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Sanzioni ambientali: aggiornamento del sistema

Una recente legge dello stato italiano, n.147/2025, riscrive il sistema sanzionatorio sulle violazioni ambientali, introducendo nuove e più rigide sanzioni. Molti dettagli sono riportati nella comunicazione di Ecocamere.

Con modifiche della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, si rafforza la funzione preventiva e dissuasiva del sistema, mirando a impedire la prosecuzione di attività economiche inquinanti da parte di soggetti già condannati. 

Le principali novità introdotte dalla Legge n. 147/2025 riguardano:

  • Inasprimento delle pene per abbandono e gestione illecita dei rifiuti;
  • Nuove fattispecie di reato per abbandono in casi particolari e combustione illecita;
  • Nuove sanzioni accessorie e utilizzo della videosorveglianza per accertare le violazioni;
  • Finanziamenti per la bonifica della Terra dei Fuochi.
Per contrastare con maggiore efficacia i fenomeni illeciti ambientali, la nuova legge 3 ottobre 2025, n. 147, in vigore dall’8 ottobre 2025 (conversione con modificazioni del DL 116/2025), non si limita ad apportare modifiche puntuali, ma integra il sistema sanzionatorio su alcune fattispecie ambientali previste nel testo unico ambientale nel Codice penale e anche nel Codice della Strada.

Fra le tante novità, intervengono modifiche al D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti con l’ampliamento dell’elenco dei reati ambientali che comportano responsabilità amministrativa degli enti: 

  • Aumento delle sanzioni pecuniarie per inquinamento, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti;
  • Introduzione di nuove fattispecie: omessa bonifica, impedimento del controllo, attività organizzate per il traffico illecito;
  • Sanzioni interdittive fino all’interdizione definitiva se l’ente è stabilmente utilizzato per commettere reati ambientali;
  • Responsabilità anche per reati colposi, con sanzioni ridotte da un terzo a due terzi con  l’introduzione dell’art. 259-ter nel Codice dell’Ambiente e la previsione che i delitti previsti dagli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 possono essere commessi anche per colpa. 
  • Semplificazione degli obblighi di comunicazione: viene esclusa la rilevanza penale per le irregolarità puramente formali che non compromettono la corretta tracciabilità dei rifiuti (es. art. 258);
  • Limitazione della responsabilità per i reati commessi dal titolare d’impresa: viene eliminata la previsione in base alla quale il titolare d’impresa era automaticamente responsabile, per omessa vigilanza, dei reati commessi dagli autori materiali dell’illecito. 
Completano il quadro alcune disposizioni settoriali:
  • Contrasto all’abbandono dei rifiuti da fumo, dei rifiuti di piccolissime dimensioni (come scontrini o gomme da masticare) e il deposito illegale dei rifiuti su strada, con l’inserimento della disposizione che la contestazione delle violazioni può avvenire in modo differito utilizzando le immagini riprese dalla videosorveglianza;
  • Nuove sanzioni amministrative pecuniarie per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che non comunicano i luoghi di deposito preliminare o i dati relativi ai Raee ricevuti al Centro di Coordinamento RAEE.
Per consultare il testo della Legge 3 ottobre 2025, n. 147, si può accedere alla Gazzetta Ufficiale.

(SN/am)
 




Approvato il modello per riversare il credito ricerca e sviluppo

Con il provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di trasmissione della domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo.

Per effetto dell’art. 19 del DL 14 marzo 2025 n. 25:

  • il termine di presentazione per la domanda di riversamento è stato riaperto sino al 3 giugno 2025 (la precedente scadenza era del 31 ottobre 2024);
  • il pagamento delle somme può, di conseguenza, avvenire in unica soluzione entro il 3 giugno 2025 (prima il termine era il 16 dicembre 2024), oppure in tre rate annuali di pari importo, scadenti il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.
Coloro i quali hanno presentato domanda entro il termine precedente (31 ottobre 2024), ma non hanno pagato gli importi, possono pagare secondo le nuove scadenze.

Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali dal 4 giugno 2025, anche per i contribuenti che hanno fatto domanda entro il termine precedente.

Se l’avviso di recupero è diventato definitivo dal 22 ottobre 2021 a quando viene presentata l’istanza occorre pagare in una soluzione entro il 3 giugno 2025.

