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Dichiarazioni ed esenzioni Conai: scadenze 20 gennaio e 28 febbraio

Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Hanno il dovere di inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del Cac Contributo Ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla.
Per calcolare il CAC bisogna consultare le tabelle alla pagina “dichiarazione e versamento” del sito internet. Una volta fatto il confronto con le soglie di esenzione si può procedere come segue: chi risulta assoggettato fa la dichiarazione e paga il Cac; chi risulta “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” in cui già si trovava l’anno precedente non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2024
Riguarda gli esportatori di merce imballata. Essi possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai. Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

Confapi è a disposizione per coloro che avessero necessità di chiarimenti. Scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

Se necessario, si può prevedere una consulenza dedicata.

(SN/am)




Entro il 31 luglio l’invio del modello TR x il rimborso iva del II trimestre

Entro il prossimo 31 luglio deve essere presentato il modello TR relativo al II trimestre 2023.

Dal 1° aprile si ricorda che è necessario utilizzare il “nuovo” modello TR aggiornato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 14 marzo.

Il modello deve essere presentato dai contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza, ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso:

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 88-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della Legge comunitaria n. 217/2011).
Ai sensi dell’art. 8 del Dpr n. 542/1999, il modello è presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Se i termini cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h del Dl. n. 70/2011).
 
 

Periodo di riferimento 2023 Termine di presentazione
I trimestre 2 maggio (il 30 aprile cadeva di domenica)
II trimestre 31 luglio
III trimestre 31 ottobre

Il credito relativo al quarto trimestre può essere chiesto a rimborso o in compensazione esclusivamente nell’ambito della dichiarazione annuale.

(MF/ms)
 




Esenzioni Conai: scadenza 28 febbraio, ricevibili in ritardo entro il 30 marzo

Come comunicato nella precedente circolare API n.34 del 19/01/2023, il 28 febbraio 2023 era la scadenza per gli esportatori di merce imballata, che potevano ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero.

Ora si ricorda che

  • le richieste pervenute entro 30 giorni dal suddetto termine (quindi entro giovedì 30 marzo 2023) non vengono respinte da Conai ma viene comunque riconosciuto il rimborso del 75% dell’importo spettante, ferme restando le preliminari verifiche di congruità delle istanze presentate;
Si ricorda infine che a partire dal 1° gennaio 2022, agli imballaggi vuoti destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, ad essere esportati nella loro totalità, può essere applicata un’esenzione totale del Contributo ambientale Conai.

Per approfondimenti della procedura si può consultare la circolare “nuova procedura di esenzione per export” disponibile alla pagina delle esenzioni CLICCANDO QUI

(SN/am)




Dichiarazioni ed esenzioni Conai: scadenze periodiche, 20 gennaio e 28 febbraio

Scadenza 20 gennaio 2023
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”) che hanno il dovere di inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla.
Per controllare e calcolare il CAC bisogna consultare le tabelle del sito internet alla pagina “dichiarazione e versamento”. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2023
Riguarda gli esportatori di merce imballata che possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai. Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2022. Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

(SN/am)




“Bonus fiere”: istanza di rimborso entro il 30 novembre 2022

Il MISE, con D.dir. 9 settembre 2022, ha disposto, dal 12 settembre 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per il c.d. “buono fiere”, contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 25-bis del Dl. n. 50/2022, c.d. Decreto “Aiuti” a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili. 

L’indennità è stata istituita per consentire con più facilità la partecipazione del mondo produttivo agli eventi fieristici internazionali svolti nel nostro territorio nazionale. Il canale telematico predisposto dal Mise per la prenotazione del bonus ha cessato la sua attività, come specifica il decreto, dal 12 settembre 2022. 

Tale norma riconosce un buono, del valore massimo di 10.000 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 50/2022) al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Dopo la presentazione della richiesta, il Mise invia il buono a mezzo Pec comunicato dal richiedente, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, pari a 34 milioni di euro per l’anno 2022.

Per l’effettiva erogazione dell’agevolazione, tuttavia, i beneficiari devono:

  • presentare attraverso la medesima procedura informatica impiegata per l’inoltro della richiesta, ed entro il 30 novembre 2022, data di scadenza del buono,
  • apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti agevolabili effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.
Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. 

Per le istanze di agevolazione:

  • che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma a dicembre 2022,
  • la dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.
La mancata presentazione, entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione e la presentazione di documentazione incompleta sono causa di revoca dell’agevolazione.

