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“Aiuti di stato 2020” non registrati in RNA: come regolarizzarli

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’8 maggio il provvedimento n. 221010, datato 7 maggio, relativo alla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2020 dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 e dell’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, l’Agenzia delle Entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” provvedendo alla loro iscrizione nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposita sezione “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

L’Agenzia delle Entrate mette quindi a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione dei suddetti nei registri per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo d’imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

L’Amministrazione finanziaria rende disponibili tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.

Nello specifico, nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2020;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.
L’Agenzia delle Entrate trasmette quindi, mediante PEC, una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di indirizzo PEC non attivo di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili, inoltre, dall’interessato all’interno del “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.

Per quanto riguarda le modalità con cui il contribuente può sanare le irregolarità, l’Amministrazione finanziaria distingue due ipotesi.

Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora invece la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile agli errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” summenzionati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In entrambi i casi sono comunque dovute le sanzioni. Il contribuente, però, può beneficiare della riduzione di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997, in funzione della tempestività degli adempimenti.
 

(MF/ms)




Erogazioni pubbliche percepite nel 2023: informativa semplificata

L’adempimento degli obblighi di informativa relativi alle erogazioni pubbliche percepite nel 2023 è caratterizzato da una ulteriore semplificazione.

La L. 160/2023, contenente la delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, ha, infatti, nuovamente modificato la disciplina, contenuta nell’art. 1 commi 125 e ss. della L. 124/2017, in specie in riferimento gli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 52 della L. 234/2012.

Il comma 125-quinquies stabilisce che, per tali aiuti, la registrazione nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari dalla L. 124/2017.

È prevista, quindi, l’esenzione dagli obblighi di informativa in esame.

L’art. 8 comma 2 della L. 160/2023 ha modificato il comma 125-quinquies, sopprimendo la condizione per cui, a fronte dell’esenzione, l’esistenza degli aiuti di Stato e de minimis oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato doveva essere dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

La L. 160/2023, entrata in vigore il 30 novembre 2023, non contiene una precisa norma di decorrenza con riferimento alla semplificazione in esame, la quale sembra comunque riferibile, per ragioni prudenziali ma anche di equità, alle erogazioni pubbliche percepite nel 2023, da rendicontare nel 2024.

La semplificazione è riferibile, peraltro, sia ai soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa, sia ai soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet.

Per i primi, l’obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2023.

A tal riguardo, il documento CNDCEC marzo 2019 ha osservato come l’adempimento “segua” la tempistica del bilancio.

Pertanto, ove lo stesso sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis comma 2 c.c., anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.

Per i soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet, invece, l’obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica).

La disciplina in esame è rimasta invariata, rispetto allo scorso anno, con riferimento alle modalità di adempimento.

Fermo restando che le imprese obbligate all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli enti non commerciali possono adempiere, in alternativa, sui propri siti internet (o altri portali digitali) oppure nella Nota integrativa (ove predisposta).

Tale semplificazione, introdotta dal DL 73/2022 conv. L. 122/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), a decorrere dalle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023, sembrerebbe riferibile anche alle micro imprese (a fronte dell’inserimento dell’informativa in calce allo Stato patrimoniale), mentre sembrerebbero esclusi imprenditori individuali e società di persone, data la carenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa.

Nessuna modifica è stata, poi, apportata all’ambito oggettivo di applicazione.

È confermato che gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Non assume, quindi, rilievo la forma del beneficio economico ricevuto, così come la circostanza che sia in denaro o in natura. Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta (gli apporti che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo; circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 6/2021), una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Resta fermo, poi, che gli obblighi di trasparenza non si applicano ove l’importo monetario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
 

(MF/ms)




RNA: slittamento termini registrazione per Agenzia Entrate

L’art. 7 comma 4 del DL 39/2024 sulle agevolazioni fiscali prevede un’ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2024, del termine per la registrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli Aiuti di Stato 2023 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Riepilogando i termini della questione, l’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115 dispone che, ai fini dei controlli previsti dal medesimo decreto, gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendano concessi e siano registrati nel Registro nazionale aiuti (RNA) nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nell’RNA, ai fini del decreto, nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (comma 1).