Si può invece pagare a rate se l’avviso di recupero non è ancora definitivo quando si presenta l’istanza.

Non possono essere scomputati le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito e la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme (circostanza confermata nel provvedimento del 19 maggio).

La procedura si perfeziona con la trasmissione della domanda e il pagamento intero e tempestivo di tutte le somme. Non basta, quindi, il puntuale pagamento della sola prima rata.

Il riversamento del credito è disciplinato dall’art. 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021.

Se il riversamento avviene nei termini e se la procedura non viene disconosciuta, sono stralciate le sanzioni da indebita compensazione e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; viene anche meno la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

Spesso, la compensazione disconosciuta deriva secondo la prassi dall’utilizzo di un credito inesistente, pertanto, trattandosi del sistema ante DLgs. 87/2024 la sanzione va dal 100% al 200% ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97 del credito e, sul versante penale, il delitto è quello dell’art. 10-quater comma 2 del DLgs. 74/2000 con la conseguenza che il pagamento intero degli importi darebbe luogo non ad una causa di non punibilità bensì ad un’attenuante (cfr. gli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000).

Nel provvedimento si specifica che le Entrate informano la Procura circa il perfezionamento della procedura, così come dell’eventuale inefficacia della medesima.

Premesso tanto, il riversamento riguarda attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, svolte nei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, a condizione però che:

  • siano state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
  • sia stato applicato l’art. 3 comma 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 comma 72 della L. 145/2018;
  • siano stati commessi “errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità”;
  • siano stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Deve trattarsi inoltre di compensazioni eseguite sino al 22 ottobre 2021.

La regolarizzazione è preclusa se il credito è frutto di condotte fraudolente, oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti o in caso di mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito.

Siamo in presenza di casistiche in cui le spese sono state sostenute ma, secondo l’Agenzia delle Entrate, non possono generare il credito di imposta per ricerca e sviluppo per motivi interpretativi.

La domanda va presentata telematicamente entro il 3 giugno 2025 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.

L’importo del credito deve essere riversato senza compensazione mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 5 luglio 2022 n. 34.

Se pende un contenzioso il riversamento è subordinato alla rinuncia al ricorso entro il 3 giugno 2025; ove pendano i termini per il ricorso la domanda vale come rinuncia (art. 5 comma 12 del DL 146/2021 post art. 19 comma 7 del DL 25/2025). Nel modello è stata introdotta la sezione VI in cui vanno indicati gli estremi dei contenziosi pendenti: attenzione perché firmando in sostanza si attesta anche di rinunciare ai contenziosi.
 

(MF/ms)



Le sanzioni per inadempimenti: errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica

I sostituti d’imposta che non hanno adempiuto agli obblighi di trasmissione delle certificazioni uniche 2025 o lo hanno fatto commettendo errori od omissioni posso sfruttare la sanzione alleggerita laddove dovessero ravvedersi nei 60 giorni.

Per il periodo d’imposta 2024, certificazione unica 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 17 marzo (termine spirato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
  • entro il 31 marzo (termine spirato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni dovevano essere consegnate al percipiente comunque entro il 17 marzo, utilizzando non il modello ordinario ma il modello “sintetico”.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore (art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998).

Le sanzioni per inadempimenti, errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate sono fissate all’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998.
 

SANZIONI OMESSA/TARDIVA CU
Omessa, tardiva, errata CU 100 € per ogni certificazione con un max di 50.000 € per sostituto.
Errata trasmissione sanata entro 5 gg dalla scadenza ordinaria Nessuna sanzione.
Trasmissione entro 60 gg dal termine ordinario Sanzione ordinaria di 100 euro per singola certificazione unica ridotta ad un terzo ossia a 33,33 €, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a € 20.000.
Disapplicazione sanzioni La sanzione non si applica anche nell’ipotesi in cui le comunicazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (circolare MEF n. 195/1999).
La sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; Dunque, la trasmissione delle certificazioni corrette la cui scadenza era fissata al 17 marzo deve avvenire entro il 21.3.2025 (5 giorni dal 16.3.2024 – scadenza ordinaria, anche se la scadenza è slittata al 17.3.2025 – vedi circolare AdE 6/2015).
Ravvedimento Ammesso
Cumulo giuridico Non ammesso
Così ad esempio, ipotizzando che il sostituto d’imposta ha omesso di inviare tre CU da “precompilata” entro il 17 marzo e che provveda successivamente alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza (15 maggio): la sanzione sarà pari a 3,70 euro (33,33 euro/9 riduzione lettera a-bis, art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) per ogni CU da sanare. Si prende a riferimento la sanzione base ridotta a 33,33 euro perché siamo nei 60 giorni dalla scadenza ordinaria.

