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Agenzia Entrate: in arrivo le comunicazioni di anomalie sulla dichiarazione Iva 2023, anno 2022

Le comunicazioni di anomalia IVA che stanno arrivando in questi giorni ai contribuenti sono “lettere di compliance” con cui l’Agenzia delle Entrate segnala scostamenti tra dati dichiarati (quadro VF) e dati presenti nelle banche dati IVA (fatture elettroniche e bollette doganali).

Non sono veri e propri avvisi di accertamento, ma inviti a verificare e, se necessario, a regolarizzare con ravvedimento operoso.

Cosa contestano le nuove lettere 

L’Agenzia evidenzia che l’IVA ammessa in detrazione indicata nel quadro VF della dichiarazione IVA risulta superiore all’imposta risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali di importazione.

La ricostruzione avviene incrociando i dati delle fatture elettroniche di acquisto e delle importazioni con quanto indicato nei righi del quadro VF relativi all’IVA detraibile.

Dove si trovano i dettagli dell’anomalia – Oltre alla PEC o alla lettera, il dettaglio dell’anomalia è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Cassetto fiscale” > “L’Agenzia scrive”, nonché nel portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA”. Nel cassetto fiscale è possibile visualizzare i dati utilizzati per il confronto (importi IVA su fatture e bollette) e confrontarli con quanto riportato nella dichiarazione.

Le opzioni per il contribuente – Il contribuente può:

  • ritenere non corretta la ricostruzione dell’Agenzia, contattare i numeri indicati e trasmettere documentazione a supporto tramite il canale telematico CIVIS (accessibile dall’area riservata, sezione “Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo”).
  • riconoscere l’errore e regolarizzare presentando dichiarazione IVA integrativa e versando maggiore IVA, interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso, indicando nel modello F24 il codice atto riportato nella comunicazione.
Come funziona il ravvedimento in questo caso 

Trattandosi di violazioni riferite al 2022, il ravvedimento segue la disciplina dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 nella versione previgente alle modifiche del D.Lgs. n. 87/2024, come espressamente richiamato in calce alla comunicazione.

Oltre alla maggiore IVA devono essere versate le sanzioni per infedele dichiarazione IVA e i relativi interessi, con riduzione in funzione del tempo trascorso, così da prevenire controlli più invasivi.

Strumenti operativi: deleghe, cassetto e CIVIS – Il contribuente può delegare fino a due intermediari alla consultazione del cassetto fiscale seguendo le procedure descritte (funzionalità Entratel/Fisconline, delega cartacea con codice di attivazione o richiesta presso gli uffici). Tramite CIVIS è possibile inviare in formato PDF/A o TIF/TIFF la documentazione utile a giustificare le incongruenze, ottenendo protocollo di invio e successiva ricevuta con l’esito dell’acquisizione dei file.
Per confermare quanto riportato nel quadro VF e chiudere l’anomalia, è necessario preparare un set di documenti che provi in modo puntuale l’IVA effettivamente detraibile e consenta al funzionario di comprendere la liquidazione.

Documenti di base da allegare

  • Copia della comunicazione ricevuta (con Id comunicazione e codice atto), utile per l’aggancio della pratica in CIVIS e per l’indicazione in F24.
  • Prospetto di riconciliazione quadro VF: tabella che allinei, rigo per rigo, l’IVA detraibile dichiarata con i totali IVA da fatture elettroniche ricevute e da bollette d’importazione, evidenziando le rettifiche proposte.
  • Estratti registro acquisti e schede contabili IVA dell’esercizio interessato, con evidenza dei documenti rilevanti per l’anomalia.
Fatture e importazioni
  • dossier fatture elettroniche di acquisto: elenco completo dei documenti con numero, data, controparte, imponibile e IVA, in coerenza con i dati “Fatture e Corrispettivi” (CSV/PDF di consultazione e, se necessario, copia delle fatture)
  • prospetti doganali: riepilogo ai fini contabili delle dichiarazioni di importazione (prospetto ADM), idoneo alla registrazione e alla prova dell’IVA pagata in dogana
  • eventuali note di credito/debito correlate e prova di registrazione, se hanno inciso sulla detrazione.
(MF/ms)



Rottamazione ruoli: entro il 30 aprile la domanda di riammissione

L’art. 3-bis del DL 202/2024, conv. L. 15/2025, ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022, riservata ai soggetti che avevano presentato la domanda entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Non sono pertanto riammessi i debitori che hanno pagato puntualmente le rate, per i quali rimane l’obbligo di pagare le rate stesse come da piano originario.

