Adesione al servizio di consultazione delle e-fatture: proroga al 31 dicembre 2021
A chi non avesse manifestato la scelta entro tale termine, sarebbe comunque stata consentita una successiva adesione, che avrebbe, tuttavia, permesso di consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute a partire dal giorno successivo alla stessa.
L’uso del condizionale si deve al fatto che il 3 novembre l’Agenzia delle Entrate, col provvedimento n. 298662, ha riaperto i termini per l’adesione, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2021 e permettendo, in questo modo, di poter ancora “recuperare” le fatture “pregresse”.
La motivazione questa volta va ascritta non già a questioni inerenti alla tutela della privacy dei dati contenuti nei documenti, quanto piuttosto alle richieste degli operatori che “non hanno colto la differenza” tra l’adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche “e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell’errato convincimento che l’adesione già prestata per il primo servizio” comportasse implicitamente anche la possibilità di fruire del secondo.
La scadenza era già stata oggetto in passato di numerose proroghe, in considerazione delle diverse interlocuzioni fra l’Agenzia e l’Autorità Garante della protezione dei dati personali, per la definizione delle misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Negli ultimi provvedimenti che disponevano lo slittamento dei termini, si richiamava, infatti, l’introduzione dell’art. 14 del Dl n. 124/2019, che ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle e-fatture ed è stato disposto che i dati in esse contenuti “possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali” (cfr. tra gli altri il provv. n. 17289/2021).
La norma stabiliva che Agenzia e Guardia di Finanza dovessero adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza”, sentito il Garante.
La mancata proroga dell’ultima scadenza aveva lasciato intendere che le suddette questioni fossero state risolte e che, quindi, si dovesse ritenere concluso il periodo transitorio che consentiva a chiunque di potere accedere ai file Xml transitati via SdI, rendendo necessaria, a tal fine, la manifestazione dell’adesione.
Come sottolineato dall’Agenzia, invece, la riapertura dei termini si deve da un lato alla mancata comprensione circa la distinzione fra servizio di consultazione e servizio di conservazione e, dall’altro, alla “concomitanza della scadenza del 30 settembre 2021 con numerosi altri adempimenti fiscali, anche legati alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia”.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno, inoltre, segnalato all’Amministrazione finanziaria che “l’indisponibilità delle fatture pregresse rende più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti”.
Il CNDCEC ha espresso al proposito, in un comunicato stampa, il proprio apprezzamento per la riapertura dei termini, affermando che di fronte “alle evidenti difficoltà createsi”, il provvedimento emanato “grazie anche alla proficua interlocuzione con il Consiglio nazionale (…) è una utile boccata d’ossigeno per contribuenti e professionisti”.
Quanto alla distinzione fra i servizi citati, si ribadisce che il servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 89757/2018, §7), consente di assolvere agli obblighi di cui all’art. 39 del Dpr 633/72 (secondo cui le “fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica”), ai sensi delle disposizioni di cui al Dm 17 giugno 2014. In base all’accordo di servizio, l’Agenzia, entro 48 ore dalla data di ricezione della domanda di esibizione dei documenti conservati (salvo ritardi dovuti alla manutenzione del sistema), rende disponibile nell’area riservata il c.d. “pacchetto di distribuzione” o la comunicazione di anomalia della richiesta.
Le fatture elettroniche sono conservate a norma dall’Agenzia per la durata di quindici anni.
Il servizio di consultazione proposto gratuitamente dalla stessa Agenzia (provv. n. 89757/2018, § 8.1, 8-bis e 8-ter), permette, invece, di consultare e acquisire i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante SdI, all’interno di un’apposita area del portale “Fatture e Corrispettivi”. I file Xml restano disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
(MF/ms)