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Fatture superbonus: chiarimenti sull’esposizione dello sconto

In caso di errori nelle fatture trasmesse a dicembre 2023 che non sono state ritrasmesse allo SdI entro i termini stabiliti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 (entro 12 giorni), nonostante si provveda a sanare la violazione aderendo all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, non è possibile retrodatare l’efficacia delle fatture al dicembre 2023.

È quanto viene sostanzialmente chiarito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 146 del 9 luglio 2024.

Il caso esaminato dalla risposta riguarda una fattura emessa il 29 dicembre 2023 con sconto “integrale” (in quanto spettava il superbonus nella misura del 110%) che era stato ridotto dall’imponibile, anziché, come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, § 3.1, dall’importo totale della fattura. L’Agenzia ricorda infatti che “nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti»”.

Ad esempio, per lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000 euro con IVA del 10% (in quanto eseguiti nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire del superbonus nella misura del 110% (che poteva competere in taluni casi in relazione alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2023), la fattura deve indicare:

  • l’imponibile di 50.000 euro;
  • l’IVA del 10% pari a 5.000 euro;
  • il totale fattura di 55.000 euro;
  • lo sconto praticato ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, pari a 55.000 euro;
  • netto da pagare zero.
Nel caso di specie, le “successive note di debito (rectius fatture) prodotte per «rettificare» le fatture errate datate 29 dicembre 2023 sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, «emesse» il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto).

A ciò si aggiunga che le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti fatture errate salvo che per l’addebito dell’IVA in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto sicché le prime non sembrano essere state «stornate» con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme”.

Nel caso considerato, quindi, secondo la risposta a interpello n. 146/2024, per la fattura di dicembre 2023 con errori nell’importo dell’IVA (in quanto lo sconto sul corrispettivo è stato erroneamente sottratto all’imponibile) ritrasmessa oltre i termini (oltre quindi 12 giorni) con analoghe fatture, “sebbene con l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%”.

Alle fatture corrette e ritrasmesse allo SdI nel corso del 2024, quindi, sarà applicabile il superbonus nella misura prevista per il 2024 (70%).

(MF/ms)




Più tempo per la comunicazione delle opzioni per interventi edilizi

La comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, di cui all’art. 121 del Dl 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, potrà essere trasmessa entro il 29 aprile 2022, anziché entro il 7 aprile.

La proroga è stata disposta con il comma 1 dell’art. 10-quater del Dl 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), introdotto in sede di conversione dalla L. 28 marzo 2022 n. 25.

Seppur il termine ultimo per l’invio della “comunicazione” per l’esercizio dell’opzione sia il 16 marzo “dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione”, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 (§ 4.1) ha disposto la proroga del relativo termine al 7 aprile 2022, ma detto termine è stato poi ulteriormente prorogato al 29 aprile 2022 nel corso dell’iter di conversione in legge del Dl 4/2022.

La proroga al 29 aprile riguarda i soggetti che intendono optare per cessione/sconto che hanno sostenuto, nell’anno 2021, spese per interventi (sia nel caso siano eseguiti sulle unità immobiliari, sia nel caso siano eseguiti sulle parti comuni degli edifici) di:

  • efficienza energetica di cui all’art. 14 del Dl 63/2013 (c.d. ecobonus), compresi quelli per i quali spetta il superbonus del 110% ai sensi dell’art. 119 commi 1 e 2 del Dl 34/2020;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del Dl 63/2013 (c.d. sismabonus), compresi quelli per i quali compete il superbonus di cui all’art. 119 comma 4 del Dl 34/2020;
  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. a), b) e d) del Tuir (gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (lett. e) rientrano tra gli interventi “optabili” in quanto interventi di manutenzione straordinaria o quando la detrazione compete in versione superbonus 110% ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del Dl 34/2020);
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) del Tuir, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell’art. 119 commi 5 e 6 del Dl 34/2020;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019;
  • installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del Dl 63/2013, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell’art. 119 comma 8 del Dl 34/2020.
Il mancato invio della “Comunicazione” nel termine del 29 aprile 2022, così come la presentazione con modalità non conformi, rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

In conseguenza della suddetta proroga del termine di invio della comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, il comma 2 dell’art. 10-quater del Dl 4/2022 convertito ha differito al 23 maggio 2022, in luogo dell’originario 30 aprile 2022, il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni dei redditi precompilate dei contribuenti relative al periodo d’imposta 2021 (modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022).