Tale rottamazione riguardava i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e comportava lo stralcio di interessi (sia quelli compresi nei carichi sia quelli di mora), aggi e sanzioni.

Per quanto riguarda la procedura, bisogna tenere a mente i seguenti termini:

  • entro il 30 aprile occorre trasmettere la domanda;
  • entro il 30 giugno ci sarà la liquidazione d’ufficio degli importi da pagare;
  • il 31 luglio scade il termine di pagamento della prima rata o della totalità delle somme.
Le successive rate scadono il 30 novembre 2025, poi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 (art. 3-bis comma 2 del DL 202/2024).

Onde mantenere i benefici della rottamazione occorre il tempestivo e integrale pagamento della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.

Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Il debitore, accedendo nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, può verificare quali sono i carichi che possono beneficiare della riammissione. Il servizio propone in automatico solo le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto dell’originaria domanda di rottamazione, per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione (non trattandosi di una nuova rottamazione, non è possibile aggiungere carichi non compresi nelle originarie domande).

La trasmissione può avvenire solo in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della c.d. “identità digitale” attraverso l’area pubblica.

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.

È possibile specificare se si trasmette la domanda in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/erede, nonché in qualità di obbligato solidale o comunque di soggetto tenuto a trasmettere la domanda in virtù di una riorganizzazione aziendale.

Se si vuole inserire nella richiesta di riammissione tutti i documenti inclusi nelle precedenti domande di rottamazione basta cliccare sulla voce “Seleziona tutti”.

In alternativa, è possibile selezionare il numero di documento e scegliere nella “maschera” proposta di includerlo interamente o per singolo carico.

Opportuno lo spacchettamento delle domande

Sembra possibile non solo la scelta di quali cartelle di pagamento/avvisi di accertamento/avvisi di addebito contenuti nella singola domanda di rottamazione includere nella riammissione, ma anche la scelta di quali debiti, contenuti nel singolo carico, riammettere.

Si pensi alla cartella di pagamento che portava a riscossione diversi ruoli, ad esempio su due annualità IVA.

Così facendo, il debitore può, ad esempio, rottamare un carico e continuare o iniziare il contenzioso con riferimento a un altro. Si pensi alla situazione in cui, per alcuni carichi, si ritenga maturata la prescrizione e per questa ragione sia opportuno il ricorso contro l’intimazione ad adempiere nel frattempo notificata.

Il debitore può anche avere interesse a presentare diverse domande: per ciascuna verrà notificata una distinta liquidazione con annesso piano di dilazione (pare che il sistema di trasmissione consenta questa possibilità).

Ove il debitore non avesse i fondi per onorare tutte le rate, l’inadempienza non comprometterebbe gli interi carichi oggetto di riammissione, ma solo i carichi inerenti alla domanda la cui rata non è stata pagata.
 

(MF/ms)




Rottamazione Quater

Con un comunicato stampa dell’11 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota l’approvazione e la messa a disposizione dell’applicativo telematico per chiedere la riammissione alla rottamazione dei ruoli la cui domanda va presentata entro il 30 aprile 2025.

Sono altresì state pubblicate alcune FAQ relative all’argomento.

L’art. 3-bis del DL 202/2024 conv. L. 15/2025 ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater) riservata ai soggetti che avevano presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nei pagamenti.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della precedente, pertanto come rammentato nelle FAQ la riammissione non può riguardare:

  • carichi che non erano stati inclusi nella originaria domanda;
  • carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, in quanto consegnati oltre il 30 giugno 2022.
Sempre nelle FAQ si ribadisce che la riammissione concerne i contribuenti che non solo hanno presentato domanda per la rottamazione-quater, ma che sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31 dicembre 2024, quindi:
  • sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31 dicembre 2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche se non hanno pagato nulla sempre che abbiano presentato la domanda, aspetto messo in evidenza nelle FAQ);
  • non sono riammessi i debitori che hanno pagato nei termini le rate oppure le hanno pagate tardi ma senza sforare il limite di tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 1 comma 244 della L. 197/2022 (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata scaduta a fine febbraio e le successive, secondo il piano di rateazione ordinario).
La decadenza deve specificamente riguardare la rottamazione-quater ex L. 197/2022, quindi non sembra possano essere riammessi i debitori decaduti dalla rottamazione-ter ex DL 119/2018 o dal saldo e stralcio ex L. 145/2018 (salvo questi debitori avessero poi presentato domanda per la rottamazione-quater).