Dopo i 60 gg ma entro i 90 gg si passerebbe alla sanzione di 11,11 € per CU errata/omessa (1/9 di 100 euro).
 
(MF/ms)




Intrastat: chiarimenti su sanzioni e ravvedimento

A seconda della tipologia di violazioni commesse, gli adempimenti connessi agli elenchi Intrastat possono essere sanati o meno in ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Diciamo subito che per le violazioni di tipo statistico ossia relative ai dati di tipo statistico, la norma da prendere in considerazione è l’art. 34, comma 5, del D.L. n. 41/1995, che rinvia all’art. 11 del D.Lgs. n. 322/1989 il quale stabilisce una sanzione: da 206 a 2.065 euro per le violazioni commesse da persone fisiche; da 516 a 5.164 euro in caso di enti e società.

Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.

Per tale tipo di violazioni che non hanno natura tributaria non è ammesso il ravvedimento operoso.

Per le violazioni di tipo fiscale invece si potrà ricorrere al ravvedimento.

La sanzione va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun degli elenchi non trasmessi o trasmessi in ritardo (art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997).

Viene sanzionata anche la tardività nell’invio e la violazione non è mai meramente formale (Agenzia delle Entrate, ris. 16 febbraio 2005, n. 20).

La sanzione è ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici.

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

Sulle sanzioni dovranno essere calcolate le riduzioni da ravvedimento.
 

Correzione Intrastat Omesso/invio tardivo
 
Riduzione
 
Importo da versare Ipotesi di ravvedimento
1/9 € 55,56 Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
1/8 € 62,50 Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/7 € 71,43 Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
Ecc.  
Non si applica l’abbattimento a 1/10 perché tale riduzione riguarda solo la presentazione delle dichiarazioni.
 
(MF/ms)



Cessioni Intra, dubbi sulla data di decorrenza per la prova dell’avvenuto trasporto

L’art. 2 del DLgs. 87/2024 ha definito un nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Con la modifica dell’art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97, è stata introdotta una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione descritta non è prevista, tuttavia, se nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

La normativa è allineata a quella già vigente (sebbene anch’essa revisionata dal DLgs. 87/2024) per le cessioni all’esportazione.

Anche per tali operazioni non imponibili, difatti, se il trasporto o la spedizione dei beni al di fuori del territorio dell’Ue non avviene entro 90 giorni, è prescritta una sanzione del 50% dell’imposta non applicata (prima del DLgs. 87/2024 la sanzione era, invece, compresa tra il 50% e il 100% dell’imposta).

Si precisa che la nuova disciplina concerne le sole cessioni intracomunitarie il cui trasporto o spedizione è a cura (o per conto) del cessionario, il cui regime di non imponibilità IVA è previsto dall’art. 41 comma 1 del DL 331/93 (nell’ambito della stessa norma che regola le cessioni “curate” dal cedente).

Ciò non di meno, gli operatori dovranno porre attenzione anche a quelle vendite, i cui beni sono destinati a un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sono originariamente concepite con il trasporto a carico del cedente. Nella prassi commerciale può, infatti, accadere che, nelle more dell’avvio del trasporto o spedizione, sia il cessionario a ritirare i beni presso la sede del cedente stesso (in ragione, generalmente, di sopravvenute esigenze organizzative o logistiche).

Sul piano della decorrenza, l’art. 5 del DLgs. 87/2024 prescrive che le disposizioni di modifica al D.Lgs. 471/97 “si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.

Il contenuto della norma si presta a due possibili interpretazioni.

