In scadenza il pagamento della seconda rata dell’IMU 2023
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2023.
Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno 2023 e del 18 dicembre 2023, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2024.
I comuni, per situazioni particolari e con proprio regolamento, possono stabilire differimenti di termini per i versamenti.
Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:
- il modello F24;
- apposito bollettino di c/c postale;
- la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.
La dichiarazione IMU
Entro il 30 giugno 2024, dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2023, la dichiarazione IMU 2024.
La dichiarazione:
- va presentata solo con riferimento all’anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta;
- ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Alcune novità 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia.
Tra gli immobili esenti da IMU rientrano quindi, dal 2023, anche gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:
- sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di:
- violazione di domicilio e
- invasione di terreni o edifici oppure
- per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
La riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% – art. 1, comma 743, Legge n. 234/2021).
Ogni anno vanno comunque verificate condizioni specifiche e/o territoriali.
Il ravvedimento operoso
Chi non riuscisse a versare l’IMU entro le scadenze previste, potrà effettuarlo in ritardo, avvalendosi del ravvedimento operoso, con l’applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori.
In sintesi:
- regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
(MF/ms)