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Conseguenze della fatturazione oltre i termini

L’art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, dispone che: la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto.  

Il momento di effettuazione dell’operazione è così individuato: 

  • le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. 
Una volta individuato il momento di effettuazione dell’operazione, la fattura “immediata” deve essere emessa entro 12 giorni.  

Questo è il termine di emissione della fattura elettronica (o anche ordinaria). La data del documento fiscale dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione. Indicazione rilevabile dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2019 . 

Cosicché, se ipotizziamo una cessione di beni effettuata il 28 ottobre 2023, la fattura potrà essere: 

  • emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 ottobre 2023);
  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 ottobre 2023);
  • generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 ottobre  2023) e il termine ultimo di emissione (9 novembre), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 ottobre 2023).
Rimane ferma la possibilità di emettere una fattura anticipata (o differita) rispetto alla data di effettuazione dell’operazione individuata nei termini anzidetti.  

Laddove la fattura non sia emessa nei suddetti termini, potrebbero scattare le sanzioni di cui  all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997.

Le sanzioni possono variare a seconda se l’omessa o la tardiva fatturazione ha inciso sulla liquidazione e, dunque, sul versamento dell’Iva all’Erario. 

Laddove l’invio tardivo della fattura non ha inciso sull’Iva da versare all’Erario (violazione “formale”sanabile anche in ravvedimento), si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro. 

Per le violazioni formali, è ancora possibile ricorre alla regolarizzazione delle irregolarità formali (Legge n. 197/2022) versando, entro il 31 ottobre 2023, una somma pari a 200 euro per periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni commesse. Il pagamento può essere effettuato anche in due rate: 31 ottobre 2023 e 31 marzo 2024.  

Laddove invece la fattura tardiva abbia comportato il versamento dell’Iva in misura inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta: scatta la sanzione dal 90 al 80% dell’imposta non documentata o documentata con un ritardo tale da incidere sulla liquidazione periodica del tributo.

A ogni modo, per le violazioni sostanziali, la sanzione non può essere inferiore a 500 euro per ogni singola violazione. Fermo restando: la riduzione al terzo (art. 16, D.Lgs. n. 472/1997) e la possibilità di ravvedere l’inadempimento. Anche dopo aver ricevuto una lettera di compliance.  
 

(MF/ms)




Ravvedimento ritenute acconto: nuovo codice tributo dal 3 luglio 2023

Sui compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere deve essere operata all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
 
Le ritenute d’acconto operate devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene corrisposto il compenso (articolo 18, D.Lgs. 241/1997).
 
Sul mancato o ritardato versamento delle ritenute si applicano le sanzioni ordinarie di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 nella misura del 30 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà.
 
Salva l’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni,  la  sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
 
Con il ricorso al ravvedimento operoso, le sanzioni sono ridotte:
 
  1. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della
 
 
dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
 
  1. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
 
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
 
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
 
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 L. 4/1929, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate nell’articolo 6, comma 2-bis (limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri) e comma 3, D.Lgs. 471/1997 oppure nell’articolo 11, comma 5, sempre del D.Lgs. 471/1997.
 
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 
Con decreto del 13 dicembre 2022 la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 cod. civ. è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
 
Esemplificando, il mancato versamento di una ritenuta d’acconto di 400 euro operata su compensi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di maggio (codice tributo 1040, in scadenza il 16 giugno 2023) comporta l’applicazione di una sanzione in misura ordinaria pari a 120 euro (ossia il 30 per cento della ritenuta).
 
Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare l’operazione versando entro 30 giorni, ad esempio in data 14 luglio 2023, una sanzione ridotta di 6 euro (pari all’1,5% di 400 euro) e gli interessi pari a 1,53 euro, ossia il 5% annuo calcolato su 28 giorni di ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di versamento compreso.


 
Occorre tener conto che dal 3 luglio 2023 non è più utilizzabile il codice tributo 8906 per il pagamento della sanzione.
 
Il nuovo codice tributo, istituito con la risoluzione 18/E/2023, è l’8948 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.
 
In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.
 
Di seguito l’F24 per il ravvedimento operoso della ritenuta d’acconto versata in ritardo il 14 luglio 2023.
 
 


(MF/ms)




Fatturazione elettronica: non è sanzionato il codice natura errato

Sin dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, ha sollevato dubbi la questione relativa alle conseguenze sanzionatorie derivanti da un’errata indicazione, nei file XML, dei c.d. “codici natura”, che definiscono il trattamento delle operazioni per le quali non è applicata l’IVA.

