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Fringe benefit auto aziendali: ulteriore chiarimenti tramite FAQ all’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 192, pubblicata il 22 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi dei criteri di determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce della nuova disciplina, già oggetto di chiarimenti con la recente circ. n. 10/2025.

In particolare, con la risposta in commento, l’Agenzia ha ribadito che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.

In questo caso, infatti, non può trovare applicazione né la nuova disciplina di cui all’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, introdotta dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, né la disciplina transitoria di cui al successivo comma 48-bis, introdotto dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”).

Si ricorda che l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dalla L. 207/2024, stabilisce che, ai fini della determinazione del fringe benefit, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Con la circ. n. 10/2025 (§ 1.1), l’Agenzia ha chiarito che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • sono immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La nuova disciplina non è quindi applicabile nel caso rappresentato nell’istanza di interpello, in quanto i requisiti previsti dall’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR della sottoscrizione del contratto, dell’immatricolazione del veicolo e della consegna al dipendente non si verificano tutti nel 2025.

Quanto alla disciplina transitoria, l’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 stabilisce che resta ferma la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che, in base alla “prima parte” del citato comma 48-bis, il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024 si applica ai veicoli immatricolati, oggetto di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

La “prima parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 non è quindi applicabile nel caso esaminato nella risposta a interpello in quanto la consegna dei veicoli è prevista non prima del 1° luglio 2025.

La “seconda parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 consente di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

Nel caso di specie, considerato che i veicoli vengono assegnati ai dipendenti in data successiva al 30 giugno 2025, neppure la “seconda parte” del citato comma 48-bis può trovare applicazione.

Stante l’assenza dei requisiti richiesti per l’applicazione della nuova disciplina (art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR) e dei requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina transitoria (art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024), l’Agenzia ha concluso che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro (si veda anche la circ. n. 10/2025, § 1.3).
 

(MF/ms)




Entro il 31 luglio l’invio del modello Iva TR per il 2° trimestre 2025

Il termine per la presentazione del modello IVA TR relativo al secondo trimestre 2025 è fissato a giovedì 31 luglio 2025.

Entro questa data, i contribuenti che hanno maturato un credito IVA infrannuale nel secondo trimestre dell’anno possono presentare istanza per richiederne il rimborso o per utilizzarlo in compensazione.

Chi deve presentare il modello IVA TR – Il modello IVA TR può essere presentato dai soggetti IVA che, nel corso del secondo trimestre 2025, hanno maturato un credito IVA superiore a 2.582,28 euro e che intendono:

  • chiedere il rimborso del credito,
  • utilizzare il credito in compensazione orizzontale tramite modello F24 per il pagamento di altri tributi, contributi o premi.
Modalità e termini di presentazione
  • Invio telematico: la presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
  • Scadenza: il modello va trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, quindi per il secondo trimestre (aprile-giugno) la scadenza è il 31 luglio 2025.
Utilizzo del credito: regole e limiti
  • Compensazione fino a 5.000 euro: il credito può essere utilizzato subito dopo la presentazione del modello, senza necessità di visto di conformità.
  • Compensazione oltre 5.000 euro: è necessario il visto di conformità e l’utilizzo è consentito solo a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione telematica del modello. Il limite dei 5.000 euro si riferisce alla somma dei crediti trimestrali maturati nell’anno.
Rimborso: per importi superiori a 30.000 euro, il rimborso è subordinato all’apposizione del visto di conformità o, in alcuni casi, alla presentazione di garanzie.

Novità – Dal 21 marzo 2025 è in vigore il nuovo modello IVA TR, aggiornato dall’Agenzia delle Entrate, che introduce alcune semplificazioni soprattutto per le attività agricole.

Requisiti per la richiesta – Oltre al superamento della soglia minima di credito, è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio: prevalenza di operazioni non imponibili, acquisti di beni ammortizzabili, ecc.).

 

Trimestre Periodo di riferimento Scadenza presentazione
1° trimestre Gennaio – Marzo 30 aprile 2025
2° trimestre Aprile – Giugno 31 luglio 2025
3° trimestre Luglio – Settembre 31 ottobre 2025
 
 

(MF/ms)




Auto in uso promiscuo ai dipendenti: chiarimenti sul fringe benefit dal 30 giugno 2025

Il 30 giugno è il termine rilevante per la determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, senza che siano stati rilasciati chiarimenti ufficiali sulle nuove disposizioni, che presentano tuttavia alcuni profili critici.