La più immediata potrebbe condurre a ritenere che il nuovo regime sanzionatorio, introdotto per le cessioni intracomunitarie, riguardi le sole cessioni il cui momento di effettuazione si è verificato a partire dal 1° settembre 2024 (escludendo, quindi, quelle “effettuate” in precedenza, ancorché il termine di 90 giorni per fornire la prova decorra successivamente a tale data).

Se si segue questo criterio interpretativo si dovrebbe, in sostanza, considerare quale data della violazione quella in cui la cessione si considera effettuata a norma dell’art. 39 del DL 331/93 e quindi:

  • in linea generale, la data di inizio del trasporto o spedizione dal territorio dello Stato italiano (fatta eccezione per le cessioni con effetti traslativi o costitutivi differiti e per le cessioni in dipendenza di un contratto di “call-off stock”);
  • la data di emissione della fattura, se anteriore all’inizio del trasporto o spedizione, nei limiti dell’importo fatturato.
Possibile includere i beni consegnati prima del 1° settembre

Una diversa e forse più ragionevole tesi porterebbe, invece, a includere nella nuova disciplina sanzionatoria tutte le cessioni intracomunitarie per le quali il termine di 90 giorni (entro il quale fornire la prova di uscita dei beni dal territorio nazionale) non è ancora decorso al 1° settembre 2024 (sebbene il momento di effettuazione della cessione si sia realizzato prima di tale data).

Sarebbe, ad esempio, il caso di beni che sono stati consegnati al cessionario per il trasporto o spedizione all’estero il 7 agosto 2024, per i quali non è pervenuta entro 90 giorni (7 novembre 2024) la prova di arrivo della merce in un altro Stato membro. Se i beni non sono giunti a destinazione e in assenza di una regolarizzazione della fattura (con versamento dell’IVA che non era stata applicata), si renderebbe quindi dovuta la nuova sanzione pari al 50% dell’imposta.

Questa impostazione avrebbe, dunque, un ambito applicativo più ampio sul piano temporale e meriterebbe di trovare conferma espressa da parte dell’Amministrazione finanziaria.
 

(MF/ms)




Le novità introdotte dal Decreto Omnibus

Nella seduta del Senato del 1° ottobre 2024, è stata votata la fiducia – con 98 voti favorevoli, 66 contrari e un’astensione – posta dal Governo sull’approvazione, nel testo definito dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, del DdL di conversione del D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto “Omnibus”). 

Tra le modifiche introdotte nel testo figura una particolare forma di ravvedimento per i periodi d’imposta ancora accertabili, destinato ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

Prospetto in allegato.

(MF/ms)




La riforma delle sanzioni tributarie

Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87, le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo operano, senza eccezioni, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quindi dal 1° settembre 2024.

Il menzionato decreto ha riformato le sanzioni tributarie rendendole, nel complesso, meno onerose ma, nel contempo, ha reso inapplicabile il c.d. favor rei.

Le modifiche riguardano sia la parte generale sia la parte relativa alle violazioni sulle singole imposte.

Considerato che le nuove misure operano per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ne deriva che:

  • per ravvedere gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle ritenute operate in agosto oppure dell’IVA mensile di agosto (il cui termine di versamento scade il 16 settembre), la sanzione sarà del 25% e non del 30% (per i ritardi contenuti nei 90 giorni, la sanzione è dimezzata diventando del 12,5%);
  • per ravvedere le omesse o infedeli fatturazioni commesse a partire da questo mese, la sanzione non sarà più del 90% ma del 70% e il minimo, per ciascuna operazione, non sarà più di 500 euro ma di 300 euro.

La violazione da omessa/infedele fatturazione dà, come di consueto, luogo a una dichiarazione infedele sia per quanto riguarda il modello REDDITI 2025 (riferito all’anno 2024) che per quanto riguarda il modello IVA 2025 (sempre riferito all’anno 2024).

Per l’IVA, opera il cumulo giuridico tra l’art. 6 del DLgs. 471/97 (violazione sulla fatturazione) e l’art. 5 del DLgs. 471/97 (dichiarazione infedele).

Se ciò è vero sul lato “attivo” (contribuente che omette di fatturare o fattura con corrispettivi più bassi), altrettanto non può più dirsi per il lato “passivo” (contribuente che detrae in sede di liquidazione periodica un’IVA ad esempio indetraibile o su beni non inerenti).

