anno per l’adeguamento, portando la scadenza al 1° settembre 2026. Tuttavia, ciò determina un disallineamento temporale rispetto alla validità dell’Accordo M366, che rimane efficace fino al 31 agosto 2027.
Per informazioni sull’applicabilità delle norme Seveso III, consultare il sito ISPRA
Per informazioni sull’accordo multilaterale per il trasporto di merci, consultare il sito ministeriale
(SN/am)