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Cosa fare in caso di mancata ricezione fattura acquisti servizi Intra-Ue

In ambito intracomunitario occorre emettere un’autofattura in caso di mancato (o irregolare) ricevimento della fattura da parte del fornitore UE.

Vediamo insieme con un esempio pratico i principali dubbi che possono riguardare l’operazione.

Si consideri la Alfa Srl, che in data 10.02 (data pagamento) ha effettuato online un acquisto intracomunitario di servizi.

Decorsi due mesi dall’operazione (10.04), se il fornitore non provvede all’emissione della fattura, Alfa è obbligata ad emettere autofattura.

Tale autofattura deve essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (ai sensi dell’art. 47, comma 1, D.L. n. 331/1993).

Obbligo di emissione elettronica? 
Il dubbio riguarda però l’obbligo o meno di procedere con l’emissione dell’autofattura in formato elettronico (tipo documento TD20) ovvero se sia possibile:

  • emettere il documento anche in formato cartaceo,
  • inviando poi il file xml generato (tipo documento TD17) ai fini dell’esterometro.
Soluzione: premesso che, per quanto consta, ad oggi l’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa direttamente, per affrontare la questione è necessario partire dai principali punti di riferimento normativi e di prassi.

In particolare, a norma dell’art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993 “Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare …”

Con riferimento al tipo documento TD20, la Guida dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica puntualizza che, nelle ipotesi riportate dal comma 5 ed in quelle ad esse assimilate “ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE, il C/C non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione … deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI una tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.”

In merito alla registrazione viene altresì specificato che: “Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993, l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute e l’IVA è assolta in liquidazione.”

In sintesi, posto che né la norma né i documenti di prassi nulla dispongono nel merito, sembrerebbe possibile inferire che l’emissione dell’autofattura ex art. 46, comma 5, sia possibile anche in formato non elettronico.

Con la differenza che:

  • mentre l’emissione del TD20 esaurisce gli obblighi dell’acquirente, avendo lo scopo di assolvere l’IVA in liquidazione;
  • ove si proceda con l’emissione del TD17 lo stesso va comunque inviato allo SDI ai fini dell’esterometro (e ciò sia nel caso in cui si emetta un’autofattura con TD20 sia che si proceda con il TD20. In ipotesi di ritardato invio (ma con tempestiva emissione), in questo caso, le sanzioni in questo ammonterebbero a 2,00 euro.
 

(MF/ms)




Servizi camerali di formazione e strumenti online in tema di ESG

ESG è l’acronimo che significa “Environmental – Social – Governance” ovvero le tre dimensioni della sostenibilità. Il sistema camerale ha attivato diverse iniziative per supportare le imprese che vogliono fare i primi passi nella capacità di misurare la “sostenibilità” dei propri processi produttivi. Di seguito le opportunità delle camere di commercio del territorio in cui si trovano le aziende Api.

Camera di Commercio Como-Lecco.
“CSR semplificato” disponibile on line un audio di presentazione dello strumento, che è un “report di sostenibilità a misura di Pmi” costruito su 30 voci clicca qui per ascolatare.

Per consultare e accedere allo strumento, basta navigare sul sito camerale dove si trovano sia lo strumento che gli esempi già realizzati.

Camera di Commercio Sondrio
Giovedì 29 giugno 2023 piattaforma Zoom Ore 9:30-12:30 – webinar gratuito “Competitività internazionale, sostenibilità, economia circolare” organizzato dal sistema camerale lombardo link per partecipare.

Mercoledì 21 giugno prossimo, in presenza a Dalmine, dalle 17 alle 19
Evento di approfondimento dell’evoluzione della reportistica di sostenibilità, la cosiddetta CSRD-Corporate Sustainability Reporting Directive. Tutti i dettagli nella pagina camerale, cliccare qui

Camera di Commercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
Mercoledì 12 luglio 2023 Ore 9:45 – 12:15 – webinar camerale gratuito “Come valutare la sostenibilità: la piattaforma ESG PASS”
ESG Pass è il servizio di auto-valutazione sviluppato da Innexta con la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per verificare il livello di sostenibilità delle micro, piccole e medie imprese italiane e supportarle nella cosiddetta “doppia transizione”.