Ciò in quanto, per encomiabile scelta legislativa, l’infedele dichiarazione assorbe la violazione a monte sull’indebita detrazione, quindi ci sarà solo la sanzione dell’art. 5 del DLgs. 471/97, e non entrambe le sanzioni sia pure temperate dal cumulo giuridico.

Relativamente alle violazioni dichiarative, per ravvedere, nell’anno 2025 o negli anni ancora successivi, l’infedele dichiarazione modello REDDITI 2024, IRAP 2024 o 770 2024 (dichiarazioni relative all’anno 2023), si dovrà prendere come sanzione base il 70% con minimo di 150 euro (250 euro per il 770), e non più il 90%.

Per quanto riguarda l’omessa dichiarazione, la sanzione avrà una pena “fissa” del 120% (e non più dal 120% al 240%), tuttavia rimane lo sbarramento temporale dei 90 giorni per il ravvedimento.

In assenza di indicazioni contrarie, sia per l’omessa dichiarazione sia per la dichiarazione infedele dovrebbe rimanere fermo il ravvedimento semplificato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2012 n. 42 se ci si ravvede nei 90 giorni.

Rammentiamo che, indipendentemente dal ravvedimento operoso:

  • se la dichiarazione omessa viene presentata prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, la sanzione è del 75%;
  • se la dichiarazione infedele è oggetto di integrativa prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, la sanzione è del 50% con minimo di 150 euro.

Per quanto riguarda la parte generale, si segnalano le seguenti novità:

  • il cumulo giuridico (sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da 1/4 al doppio) opera per tutti in casi in cui con diverse azioni si commettono violazioni della stessa disposizione, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di violazioni formali;
  • se vengono commesse violazioni della stessa indole su più anni (si pensi all’omesso quadro RW reiterato in più anni), il cumulo opera applicando sia l’aumento dalla metà al triplo sia l’aumento da un 1/4 al doppio, e non solo quest’ultimo;
  • onde stabilire se una violazione abbia carattere meramente formale (e, quindi, non sia sanzionabile) occorre avere un approccio concreto;
  • le somme oggetto di definizione al terzo delle sole sanzioni potranno essere rateizzate in 8 rate trimestrali, elevate a 16 per gli importi che superano nel complesso i 50.000 euro.

Nuove sanzioni per i modelli REDDITI, IRAP e 770 2024

Molto importanti sono le innovazioni in tema di ravvedimento operoso, sempre operanti per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

In primo luogo, se si ravvede una violazione oltre l’anno oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, in assenza di controlli la riduzione della sanzione sarà sempre a 1/7 del minimo (prima, invece, era a 1/7 del minimo o a 1/6 del minimo a seconda di quando ci si ravvedeva).

Oltre a ciò, anche con l’ausilio di applicativi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in sede di ravvedimento, come avviene per l’accertamento con adesione, il cumulo giuridico sarà ammesso ma limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.

Nella tabella in allegato vengono riepilogate le modifiche apportate alle principali violazioni, distinguendo il contesto ante e post 1° settembre 2024.

(MF/ms)




Riforma sanzioni amministrative e tributarie: dall’1 settembre 2024 ravvedimento meno oneroso

Il DLgs. 87/2024 ha apportato una significativa riforma delle sanzioni amministrative tributarie rendendo, nel complesso, le sanzioni stesse meno onerose. Quanto esposto ha ovviamente riflesso sul versante del ravvedimento operoso.

Bisogna in primo luogo rammentare che ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 87/2024, le novità operano per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Pertanto, se, ad esempio nel 2025, il contribuente intende ravvedere una violazione commessa nel modello REDDITI 2023 (si pensi alla classica mancata dichiarazione di ricavi o compensi, o alla deduzione di costi non inerenti), dovrà tenere conto della vecchia normativa non solo ai fini delle sanzioni ma anche per quanto riguarda il ravvedimento operoso.

Il DLgs. 87/2024 ha, infatti, modificato il ravvedimento operoso ma le relative novità operano anch’esse per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024.

Bisogna quindi prestare particolare attenzione nel momento in cui si intenderà procedere con il ravvedimento, dovendosi distinguere lo scenario ante e post 1° settembre 2024.

