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In partenza la certificazione delle attività R&S

Con un comunicato stampa pubblicato il 19 settembre 2023, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha annunciato la firma del DPCM che regola il funzionamento della procedura di certificazione delle attività R&S ex art. 23 commi 2–5 del DL 73/2022.
L’art. 23 comma 2 del DL 73/2022 ha previsto che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti (effettuati o da effettuare), ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ex art. 1 commi 200-202 della L. 160/2019 (applicabile dal 2020) e al credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 (applicabile fino al 2019).
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dall’art. 1 commi 203, 203-quinquies e 203-sexies della L. 160/2019.
A tal fine, doveva essere emanato un apposito DPCM, teoricamente entro 30 giorni dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022).
L’emanazione del DPCM è quindi attesa da parecchio tempo dagli operatori, posto che l’ottenimento di tale certificazione consentirà alle imprese di applicare i crediti R&S in condizioni di certezza operativa.

La certificazione, infatti, esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione, dovranno essere dichiarati nulli.
In base alla bozza del DPCM in circolazione, il decreto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta.
Per l’effettiva operatività della certificazione occorrerà, in ogni caso, attendere un decreto direttoriale del MIMIT, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del DPCM, che dovrà definire alcuni aspetti procedurali.
Con riguardo ai soggetti abilitati al rilascio della certificazione, viene prevista l’istituzione di un apposito albo, tenuto presso il MIMIT, al quale potranno iscriversi le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
Il decreto direttoriale del MIMIT dovrà stabilire le modalità e i termini per la richiesta di iscrizione, nonché le regole per la gestione di tale albo.
Il DPCM definisce, inoltre, il contenuto della certificazione, la quale dovrà riportare informazioni sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di realizzazione, oltre alle motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità ai crediti R&S.

Con riferimento agli aspetti procedurali, stando alla bozza del DPCM, è previsto che l’impresa che intenda avvalersi della procedura di certificazione in relazione agli investimenti ammissibili ai crediti R&S ne faccia richiesta al MIMIT, utilizzando l’apposito modello e secondo le modalità di invio che saranno definiti con successivo DM. In particolare, l’impresa dovrà indicare il soggetto incaricato dell’attività di certificazione e la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso.
La richiesta potrà essere inoltrata solo a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti R&S non siano già state constatate con un processo verbale o con un atto impositivo.
La certificazione dovrà poi essere inviata al MIMIT dal soggetto certificatore, entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa, secondo le modalità informatiche che saranno definite con il successivo decreto direttoriale.

Linee guida dal MIMIT entro fine anno
La certificazione dovrà essere predisposta dal soggetto certificatore sulla base dei criteri e delle regole previsti negli artt. da 2 a 5 del DM 26 maggio 2020, nonché in coerenza con le Linee guida che dovrebbero essere elaborate e pubblicate dal MIMIT entro il prossimo 31 dicembre. Sempre al MIMIT spetterà il compito di vigilare e verificare la correttezza delle certificazioni rilasciate.
 
(MF/am)