Le modalità di accesso alla riammissione sono molto simili alla rottamazione-quater.

Infatti, la trasmissione della domanda (il cui termine come detto scade a fine aprile) può avvenire solo in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della “identità digitale” nella c.d. area pubblica.

Il modello non va quindi trasmesso per posta elettronica, essendo ciò previsto solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento. Occorre specificare i recapiti (indirizzo o PEC) e allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall’area riservata.

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.

Onde presentare la domanda, se si passa attraverso la c.d. area pubblica bisogna indicare il numero della “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata al debitore. Inoltre, bisogna indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito compresi in tale comunicazione.

Invece, se si entra nella c.d. area riservata è sufficiente indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito per i quali si intende beneficiare della riammissione.

Da ciò sembra potersi dedurre che il debitore possa beneficiare della riammissione in merito anche solo ad alcuni debiti indicati nell’originaria domanda, onorando gli altri nelle forme ordinarie oppure continuando a coltivare il contenzioso con riferimento a questi.

Pertanto, se la domanda comprendeva cinque cartelle, è possibile fruire della riammissione per tre.

A un primo esame delle informazioni presenti sul sito, non è invece chiaro se si possa “spacchettare” la domanda di rottamazione originaria, ottenendo così due piani di dilazione relativi a debiti contenuti nella medesima domanda, in modo che, se si decade da uno l’altro rimanga in piedi.

Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:

  • le prime due il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025;
  • le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Si può pagare in una soluzione entro il 31 luglio 2025.

Il tardivo versamento delle rate, contenuto nei cinque giorni, non ha effetti pregiudizievoli (art. 1 comma 244 della L. 197/2022, richiamato dall’art. 3-bis).

Presentata la domanda il debitore è considerato adempiente e non possono essere disposti pignoramenti né fermi o ipoteche e, inoltre, non opera il blocco dei pagamenti delle P.A. e può essere rilasciato il DURC.

Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda, mentre non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari avviate, salvo ci sia stato incanto con esito positivo.
 

(MF/ms)




Rottamazione “Quater”: in estremis la proroga al 15 settembre

Il MEF, con comunicato n. 96 del 5 agosto 2024, annuncia finalmente la proroga del versamento della rata della rottamazione-quater.

Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato in G.U. n. 182 del 5 agosto 2024, all’art. 6, ha sancito ufficialmente il differimento al 15 settembre 2024.

Scaduto il termine iniziale del 5 agosto, la proroga della scadenza della 5° rata della rottamazione-quater, ex art. 1, commi 231-252, Legge n. 197/2022, avrà dunque effetto retroattivo. 

La proroga è stata inserita nel decreto del CPB – D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 – recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, che recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Ci sarà, in particolare, il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della c.d. “rottamazione-quater”, con scadenza 31 luglio 2024.

Si precisa, infine, che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della rottamazione-quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine in proroga o per importi parziali, si perderanno i benefici della rottamazione e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
 

Proroga rottamazione delle cartelle (nuove scadenze 2024+5 gg di tolleranza)
 
 
Contribuenti “ordinari”
1°, 2° e 3° rata  15 marzo
4° rata  31 maggio 
5° rata  15 settembre 2024  (+ tolleranza  5 gg.)
6° rata  30 novembre
 
Contribuenti dei territori alluvionati
1° e 2° rata  15 marzo
3° rata  31 maggio
4° rata 31 agosto
5° rata  31 ottobre
 

Rimasta al 31 agosto la scadenza della 4° rata per i contribuenti dei territori alluvionati.
Si ricorda che i residenti dei territori alluvionati, in base all’ art. 1, c. 9 , del D.L. n. 61/2023, ultimo capoverso (vedi allegato 1 dello stesso decreto), beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie della sanatoria in parola.  Tali soggetti, entro il 31 maggio dovevano pagare la 3° rata, la 4° come detto scaduta invece a fine agosto. 