Il tema è stato marginalmente affrontato nella circ. n. 6/2023, in cui l’Agenzia delle Entrate ha considerato violazioni meramente formali – in linea di principio non sanzionabili – quelle derivanti dall’emissione di fatture elettroniche via SdI che pur riportando un’errata indicazione del “codice natura”, sono correttamente computate nella liquidazione periodica IVA.

Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate osserva che il c.d. “codice natura” non sarebbe un elemento previsto dall’art. 21 del Dpr 633/72; un’eventuale errata indicazione che non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta costituirebbe, dunque, una violazione meramente formale.

Fermo restando che l’impiego di un “codice natura” in luogo di un altro non è mai suscettibile di incidere sulla liquidazione periodica dell’IVA (riguardando operazioni per le quali non è dovuto l’addebito dell’imposta in rivalsa), è forse opportuno effettuare un distinguo tra le differenti tipologie utilizzate.

Per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge “interno”, non risulta alcun obbligo di evidenziare la particolare fattispecie applicata, benché l’art. 17 comma 5 del Dpr 633/72 richieda l’annotazione “inversione contabile” da parte del cedente o prestatore e la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015 (§ 10) anche l’indicazione della norma di riferimento.

Per tale tipologia, dunque, la precisazione della circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2023 in merito alla natura meramente formale di un’eventuale violazione commessa sarebbe conforme al dettato normativo: si pensi alla classificazione di una prestazione di servizi con il codice “N6.3” (Subappalto nel settore edile) in luogo del codice “N6.7” (Prestazioni comparto edile e settori connessi), al ricorrere dei requisiti sia per la disciplina di cui all’art. 17 comma 6 lett. a) del Dpr 633/72 che per la successiva di cui alla lett. a-ter).

Allo stesso modo, non è imposto normativamente di riportare in fattura un richiamo all’adozione del regime forfetario da parte di coloro che se ne sono avvalsi, anche se, in base alla relazione illustrativa della L. 190/2014 e alla circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015, § 7, è comunque richiesta l’indicazione della circostanza che l’operazione risulta in “franchigia da IVA”.

Non risulterebbe sanzionabile, quindi, nemmeno un errore commesso nell’emissione di un file XML senza la corretta indicazione del codice “N2.2” per i soggetti in regime forfetario, ferma la necessità di un comportamento concludente ai fini dell’adozione del regime.

Tuttavia, in differenti ipotesi, in cui la natura dell’operazione è espressamente richiesta dall’art. 21 commi 6 e 6-bis del Dpr 633/72, potrebbero ancora sussistere dei dubbi in merito a una possibile configurazione della violazione come “formale” (e, quindi, sanzionabile), non avendo fornito la circ. n. 6/2023 specifici esempi di fatturazione.

È infatti obbligatorio riportare sul documento (sia esso in formato elettronico via SdI o meno) le indicazioni relative al fatto che l’operazione è “non soggetta”, “non imponibile”, “esente”, in regime del margine ovvero che essa è effettuata nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea (annotazione “inversione contabile”) o che l’operazione è “non soggetta” a IVA in quanto effettuata al di fuori dell’Ue.

Se è pur vero, dunque, come rilevato dall’Agenzia nella circolare n. 6/2023, che l’art. 21 del Dpr 633/72 non fa esplicito riferimento al “codice natura”, è altrettanto vero che tale codifica risulta indispensabile al fine dell’inserimento nel file XML delle indicazioni in ordine a esenzione, non soggezione o non imponibilità.

Dette annotazioni sono espressamente richieste dalla norma per le fatture cartacee; i codici natura ne rappresenterebbero, quindi, la sostanziale “trasposizione” in quelle elettroniche via Sdi.

Si aggiunga, infine, che in alcuni casi, come quello delle operazioni non imponibili, l’indicazione della tipologia di codice fornisce all’Amministrazione finanziaria anche elementi che rilevano ai fini dei controlli, come la verifica delle prove dell’esportazione (codice “N3.1”) o dei requisiti delle operazioni intracomunitarie (codice “N3.2”) o, ancora, l’applicazione del regime di non imponibilità possibile solo a seguito della verifica dell’avvenuta ricezione della dichiarazione d’intento (“N3.5”; cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021).