Api Lecco Sondrio intende supportare le imprese nelle attività formative e nella reportistica. Potete contattare la dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it che sarà in grado di orientarvi e darvi il supporto iniziale necessario per intraprendere la strada della rendicontazione ambientale e sociale.

(SN/am)




Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulle “persone di fiducia” e accesso ai servizi on line per terzi

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 130859 pubblicato il 17 aprile, è stata semplificata la procedura di abilitazione delle persone di fiducia all’utilizzo dei servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, nell’interesse di altre persone fisiche.

Il provvedimento in esame ha modificato il precedente provv. n. 173217 del 19 maggio 2022, relativo all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate da parte non solo delle persone di fiducia, ma anche dei rappresentanti legali.

Le modifiche sono state introdotte al fine di agevolare ulteriormente l’accesso e la fruizione dei servizi dell’Agenzia da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei servizi telematici, particolarmente utile ad esempio per accedere alla propria dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.

Si sottolinea che con il termine “persone di fiducia” si intendono le persone fisiche abilitate, su istanza di altre persone fisiche e nell’interesse di queste ultime, a utilizzare i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, agendo al di fuori dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Rispetto allo scorso anno non è quindi più richiesto il conferimento di una procura ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/73.

Per abilitare o disabilitare le suddette persone di fiducia all’utilizzo dei servizi on line, i soggetti interessati, a partire da quest’anno, possono presentare l’istanza anche mediante:

  • una specifica funzionalità web che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 aprile 2023, che sostituisce l’invio del modulo attraverso il servizio “Consegna documenti e istanze”, previsto dal provv. n. 173217/2022;
  • il servizio di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia, secondo le modalità ivi indicate. In questo caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell’interessato.
A conclusione dell’appuntamento in videochiamata, l’interessato invia il modulo all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate contattato:
  • sottoscritto con firma digitale in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria;
  • o, in alternativa, la sua copia per immagine, corredata della copia del proprio documento di identità.
Restano ferme le disposizioni previste dal provv. n. 173217/2022, ai sensi del quale l’istanza può essere presentata a una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate via PEC, o direttamente presso un ufficio territoriale dell’Amministrazione finanziaria presentando il modello in originale, unitamente a copia del documento di identità dell’interessato.

Nel caso in cui il soggetto interessato ad abilitare una persona di fiducia sia impossibilitato a presentarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate a causa di patologie, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, è presentato dalla persona di fiducia:

  • esclusivamente presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia;
  • corredato dalla copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché dall’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia dell’interessato o un suo sostituto).
    Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria o residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura in cui si trova.
Si ricorda che ogni persona può designare una sola persona di fiducia, la quale può essere designata quale persona di fiducia al massimo da tre persone.

L’abilitazione della persona di fiducia scade il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell’istanza, che non può superare il secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata.

Il termine rimane al 31 dicembre dell’anno in cui è attivata l’abilitazione, come previsto per le abilitazioni attivate l’anno scorso, solo nel caso in cui nell’istanza non sia indicato alcun termine.

Posto che la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, viene specificato che, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo al soggetto abilitante.

Servizi on line disponibili nell’area riservata

Una volta accolta l’istanza di abilitazione, la persona di fiducia accede all’area riservata con le proprie credenziali e utilizza i servizi on line seguendo le indicazioni riportate nella specifica sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

(MF/ms)




Territorialità delle prestazioni di accesso alle manifestazioni

La pandemia ha radicalmente modificato le nostre abitudini, e molte “manifestazioni” (corsi, convegni, ecc…) che precedentemente avvenivano in presenza, sono ora svolti in maniera quasi esclusivamente online.

Questa accelerazione nella digitalizzazione sta creando qualche problema, soprattutto quando diventa necessario capire quale sia la territorialità di queste operazioni.

Nell’individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi è quanto mai opportuno analizzare la normativa internazionale, al fine di evitare di guardare la disciplina domestica e scoprire che poi il nostro legislatore ha adottato terminologie non congrue o non ha proprio recepito nuove modifiche normative.

Anche le proposte di modifica della norma internazionale fanno capire meglio come interpretare la norma oggi in vigore.