A tali adempimenti provvedono l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l’ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti (comma 2).

L’art. 35 del DL 21 giugno 2022 n. 73 convertito (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) ha stabilito che, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, “i termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del DM 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

  • dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023”.
In particolare, tale proroga “si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni”.

In base a tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate aveva tempo fino al 30 giugno 2023, e non più al 31 dicembre 2022, per la registrazione nell’RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Prorogati i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024

L’art. 22 comma 2 del DL 198/2022, intervenendo sul comma 1 del citato art. 35 del DL 73/2022, ha poi stabilito che i termini di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del DM 31 maggio 2017 n. 115, in scadenza:

  • dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023 (in luogo del precedente termine del 30 giugno 2023);
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2023);
  • dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;
  • dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.
Per effetto della nuova disposizione prevista dal DL sulle agevolazioni fiscali, che interviene sempre sul comma 1 del citato art. 35 del DL 73/2022, i suddetti termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono ora tutti prorogati alla scadenza del 30 novembre 2024.

(MF/ms)




Autodichiarazione “Aiuti Stato Covid”: entro il 31 gennaio 2023

Il termine per la presentazione dell’autodichiarazione “Aiuti di Stato Covid” slitta ufficialmente al 31 gennaio 2023.

La proroga last second – considerato che la scadenza dell’adempimento era fissata per il 30 novembre 2022 – è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 439400 pubblicato il 29 novembre.

L’autodichiarazione, disciplinata dal Dm 11 dicembre 2021, doveva essere inizialmente presentata entro il termine del 30 giugno 2022, termine poi prorogato al 30 novembre 2022 con il provv. Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2022 n. 233822.

Nelle motivazioni al provvedimento si legge che alcuni professionisti incaricati di trasmettere, entro la scadenza del 30 novembre 2022, le autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti, hanno riscontrato difficoltà di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni (come peraltro segnalato nel comunicato stampa CNDCEC del 26 novembre 2022).

Pertanto, per garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il provvedimento viene disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022.

In sostanza, sono stati quindi concessi due mesi in più per tale adempimento (cfr. anche comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2022).

Inoltre, con il medesimo provvedimento è stata disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, termine definito al punto 1.5 del citato provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438.

In particolare, viene ora previsto che gli importi eccedenti i limiti dei massimali debbano essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il 31 gennaio 2023, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023.

Al riguardo, si segnala altresì che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ relative all’autodichiarazione aiuti di stato covid, inserendo una nuova FAQ titolata “Calcolo interessi da recupero – NEW”.

Posto che il regime ombrello consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi da recupero, gli stessi vanno calcolati, come chiarito nelle istruzioni all’autodichiarazione, sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).

Viene quindi osservato dall’istante che il metodo di calcolo è estremamente complesso e pertanto sarebbe opportuno che l’Amministrazione fiscale affiancasse alle istruzioni delle regole quanto più chiare ed esplicative, per limitare il più possibile errori da parte del soggetto che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.

Viene altresì chiesto se gli interessi da recupero debbano essere considerati essi stessi un ulteriore aiuto, con la conseguenza che gli stessi possano essere oggetto di riversamento.

L’Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02), conferma anzitutto che gli interessi c.d. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

Ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di stato covid, ad avviso dell’Agenzia si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, l’Agenzia afferma inoltre che gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).
(MF/ms)



Autodichiarazione aiuti di Stato per il Covid: scadenza prorogata al 30 novembre

È ufficialmente prorogata al 30 novembre 2022  la scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato Covid ex Dm 11 dicembre 2021. Lo ha disposto l’Agenzia delle Entrate con l’atteso provvedimento n. 233822, emanato a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl “Semplificazioni fiscali”.

Il provvedimento interviene, nello specifico, sui punti 2.3 e 2.4 del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022 (nonché sulle relative motivazioni) – che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato – sostituendo le parole “30 giugno 2022”, ovunque ricorrano, con le parole “30 novembre 2022”.