In conclusione, l’interpretazione contenuta nella circolare n. 6/2023 non può che essere accolta positivamente, perseguendo un intento di semplificazione ed escludendo misure sanzionatorie per violazioni che risultano meramente formali. Il chiarimento non dovrebbe, tuttavia, essere applicato in modo generalizzato, occorrendo sempre una valutazione “caso per caso” della sussistenza di elementi – come l’incidenza sui controlli o sulle liquidazioni periodiche – che renderebbero inevitabile l’irrogazione di sanzioni.
 

(MF/ms)




Esportazioni indirette: i termini per la consegna dei beni

Le cessioni all’esportazione (c.d. “indirette”) di beni consegnati in Italia al cessionario non residente sono non imponibili Iva, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72, qualora il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio dell’Ue sia effettuato, entro il termine di 90 giorni dalla consegna, direttamente dal cessionario ovvero da un “terzo” per suo conto (es. il vettore o lo spedizioniere).

Nella pratica commerciale, è frequente che tali operazioni siano realizzate attraverso l’uso della clausola EXW (“Ex Works”), che consente al fornitore di mettere a disposizione i beni ceduti all’interno dei propri locali (es. stabilimento, deposito, ecc.), mentre spettano al cessionario il caricamento dei beni sul mezzo di trasporto e lo sdoganamento per l’esportazione.

Per la non imponibilità Iva devono, in ogni caso, ricorrere le condizioni previste dal citato art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72.

Con riferimento specifico al termine (pari a 90 giorni) entro cui il cessionario non residente è tenuto a trasferire i beni fuori dal territorio dell’Ue, si rileva come, a livello unionale, l’art. 146 par. 1 lett. b) della direttiva 2006/112/Ce si limiti a stabilire che gli Stati membri “esentano” dall’Iva le “cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità”, senza subordinare la detassazione a ulteriori condizioni.

In merito all’interpretazione della citata norma, la Corte di Giustizia Ue ha chiarito che gli Stati membri possono legittimamente stabilire un termine ragionevole per le esportazioni, onde accertare se un bene sia “fisicamente” uscito dal territorio dell’Ue; peraltro, il mero superamento di detto termine non può “privare definitivamente il soggetto passivo della esenzione” ove dimostri “che la condizione di uscita è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine” (causa C-563/12).

Coerentemente, in ambito nazionale, la ris. Agenzia delle Entrate n. 98/2014 ha affermato che il trattamento di non imponibilità Iva, proprio delle esportazioni, si applica anche “quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni” di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72, sempreché “sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione”.

Per quanto concerne la decorrenza dei 90 giorni, in base al tenore letterale della disposizione, si ritiene rilevante il momento della “consegna” dei beni. A tal fine, occorre avere riguardo alla data risultante dal documento di consegna o di trasporto, che può essere il documento di trasporto (Ddt) previsto dal Dpr 472/96 o la lettera di vettura internazionale (Cmr). Se, però, la data di consegna non risultasse da un apposito documento, il termine decorrerebbe dalla data della fattura (C.M. n. 26/79).

Dunque, in presenza del documento idoneo a comprovare la consegna, la data di emissione della fattura rimane irrilevante “anche nell’ipotesi in cui sia anteriore rispetto a quella della consegna, per esempio perché è stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo o perché è stata anticipata la fattura per esigenze contabili”.

La sanzione scatta decorsi 90 giorni

L’esportazione dei beni effettuata oltre il termine summenzionato comporta, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Dlgs. 471/97, l’irrogazione al cedente della sanzione amministrativa dal 50 al 100% dell’imposta, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (Cm. n. 23/99). Tuttavia, la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi al decorso dei 90 giorni, tale soggetto passivo provvede al versamento dell’imposta, previa regolarizzazione della fattura.

Qualora sia acquisita la prova dell’esportazione, l’operazione resta non imponibile e, per recuperare l’imposta versata in sede di regolarizzazione, il cedente può emettere una nota di variazione ex art. 26 comma 2 del Dpr 633/72 oppure azionare la richiesta di rimborso ex art. 21 del Dlgs. 546/92 (si veda ora l’art. 30-ter comma 1 del Dpr 633/72) entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso (ris. Agenzia delle Entrate n. 98/2014).

(MF/ms)
 




Trasmissione fattura elettronica: esito e sanzioni

 

Nonostante siano trascorsi ormai più di tre anni dall’introduzione dell’obbligo, pressoché generalizzato, di emissione della fattura elettronica fra privati, le procedure informatiche che gestiscono il procedimento di fatturazione paiono in taluni casi ancora “perfettibili”.

