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Calendario fiscale: modifiche dal Decreto Semplificazioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il decreto “Semplificazioni” (Dl 21 giugno 2022, n. 73), approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. 

Diversi gli interventi apportati in materia di imposte dirette e indirette, cui si aggiunge una parziale riformulazione del calendario fiscale, in particolare per alcuni adempimenti IVA e dichiarativi (IMU e imposta di soggiorno).

Tra le principali novità del provvedimento – che entra in vigore il 22 giugno – si segnalano le seguenti:

  1. passa dal 16 al 30 settembre il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre dell’anno;
  2. il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) passa dal giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
  3. viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021;
  4. per le annualità 2020 e 2021, passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno;
  5. l’introduzione di una norma che esclude dai controlli i dati che non sono stati oggetto di modifiche, compresi quelli comunicati da terzi in relazione alle dichiarazioni presentate anche tramite Caf e professionisti. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
  6. in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
(MF/ms)



CU 2021 e dati per la precompilata: invio telematico entro il 31 marzo

Prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2021, per la consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2021 e per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni dei dati degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni; conseguentemente, viene differito al 10 maggio 2021 il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate.

Sono queste le ulteriori novità contenute nel comunicato stampa n. 49 del 13 marzo scorso, con il quale il Ministero dell’Economia e delle finanze ha preannunciato la proroga di alcune scadenze fiscali, che saranno “formalizzate” nel DL “Sostegni” di prossima emanazione, accogliendo le richieste degli operatori impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia da COVID-19.

Le proroghe in esame si aggiungono quindi all’annunciata proroga di tre mesi del termine per la conclusione della procedura di conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019.

Le Certificazioni Uniche 2021, relative al 2020, dovranno quindi essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il termine:

  • del 31 marzo 2021, rispetto alla precedente scadenza del 16 marzo;
  • oppure del 2 novembre 2021 (termine di presentazione del modello 770/2021, considerando che il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), in relazione alle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d’impresa o esenti).
Anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2021, relative al 2020, slitta dal 16 al 31 marzo 2021.
La nuova scadenza di fine marzo deve ritenersi applicabile anche qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al contribuente la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2020 mediante la Certificazione Unica 2020, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno. In tal caso, infatti, il sostituto d’imposta deve rilasciare la Certificazione Unica 2021, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata.
Resta invece confermata la scadenza del 16 marzo 2021 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2020, ad esempio:
  • i modelli CUPE (dividendi);
  • le certificazioni in forma libera di altri redditi che non rientrano nella Certificazione Unica (es. interessi e capital gain).
Viene prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2021 e Redditi pf 2021).
Si tratta quindi delle comunicazioni relative al 2020 riguardanti, ad esempio:
  • gli interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;
  • i premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e i contributi di previdenza complementare;
  • i contributi sanitari versati senza il tramite del sostituto d’imposta e le spese sanitarie rimborsate da Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e da Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
  • le spese per gli asili nido, le spese universitarie e le spese funebri;
  • le spese per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici (recupero edilizio, riqualificazione energetica, antisismici, sistemazione a verde, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ecc.).
Come evidenziato dal comunicato stampa, la proroga al 31 marzo si applica anche alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2020.
Sono invece escluse dalla proroga al 31 marzo le comunicazioni al Sistema tessera sanitaria riguardanti le spese sanitarie sostenute nel 2020 e i rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, il cui termine è scaduto lo scorso 8 febbraio (a seguito della proroga disposta con il DM 29 gennaio 2021 rispetto alla scadenza del 31 gennaio 2021).
 
Dichiarazioni precompilate disponibili dal 10 maggio
Per effetto delle suddette proroghe, il termine per la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni precompilate relative al 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021) viene conseguentemente differito dal 30 aprile al 10 maggio 2021.

(MF/ms)




Calendario scadenze fiscali

Aggiornamento dopo i Decreti Ristori e Ristori Bis

 

Decreti Ristori (D.L. 137/2020) e Ristori bis (D.L. 149/2020) sono intervenuti su alcune scadenze fiscali, disponendone la sospensione. Nessuna recente novità ha invece interessato gli adempimenti, con riferimento ai quali è stata prevista esclusivamente la proroga del modello 770/2020 al 10 dicembre (articolo 10 D.L. 137/2020).

 

L’articolo 7 D.L. 149/2020 ha disposto la sospensione dei termini in scadenza il 16 novembre riferiti al versamento:

  • delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • dell’Iva.

