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Vigilanza nelle industrie “RIR” 50 anni dopo l’incidente di Seveso

Le imprese RIR sono industrie a “Rischio di Incidente Rilevante”.

A ridosso del cinquantesimo anniversario del disastro dell’ICMESA del 10 luglio 1976, la legge impone rigorosi presidi di sicurezza per prevenire rilasci di sostanze chimiche pericolose, incendi o esplosioni.
In Italia la normativa vigente in materia di stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) è dettata dal Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che recepisce integralmente la direttiva europea Seveso III (Direttiva 2012/18/UE).
Il D.lgs. 105/2015 suddivide le aziende in due categorie principali in base ai quantitativi e alla tipologia di sostanze pericolose detenute:
Soglia Inferiore: stabilimenti con obblighi di notifica, adozione di una Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS).
Soglia Superiore: stabilimenti con i vincoli più stringenti, tenuti a redigere un formale Rapporto di Sicurezza (RdS) e a predisporre un Piano di Emergenza Interno (PEI).
I pilastri della normativa includono la pianificazione urbanistica attorno ai siti (effetto domino), i Piani di Emergenza Esterna (PEE) gestiti dalle Prefetture e l’obbligo di informazione e consultazione della popolazione.
La Lombardia è la prima regione italiana per presenza di stabilimenti RIR, infatti sul territorio lombardo operano quasi 300 stabilimenti RIR, circa un quarto delle aziende RIR totali italiane. Il 60% circa è classificato come “soglia superiore” (sottoposto a Rapporto di Sicurezza) e il restante 40% come “soglia inferiore”. Le provincie a maggiore densità industriale sono Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Brescia, territori storicamente legati alla chimica fine, alla petrolchimica, alla logistica di carburanti/GPL e al trattamento dei rifiuti pericolosi.

Sul sito di ARPA Lombardia sono disponibili tante informazioni utili, comprese quelle sulle attività di vigilanza.

L’attività di vigilanza sul territorio (in conformità alla Legge Regionale 21/2024 art. 4) ha introdotto una disciplina specifica sulle ispezioni degli stabilimenti di soglia inferiore. Con la Dgr 4768/2025 la Regione Lombardia ha stabilito modalità e criteri di dettaglio per i controlli mirati del biennio 2025-2026. Il piano ispettivo coordinato da ARPA Lombardia e dai Vigili del Fuoco copre il 100% dei siti a soglia superiore ogni 1-3 anni e una quota strutturata dei siti a soglia inferiore.
Per supporto sugli adempimenti di questa normativa, potete chiamare o scrivere in associazione.

(SN/am)




Leghe con il piombo: disallineamento tra Adr e Seveso

Si porta all’attenzione delle imprese che trattano leghe contenenti piombo una criticità normativa legata alle scadenze previste da due norme diverse (ADR/M366 e Seveso III) che però si applicano alla stessa sostanza. 

In estrema sintesi: le imprese assoggettate dovrebbero adeguarsi alla Seveso entro il 1/09/2026 mentre il quadro ADR transitorio definito dall’M366 rimane valido fino al 31/08/2027.

Questo deriva dal fatto che dal 1° settembre 2025, in applicazione dell’ATP 22 del CLP, il piombo massivo è classificato come:

•                Aquatic Acute 1 – H400
•                Aquatic Chronic 1 – H410

Conseguentemente, ai sensi dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, le imprese che detengono ≥100 t o ≥200 t di leghe contenenti piombo potrebbero essere assoggettate agli obblighi Seveso (soglia inferiore o superiore).
L’art. 13 del D.lgs. 105/2015 prevede un termine di 1 anno per l’adeguamento, portando la scadenza al 1° settembre 2026. Tuttavia, ciò determina un disallineamento temporale rispetto alla validità dell’Accordo M366, che rimane efficace fino al 31 agosto 2027.

Per informazioni sull’applicabilità delle norme Seveso III, consultare il sito ISPRA

Per informazioni sull’accordo multilaterale per il trasporto di merci, consultare il sito ministeriale

(SN/am)