La questione attiene all’iter di trasmissione della e-fattura e, in modo particolare, alla necessità di operare un riscontro in ordine all’esito della verifica del file xml operata dal Sistema di Interscambio.

Come previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757, il SdI effettua controlli del file o dei lotti di file, il cui mancato superamento comporta il recapito, entro cinque giorni, di una “ricevuta di scarto” al soggetto trasmittente.

La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano, in tal caso, come mai emesse (provv. n. 89757/2018, § 2.4).

Risulta, quindi, indispensabile il monitoraggio dell’esito della trasmissione nei giorni immediatamente successivi all’invio del documento.

Non sono pochi, tuttavia, i casi in cui le fatture vengono formate sulla base degli importi dovuti dal cessionario o committente, trasmesse al SdI e annotate sul registro Iva delle vendite, senza che sia stato riscontrato il superamento dei controlli da parte del Sistema.

In simili circostanze, l’Agenzia delle Entrate suggerisce di operare una “variazione contabile valida solo ai fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI” (cfr. provv. n. 89757/2018, § 6.3 e circ. 2 luglio 2018 n. 13, § 1.6).

Nondimeno, in contesti nei quali il processo di fatturazione comporta la formazione di un’ingente mole di documenti, non è da escludersi che il cedente o prestatore si accorga con ritardo anche superiore ai termini ordinari di fatturazione (e, quindi, ben oltre i cinque giorni dalla trasmissione) dello scarto delle fatture, pur avendo fatto confluire la relativa Iva nelle liquidazioni di periodo.

Le violazioni, in circostanze simili, possono essere molteplici. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla fornitura di servizi. L’art. 6 del Dpr 633/72 stabilisce che dette prestazioni si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, a quello di emissione della fattura.

Qualora il prestatore abbia trasmesso il documento elettronico, poi scartato, ma abbia inviato copia in pdf al cliente e questi abbia proceduto al versamento dell’importo dovuto, l’operazione si intenderà effettuata al momento in cui è avvenuto il versamento. In tal caso, la mancata emissione della e-fattura entro dodici giorni da tale data è sanzionata ai sensi del citato art. 6 del Dlgs. 471/97. Non sarebbe punibile, invece, detto comportamento, nel caso in cui il committente non avesse proceduto al pagamento dell’importo dovuto, posto che non si sarebbe verificato alcuno degli eventi in virtù dei quali l’operazione può dirsi effettuata ex art. 6 del Dpr 633/72.

Atteso, inoltre, che in entrambe le circostanze l’Iva è stata annotata nel registro delle vendite, nella seconda ipotesi (operazione non effettuata), la liquidazione non sarebbe correttamente eseguita, pur avendo comportato, nei fatti, un anticipato versamento dell’imposta.

Merita sottolineare, tuttavia, come, sul punto, alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate abbiano assunto una posizione che, poggiando sul principio di effettività, pare ragionevole e condivisibile.

In primis, fermo restando che, come nel caso dell’esempio sopra riportato, l’Iva sia sempre stata annotata e che non ci sia stato danno per l’Erario, la tardiva fatturazione potrà essere sanzionata in misura fissa e non proporzionale (da 250 a 2.000 euro per ogni documento non emesso nei termini), come stabilito dall’art. 6 comma 1 ultimo periodo del Dlgs. 471/97.

Va poi aggiunto che, sempre assumendo che l’imposta sia stata “anticipata” e che non ci si trovi in contesti di frode, anche la non corretta liquidazione Iva potrebbe essere punita con la sola sanzione relativa alle LIPE (da 500 a 2.000 euro ex art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) o, eventualmente, con quella per la presentazione di dichiarazione Iva “infedele” di cui all’art. 8 del Dlgs. 471/97 (da 250 a 2.000 euro). Così facendo, detti Uffici fanno prevalere la sostanza sulla forma, “cristallizzando” le liquidazioni Iva effettuate dal soggetto passivo, senza che sia necessaria una loro rideterminazione.

Si aggiunga poi, che le sopra descritte sanzioni possono essere ridotte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del Dlgs. 472/97 o – alternativa che pare conveniente nel caso in cui la tardiva fatturazione riguardi un rilevante numero di documenti – attendendo la determinazione delle stesse da parte dell’Ufficio, mediante applicazione del c.d. “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del medesimo decreto.

Nonostante il quadro sanzionatorio paia improntato a criteri ragionevoli, resta tuttavia consigliabile, per gli operatori che ne fossero sprovvisti, dotarsi di software, disponibili sul mercato, in grado di monitorare l’esito del controllo operato dal SdI sulle fatture trasmesse, rendendo più efficiente e meno oneroso il processo amministrativo.