Il Mise verifica la completezza e la regolarità delle richieste, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute, fermo restando il valore massimo del buono fiere e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis

A seguito dell’esito positivo dei controlli, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesseentro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica:

  • del Durc,
  • e dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del Dpr n. 602/1973 (concernente la morosità nei confronti di una o più cartelle di pagamento).
(MF/ms)



Diritto detrazione Iva: le regole per l’emissione della nota di accredito

Il diritto alla detrazione dell’Iva è subordinato all’esistenza di un duplice requisito: l’avvenuta esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale) e il possesso di una valida fattura di acquisto (presupposto formale).

L’esercizio del diritto può avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i citati presupposti e con riferimento allo stesso periodo d’imposta (art. 19 comma 1 del Dpr 633/72).

Ciò significa, ad esempio, che è ancora possibile detrarre l’imposta relativa a una fattura di acquisto ricevuta nel 2021 (e relativa a tale anno), non annotata tempestivamente nel registro degli acquisti.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, nel caso appena descritto, il diritto alla detrazione può quindi essere esercitato presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore”, il cui istituto è disciplinato dall’art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98.

Un ulteriore profilo connesso al recupero dell’Iva, decorso il termine di presentazione della dichiarazione annuale, concerne l’emissione delle note di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72. La variazione in diminuzione può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata ed è circoscritta a specifiche situazioni. Inoltre, non è ammessa sine die, ma sconta precisi limiti temporali (risposta a interpello n. 832/2021).

Sul tema, si è espressa la circ. dell’Agenzia n. 20/2021 (e, poi, la circ. n. 5/2022) precisando che:

  • l’emissione della nota deve avvenire entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione;
  •  il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione è da individuarsi nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva riferita all’anno di emissione del documento.
A livello sistematico, la nota di credito è lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione (risposte a interpello nn. 592/2020 e 762/2021). Può però accadere che il cedente o prestatore, a fronte di una precedente fattura per un’operazione imponibile, non riesca a emettere tempestivamente il documento rettificativo ex art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72, mettendo “a rischio” la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.

Emblematico è il caso esaminato nella risposta a interpello n. 388, pubblicata il 26 luglio dall’Agenzia delle Entrate.

In tale contesto, il fornitore aveva erroneamente applicato una maggiore Iva per un’errata qualificazione di parte dell’operazione. Il cedente aveva applicato il regime di “aliquota zero” (esenzione con diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”) per gli ecotomografi, come previsto, all’epoca, dall’art. 124 del Dl 34/2020, escludendo invece dal beneficio i beni accessori (es. pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche), usati per operare a distanza nell’ottica di evitare il contatto con l’ecografo e minimizzare il rischio di infezioni.

Tali beni rispondevano alla ratio dell’agevolazione (il contrasto al Covid-19) e integravano i requisiti del nesso di accessorietà, come delineati dalla Corte Ue (tra le molte, causa C-463/16). Difatti, un’operazione è considerata accessoria a un’operazione principale “quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.

La maggiore imposta erroneamente applicata non era stata rettificata mediante la nota di variazione in diminuzione, non essendo stato rispettato il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, come previsto dall’art. 26 comma 3 del Dpr 633/72, nel caso di “inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21 comma 7 del Dpr 633/72”. Il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l’emissione della nota (ovvero di quello per l’esercizio del diritto alla detrazione) non implica, in via generale, che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase seguente, una dichiarazione Iva integrativa “a favore”, contenente la riduzione non operata dell’imposta, ovvero un’istanza di restituzione del tributo ex art. 30-ter del Dpr 633/72 (circolare n. 20/2021).

L’Agenzia ha, dunque, individuato le condizioni per il recupero dell’imposta mediante gli istituti c.d. “alternativi” alle note di variazione. Per quanto concerne il rimborso ex art. 30-ter del Dpr 633/72, si ribadisce che è possibile ricorrervi qualora sussistano condizioni oggettive che non consentono di emettere la nota di variazione. Viceversa, non ci si può avvalere dell’istituto qualora il termine per l’esercizio della detrazione sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo. Invece, in merito alla dichiarazione Iva integrativa “a favore”, l’Agenzia ne esclude la presentazione nell’ipotesi in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia spirato, laddove non si riscontri la presenza di errori e omissioni cui rimediare (circ. n. 20/2021).

(MF/ms)