(MF/ms)
 




Divieto di compensazione per i ruoli sopra i 100 mila euro senza pagamenti parziali

Per effetto dell’art. 37 comma 49-quinquies del DL 4 luglio 2006 n. 223 (introdotto dalla L. 213/2023), “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”.

Il divieto opera dal 1° luglio 2024.

Ove siano presenti carichi di ruolo per un importo superiore a 100.000 euro e a differenza di quanto può dirsi per il divieto di compensazione di cui all’art. 31 del DL 78/2010:

  • la compensazione è vietata anche per l’eccedenza;
  • è vietata anche la compensazione dei crediti di natura agevolativa, tipicamente da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.
Considerato che, in base al dato normativo, il divieto “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”, si evidenzia come potrebbe ritenersi non ammesso un pagamento parziale dei ruoli in modo da scendere sotto la soglia dei 100.000 euro.

Su questo punto, a nostro avviso la norma potrebbe essere oggetto di una differente lettura, quantomeno ove i ruoli siano più di uno. Ipotizziamo che un contribuente abbia due carichi di ruolo per IVA dichiarata e non pagata ex art. 54-bis del DPR 633/72 e sia stato notificatario di due cartelle di pagamento del valore complessivo di 110.000 euro, una decaduta per decorrenza dei termini dell’art. 25 del DPR 602/73 (ruolo di valore pari a 90.000 euro), l’altra no (ruolo di valore pari a 20.000 euro).

Egli ben può pagare la cartella di 20.000 euro per intero, notando che non è possibile contestarla in sede giudiziale, e il divieto di compensazione non può operare essendo il debito sceso sotto il limite dei 100.000 euro, allo stesso modo di come non potrebbe operare qualora il giudice, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente, faccia scendere la soglia sotto i 100.000 euro.

La locuzione “La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate” può essere letta nel senso che occorre estinguere completamente il debito iscritto a ruolo, ma sempre a condizione che questo sia superiore a 100.000 euro.

A ogni modo “questa opzione interpretativa andrebbe attentamente valutata in quanto comporta in non pochi casi una reazione – quella della preclusione alla compensazione orizzontale – non molto proporzionata rispetto all’interesse tutelato”.

Un altro punto dolente riguarda il fatto che, se interpretata rigorosamente, la norma fa sì che il divieto di compensazione rimanga quand’anche il contribuente abbia ottenuto la dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

Una siffatta tesi potrebbe essere in linea con una interpretazione letterale della norma, ma si auspica un chiarimento ufficiale in senso opposto. Non è un caso che in dottrina si sia prospettato che, siccome pagata la prima rata in sostanza il debitore è considerato adempiente, alcun divieto di compensazione dovrebbe sussistere.

Dilazione dei ruoli irrilevante

Infine, bisogna valutare quale sanzione sia irrogabile al contribuente che violi il divieto in esame.

Se la delega di pagamento viene scartata dal sistema (che ha evidentemente “intercettato” i ruoli scaduti), ci potrà essere un omesso versamento delle imposte che il contribuente ha tentato di pagare mediante compensazione.

Se però l’indebita compensazione viene effettivamente commessa, a nostro avviso si tratta di indebita compensazione di credito non spettante sanzionata nella misura del 30% dall’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97.

Sebbene la circolare non parli espressamente di ciò, si potrebbe sostenere che l’Agenzia delle Entrate, nella misura in cui il credito sia esistente, possa solo irrogare la sanzione del 30% senza il contestuale recupero del credito.

Recupero che, ove come detto il credito sia esistente, sarebbe inutile e contrario all’economia procedimentale, visto che verrebbe nuovamente compensato in costanza dei requisiti di legge.

(MF/ms)




Rottamazione dei ruoli al rush finale

Il prossimo 30 aprile scade il termine per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli, disciplinata dall’art. 1 commi 231 ss. della L. 197/2022.

Tale termine, infatti, non è stato prorogato dal Dl 34/2023, che ha invece posticipato al 30 settembre i termini per fruire del ravvedimento operoso speciale e per la definizione delle liti pendenti.

La rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 è più favorevole delle precedenti: infatti, oltre alle sanzioni e agli interessi di mora, sono abbattuti tutti gli interessi compresi nei carichi nonché gli aggi di riscossione.

Sono quindi stralciati di diritto gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli aggi per l’intero, a differenza delle versioni precedenti, in cui erano abbattuti i soli interessi di mora e gli aggi corrispondenti alle somme abbattute.

La rottamazione riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o da avvisi di addebito INPS.

Per quanto riguarda le Casse di previdenza private, vi rientrano solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso, come ad esempio la Cassa forense e la Cassa dei ragionieri (la Cassa dei dottori commercialisti, invece, non si è avvalsa di questa facoltà, quindi i relativi ruoli non sono rottamabili).

Tra le esclusioni degne di nota figurano i carichi riguardanti i dazi doganali e l’IVA all’importazione, mentre dovrebbero rientrare quelli sulle accise (la L. 197/2022 non ha riproposto una rottamazione specifica per questi carichi, come invece fatto dall’art. 5 del Dl 119/2018).

Anche i ruoli inerenti a sanzioni non tributarie/contributive beneficiano della rottamazione, ad esempio quelle irrogate per violazioni del Codice della strada, ma in tal caso il beneficio consiste nello stralcio degli interessi, delle maggiorazioni ex art. 27 comma 6 della L. 689/81 e degli aggi di riscossione.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzionalità che consente di inoltrare richiesta per conoscere quali carichi sono rottamabili e il costo della rottamazione, in via anticipata.

La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’applicativo messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (utilizzabile anche da chi non è in possesso della c.d. identità digitale).

Non è possibile presentare domanda via PEC, salvo lo specifico caso dei debitori sottoposti a procedura di sovraindebitamento.

Devono presentare domanda anche coloro i quali hanno optato per una precedente rottamazione e sono decaduti, non essendoci una riliquidazione d’ufficio delle rate.

La domanda va presentata altresì quando la rottamazione non ha costi, il che si verifica per i carichi relativi a sole sanzioni o a soli interessi.

Nella domanda, come di consueto, bisogna impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti e si manifesta la volontà di pagare ratealmente, in massimo 18 rate.

Le somme verranno liquidate d’ufficio entro il 30 giugno 2023.

Fermo il termine del 30 aprile 2023 è possibile presentare distinte domande di rottamazione dei ruoli.

Ogni domanda, è bene precisarlo, dà luogo a un distinto piano di rateazione quindi se si decade da un piano la rottamazione viene meno solo per esso e non anche per gli altri, relativamente ai quali si stanno pagando le rate per intero e nei termini.

La scelta di dividere i piani di dilazione può servire, ad esempio, per “blindare” il DURC.

Se ci sono carichi INPS, il debitore può presentare domanda e pagarli tutti subito, scongiurando così l’evenienza che questo venga meno per effetto di successivi inadempimenti nei pagamenti.

È possibile, sempre entro il 30 aprile, integrare una domanda già presentata cambiando la modalità di pagamento (da in unica soluzione a rateale o viceversa).

La rottamazione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate, sicché l’inadempimento, anche esiguo, in relazione al pagamento di una sola rata causa la decadenza e la riemersione del debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi.

È tuttavia possibile fruire ancora della dilazione delle somme ai sensi dell’art. 19 del Dpr 602/73.

Possibile sapere in anticipo il costo e diversificare le domande

Rammentiamo che la rottamazione riguarda i soli carichi affidati all’Agente della riscossione “nazionale”, non quindi gli accertamenti esecutivi e le ingiunzioni fiscali degli enti che riscuotono in proprio o mediante concessionario locale.

Trattasi di una evidente e ingiustificata disparità di trattamento, che, anni fa, era stata ritenuta costituzionalmente legittima in ragione dell’esigenza di sopprimere la vecchia Equitalia S.p.a. in vista del subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Corte Cost. 14 febbraio 2018 n. 29), esigenza che oggi non esiste più.

Il Dl 193/2016 aveva previsto la possibilità, per gli enti territoriali, di deliberare una loro rottamazione, possibilità che non è stata riproposta né dal Dl 119/2018 né dalla L. 197/2022.

(MF/ms)