(MF/ms)
 




Guerra in Ucraina: le sanzioni approvate dall’Unione Europea

Nella giornata del 27 febbraio 2022 i Ministri degli esteri dell’Unione Europea hanno deciso di adottare le seguenti misure:
 

  • Offrire il sostegno dell’UE alle forze armate ucraine attraverso il Fondo europeo per la pace, con un pacchetto da € 450 milioni per l’invio di armi letali e € 50 milioni in equipaggiamento militare;
  • Stabilire ulteriori sanzioni individuali ed economiche, che comprendono tra l’altro la chiusura dello spazio aereo dell’UE a tutti gli aerei russi, l’esclusione di banche russe dal sistema di messaggistica finanziaria SWIFT, il blocco delle transazioni e il congelamento degli asset della Banca centrale russa;
  • Aumentare l’impegno diplomatico per lavorare alla condanna internazionale e all’isolamento della Russia, in particolare in sede Nazioni Unite (dove una risoluzione dovrebbe essere votata mercoledì);
  • Adottare misure per sostenere l’Ucraina e la regione circostante, tramite strumenti quali il Meccanismo europeo di protezione civil;
  • Mettere in campo iniziative per contrastare la disinformazione, compreso il divieto per i media statali Russia Today e Sputnik di trasmettere nell’UE.

 
Segnaliamo che le sanzioni relative al blocco dello spazio aereo dell’UE ai velivoli russi e al blocco delle transazioni con la Banca centrale russa sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, entrando quindi in vigore immediatamente.
 
Sono state, inoltre, adottate le seguenti misure:
  
Sanzioni individuali 
Oltre a congelare i beni del presidente russo e del ministro degli Esteri, l’UE imporrà misure restrittive ai membri del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Federazione Russa che hanno sostenuto l’immediato riconoscimento da parte della Russia delle due aree non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk in Ucraina come soggetti indipendenti. Le sanzioni saranno estese anche ai restanti membri della Duma di Stato russa, che hanno ratificato la decisione del governo. Inoltre, l’UE prenderà di mira anche quegli individui che hanno facilitato l’aggressione militare russa dalla Bielorussia. 
 
Sanzioni economiche 
Il pacchetto adottato espande ulteriormente le restrizioni finanziarie esistenti, tagliando così l’accesso russo ai mercati di capitali più importanti. Vieta anche la quotazione e la fornitura di servizi in relazione alle azioni di enti statali russi nelle sedi di negoziazione dell’UE. Inoltre, introduce nuove misure che limitano significativamente gli afflussi finanziari dalla Russia verso l’UE, vietando l’accettazione di depositi superiori a certi valori da cittadini o residenti russi, la tenuta di conti di clienti russi da parte dei depositari centrali di titoli dell’UE, così come la vendita di titoli denominati in euro a clienti russi. Queste sanzioni colpiranno il 70% del mercato bancario russo e le principali aziende statali, anche nel campo della difesa. Aumenteranno i costi di prestito della Russia, aumenteranno l’inflazione e gradualmente eroderanno la base industriale della Russia. Inoltre, vengono prese misure per evitare che le fortune dell’élite russa siano nascoste in paradisi sicuri in Europa. 
 
Settore energetico 
L’UE proibirà la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione verso la Russia di beni e tecnologie specifiche nella raffinazione del petrolio, e introdurrà restrizioni sulla fornitura di servizi correlati. Introducendo tale divieto di esportazione, l’UE intende colpire il settore petrolifero russo, e rendere impossibile per la Russia aggiornare le sue raffinerie di petrolio. 
Le entrate delle esportazioni russe sono state di 24 miliardi di euro nel 2019. 
 
Settore dei trasporti 
L’UE ha introdotto un divieto di esportazione che riguarda i beni e la tecnologia nel settore dell’aviazione e dello spazio, nonché il divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione e di manutenzione relativi a tali beni e tecnologie. L’UE proibirà anche la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria correlata. 
Questo divieto di vendita di tutti gli aerei, pezzi di ricambio e attrezzature alle compagnie aeree russe mira a degradare uno dei settori chiave dell’economia russa e la connettività del paese, poiché tre quarti dell’attuale flotta aerea commerciale della Russia sono stati costruiti nell’UE, negli Stati Uniti e in Canada. 
 