L’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

La clausola di salvaguardia prevista dall’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, introdotta dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 convertito (c.d. DL “Bollette”), dispone tuttavia che “Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a)” del TUIR, “nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.

Viene quindi concessa l’applicazione della previgente modalità di determinazione del fringe benefit, in base all’emissione di anidride carbonica, oltre che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, anche per quella ordinate nel 2024 e concesse in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Qualora le auto ordinate nel 2024 siano invece concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025, troverebbe applicazione la nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo.

In assenza di indicazioni, si rileva che la citata disposizione di salvaguardia fa riferimento ai veicoli “concessi in uso promiscuo” entro il 30 giugno 2025.

Facendo riferimento ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 46/2020, relativa alla previgente disciplina, potrebbe assumere rilevanza il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del lavoratore per l’assegnazione del benefit.

E’ stato osservato che il riferimento alla sola concessione in uso promiscuo (senza riferimento né alla “data di stipula del contratto” con il dipendente, né alla “data di immatricolazione” del veicolo) potrebbe essere riferito al momento in cui l’impresa abbia concesso il veicolo in uso ai dipendenti, senza necessità di “collegare” il veicolo stesso ad un determinato contratto di assegnazione stipulato con uno specifico dipendente. In quest’ottica, la clausola di salvaguardia dovrebbe garantire l’applicazione del vecchio regime in tutti i casi in cui, in relazione a veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, il mezzo sia stato destinato dall’azienda all’uso promiscuo da parte dei propri dipendenti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Ciò dovrebbe comportare la continuità di applicazione del vecchio regime, per tutti i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025 e concessi dall’azienda all’uso promiscuo da parte dei propri dipendenti nei primi sei mesi del 2025 e ciò sino a quando il veicolo rimanga (senza soluzione di continuità) destinato a tale funzione. In questa ottica, anche per i mesi successivi a giugno 2025, il vecchio regime continuerebbe a trovare applicazione:

– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025 e concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025;
– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di proroga (es. alla prima scadenza del contratto di leasing/noleggio), anche se tale proroga sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025;
– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di riassegnazione ad altro dipendente, anche se tale riassegnazione sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025.

Resta comunque ferma l’esigenza di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Altra fattispecie che meriterebbe un chiarimento è quella delle auto immatricolate nel 2024 e concesse nel 2025.

Mutuando le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 46/2020 in relazione alla vecchia disciplina, potrebbe infatti trovare applicazione il criterio del valore normale ex art. 9 del TUIR, al netto dell’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

In tal caso dovrebbe trovare applicazione il regime previgente.
 

(MF/ms)




Spese trasferta dipendenti: escluso l’obbligo di tracciabilità per le spese all’estero

L’art. 1 del DL 84/2025 delimita l’ambito applicativo al territorio dello Stato.

Per effetto delle modifiche del DL 84/2025, sono soggette all’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, ai fini della non imponibilità/deducibilità, solo le spese di trasferta sostenute in Italia.

L’ambito applicativo dei nuovi obblighi viene infatti limitato alle sole spese sostenute “nel territorio dello Stato”, confermando quanto previsto nelle bozze circolate ed escludendo così dai nuovi obblighi le spese per trasferte all’estero.

Con l’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 84/2025 si interviene sul trattamento fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore dipendente in occasione delle trasferte o missioni, per limitare l’ambito di applicazione del requisito della tracciabilità dei pagamenti, previsto dal quinto periodo dell’art. 51 comma 5 del TUIR (introdotto dalla legge di bilancio 2025), alle spese sostenute nel territorio dello Stato.

Pertanto, ad esempio, le spese per il taxi sostenute nell’ambito di una trasferta all’estero potranno essere pagate anche in contanti.

Il comma 3 del citato art. 1 prevede che la disposizione trovi applicazione per le spese “sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire dal 2025 per i soggetti “solari”.

In relazione al comma 3-bis dell’art. 95 del TUIR, che prevede quale condizione per la deducibilità la tracciabilità dei pagamenti delle spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, un primo intervento è stato effettuato dall’art. 1 comma 1 lettera g) n. 1) del DL 84/2025, che riformula il testo, restringendo l’ambito di applicazione della disposizione alle spese sostenute nel territorio delle Stato.

La Relazione illustrativa al DL ha precisato che, al fine di garantire un trattamento coerente, nell’art. 109 del TUIR è stato introdotto un nuovo comma 5-bis per chiarire che la condizione di tracciabilità delle spese sopra descritte rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultano sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando il rispetto del principio di inerenza).