L’articolo 54 Direttiva 112/2006, al paragrafo primo, stabilisce che le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, rese verso un privato, si considerano tassate nel luogo dove l’attività si svolge effettivamente.
Le stesse operazioni, rese ad un soggetto passivo, invece, ricadono nella regola generale del domicilio del committente (articolo 44).

Il precedente articolo 53, stabilisce che il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.

Viene quindi fatta una distinzione tra servizi per l’accesso a manifestazioni, che sono sempre tassati nel luogo in cui avviene la manifestazione, rispetto ai servizi relativi a manifestazioni diversi dall’accesso, che se effettuati verso soggetti passivi ricadono in regola generale (luogo di stabilimento del committente), mentre se resi verso privati sono tassati dove si svolge la manifestazione.

Che cosa si intenda per diritto di accesso ad una manifestazione è stato addirittura chiarito dagli articoli 32 e 33-bis Regolamento 282/2011: si tratta del pagamento di un corrispettivo, quale tipicamente è un biglietto di accesso, che consente di accedere a manifestazioni, in un preciso luogo fisico.

La Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-647/17 ha statuito che sono servizi per l’accesso anche quelle di formazione in contabilità della durata di cinque giorni, dispensata previa iscrizione e pagamento; si trattava di un corso in presenza, in Paesi mediterranei, organizzati per commercialisti di un Paese nordico, che l’Amministrazione di tale ultimo Paese riteneva di tassare nel proprio territorio.

Il caso è stato pure oggetto di un working paper (il numero 986) del Comitato Iva, nel quale si prende atto che se il corso richiede la presenza fisica dei partecipanti deve considerarsi un servizio per l’accesso ad una manifestazione, e conseguentemente la territorialità dell’operazione coincide con il luogo in cui avviene la prestazione.

La Direttiva 2022/542, nel 2025, aggiungerà all’articolo 51, paragrafo 1 della Direttiva Iva un nuovo periodo che prevede che se i servizi relativi a manifestazioni, diverse dall’accesso, rese a privati si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo della prestazione è quella in cui il “privato” è stabilito, oppure ha l’indirizzo permanente, oppure la residenza abituale.

Dalla modifica che decorrerà dal 2025 si capisce quindi che i servizi per accedere virtualmente o in streaming ad un evento non sono considerati servizi per l’accesso ad una manifestazione, ma servizi relativi ad una manifestazione, con la conseguenza che se resi verso soggetti passivi sono e resteranno servizi generici.

Se invece sono resi verso privati, oggi sono tassati nel luogo in cui si svolge la manifestazione e dal 2025 si tasseranno nel domicilio del cliente.

Fatta tale premessa, chi dovesse cercare indicazioni riguardanti il luogo di tassazione di queste operazioni dai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate, rischia di rimanere abbastanza disorientato: con la risposta ad istanza di interpello n. 62/2020 è stato precisato che il corrispettivo che un artista paga perché la sua opera possa partecipare ad una gara a premi è da considerare un servizio per l’accesso ad una manifestazione.

Nel 2022 la risposta ad istanza di interpello n. 353/2022 ha precisato tra l’altro che la vendita di biglietti che consentono di accedere da remoto ad una manifestazione è un servizio per l’accesso ad una manifestazione, e nella risposta ad istanza di interpello n. 409/2022 è stato precisato che un corso di formazione online reso a privati è tassato dove il consumatore finale è stabilito e fruisce del servizio: in sostanza, già oggi considera applicabile il criterio che entrerà in vigore nel 2025!

(MF/ms)
 




La territorialità Iva delle operazioni complesse

La territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, poste in essere dai soggetti passivi Iva, è individuata sulla base degli articoli 7 e seguenti del Dpr  633/1972, i quali prevedono una serie di criteri al fine di poter ricondurre l’operazione effettuata al territorio italiano.

criteri di collegamento tra operazione e territorio variano in ragione della tipologia di operazione; infatti, in relazione alle cessioni di beni, è sicuramente più agevole, considerata la materialità dei beni, stabilire un nesso tra operazione e territorio al fine di ricondurre la capacità contributiva espressa dal contribuente nell’ambito dei confini dello stato italiano.