Settore delle tecnologie 
L’UE ha imposto ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, nonché restrizioni sulle esportazioni di alcuni beni e tecnologie che potrebbero contribuire al miglioramento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Questo include prodotti come semiconduttori o tecnologie all’avanguardia. 
 
Visti 
Diplomatici, altri funzionari russi e uomini d’affari non potranno più beneficiare delle disposizioni di facilitazione del visto, che permettono un accesso privilegiato all’UE. Questa decisione non riguarderà i comuni cittadini russi. 
 
Inoltre, nel comunicato si legge che l’Unione europea esige che la Russia cessi immediatamente le sue azioni militari, ritiri incondizionatamente tutte le forze e le attrezzature militari dall’intero territorio dell’Ucraina e rispetti pienamente l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Il Consiglio europeo invita la Russia e le formazioni armate sostenute dalla Russia a rispettare il diritto umanitario internazionale e a fermare la loro campagna di disinformazione e gli attacchi informatici. 
 
Gli atti giuridici pertinenti, compresi i nomi delle persone interessate dalle misure restrittive, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale. 
 
Le misure restrittive individuali si applicheranno a un totale di 654 individui e 52 entità, e comprendono un congelamento dei beni e un divieto di mettere fondi a disposizione degli individui e delle entità elencate. Inoltre, un divieto di viaggio applicabile alle persone elencate impedisce loro di entrare o transitare attraverso il territorio dell’UE. 
 

Aggiornamento
In data 3 marzo 2022 sono state approvate le seguenti ulteriori sanzioni:

  • Il divieto di fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per lo scambio di dati finanziari (SWIFT), a Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) e VTB BANK.
    Questo divieto avrà effetto a partire dal 12 marzo, e si applicherà anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabilito in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente posseduti per più del 50% dalle suddette banche.
     
  • Il divieto a partire dalla data odierna di investire, partecipare o contribuire in altro modo a futuri progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.
     
  • Il divieto a partire dalla data odierna di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro in Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, compresi il governo e la Banca Centrale della Russia, o per l’uso in Russia.
     
  • La sospensione delle trasmissioni delle emittenti Russia Today e Sputnik nel territorio dell’UE.

(MP/am)
 




Prospetto informativo disabili: modifica sanzioni per mancata trasmissione entro il 31 gennaio 2022

clicca qui) entro il 31 gennaio 2022: il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2021.

La novità riguarda la modifica delle sanzioni con decorrenza 1° gennaio 2022, ovvero il decreto ministeriale 194/2021 punisce l’omessa o tardiva trasmissione con una sanzione amministrativa subisce un incremento: dai precedenti 635,11 si passa a 702,43 euro e la maggiorazione per ogni giorno di ulteriore ritardo passa da 30,76 a 34,02 euro.

Dal 2022 sanzionati i soggetti che non consentono pagamenti tramite Pos

A partire dal 1° gennaio 2022, alla “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento, anche da parte dei liberi professionisti, si applicherà la sanzione amministrativa di 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

A prevederlo è un emendamento al Dl 152/2021 – con il quale sono state emanate disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – approvato dalla Commissione Bilancio della Camera nell’iter di conversione in legge, che prevede l’introduzione di un nuovo art. 19-bis rubricato “Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito”.

A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del Dl 179/2012 convertito, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di debito e carte di credito” (inciso che sarà sostituito proprio dall’art. 19-bis comma 1 lett. a) del Dl 152/2021 dal seguente: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”); fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica (e ferme le disposizioni antiriciclaggio del D.lgs. 231/2007).

Tale obbligo, tuttavia, non è a oggi assistito da alcuna sanzione, dal momento che, in primo luogo, il Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di Dm che era stato predisposto in attuazione dell’art. 15 comma 5 del Dl 179/2012 convertito, e che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (in base a tale disposizione, infatti, “con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative”).

L’art. 23 del Dl 124/2019 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”), peraltro, aveva previsto una soluzione sanzionatoria identica a quella ora riproposta che avrebbe dovuto divenire operativa a decorrere dal 1° luglio 2020. Questa disposizione era stata però poi soppressa in sede di conversione in legge.

La condotta sanzionata, comunque, non è quella di non munirsi di un POS (Point of Sale) per consentire il pagamento elettronico, ma la mancata accettazione di tale pagamento. Rispetto a essa, l’aumento del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento, rispetto alla sanzione fissa di 30 euro, è teso ad assicurare adeguata proporzionalità rispetto all’entità degli importi da pagare.