La relazione precisa che va da sé che i limiti appena descritti trovano applicazione anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché per i relativi rimborsi analitici.

Inoltre, con finalità di coordinamento, considerato che l’art. 95 del TUIR reca, in linea generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, è stato eliminato dal comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi (art. 1 comma 1 lett. g) n. 2) del DL 84/2025).

La medesima disciplina della tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi è stata trasferita nell’art. 109 del TUIR, al nuovo comma 5-ter, in quanto disposizione ritenuta, a livello sistematico, maggiormente idonea ad accogliere la relativa disciplina (art. 1 comma 1) lett. h) del DL 84/2025; cfr. Relazione illustrativa al DL).

In merito alla decorrenza, le disposizioni concernenti la disattivazione del regime sopra descritto per le spese sostenute all’estero, introducendo una semplificazione che opera in senso più favorevole al contribuente, decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”), mentre le nuove regole di tracciabilità delle spese in esame si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 18 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DL), per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.

Sembra quindi di capire che, come già originariamente previsto, nel caso di un periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità si applicheranno in ogni caso solo dal 1° luglio 2025, con riferimento al periodo d’imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026.

Infatti, le spese sostenute dal 18 al 30 giugno 2025 ricadono ancora nel periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, non soggetto alle nuove disposizioni.

Ai fini della deducibilità, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, resterebbero validi gli ordinari oneri documentali.

I giustificativi di spesa (parte integrante delle note cui si riferiscono) sono, infatti, indispensabili non solo al controllo della certezza della spesa, ma anche dei requisiti di inerenza, competenza e congruità (cfr. ris. n. Agenzia delle Entrate n. 96/2017 e risposta a interpello n. 403/2019).

Con particolare riferimento alle spese di taxi, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 142/2024, ha affermato che, ove non sia richiesta la fattura, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente a identificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, ma è necessario che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore, dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).
 

(MF/ms)




Auto aziendali: chiarimenti sui termini di applicazione della nuova tassazione

Arriva la tanto attesa proroga per le auto aziendali benzina e diesel.

Nell’ambito delle novità introdotte alla Camera sul Decreto “bollette”, sul cui ddl di conversione in legge il Governo ha ottenuto la fiducia il 15 aprile 2025, viene infatti esclusa la stretta introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per le autovetture ordinate entro il 31 dicembre 2024 e concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

La nuova disciplina per la tassazione delle auto aziendali

L’art. 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha apportato importanti novità in materia auto aziendali date in utilizzo promiscuo ai lavoratori dipendenti. Con una modifica all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, infatti, si prevede che:

  • per i veicoli di nuova immatricolazione,
  • concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025,
  • il fringe benefit imponibile sia calcolato come segue:
    • generalità dei veicoli: si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
    • veicoli elettrici ibridi plug-in: la percentuale è pari al 20%;
    • veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica: la percentuale scende fino al 10%.

Viene quindi superata la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 632, della Legge n. 160/2019 che si basava sulle emissioni di anidride carbonica.
 

Regole tassazione fringe benefit fino al 2024
Emissioni anidride carbonica Fino al 2019 2020 2021-2024
≤ 60 g/Km  
                                                            30% (senza verificare le emissioni)
25% 25%
Da 61 a 160 g/Km 30% 30%
Da 161 a 190 g/Km 40% 50%
Oltre 190 g/Km 50% 60%

 

 

Tassazione fringe benefit dal 2025
Tipologia di veicolo Fringe benefit
Veicoli elettrici ibridi plug-in 20%
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica 10%
Altri veicoli (diversi dai precedenti) 50%

Anche in seguito alle novità della Legge di Bilancio 2025, resta fermo che l’importo del fringe benefit indicato nelle Tabelle ACI e calcolato con le nuove percentuali deve intendersi comprensivo di IVA.

La misura del fringe benefit tassabile è determinata in maniera forfetaria, in base ad una presunzione “assoluta” dei chilometri attribuiti all’uso personale del veicolo per il lavoratore e prescinde dalla reale percorrenza del mezzo stesso e dai costi sostenuti.

È del tutto irrilevante che il lavoratore sostenga a proprio carico taluni degli elementi che sono già stati considerati nella base di commisurazione del costo fissato dall’ACI, ad esempio il carburante.