La sospensione è disposta a favore dei seguenti soggetti:

  • soggetti che esercitano le attività economiche sospese, su tutto il territorio nazionale, ai sensi del P.C.M. 03.11.2020 (si pensi, ad esempio, alle palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e sale da ballo, cinema e teatri),
  • soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone arancioni” e “zone rosse”,
  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto, oppure esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone rosse”.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già eventualmente versato.

Chi Dove Differimento termini
Soggetti che esercitano le attività economiche sospese (D.P.C.M. 03.11.2020) Tutto il territorio nazionale Versamento ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, addizionali regionali e comunali;
Versamento Iva
(dal 16.11.2020 al 16.03.2021)
Soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione Zona arancione” e “zona rossa
Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto Zona rossa
 

 

 

Soggetti che svolgono l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator

 

Zona rossa

 

Il successivo articolo 11 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis) prevede poi la sospensione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. Per meglio analizzare questa disposizione si rende però necessario fare un passo indietro.
L’articolo 13 D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) aveva infatti previsto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni introdotte dal D.P.C.M. 24.10.2020. La sospensione in esame operava per i versamenti riferiti ai mesi di novembre (quindi, in scadenza il 16.12.2020).
Con il Ristori bis il legislatore ha quindi “corretto il tiro”, evitando che i datori di lavoro dovessero comunque versare, nell’immediato, i contributi previsti, pur a fronte delle note sospensioni introdotte.
Pertanto, in forza dell’articolo 11 D.L. 149/2020, è stata disposta la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di novembre a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 allo stesso decreto.
Viene però precisato che tale estensione non si applica ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail, che, quindi, dovevano essere regolarmente versati il 16 novembre.
Con la circolare n. 128 del 12 novembre, l’Inps ha precisato che la sospensione in esame:

  • opera con riferimento alle rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa,
  • non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16 novembre, riferita alla rateizzazione disposta dalle precedenti previsioni introdotte dalla legislazione “di emergenza” (tra le quali si richiamano, tra le altre, le norme di cui agli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020).

Lo stesso articolo 11 prevede poi la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 (in scadenza, quindi, il 16.11) per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle cosiddette “zone rosse” operanti nei settori economici cui all’allegato 2 del decreto.
Come chiarito dalla circolare Inps n. 128 del 12.11.2020, le “zone rosse” e le “zone arancioni” devono essere individuate in ossequio alle previsioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2010, come segue:

  • zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
  • zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle “zone gialle”, “arancioni” e “rosse”, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in esame.
I contributi sospesi devono essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Chi Dove Differimento termini
Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all’allegato 1 Tutto il territorio nazionale Contributi previdenziali (no Inail)
Dal 16.11.2020 al 16.03.2021
Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all’allegato 2  “Zona rossa”
La circolare 128/2020 Inps richiama anche i territori della “zona arancione
Contributi previdenziali (sì Inail)
Dal 16.11.2020 al 16.03.2021
Datori di lavoro interessati dalle limitazioni D.P.C.M. 24.10.2020 Tutto il territorio nazionale Contributi previdenziali (sì Inail)
Dal 16.12.2020 al 16.03.2021

Un altro differimento è stato poi previsto con riferimento al secondo acconto Irpef, Ires e Irap 2020: anche in questo caso, la previsione del Decreto Ristori bis si “innesta” su una precedente disposizione, introdotta dal Decreto Agosto.
Con l’articolo 98 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), infatti, è stato riconosciuto il differimento del termine di versamento della seconda rata dell’acconti Irpef, Ires e Irap 2020 al 30 aprile 2021. Il beneficio, tuttavia, era riservato esclusivamente ai soggetti Isa che avevano subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Ora il Decreto Ristori bis (articolo 6 D.L. 149/2020) interviene nuovamente, estendendo il differimento al 30 aprile 2021, indipendentemente dalla dimostrazione dell’intervenuta riduzione del 33% del fatturato, ai seguenti soggetti:

  • soggetti operanti nei settori economici individuati nell’allegato 1 e nell’allegato 2 allo stesso D.L. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse”,
  • soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle “zone arancioni”. 
Chi Dove Differimento termini
Soggetti Isa che operano nei settori economici individuati nell’allegato 1 e 2 “Zona rossa” Differimento termine versamento II° acconto Ires, Irpef, Irap
(dal 30.11.2020 al 30.04.2021)
Soggetti Isa che esercitano l’attività di gestione di ristoranti