Si precisa, altresì, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981; è espressamente esclusa, però, l’applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. 689/1981. All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto del territorio nel quale le stesse hanno avuto luogo.

Per l’uso di contanti, invece, da gennaio scatterà la soglia di 1.000 euro

In tema di pagamenti, inoltre, occorre tenere presente che, a partire dal prossimo 1° gennaio sarà anche operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante. Si ricorda che l’art. 49 comma 3-bis del Dlgs. 231/2007 – come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. a) del Dl 124/2019 convertito (c.d. Dl “fiscale”) – rispetto al limite al tempo previsto di 2.999,99 euro ha disposto un passaggio intermedio, che ha avuto inizio il 1° luglio 2020 e che si concluderà con la fine dell’anno, con il limite all’utilizzo del denaro contante fissato a 1.999,99 euro. Dall’inizio del 2022, invece, come detto, il limite sarà di 999,99 euro.

Si evidenzia, infine, che, in sede di conversione in legge del Dl 146/2021, il nuovo art. 5-quater, intervenendo sul citato art. 49 comma 3-bis del Dlgs. 231/2007, esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta – attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall’Autorità prevista dall’art. 128-undecies del Dlgs. 385/1993 – ripristinando, a decorrere dal 1° gennaio 2022, quella dettata dal comma 3 del medesimo art. 49 del Dlgs. 231/2007 e pari a 3.000 euro.

(MF/ms)
 




Sanzioni per errata applicazione Reverse Charge

Quale sanzione si applica per l’errata emissione di una fattura in Reverse Charge?

A questa domanda risponde l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 301 del 28.04.2021.

Nel caso specifico la società istante (soggetto estero con posizione Iva in Italia e deposito di merci in Italia) chiede come regolarizzare alcune fatture emesse dalla propria partita Iva comunitaria a clienti con partita Iva italiana in Reverse Charge (articolo 17, comma 2, DP.R. 633/1972), nell’errata convinzione che questi fossero stabili organizzazioni italiane destinatarie delle vendite.

In realtà le società acquirenti, facenti parte di un gruppo, hanno acquistato in Italia non con una stabile organizzazione ma con un’identificazione diretta; pertanto, avrebbero dovuto ricevere dal fornitore estero, tramite la posizione Iva italiana, una fattura con Iva.

Le sanzioni applicabili ai fini Iva per errata emissione di fattura in reverse charge colpiscono in parte il soggetto che ha emesso il documento, ed in parte il soggetto che l’ha ricevuta.

Riassumiamo la disciplina sanzionatoria.

In base alla regola generale (articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997) chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero all’individuazione di prodotti determinati, è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione non può essere inferiore a 500 euro.

Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, un’imposta inferiore a quella dovuta.

La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

In deroga, l’articolo 6, comma 9-bis.2, D.lgs. 471/1997, stabilisce che, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile, l’imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, comma 7 e 8, Dpr. 633/1972, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, Dl. 331/1993, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti Dpr 633/1972, il cedente o il prestatore non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

Pertanto, il cliente che ha assolto l’Iva può detrarla ed il fornitore è soggetto ad una sanzione fissa a partire da 250 euro.

La sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente (circolare 16/E/2017, paragrafo 4).

Secondo la risoluzione 140/E/2010 “la violazione, concernente l’irregolare assolvimento dell’Iva a causa dell’erronea applicazione del regime dell’inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell’imposta relativa alle operazioni attive da «assolvere»“.

Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente.

Diversi sono i casi di inversione contabile, nei quali il debitore di imposta è il cessionario o committente; li abbiamo osservati con l’introduzione dei nuovi codici natura (N6.x) dal 2021 e tipo documento TD16, TD17, TD18 e TD19 obbligatori dal prossimo anno.

In particolare, gli articoli citati nell’articolo 6, comma 9bis.2, D.lgs. 471/1997 sono:

  • l’articolo 17 Dpr 633/1972,
  • l’articolo 34, comma 6, secondo periodo Dpr. 633/1972
  • l’articolo 74, comma 7 e 8, Dpr. 633/1972
  • l’articolo 46, comma 1, Dl. 331/1993
  • l’articolo 47, comma 1, Dl. 331/1993
Si pensi (mutuando l’esempio dalla circolare 16/E/2017, paragrafo 4) alla fattura emessa dall’impiantista che realizza in appalto un impianto idraulico in un giardino, con natura operazione N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi.