Precompilate messe a disposizione entro il 23 maggio

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Dlgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati le dichiarazioni precompilate relative ai redditi prodotti nell’anno precedente, utilizzando:

  • le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria;
  • i dati trasmessi da parte di taluni soggetti terzi;
  • i dati contenuti nelle CU 2022.
La proroga del termine ordinario del 30 aprile al 23 maggio è limitata all’anno 2022, vale a dire alle dichiarazioni relative ai redditi prodotti nel 2021.

Tale differimento del termine si è reso necessario poiché, tra i dati che contribuiscono alla predisposizione della dichiarazione precompilata, vi sono anche i dati relativi all’opzione per i bonus “edilizi”.

A seguito della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate 2022, i contribuenti possono accedere direttamente alle proprie dichiarazioni utilizzando i seguenti strumenti di autenticazione:

  • il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID);
  • la Carta di identità elettronica (CIE);
  • la Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • il PIN dispositivo rilasciato dell’Inps (solo per i cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, cfr. circ. Inps n. 127/2021).
I contribuenti potranno accettare o modificare i modelli reddituali precompilati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, a partire dalla data che dovrà essere stabilita dalla stessa Agenzia.

(MF/ms)




Bonus edilizi: scatta il divieto di sub-cessione

Il Dl 27 gennaio 2022 n. 4, recante, tra le altre, misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, è stato pubblicato nella tarda serata di giovedì sulla Gazzetta Ufficiale n. 21.

Per quel che concerne i bonus edilizi, il comma 1 dell’art. 28 del Dl 4/2022 modifica il comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020, disponendo ora che, relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo comma 2, è possibile optare “alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione”.
La nuova formulazione consente in pratica, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito di imposta, mettendo fuori gioco tutte le cessioni successive alla prima.
La finalità di contrasto alle frodi sottostante all’innovazione normativa viene quindi perseguita eliminando alla radice la possibilità di “cessioni a catena” e consentendo esclusivamente:
  • le cessioni di crediti effettuate “direttamente” dal beneficiario che ha maturato il diritto alla corrispondente detrazione sostenendo le spese agevolate;
  • le cessioni di crediti effettuate dal fornitore che ha maturato il credito di imposta a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato al proprio cliente per gli acquisti di beni e servizi agevolati.
Premesso che il sopravvenuto divieto di sub-cessione è entrato in vigore il 27 gennaio (giorno della pubblicazione del Dl 4/2022 in G.U.), l’art. 28 comma 2 reca una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Sul piano pratico, la norma transitoria aggiunge poco o nulla per quei crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati oggetto della sola opzione per lo sconto sul corrispettivo e risultano ancora nella disponibilità del fornitore (perché già la norma a regime continua a consentire la possibilità di una ulteriore cessione a terzi del credito di imposta da parte del fornitore che lo ha maturato a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura), mentre è di evidente interesse per tutti quei crediti di imposta che sono nella disponibilità di chi li detiene in forza di una compravendita dei crediti medesimi.

Resta da chiarire se il riferimento allo spartiacque del 7 febbraio 2022 vada letto:

  • con riguardo alla data in cui ha luogo l’esercizio dell’opzione tra le parti (cioè la data in cui si è perfezionato l’accordo di cessione tra cedente e cessionario),
  • o con riguardo alla data in cui l’opzione esercitata tra le parti viene comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate,
  • o ancora con riguardo alla data in cui l’opzione si perfeziona per effetto dell’accettazione del cessionario sulla piattaforma telematica dell’Agenzia.
Se la terza ipotesi pare da scartare in partenza, rimane il dubbio tra le prime due, più pratico in verità che teorico, nel senso che, in teoria, pare pacifico che lo spartiacque debba essere riferito alla data in cui ha luogo l’esercizio dell’opzione tra le parti, ma sul piano pratico resta da verificare cosa riterrà di affermare in merito l’Agenzia delle Entrate, sin qui incline ad agganciare la decorrenza delle varie disposizioni alla data di comunicazione telematica delle opzioni.

Peraltro, nella denegata eventualità in cui fosse per l’appunto questa l’intenzione interpretativa dell’Agenzia, essa si troverebbe a essere declinata in un contesto operativo che, in modo francamente clamoroso, vede preclusa fino al 4 febbraio – giorno in cui sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni – la possibilità di presentare le comunicazioni di opzione in relazione alle spese sostenute nel 2022 (rendendo quindi effettiva la disposizione transitoria, per tali fattispecie, solo nella misura in cui i contribuenti trovino “anime pie” disponibili a inviare le loro comunicazioni nell’unico weekend disponibile).

In questo evidente e preoccupante stato di logoramento del quadro operativo (che rischia di peggiorare nelle prossime settimane, a causa dell’incertezza su quale mai potrà essere il punto di caduta finale della normativa a seguito del processo di conversione in legge del decreto), il legislatore regala peraltro, al terzo e ultimo comma dell’art. 28 del Dl 4/2022, una perentoria declaratoria di nullità di tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al comma 2 dell’art. 28 del Dl 4/2022.

