Fatture nazionali assoggettate a inversione contabile: integrazione elettronica con TD16
Si tratta degli acquisti di beni o servizi interni per cui il cedente o prestatore del servizio nazionale ha emesso una fattura elettronica senza addebito dell’imposta, indicando come Natura operazione uno dei sottocodici N6 e con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di riferimento:
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della L. 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico.
Il cessionario o committente che riceve la fattura elettronica, la integra materialmente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta a norma dell’articolo 17, comma 5 e 6 e articolo 74, comma 7 e 8 Dpr 633/72.
La registrazione avviene in inversione contabile nel registro Iva delle vendite o corrispettivi (di cui agli articoli 23 e 24 Dpr 633/72) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento è annotato anche nel registro degli acquisti (di cui all’articolo 25 Dpr 633/72).
Così una fattura ricevuta il 20 settembre 2022 per la pulizia dell’edificio, Natura operazione N6.7, deve essere integrata con Iva, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter Dpr 633/72 e registrata nel registro Iva vendite entro il 30 settembre o anche successivamente ma comunque entro il 5 ottobre 2022 e con riferimento al mese di settembre. La fattura è annotata anche nel registro Iva acquisti.
All’omessa integrazione si applica l’articolo 6, comma 9bis, D. Lgs. 471/1997. “È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile di cui agli articoli 17, …. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 …. Se l’operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.»
Il cessionario committente può effettuare l’integrazione anche attraverso il Sistema di interscambio (SdI) utilizzando il Tipo documento TD16 che sarà recapitato solo a sé stesso. Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri Iva da parte dell’Agenzia.
Nella compilazione del TD16 il cessionario committente indicherà i propri dati come soggetto che invia il TD16, i dati del cedente prestatore, l’imponibile e l’Iva.
Nel campo Data (campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” del file xml) deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.
Nel campo 2.1.6 sono riportati gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile, mentre nel campo 2.1.1.4 Numero è consigliata l’adozione di una numerazione progressiva ad hoc.
Si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore (FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021).
Qualora il cessionario committente volesse avvalersi delle bozze dei registri Iva precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD16 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo Data. Il cessionario committente annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.
L’integrazione con TD16 vale a tutti gli effetti come integrazione. Dalla lettura della guida dell’agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro nella versione 1.6 del 4 febbraio 2022: alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI, il cessionario/committente può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa ma in tal caso l’operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall’Agenzia.
Per le note di credito emesse dal cedente prestatore finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il cliente, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.
La decorrenza dell’obbligo di invio dei TD17, TD18 e TD19 dal 1° luglio 2022 per le operazioni transfrontaliere non si estende al TD16 che pertanto resta facoltativo anche dopo il 1° luglio 2022.
(MF/ms)