Il prossimo 30 aprile scade il termine per presentare la domanda di
rottamazione dei ruoli, disciplinata dall’art. 1 commi 231 ss. della L. 197/2022.
Tale termine, infatti, non è stato prorogato dal Dl 34/2023, che ha invece posticipato al 30 settembre i termini per fruire del ravvedimento operoso speciale e per la definizione delle liti pendenti.
La rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 è più favorevole delle precedenti: infatti, oltre alle sanzioni e agli interessi di mora, sono abbattuti tutti gli interessi compresi nei carichi nonché gli aggi di riscossione.
Sono quindi stralciati di diritto gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli aggi per l’intero, a differenza delle versioni precedenti, in cui erano abbattuti i soli interessi di mora e gli aggi corrispondenti alle somme abbattute.
La rottamazione riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o da avvisi di addebito INPS.
Per quanto riguarda le Casse di previdenza private, vi rientrano solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso, come ad esempio la Cassa forense e la Cassa dei ragionieri (la Cassa dei dottori commercialisti, invece, non si è avvalsa di questa facoltà, quindi i relativi ruoli non sono rottamabili).
Tra le esclusioni degne di nota figurano i carichi riguardanti i dazi doganali e l’IVA all’importazione, mentre dovrebbero rientrare quelli sulle accise (la L. 197/2022 non ha riproposto una rottamazione specifica per questi carichi, come invece fatto dall’art. 5 del Dl 119/2018).
Anche i ruoli inerenti a sanzioni non tributarie/contributive beneficiano della rottamazione, ad esempio quelle irrogate per violazioni del Codice della strada, ma in tal caso il beneficio consiste nello stralcio degli interessi, delle maggiorazioni ex art. 27 comma 6 della L. 689/81 e degli aggi di riscossione.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzionalità che consente di inoltrare richiesta per conoscere quali carichi sono rottamabili e il costo della rottamazione, in via anticipata.
La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’applicativo messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (utilizzabile anche da chi non è in possesso della c.d. identità digitale).
Non è possibile presentare domanda via PEC, salvo lo specifico caso dei debitori sottoposti a procedura di sovraindebitamento.
Devono presentare domanda anche coloro i quali hanno optato per una precedente rottamazione e sono decaduti, non essendoci una riliquidazione d’ufficio delle rate.
La domanda va presentata altresì quando la rottamazione non ha costi, il che si verifica per i carichi relativi a sole sanzioni o a soli interessi.
Nella domanda, come di consueto, bisogna impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti e si manifesta la volontà di pagare ratealmente, in massimo 18 rate.
Le somme verranno liquidate d’ufficio entro il 30 giugno 2023.
Fermo il termine del 30 aprile 2023 è possibile presentare distinte domande di rottamazione dei ruoli.
Ogni domanda, è bene precisarlo, dà luogo a un distinto piano di rateazione quindi se si decade da un piano la rottamazione viene meno solo per esso e non anche per gli altri, relativamente ai quali si stanno pagando le rate per intero e nei termini.
La scelta di dividere i piani di dilazione può servire, ad esempio, per “blindare” il DURC.
Se ci sono carichi INPS, il debitore può presentare domanda e pagarli tutti subito, scongiurando così l’evenienza che questo venga meno per effetto di successivi inadempimenti nei pagamenti.
È possibile, sempre entro il 30 aprile, integrare una domanda già presentata cambiando la modalità di pagamento (da in unica soluzione a rateale o viceversa).
La rottamazione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate, sicché l’inadempimento, anche esiguo, in relazione al pagamento di una sola rata causa la decadenza e la riemersione del debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi.
È tuttavia possibile fruire ancora della dilazione delle somme ai sensi dell’art. 19 del Dpr 602/73.
Possibile sapere in anticipo il costo e diversificare le domande
Rammentiamo che la rottamazione riguarda i soli carichi affidati all’Agente della riscossione “nazionale”, non quindi gli accertamenti esecutivi e le ingiunzioni fiscali degli enti che riscuotono in proprio o mediante concessionario locale.
Trattasi di una evidente e ingiustificata disparità di trattamento, che, anni fa, era stata ritenuta costituzionalmente legittima in ragione dell’esigenza di sopprimere la vecchia Equitalia S.p.a. in vista del subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Corte Cost. 14 febbraio 2018 n. 29), esigenza che oggi non esiste più.
Il Dl 193/2016 aveva previsto la possibilità, per gli enti territoriali, di deliberare una loro rottamazione, possibilità che non è stata riproposta né dal Dl 119/2018 né dalla L. 197/2022.
(MF/ms)