Pertanto, in linea generale, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022.

Per i soggetti che si avvalgono della definizione agevolata degli “avvisi bonari” di cui all’art. 5 commi da 1 a 9 del Dl 22 marzo 2021 n. 41, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 comma 13 del Dl 41/2021 sono tenuti a presentare:

  • una prima dichiarazione entro il 30 novembre 2022;
  • una seconda dichiarazione, oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate di differire il termine di presentazione dell’autodichiarazione dal 30 giugno al 30 novembre 2022 è stata resa possibile dal Dl “Semplificazioni fiscali”.

Nelle motivazioni al provvedimento n. 233822 si fa infatti espresso riferimento all’art. 35 del Dl  21 giugno 2022 n. 73 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 n. 143), con il quale sono stati prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 n. 115, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’art. 3 del Dm 11 dicembre 2021.

Prorogata la registrazione degli aiuti nell’RNA

Il citato art. 35, nello specifico, dispone che, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 in scadenza:

  • dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Dl 73/2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
    Tale proroga si applica alla registrazione nell’RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid.
Nell’ambito dell’art. 35 del Dl 73/2022 è inoltre prevista la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 della disposizione di cui all’art. 31-octies del Dl 137/2020, secondo cui l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. 

Si osserva che il provvedimento conferma, di fatto, l’obbligo di presentare l’autodichiarazione secondo quanto già previsto dal provvedimento n. 143438/2022, anche se concedendo più tempo per la predisposizione e l’invio della stessa.

(MF/ms)
 




Aiuti di Stato e autodichiarazione

La presentazione dell’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato richiesta dal Dm 11 dicembre 2021, ai fini del rispetto dei massimali previsti dal Quadro temporaneo, consentirà di non dover compilare, per tali aiuti, il prospetto di cui al rigo RS401 del modello REDDITI 2022.

Questa la novità prevista dalle istruzioni per la compilazione dei modello REDDITI 2022 in relazione al prospetto sugli aiuti di Stato.

Nell’ambito delle istruzioni per la compilazione del quadro RF del modello REDDITI SC 2022, viene evidenziato anzitutto che “i contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sono tenuti a compilare il prospetto «Aiuti di Stato» del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla «Tabella codici aiuti di Stato», sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021”.

In linea generale, secondo le istruzioni per la compilazione del rigo RS401, il prospetto aiuti di Stato deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’art. 10 del Regolamento.

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Le nuove istruzioni evidenziano tuttavia che “Nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione)”.

Allo stato attuale, per inciso, non è ancora stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà definire modalità e termini dell’autodichiarazione di cui all’art. 3 del DM 11 dicembre 2021, per cui si attendono le citate istruzioni per ulteriori indicazioni.

Nessuna compilazione dei dati ai fini dell’impresa unica

Riguardo poi al rigo RS402, in cui vanno indicati i codici fiscali dell’impresa unica in caso di regime “de minimis”, secondo le nuove istruzioni tale rigo va compilato anche in caso di aiuti ricevuti nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), riportando anche i codici fiscali delle imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

Tuttavia, le istruzioni precisano che nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 3 del DM 11 dicembre 2021, non occorre compilare il rigo RS402.

(MF/ms)
 




Aiuti Covid: modalità di pubblicazione entro l’1 gennaio 2022

Tra le pieghe del cd. “Decreto Riaperture”, DL. 22 aprile 2021, n. 52, nel corso del percorso di conversione del decreto in legge, ha trovato spazio anche una misura che con le riaperture non ha assolutamente nulla a che fare, ma che era più che auspicata per quanto, a parere di chi scrive, utile solo a rinviare un problema, invece che a risolverlo.

Ci riferiamo all’obbligo di indicazione in nota integrativa, o di pubblicazione su proprio sito internet, oppure – se sprovvisti – sui portali delle associazioni di categoria, delle informazioni relative ai contributi o sussidi statali ricevuti nell’anno precedente.