Il codice N6.7 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via Sdi per prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter) del decreto Iva.

La fattura viene trattata con Reverse Charge dal cliente che, pertanto, la integra con Iva ed effettua la doppia registrazione negli acquisti e nelle vendite; eventualmente utilizza il tipo documento TD16, ed effettua l’invio allo SdI.

Se il fornitore si accorge, in un secondo momento, che il giardino non è di pertinenza di un edificio, la fattura emessa avrebbe dovuto essere assoggettata ad Iva: la sanzione applicabile sarà quella indicata nell’articolo 6, comma 9bis.2, D.lgs. 471/1997 eventualmente ravvedibile a norma dell’articolo 13, D.lgs. 472/1997.

Si tratta, in particolare, di tutte “le ipotesi in cui l’imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell’inversione contabile … per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione” […]. In base alla ratio della norma, le disposizioni di cui al comma 9-bis.2 non si applicano, invece, nel caso di ricorso all’inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime. In tale evenienza tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente, rispettivamente le sanzioni di cui ai citati commi 1 e 8 dell’art. 6”.

Queste disposizioni in deroga non si applicano, ed il cedente o prestatore è punito con la sanzione della regola generale (di cui al comma 1), quando l’applicazione dell’imposta mediante l’inversione contabile (anziché nel modo ordinario) è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.

Nel caso specifico dell’interpello l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, in quanto l’istante è caduto in errore a causa di imprecise informazioni fornite dai propri clienti non residenti e l’Iva è stata effettivamente assolta in reverse charge.

(MF/ms)
 




Fatturazioni tardive allo Sdi: conviene il ravvedimento?

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha fornito un chiarimento che, sebbene sotto certi aspetti possa apparire scontato, è tuttavia della massima importanza.

Sovente, il contribuente, per le più varie ragioni, può commettere errori che si sostanziano nella tardiva emissione di più fatture (dunque nella tardiva trasmissione delle stesse allo SDI), nonostante le medesime siano state tempestivamente registrate e fatte confluire nella competente liquidazione periodica.
In questo caso, se il contribuente intende sanare la violazione, ha davanti a sé due possibilità: o ravvedersi o attendere l’atto di contestazione della sanzione.
Ciò che rende a volte complicata la decisione è la circostanza seguente: se ci si ravvede non è possibile applicare il cumulo giuridico, istituto di prerogativa esclusiva degli uffici, mentre se si attende l’atto di contestazione delle sanzioni il cumulo viene applicato d’ufficio.
Nel caso esposto, la risposta resa a Telefisco è un po’ laconica, in quanto relativamente alla sanzione applicabile si limita a riportare le sanzioni previste dall’art. 6 del DLgs. 471/97:

  • dal 90% al 180% della maggiore imposta con minimo di 500 euro, in breve quando la violazione ha determinato un mancato versamento dell’IVA (si pensi al classico caso in cui si fattura un importo inferiore a quello reale);
  • da 250 euro a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla liquidazione.
Ogni tardiva fatturazione è una violazione a sé stante, a prescindere dal fatto che sia soggetta a sanzione proporzionale (nel qual caso, sempre per ogni violazione, c’è il minimo di 500 euro) oppure fissa.
Quest’ultima sembra la fattispecie che ci occupa, nonostante la risposta non lo confermi espressamente: da un lato, ci sono state molteplici tardive fatturazioni, dall’altro, non c’è stato riflesso sull’imposta, visto che la liquidazione è stata correttamente eseguita e l’IVA versata.
L’art. 12 del DLgs. 472/97, in una fattispecie come quella in esame, prevede la necessità di applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.
Sanzione fissa se l’IVA è stata versata
Così, ipotizzando che l’Ufficio applichi la sanzione fissa minima (250 euro) e l’aumento da cumulo giuridico minimo (un quarto), se le violazioni sono tante può essere sicuramente conveniente attendere l’atto di contestazione della sanzione. Atto che, bisogna sempre ricordarlo, può essere definito al terzo ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97, sugli importi che risultano dopo l’applicazione del cumulo giuridico (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2015 n. 10, § 6.1).
Invece, se si opta per il ravvedimento, il contribuente non può in autonomia applicare il cumulo giuridico, istituto che, postulando valutazioni discrezionali, è di prerogativa esclusiva degli uffici. Detto diversamente, se si tratta di 1.000 tardive fatturazioni, ci sarà una sanzione di 250 euro per violazione, sia pure ridotta in conseguenza del ravvedimento.

(MF/ms)