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Nomina dell’organo di controllo srl: probabile rinvio dell’obbligo

Verso il rinvio di un anno dell’obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata e le società cooperative per le quali ricorrano i requisiti previsti dall’art. 379, comma 1, del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Con un emendamento approvato al Senato, dalle commissioni Giustizia e Industria, riunite per la conversione in legge del Dl. 24 agosto 2021 n. 118, si prevede di prorogare ai bilanci relativi all’esercizio 2022, approvati nel 2023, il termine per dotarsi di un organo di controllo interno.

Tra gli emendamenti approvati, anche il rafforzamento dei requisiti di indipendenza dell’esperto rispetto all’imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi. Ai divieti già previsti dall’art. 4 del Dl. n. 118/2021, ovvero:

  • divieto di essere legato all’impresa o alle altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale
  • non aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore
  • non essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa
viene ora aggiunto che:
  • “chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata”.
Viene inoltre specificato, con una modifica all’art. 5 del predetto decreto, che l’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

(MF/ms)
 




Plastic Tax: ancora un rinvio. Sugar Tax: modalità di attuazione

L’imposta sui manufatti con singolo impiego (c.d. “Plastic Tax”) viene nuovamente rinviata, questa volta al 1° gennaio 2022. Lo stabilisce l’art. 9 comma 2 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).

Si tratta della terza proroga del tributo, istituito dall’art. 1 comma 634 ss. della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), avente ad oggetto i manufatti con singolo impiego (Macsi) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

La precedente proroga era avvenuta mediante la L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ne aveva previsto l’entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2021.

L’Agenzia delle Dogane, nel mese di febbraio 2021, aveva anticipato alcuni passaggi della determinazione direttoriale che doveva definire alcuni aspetti fondamentali, tra i quali il campo di applicazione dell’imposta, gli adempimenti dei soggetti obbligati, il contenuto della dichiarazione trimestrale, le informazioni aggiuntive da indicare nelle fatture relative agli acquisti e cessioni dei Macsi e le modalità di rimborso (si veda “Pubblicate le bozze del provvedimento attuativo della plastic tax” del 19 febbraio 2021). Anche la pubblicazione della versione ufficiale di tale atto normativo non è, ad oggi, ancora avvenuta.

Sono rimaste, così, aperte molteplici questioni interpretative e applicative, che non consentono agli operatori una completa cognizione di tutte le possibili ricadute del nuovo tributo che, vista la complessità, non saranno solo fiscali. Numerosi sono gli impatti stimati sui sistemi legati alla logistica, alla produzione, alla contabilità e alla reportistica, oltre a quelli sui modelli di business.

È, quindi, ragionevole la scelta legislativa di posticipare ulteriormente l’efficacia delle disposizioni relative all’imposta, non essendo peraltro da escludere una nuova revisione del tributo (dopo quella avvenuta ad opera della L. 178/2020).

Sul tema è, tra l’altro, da segnalare che il legislatore nazionale, mediante la L. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021, ha enunciato i principi e i criteri che il Governo dovrà seguire per dare attuazione della direttiva 2019/904/Ue, relativi alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. In particolare, andrà prevista una diminuzione duratura del consumo di prodotti monouso quali tazze per bevande (inclusi tappi e coperchi) e contenitori per alimenti (compresi quelli tipo fast-food o per altri pasti pronti per il consumo immediato).

Andrà poi promossa la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, anche mediante il riconoscimento di un credito d’imposta del 10% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432: 2002, da riconoscere alle imprese attive nel settore delle materie plastiche produttrici di Macsi.

Mentre il percorso relativo alla legislazione (tributaria e non solo) sui manufatti in plastica è in una fase di “stand-by”, alcuni passi avanti sono compiuti per quando concerne l’imposta sulle bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”), anch’essa istituita dalla L. 160/2019.

A differenza dell’imposta sui manufatti con singolo impiego, infatti, la c.d. “sugar tax” troverà applicazione già dal 1° luglio 2021 (dopo essere stata, a sua volta, prorogata in due occasioni) e, nella giornata del 27 maggio 2021, ha visto la pubblicazione del proprio provvedimento attuativo (DM 12 maggio 2021).

Definita l’attuazione della Sugar Tax

Con quest’ultimo, si stabiliscono le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 661 ss. della L. 160/2019, con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione che i soggetti obbligati devono presentare ai fini dell’accertamento del tributo, alle modalità per il versamento dell’imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati contabili, nonché ai profili relativi all’accertamento e verifica dell’imposta di cui trattasi.

In particolare, per quanto concerne gli obblighi di denuncia dei soggetti che intendono realizzare bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, sono stabilite le informazioni minime che dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra cui:

  • la denominazione dell’impresa, la sede legale, la Partita Iva, le generalità del rappresentante legale, il luogo in cui è ubicato l’impianto di produzione e i depositi in cui intende stoccare le bevande edulcorate prodotte e la propria PEC;
  • le tipologie di bevande edulcorate che intende produrre, con l’indicazione delle relative voci di nomenclatura combinata;
  • la quantità annua stimata di bevande edulcorate che intende produrre e la quantità stimata di edulcoranti necessaria alla produzione.
(MF/ms)
 



Pagamenti cartelle: rinviati a fine giugno 2021

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 88 del 30 aprile, comunica che è in corso di predisposizione il provvedimento normativo che, ancora una volta, differisce di un ulteriore mese la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento.

In breve, la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento, nonché delle attività esecutive/cautelari slitta dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021.

La norma di riferimento è l’art. 68 comma 1 del Dl 18/2020, secondo cui “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 [ndr. ora 31 maggio 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.

Pertanto, come per le precedenti modifiche, da un lato, la sospensione delle cartelle slitta come detto da fine aprile a fine maggio, dall’altro, i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021.

In armonia con quanto, ormai da quasi un anno, specificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante apposite Faq:

  • sino al 31 maggio 2021 non è sospesa la sola notifica delle cartelle di pagamento, ma anche l’adozione di misure cautelari (fermi delle auto, ipoteche esattoriali) nonché esecutive (pignoramenti);
  • sebbene, dal punto di vista normativo, il pagamento debba avvenire “in unica soluzione” entro il 30 giugno 2021, è possibile domandare la dilazione dei ruoli;
  • sono sospese, sino al 31 maggio 2021, le procedure di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
  • comunque, gli agenti della riscossione esaminano, anche nel periodo di sospensione, eventuali domande di dilazione;
  • se fosse già stato disposto il fermo dell’auto, rimane possibile pagare la prima rata del piano di dilazione per “sbloccarlo”.
La sospensione riguarda anche fermi e ipoteche

La sospensione vale, oltre che per gli avvisi di addebito Inps, altresì per gli accertamenti esecutivi dei comuni e altri enti locali, soggetti alla proroga come sancisce l’art. 68 del Dl 18/2020, per le ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali.

Ancora una volta, non possiamo non rilevare il (per quanto ci consta immutato) censurabile orientamento dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la sospensione non trova applicazione per gli accertamenti esecutivi emessi dalla stessa (per tutte, si veda la circolare 20 marzo 2020 n. 5).

In relazione agli accertamenti esecutivi, la sospensione opererebbe da quando le somme sono affidate in riscossione (in sostanza non opera, considerato che in questa fase non ci sono nemmeno veri e propri termini di pagamento). Tale prassi sembra anche “confermata” dal comunicato del Mef che parla di “avvisi di accertamento esecutivi affidati all’agente della riscossione”.

Nulla muta per quanto riguarda i termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, per i quali rimangono valide le regole dell’art. 68 del Dl 18/2020 e dell’art. 157 del Dl 34/2020.

(MF/ms)