Aiuti UE e registro RNA: indicazioni per la consultazione del plafond
Tuttavia ai fini della verifica bisogna attenersi a specifiche indicazioni operative.
Si parte dall’assunto in base al quale l’accesso all’area riservata del Registro nazionale degli aiuti di Stato è consentito alle sole “Autorità Responsabili” ed ai “Soggetti concedenti” (v. FAQ 1.1.).
Tuttavia, come da FAQ presenti sul portale RNA, nella sezione “Trasparenza” del Registro, è possibile reperire tutte le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché:
- concessi e registrati,
- rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.
Sempre sul portale RNA viene precisato che: tenuto conto della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis”, ai sensi della quale il calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di “impresa unica” (come definita, tra gli altri, dall’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1407/2013), il dichiarante dovrà effettuare la ricerca in questione con riferimento a ciascuna delle imprese tra le quali sussista una o più delle relazioni che determinano la predetta qualificazione di “impresa unica”.
Resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa nel periodo di monitoraggio: limite di 300.000 euro in tre anni solari (Regolamento UE 2023/2831 che ha sostituito il Regolamento de minimis generale UE n. 1407/2013).
Detto ciò, si deve tenere conto di alcune considerazioni imprescindibili.
Circa la registrazione degli aiuti di Stato/de minimis, a oggi, per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione di cui all’art. 10 del regolamento adottato con D.M. n. 115/2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” è prevista una speciale procedura di registrazione successiva all’avvenuta fruizione dell’aiuto.
Il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) garantisce comunque il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato
Si ricorda che, a partire dalla fine del 2023, il Registro è interconnesso con la piattaforma incentivi.gov.it, istituita presso la DGIAI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Gli aiuti fiscali (si pensi ad esempio al bonus ZES Unica) automatici ossia non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.
In pratica, a oggi la suddetta registrazione:
- è anticipata dall’indicazione dell’aiuto da parte del soggetto passivo beneficiario,
- nell’apposito prospetto del quadro RS del modello Redditi.
La stessa cosa dicasi per quegli aiuti di Stato ovvero aiuti de minimis subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sono riportati.
Per gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle Entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto (vedi istruzioni modello Redditi, quadro RS).
Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto “de minimis” determina l’illegittimità della fruizione (vedi Regolamenti UE 2023/2831 e UE 2023/2832).
Nei fatti nella consultazione delle informazioni presenti in RNA si deve tenere conto delle indicazioni sulle tempistiche di registrazione dell’aiuto fin qui analizzate.
(MF/ms)