Considerato che la percorrenza convenzionale è determinata su base annua, ai fini dell’imposizione fiscale e contributiva, il valore del fringe benefit imponibile deve essere:

  • ragguagliato in caso di concessione per periodi inferiori all’anno, nello specifico dividendo per 365 il valore annuo espresso nelle Tabelle ACI e moltiplicando il risultato per i giorni di assegnazione del veicolo;
  • suddiviso e assoggettato per quote mensili (o per i periodi interessati, se diversi dal mese), unitamente alle altre competenze del mese.

L’importo e le modalità di valorizzazione sono riportati nelle annotazioni alla Certificazione unica (c.d. modello CU) rilasciata ogni anno al dipendente.

Venendo all’entrata in vigore della “stangata” sulle auto aziendali si evidenzia la mancata previsione da parte della manovra 2025 di una disciplina transitoria per regolare il passaggio da vecchio a nuovo regime.

Applicando i chiarimenti forniti in passato dal Fisco, si dovrebbe ritenere pertanto che:

  • il nuovo regime si applica per tutte le assegnazioni avvenute dal 1° gennaio 2025,
  • a nulla rilevando la data dell’ordine (risoluzione n. 46/E/2020).

Per blindare il “vecchio” regime collegato alle emissioni occorre che la stipula del contratto (nel quale è opportuno specificare che l’obbligo del datore di lavoro si riferisce alla consegna del veicolo secondo le condizioni generali concordate con il fornitore) con il dipendente fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2024.

Di qui l’invito al legislatore a valutare soluzioni correttive che non penalizzino il legittimo affidamento di contribuenti che ben potrebbero aver ordinato a fine 2024 autovetture aziendali effettivamente consegnate, immatricolate e quindi assegnate al dipendente solo nel 2025 con una importante penalizzazione a livello fiscale.
 
L’emendamento al Decreto “bollette”

Tali considerazioni sembrano essere state colte dal Governo con un emendamento al ddl di conversione in legge al Decreto “bollette”, firmato dai relatori Gianluca Caramanna di Fratelli d’Italia e Andrea Barabotti, della Lega e approvato definitivamente dalla Camera il 15 aprile 2025, che reca la tanto attesa clausola di salvaguardia per gli ordini 2024.

Nel dettaglio viene previsto che la versione dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2024 continui ad essere applicata:

  • sia ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • che a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 2024 ma concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025.

Sei mesi di tempo in più quindi per l’entrata in vigore delle nuove norme nel caso di ordini 2024, tali da garantire che anche i tempi di consegna più lunghi non compromettano la validità della valutazione fiscale effettuata al momento dell’ordine.

La norma valuta gli oneri del rinvio per le casse dello Stato in misura pari a:

  • 8,3 milioni di euro per il 2025;
  • 9,5 milioni annui per il biennio 2026-2027;
  • 1,2 milioni per il 2028.

Conseguenze per il datore di lavoro e documentazione

Per il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 164 del TUIR il costo delle auto concesse ai dipendenti è deducibile al 70% (in luogo del 20%) senza limitazioni di importo (in luogo del tetto a 18.075,99), purché:

  • l’utilizzo del veicolo sia promiscuo, ossia attribuito da parte del datore di lavoro al dipendente per uso ai fini sia aziendali che personali;
  • risulti l’utilizzo del veicolo da parte del dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta.

È inoltre necessario che:

  • l’utilizzo da parte del dipendente sia provato con certezza, ad esempio, mediante l’apposizione di una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente o da un contratto con data certa, da cui risulti l’assegnazione del veicolo (si veda fac simile lettera di assegnazione riportato di seguito);
  • l’utilizzo del veicolo rientri tra le mansioni del lavoratore

in allegato facsimile lettera di assegnazione autovettura aziendale uso promiscuo

(MF/ms)
 




Tassazione rimborsi ricarica auto elettriche ai dipendenti

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte del 5 febbraio, ha ribadito che sono tassati i rimborsi per la ricarica di auto elettriche concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

La questione posta riguarda la tassazione “forfetaria” per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, determinata sulla base delle Tabelle ACI ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, da ultimo modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024.

In relazione alla citata disposizione, nella domanda posta, è stato rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha più volte affermato che è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI. Pertanto, qualora il datore di lavoro sostenga a proprio carico (direttamente o mediante rimborso) taluni dei costi inclusi nelle tariffe ACI (es. carburante) relativamente alle auto assegnate a uso promiscuo ai propri lavoratori dipendenti, non emergerebbe ulteriore imponibile (eccedente il valore forfetario) in capo a questi ultimi.