Ipotizziamo che un contribuente abbia commesso una dichiarazione infedele nel modello REDDITI 2021 (relativo all’anno 2020) e che intenda ravvedersi entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2024 (relativo all’anno 2023).

Occorrerà, oltre alla dichiarazione integrativa, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte a 1/6:

  • per quanto riguarda la disciplina sostanziale, la dichiarazione infedele soggiace ancora al minimo del 90% (art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024);
  • per quanto riguarda il ravvedimento, si tratta di rimozione della violazione oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione medesima è stata commessa, per cui la riduzione della sanzione sarebbe a 1/6 del minimo quand’anche il ravvedimento avvenisse dopo il termine di presentazione del modello REDDITI 2024, sempre che intervenga entro i termini di decadenza e prima dell’accertamento (art. 13 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97 ante DLgs. 87/2024).

Trattandosi di violazione commessa nello scenario ante DLgs. 87/2024:

  • per quanto riguarda la dichiarazione infedele, non opera il minimo di sanzione del 70% né l’ulteriore riduzione della sanzione derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa prima del controllo fiscale (art. 1 commi 1 e 2-bis del DLgs. 471/97 post DLgs. 87/2024);
  • per quanto riguarda il ravvedimento, non opera ancora la più favorevole riduzione a 1/7 prevista ogniqualvolta il ravvedimento avvenga oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa (art. 13 comma 1 lett. b-bis) del DLgs. 472/97 post DLgs. 87/2024).

Attenzione alla corretta riduzione da ravvedimento

Il DLgs. 87/2024 ha infatti eliminato la riduzione “intermedia” a 1/7 per le violazioni sanate entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Se si sfora il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa la riduzione sarà sempre a 1/7 del minimo, essendo venuta meno, a questi fini, la riduzione a 1/6 del minimo (operante, nel sistema precedente, per il ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa).

Ove, per errore, il contribuente dell’esempio esposto applicasse la riduzione da ravvedimento sul minimo del 70% o applicasse la più favorevole riduzione da ravvedimento a 1/7 del minimo (in luogo di quella a 1/6), potrebbe vedersi disconosciuto il ravvedimento.

Prendendo l’esempio della dichiarazione infedele, le novità operano per le violazioni commesse dal modello REDDITI 2024 in poi.
 
 
 
 
 

Violazioni commesse
sino al 31 agosto 2024
Violazioni commesse
dal 1° settembre 2024
Riduzione sanzioni Ambito applicativo
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione (invariato) 1/10 del minimo Solo tardivi versamenti
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato) 1/9 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (invariato) 1/8 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione 1/6 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/6 del minimo Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise
Ravvedimento dopo il PVC 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e
accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (invariato) 1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione

(MF/ms)
 
 




Webinar: “Pacchetto sanzioni Russia: come continuare a fornire i clienti russi nel rispetto delle nuove normative”

Si segnala webinar organizzato dal sistema camerale lombardo in collaborazione con la rete europea Enterprise Europe Network (EEN) sul tema  “Pacchetto sanzioni Russia: come continuare a fornire i clienti russi nel rispetto delle nuove normative. la check list”

 

L’incontro è previsto per il giorno martedì 23 luglio 2024 h. 10:00-11:00.

Riportiamo link per info ed iscrizione: cliccare qui

(MP/ms)




Approvato il decreto sanzioni tributarie

Approvato dal Governo, in via definitiva, nel corso del Consiglio dei Ministri n. 82 del 24 maggio 2024 , il Decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario (A.G. n. 144), emanato in attuazione dei princìpi di cui all’art. 20 della Legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).

Lo schema in esame è composto di 7 articoli:

  • l’art. 1 concerne le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali,
  • l’art. 2 apporta modifiche al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, avente ad oggetto la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
  • l’art. 3 reca modifiche al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, avente ad oggetto le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, mentre
  • l’art. 4 novella diverse disposizioni normative, aventi ad oggetto la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti,
  • l’art. 5 indica la decorrenza dell’efficacia di alcune disposizioni,
  • l’art. 6, contiene le disposizioni finanziarie,
  • l’art. 7 disciplina l’entrata in vigore

In allegato le novità in sintesi.

(MF/ms)