Fatturazione elettronica: chiarimenti sui codici TD20, TD21, TD29
Tra le modifiche più rilevanti, vi è l’introduzione di una particolare codifica (Tipo Documento “TD29”) che consente al cessionario o committente di dare comunicazione alle Entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura da parte del cedente o prestatore.
L’utilizzo di tale codice consentirà, dunque, a decorrere dal 1° aprile 2025, di sanare eventuali violazioni di fatturazione da parte del fornitore, come richiesto dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, escludendo così che il cessionario o committente possa essere autonomamente sanzionato (in misura pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).
La disciplina, così come modificata dal DLgs. 87/2024, prevede l’utilizzo di nuove modalità di comunicazione della violazione all’Agenzia delle Entrate, cui la norma ha demandato il compito di mettere a disposizione gli strumenti atti allo scopo.
Stando all’ultima versione delle specifiche tecniche, sarà richiesto l’utilizzo – da parte del cessionario o committente – di un file XML mediante SdI , con codice “TD29”, dal 1° aprile di quest’anno, mentre, prima di questa data, parrebbe ancora adottabile il “vecchio” codice “TD20” (il condizionale è d’obbligo, in assenza di conferme esplicite in tal senso.
Come confermato dalla nuova versione delle specifiche tecniche, restano, invece, immutate le modalità per sanare l’eventuale splafonamento, da parte del cessionario o committente che abbia richiesto al fornitore, mediante dichiarazione d’intento, di effettuare operazioni in regime di non imponibilità IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72) per un ammontare eccedente il plafond disponibile.
Diversamente dalla fattispecie integrata dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 sin qui descritta, nell’ipotesi di splafonamento il cessionario o committente, oltre all’obbligo di regolarizzare la fatturazione e di darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è tenuto ad assolvere l’imposta e a versare la sanzione pari al 70% della stessa (art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).
Le modalità per procedere in tal senso sono state formalizzate dalla prassi amministrativa.
In particolare, ci si attiene all’ultimo documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate sul punto, vale a dire la risoluzione n. 16/2017 (la quale riprende e aggiorna le indicazioni della prassi precedente).
In via alternativa alla regolarizzazione mediante nota di variazione in aumento da parte del cedente o prestatore, sono descritte le due modalità (e i termini) che richiedono l’emissione di un’apposita autofattura da parte del cessionario o committente che abbia “splafonato”.
La risoluzione menziona, quale adempimento necessario, la “presentazione dell’autofattura al competente ufficio”. Tale procedura è stata sostituita, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica via SdI, dall’emissione di un’autofattura in formato XML, contraddistinta dal codice Tipo
Documento “TD21” (“Autofattura per splafonamento”) e recapitata solo al soggetto emittente.
Il documento è, quindi, annotato nel registro degli acquisti e, previo assolvimento dell’IVA dovuta (oltre ai relativi interessi e alla sanzione ex art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97), garantisce l’esercizio del diritto alla detrazione (nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 19 e seguenti del DPR 633/72).
Sul piano operativo, si evidenzia la peculiarità delle modalità di compilazione del file XML, poiché, per sanare lo splafonamento, diversamente dalla regolarizzazione “ordinaria” ex art. 6 comma 8, è richiesto (si veda l’attuale versione della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024):
- come già detto, l’utilizzo di uno specifico codice “TD21”, invariato rispetto al passato;
- l’inserimento dei dati del soggetto emittente sia nel campo “Cedente/prestatore” che in quello “Cessionario/committente”;
- la compilazione del valore “F24” nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali”, essendo necessario il versamento dell’IVA (a differenza di quanto prevede oggi la regolarizzazione ex art. 6 comma 8);
- gli estremi della fattura di riferimento da rettificare nel campo 2.1.6. “DatiFattureCollegate”, se l’esportatore abituale emette un’autofattura diversa per ogni fornitore.
(MF/ms)