Tale obbligo, previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, come modificato dall’articolo 35 del decreto “Crescita”, decreto-legge 34/2019, prevede che:

  • le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. (sono quindi esclusi i liberi professionisti), nonché le Onlus, le fondazioni e talune cooperative sociali;
  • sono tenute ordinariamente entro il termine del 30 giugno;
  • all’indicazione in nota integrativa (bilancio ordinario) oppure alla pubblicazione sul proprio sito internet ed in mancanza sul sito delle associazioni di categoria;
  • delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati alle imprese stesse dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, se di importo superiore a 10mila euro nel periodo interessato.
In caso di mancato adempimento, ai sensi dell’articolo 1 comma 125-ter della L. 124/2017 sono previste sanzioni pesanti, per non dire esorbitanti, soprattutto se si pensa all’applicazione di questa disposizione (nata per garantire “trasparenza” in ordine alle imprese che si giovano di aiuti statali), alla particolare natura dei numerosi aiuti Covid-19 riconosciuti, che francamente non si vede come possano creare squilibri di mercato che non siano quello di tentare di tenere in vita le imprese stesse.

Tali sanzioni sono così definite:

  • sanzione peri all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, nonché sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione;
  • decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
A questo punto è doveroso dare evidenza la novità introdotta con il Dl. 52/2021: l’articolo 11-sexiesdecies dispone una proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ovvero interviene sull’aspetto sanzionatorio, prevedendo che per l’anno 2021 il termine ultimo di pubblicazione è prorogato al 1° gennaio 2022.

Di conseguenza, gli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative ai contributi,sovvenzioni, aiuti ricevuti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 potrà essere adempiuto entro il 1° gennaio 2022, invece che entro il 30 giugno 2021.

Si tratta senza dubbio di una (piccola) buona notizia, mentre resta lo stupore nel constatare che nonostante si sia attraversata – o meglio, si stia ancora attraversando – una pandemia di proporzioni epiche, il delirio burocratico non accenna a fare il benché minimo passo indietro: anche gli aiuti Covid, quindi, dopo essere stati evidenziati in Redditi, eventualmente essere ripresi in RU se trattasi di crediti di imposta, ulteriormente riportati nel quadro RS ai fini della pubblicazione nel registro degli Aiuti di Stato, continueranno a perseguitarci anche per l’obbligo di pubblicazione sul sito internet del contribuente o dell’associazione di categoria.

Peraltro, come specificato dal comma 125-quinquies della L. 124/2017, anche laddove ci si trovi dinnanzi a aiuti di stato e aiuti de minimis contenuti nel RNA, pubblicati nella sezione trasparenza a cura dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti, non ci si potrà esimere dalla pubblicazione; infatti, si dovrà comunque dichiarare l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Sfugge la logica di tutto questo, e ancor più pare essere sfuggito al legislatore che non tutti i contribuenti dispongono di un sito internet, e nemmeno sono iscritti ad una qualsivoglia associazione di categoria, e grida veramente vendetta il fatto che possano essere costretti ad iscriversi solo per adempiere all’ennesima (del tutto inutile) comunicazione.

Peraltro, anche l’indicazione dei contributi in nota integrativa vale a titolo di “pubblicità” solo in casi limitati.

Infatti, l’indicazione in nota integrativa nel caso di bilancio abbreviato o in calce allo stato patrimoniale, nel caso delle microimprese, parrebbe non essere sufficiente, posto che l’articolo 1 comma 125-bis della L. 124/2017 testualmente recita “I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.” A tal proposito, vedasi anche Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04: istruzioni operative per il suo utilizzo in conseguenza delle variazioni normative XBRL. Si arriva così alla conclusione paradossale che proprio i soggetti più piccoli, seppure costituiti sotto forma di società di capitale, non possano eludere il problema del sito o dell’associazione di categoria, nemmeno dando le dovute notizie in sede di deposito di bilancio.

In ogni caso, se ne riparla per la scadenza del 1° gennaio 2022, sperando che nel frattempo si abbia il buon cuore di eliminare questo ennesimo appesantimento, quanto meno con riferimento a tutti gli aiuti che sono stati concessi in ragione dell’emergenza epidemiologica.

(MF/ms)