(MF/ms)




Bonus fiscali: modalità contabilizzazione sconto in fattura

Le imprese che applicano lo sconto in fattura ex art. 121 del Dl 34/2020 devono rilevare il ricavo di vendita della cessione di beni e/o prestazione di servizi in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:
  • l’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide dal cliente;
  • il valore di mercato del bonus fiscale che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato.
Così prescrive il documento Oic sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, ai sensi della quale, però, il valore di mercato del bonus fiscale può essere sostituito dall’ammontare dello sconto concesso “così come risultante dalla fattura stessa” quando il valore di mercato del credito tributario “non sia desumibile” e, in ogni caso, quando l’impresa che ha applicato lo sconto redige il bilancio in forma abbreviata o è una micro impresa.

Posto che il valore di mercato dei crediti tributari “edilizi” è assolutamente desumibile, sulla base degli sconti praticati dai principali player finanziari che si rendono disponibili al loro acquisto (e si aggira intorno al 90% del nominale per i crediti con orizzonte temporale di utilizzo a 5 anni, all’80% del nominale per quelli a 10 anni), le imprese, che applicano lo sconto in fattura ex art. 121 del Dl 34/2020 e redigono il bilancio in forma ordinaria, devono procedere alla loro rilevazione di conseguenza.

Ciò evidentemente si riflette nella rilevazione anche di un minor ricavo commerciale di cui alla voce A.1 del Conto economico, a corredo del quale, nei successivi esercizi di utilizzo in compensazione delle quote annuali del credito di imposta, emergeranno proventi finanziari pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il valore attualizzato sulla base del tasso desumibile dal mercato che risulta iscritto nell’attivo dello Stato patrimoniale.

A titolo di esempio, si ipotizzi una impresa che effettua a favore di un condominio lavori per 100.000 euro + IVA 10% (indetraibile per il committente), sui quali può trovare applicazione il bonus facciate al 90%.

Lo sconto applicato in fattura in misura pari a 99.000 euro (= 110.000 x 90%) ha un valore di mercato pari a 79.200 euro (= 99.000 x 80%).

Conseguentemente, l’impresa che effettua lo sconto in fattura (e che, non rientrando tra le micro imprese o tra quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, deve applicare il criterio del valore di mercato) rileva un debito verso l’Erario per IVA per 10.000 euro, un credito monetario verso il cliente per 11.000 euro, un credito tributario al valore di mercato per 79.200 euro e ricavi commerciali per 80.200 euro.

I 19.800 euro di componenti positivi di Conto economico che apparentemente mancano all’appello (perché i ricavi commerciali di cui alla voce A.1 del Conto economico vengono rilevati per 80.200 euro, anziché per 100.000 euro) si manifesteranno per competenza economica nei successivi dieci esercizi di utilizzo delle quote costanti del credito di imposta, quali proventi finanziari da ricomprendere nella voce C.16 del Conto economico.

In altre parole, con la metodologia dell’OIC, i componenti positivi che l’impresa realizza, mediante cessioni di beni e prestazioni di servizi sui cui corrispettivi applica lo sconto in fattura, restano ovviamente di importo complessivamente pari al loro valore nominale (100.000 euro nell’esempio), ma vengono scomposti tra ricavi commerciali di competenza dell’esercizio di cessione dei beni e prestazione dei servizi (80.200 euro) e proventi finanziari di competenza degli esercizi di utilizzazione in compensazione delle singole quote costanti di credito di imposta (19.800 euro, nell’esempio).

Ovviamente, se l’impresa che ha applicato lo sconto cedesse immediatamente a terzi il credito di imposta, invece che utilizzarlo in compensazione per quote costanti in dieci anni, laddove cedesse il credito per un corrispettivo pari al suo valore di mercato (79.200 euro), non realizzerebbe alcun differenziale finanziario (perché il credito è stato iscritto a quel valore), ma resterebbe implicitamente incisa dei costi finanziari dell’operazione.

Se, per evitare ciò, l’impresa, che applica lo sconto, conviene con il committente che sia quest’ultimo a sobbarcarsi gli oneri finanziari dell’operazione, gli oneri a tale titolo addebitati aumentano il credito monetario verso il committente e, quindi, nella invarianza del valore di mercato del credito tributario, aumentano di pari importo i ricavi commerciali da contabilizzare nella voce A.1 del Conto economico, conformemente a quanto previsto dal citato documento dell’OIC.

(MF/ms)