Al riguardo, è stata quindi chiesta conferma del fatto che, avendo l’Agenzia più volte equiparato l’energia elettrica al carburante (es. risposta a interpello n. 477/2023), il sostenimento diretto/rimborso (puntualmente e analiticamente documentato anche con riferimento alle ricariche domestiche) da parte del datore di lavoro dei costi sostenuti dai lavoratori dipendenti per la ricarica delle auto aziendali elettriche/ibride assegnate a uso promiscuo non generi ulteriore imponibile, così come avverrebbe per il carburante delle auto aziendali a motore endotermico.

L’Agenzia delle Entrate conferma tuttavia l’orientamento già espresso nella risposta a interpello 25 agosto 2023 n. 421, considerando tassati i suddetti rimborsi spese.

In particolare l’Agenzia ha rilevato che, riguardo alla tassazione del rimborso delle ricariche elettriche dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, sono stati forniti chiarimenti con la risposta pubblicata il 25 agosto 2023 n. 421, la quale, nel rinviare in via preliminare alla C.M. 23 dicembre 1997, n. 326, ha ribadito che:

– la modalità di determinazione forfetaria del valore dei veicoli ad uso promiscuo da assoggettare a tassazione “prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI”;
–  “il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente”.

In linea con la predetta circolare, nella citata risposta n. 421/2023 è stato, quindi, chiarito che “l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente” e che il consumo di energia “non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore”.

Riguardo al rimborso spese, nella citata risposta è stato precisato che “in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, (…) e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte”.

Coerentemente con tali conclusioni, nella medesima risposta è stato sostenuto che “anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione”.

L’Agenzia ha inoltre rilevato che la risposta n. 477/2023 citata nel quesito posto riguarda una fattispecie diversa, relativa alla deducibilità del costo delle ricariche elettriche dal reddito d’impresa prodotto dall’agente di commercio, senza considerare quindi il principio di equiparazione della ricarica elettrica al carburante.

(MF/ms)




Rimborso spese dipendenti: chiarimenti sulla tracciabilità delle spese di parcheggio

I nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta, ai fini della non imponibilità in capo al dipendente/deducibilità per la società, sono tra le novità più discusse di questo inizio anno e per le quali sarebbe utile un intervento di fonte ufficiale.

L’art. 51 comma 5, ultimo periodo del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2025, dispone che, dal 1° gennaio 2025 (soggetti “solari”), i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92 (taxi o noleggio con conducente), per le trasferte o le missioni di cui al medesimo comma 5, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, quali carte di credito, debito e prepagate. Tale obbligo, visto il generico riferimento al comma 5, riguarderebbe le trasferte sia all’interno che fuori dal Comune.

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95 comma 3-bis del TUIR, introdotto dall’art. 1 commi 81-83 della L. 207/2024).

Una questione particolare riguarda le spese di parcheggio, per le quali l’Agenzia delle Entrate (consulenza giuridica 31 gennaio 2019 n. 5) ha affermato, in merito all’art. 51 comma 5 del TUIR, che, in caso di trasferte fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro, il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio:

  • è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfetario e misto;
  • rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.
Con C.M. n. 326/97 (§ 2.4.1) sono state infatti ricomprese tra le “altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio (…)” riconducibili alle franchigie suddette [15,49 euro al giorno, elevato a euro 25,82 per le trasferte all’estero], a titolo di esempio, quelle riguardanti la “lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance etc. (…) anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di lire 30.000. L’eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità indipendentemente dall’importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente”.

Si tratterebbe quindi di spese diverse da quelle per cui opera il nuovo obbligo di pagamenti tracciabili, riguardante soltanto i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.

Di conseguenza, il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per il parcheggio in caso di trasferta fuori dal territorio Comunale sembra non imponibile nei suddetti limiti di 15,49 euro/25,82 euro (e deducibile in capo alla società) anche se tali spese sono state sostenute in contanti.

In caso di trasferte all’interno del Comune, i rimborsi delle spese (tranne quelle di viaggio e trasporto comprovate e documentate) concorrono in ogni caso a formare il reddito di lavoro dipendente.

Ad analoghe conclusioni si ritiene di poter pervenire con riferimento ai rimborsi corrisposti ai lavoratori autonomi.

Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, come già ribadito in più occasioni, dal 2025 non concorrono più alla formazione del reddito i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR). Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54-ter comma 1 del TUIR).