Sotto questo profilo, l’articolo 7-bis Dpr 633/72 prevede la tassazione in Italia delle operazioni di cessioni di beni quando:

  • il bene immobile compravenduto è situato in Italia;
  • il bene mobile oggetto di cessione è esistente in Italia;
  • il bene mobile viene spedito da altro stato membro e installato, montato o assiemato in Italia dal fornitore o da terzi per suo conto.
A fronte di questi collegamenti territoriali che potremmo definire “analitici”, ve n’è uno che, considerata l’oggettiva impossibilità di localizzazione dell’operazione, potremmo definire “forfettario”: si tratta delle cessioni di beni a bordo di navi, aerei e treni.

In questo caso si assume che l’operazione sia territorialmente rilevante, a prescindere da dove esattamente avviene la cessione, se, congiuntamente, il trasporto:

  • si svolge nell’ambito del territorio comunitario (la nozione di territorio comunitario è contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 633/72
  • inizia in Italia.
Inoltre, l’articolo 7-bis, comma 3, Dpr 633/72 prevede regole di territorialità particolari per quanto riguarda le cessioni di gasenergia elettricadi calore o di freddo che ai fini Iva vengono considerati beni.

Più complessa e articolata, invece, è la situazione per quanto riguarda le prestazioni di servizi. Infatti, l’immaterialità dell’operazione sommata alla vasta gamma di servizi erogabili ha imposto al legislatore comunitario (e di conseguenza a quello domestico) di individuare dei criteri forfettari al fine di localizzare il luogo di esecuzione della prestazione.

L’articolo 7-ter, comma 1, Dpr633/72, pertanto, prevede che:

  • le prestazioni di servizi B2B si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il committente (lettera a));
  • le prestazioni di servizi B2C si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il prestatore (lettera b)).
Il legislatore ha poi previsto una serie di regole ad hoc, che derogano le disposizioni generali previste dall’articolo 7-ter Dpr 633/72, per talune prestazioni di servizi per cui è più semplice riscontrare un nesso territoriale. Si tratta delle prestazioni elencate nei seguenti articoli:
L’applicazione pratica delle regole sopra viste si complica assai quando la prestazione di servizi è complessa, ovvero quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, in tal caso secondo i giudici della Corte di Giustizia UE si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini Iva, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione (vedasi Corte di Giustizia UE, Causa C-71/18; Corte di Giustizia UE, Causa C-801/19).

Secondo i giudici eurounionali:

  • in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti;
  • un’operazione deve essere considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale;
  • al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi.
Non esistendo una norma che permetta di qualificare oggettivamente una prestazione come complessa, occorre applicare i principi generali enunciati dai giudici della Corte di Giustizia UE conducendo una valutazione caso per caso, che consideri la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione oggetto di analisi.

Una volta stabilita la natura della prestazione complessa, il trattamento Iva rappresenta una mera conseguenza, infatti se la prestazione complessa:

  • ricade nelle fattispecie derogatorie, si applica la relativa disciplina speciale;
  • diversamente, verrà trattata come una prestazione generica ex articolo 7-ter Dpr 633/72 tassata, a seconda dei casi, nello stato del domicilio del committente (B2B) o del prestatore B2C).
(MF/ms)
 



Sportelli conciliazione vita-lavoro a Lecco e Monza: nuove aperture

All’interno della Rete Conciliazione Ats della Brianza, sono stati costituiti nuovi “sportelli di conciliazione vita-lavoro” presso le sedi Cgil, Cisl e Uil di Monza e di Lecco.

Questi sportelli offrono informazioni rispetto alle misure di tutela degli equilibri vita-lavoro presenti nei Contratti Collettivi Nazionali e nella legislazione italiana, soprattutto in tema di congedi familiari e forniscono un orientamento verso i servizi di conciliazione presenti sul territorio.

Si propone di dare supporto a tutti i lavoratori e le lavoratrici su vari temi:

  • congedi parentali e di maternità
  • congedi e smartworking covid
  • voucher asili nido e non autosufficienza
  • servizi salvatempo

In allegato i volantini con le informazioni sugli sportelli, distinti per la provincia di Monza e Lecco, con gli orari di apertura.

 

(TM/tm)