Fondo perduto Decreto Ristori e Ristori Bis
Al via le istanze per l’ottenimento dei contributi
Per i contribuenti aventi diritto che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal DL Rilancio (es. i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro), le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori possono essere presentate dal 20 novembre, e fino al 15 gennaio 2021. Con il provv. n. 358844 pubblicato il 20 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 (DL Ristori) e all’art. 2 del DL 149/2020 (DL Ristori-bis), approvando altresì il modello e le relative istruzioni.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.
La domanda di accesso ai contributi va presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari, mediante il servizio web nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e sui dati presenti in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate effettua comunque una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza.
Si ricorda che entrambi i contributi si rivolgono ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020, che non risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
Per richiedere il contributo a fondo perduto del decreto Ristori (art. 1 del DL 137/2020), occorre esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 al Decreto. Il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72, quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita IVA con il modello AA7/AA9 (cfr. Guida dedicata ai contributi).
Inoltre, deve sussistere un calo del fatturato (ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019). Quest’ultimo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Fermo restando il requisito del calo del fatturato, il contributo previsto dal decreto Ristori-bis (art. 2 del DL 149/2020), invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette regioni “rosse”) ed esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nello specifico Allegato 2 al decreto Ristori-bis.
Due fasi per il calcolo del contributo
Come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al DL Ristori o nell’Allegato 2 al DL Ristori-bis, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, all’importo che si ottiene applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019 una delle seguenti percentuali: 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.
L’ammontare dei contributi è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a quello determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 o nell’Allegato 2, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, agli importi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In altri termini, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive:
– nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019 la percentuale definita in relazione all’ammontare di ricavi/compensi 2019 (20%, 15%, 10%);
– nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per le percentuali definite nell’Allegato 1 (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) o nell’Allegato 2 (200%).
In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.