Pertanto, ai fini della deducibilità del costo, la tracciabilità, o meno, del pagamento rileverebbe, in linea di principio, soltanto in capo al committente che rimborsa il posteggio all’esercente arte o professione.

Tuttavia, dal momento che, come sopra riportato, sotto il profilo oggettivo le spese relative al parcheggio non rientrano tra quelle per le quali il pagamento deve essere tracciato ai sensi dell’art. 1 commi 81 lett. b) e 82 della L. 207/2024, pare ragionevole ritenere che il committente, fermi restando i consueti requisiti di inerenza e documentazione dell’onere, possa dedurre il rimborso delle spese di parcheggio anche qualora queste siano state pagate dal lavoratore autonomo (prestatore del servizio) in contanti.
 

(MF/ms)




Fringe benefit 2025: veicoli aziendali

Pubblicate in GU n. 304 del 30.12.2024, S.O., le tabelle ACI 2025, che devono essere utilizzate per individuare il reddito in natura dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Le tabelle recepiscono tra l’altro la nuova modalità di calcolo del fringe benefit, prevista dalla legge di Bilancio 2025.

L’art. 1 comma 48 della Manovra, infatti, prevede la modifica all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR. 

Per effetto del comma 48, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuti al dipendente. 

CONTRATTI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2025
Valori di emissione di CO2 del veicolo Percentuale per la determinazione
del fringe benefit
Non superiori a 60g/km
Veicoli a trazione elettrica
Veicoli plug-in
50%
10%
20%
La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. 

In sostanza, la nuova disposizione:

  • sostituisce il criterio alla base della determinazione del fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione;
  • varia le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.
Prima delle modifiche, infatti, il fringe benefit era calcolato in misura pari al 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km, 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km e al 60% con emissioni superiori a 190 g/km.

Esempio: l’assegnazione di una Fiat Panda 1.0, stando alle tabelle ACI 2025 il costo chilometrico è pari a 0,3797 e il fringe benefit tassato sarebbe pari a 2.847,75 euro, con percentuale del 50%. 

In base alla formulazione della norma, infatti, tale autovettura rientrerebbe nella tassazione del fringe benefit al 50%, in quanto non sembrano esserci deroghe per le autovetture Mild e Full Hybrid (in tal senso sembrano anche le tabelle ACI).

Regole invariate se assegnate entro il 2024 – 
La mancanza di una disciplina transitoria nell’art. 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025, obbliga i datori di lavoro ad applicare il nuovo regime a partire dal primo gennaio 2025, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, a nulla rilevando la data dell’ordine.

La concessione dell’auto in uso promiscuo non è da considerarsi un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dato che il lavoratore deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l’utilizzo del veicolo stesso (R.M. n. 46/2020). Si tratta di un contratto, ex art. 1321 c.c. Il contratto o la lettera di assegnazione viene redatta e firmata dalle parti:

  • al momento della concessione dei benefit, e dunque quando il veicolo è disponibile,
  • o in un momento antecedente.
Il datore di lavoro può stipulare un contratto con il dipendente entro il 31 dicembre 2024, prevedendo che le parti accettano che venga concesso l’uso dell’autovettura aziendale “modello auto e tipo auto”, secondo quanto indicato nel modulo d’ordine, appena il veicolo sarà reso disponibile dal fornitore (noleggiatore o concessionaria.

Così facendo il contratto è efficace sin dalla firma, nonostante l’obbligo di esecuzione a carico del datore di lavoro sia vincolato alla realizzazione del presupposto contrattuale, cioè della consegna del veicolo da parte del fornitore.

Il datore di lavoro si fa carico di un obbligo cui deve adempiere e, al contempo, il valore del fringe benefit è collegato all’effettiva disponibilità del veicolo aziendale: l’erogazione del compenso in natura decorre da tale data e la relativa imponibilità avviene in base al principio di cassa allargato.

Le aziende che si attivano entro il 2024 potranno tutelare i lavoratori che si trovano in queste situazioni.

È anche utile specificare nel contratto che l’obbligo del datore di lavoro si riferisce alla consegna del veicolo secondo le condizioni generali concordate con il fornitore. Il dipendente, inoltre, è tenuto ad accettare il veicolo alternativo proposto dal noleggiatore qualora quello ordinato non sia disponibile.

La stipula del contratto nel 2024 esclude l’applicazione del nuovo regime.
 
(MF/ms)