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Fatture elettroniche San Marino: individuato il codice destinatario

In data 31 agosto 2021, l’ufficio tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato come hub per la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica Italiana.

Il codice destinatario, registrato dall’ufficio della Repubblica di San Marino, è dunque composto dalla seguente sequenza alfanumerica di 7 caratteri: 2R4GTO8.

La comunicazione da parte dell’amministrazione sammarinese fa seguito all’accordo raggiunto tra Repubblica Italiana e San Marino (scambio di lettere del 26 maggio 2021) e, da parte italiana, al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 21 giugno 2021 che ha stabilito le regole fiscali applicabili ai rapporti di scambio tra i due stati.

In seguito, il provv. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2021 n. 211273 ha definito le modalità tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative alle operazioni con controparti residenti nella Repubblica di San Marino, rinviando al provv. 30 aprile 2018 n. 89757 che già disciplina la fattura elettronica nei rapporti tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia.

Di fatto, il provvedimento delle Entrate ha replicato, anche negli scambi con San Marino, le specifiche tecniche allegate al provvedimento che già disciplina, in ambito interno, la fatturazione elettronica B2B e B2C.

La fatturazione elettronica tra i due stati avviene avvalendosi del sistema di interscambio e dei controlli operati, da un lato, dall’ufficio tributario sammarinese, che è accreditato come “nodo attestato” al SdI stesso e, dall’altro, dalla direzione provinciale di Pesaro Urbino.

Pertanto, le fatture elettroniche B2B relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino vengono trasmesse dal sistema di interscambio all’Ufficio di San Marino, il quale nei quattro mesi successivi all’emissione comunica l’esito dei controlli sul documento, verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione (art. 7 comma 1 del Dm 21 giugno 2021).

Trascorso tale periodo, in caso mancata convalida della fattura, l’operazione è assoggettata a Iva e il soggetto passivo italiano, entro i successivi trenta giorni, è tenuto a emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del Dpr 633/72.

Ragionevole attendersi un’informativa dal fisco italiano

In quest’ottica, è essenziale il codice destinatario reso noto dagli uffici sammarinesi, il quale sarà attivo dal 1° ottobre 2021 e che, come indicato dagli stessi uffici dovrà essere preventivamente comunicato alle controparti ai fini della corretta trasmissione dei documenti in formato elettronico.
È ragionevole attendersi che l’informativa relativa al codice di cui trattasi sia replicata anche dall’amministrazione finanziaria italiana, con un prossimo documento ufficiale.

(MF/ms)




Cessioni e acquisti da San Marino: fattura elettronica dall’1 ottobre 2021

L’articolo 12 Dl.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L.58/2019, prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, di cui al decreto del Ministro delle finanze 24.12.1993, debbano essere eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito decreto del Mef.

Con il decreto 21.06.2021, pubblicato nella GU n. 168 del 15.07.2021, sono state dettate le modalità applicative della fatturazione elettronica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italia.

Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2021: dalla medesima data cesseranno di avere efficacia le disposizioni precedenti, dettate dal richiamato Dm. 24.12.1993.

Secondo quanto disciplinato dal D.m. 21.06.2021, in caso di cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino, le fatture e le eventuali note di variazione andranno emesse in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SdI).

Le cessioni di beni con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino (e i servizi connessi) effettuate da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili Iva ai sensi degli articoli 8 e 9, in base al richiamo posto dall’articolo 71 Dpr 633/1972.

Ai fini Iva, le cessioni (o gli acquisti) di beni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto.

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui sopra o, indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico dal cedente italiano nei confronti di operatori economici di San Marino, vanno spedite allo SdI con Natura operazione N3.3.

Lo SdI trasmette il file Xml all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate.
Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, Dpr. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

L’emissione della fattura in formato elettronico resta non obbligatoria per le ipotesi di esclusione previste da specifiche disposizioni di legge.

In tal caso, il cedente italiano:

  • emette la fattura cartacea in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario;
  • riceve dal cessionario sammarinese, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, un esemplare della fattura cartacea vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.
Sul versante degli acquisti, invece, le fatture elettroniche emesse da operatori economici di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario allo SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

Si ricorda che, nell’ambito degli acquisti di beni, la fattura può arrivare con Iva o senza:

  • nel primo caso – fattura con addebito dell’imposta – l’Iva è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario, che riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti, affinché l’Agenzia possa svolgere le verifiche del caso. L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente anche al cessionario: solo da tale momento l’acquirente italiano può operare la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto;
  • nel secondo caso – fattura senza addebito dell’imposta – l’operatore economico italiano che riceve il file xml della fattura tramite SdI è tenuto ad assolvere l’Iva ai sensi dell’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate (Tipo documento TD19).
Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture andranno emesse e accettate esclusivamente in formato elettronico, fermo restando le ipotesi di deroga (contribuenti italiani o sammarinesi esclusi dall’ambito della fatturazione elettronica).

(MF/ms)