Fringe benefit per auto aziendale: nuovi termini stabiliti dal decreto attuativo della legge di bilancio
La tassazione resta forfetaria su base ACI ed è differenziata in base alla tipologia di alimentazione del veicolo, come già previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
La novità descritta nella relazione illustrativa al Decreto consiste nel superamento del riferimento alla nuova immatricolazione e nell’ancoraggio del prelievo all’anzianità del veicolo, con aggravio oltre il quinto anno di vetustà; inoltre viene prevista una valorizzazione convenzionale degli optional.
Finalità dell’intervento
La disposizione mira a semplificare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 111/2023, con attenzione anche agli obiettivi di mobilità sostenibile ed efficienza energetica. L’impianto resta fondato sul criterio forfetario delle tabelle ACI, ma la disciplina viene resa più lineare sotto il profilo applicativo.
Nuovo criterio basato sull’anzianità del veicolo
La modifica principale consiste nel fatto che, per la determinazione convenzionale del fringe benefit, non rileva più la nuova immatricolazione al momento dell’assegnazione, mentre assume rilievo la vetustà del mezzo, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa e in continuità con i criteri forfetari già applicati nel 2025. Fino al compimento del quinto anno di vetustà continua ad applicarsi il criterio ordinario collegato alle percentuali forfetarie già introdotte per il 2025; dal 1° gennaio dell’anno successivo è previsto un incremento del 50 per cento del valore fiscalmente rilevante.
Veicoli riassegnati
L’eliminazione del requisito della nuova immatricolazione consente l’applicazione della disciplina anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario, come evidenziato nella relazione illustrativa. Si tratta di un passaggio rilevante per le imprese che gestiscono flotte aziendali e rotazioni interne dei mezzi.
Tassazione degli optional
La relazione segnala il superamento della lacuna normativa relativa agli accessori e agli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI; in precedenza, infatti, gli optional pagati dal dipendente non incidevano sul valore imponibile del fringe benefit determinato in via forfetaria. Il nuovo criterio illustrato prevede un incremento del 5 per cento del valore del fringe benefit e, solo dopo tale aumento, la sottrazione delle somme eventualmente addebitate al dipendente per auto e optional, al fine di ottenere l’importo imponibile.
Clausola di salvaguardia e decorrenza
La clausola di salvaguardia viene rimodulata estendendo il regime previgente al 31 dicembre 2024 ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025; il regime transitorio era stato introdotto dal comma 48-bis della Legge n. 207/2024 tramite l’art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025. La relazione precisa inoltre che il vecchio regime si applica anche ai veicoli riassegnati e resta valido fino al quinto anno di vetustà, mentre dal periodo d’imposta 2026 le nuove disposizioni operano anche per i veicoli concessi in uso nel 2025, salvo quelli coperti dalla salvaguardia.
| Aspetto | Nuova disciplina | Impatto operativo |
|---|---|---|
| Criterio base | Tabelle ACI con percentuali differenziate per alimentazione | Conferma del metodo forfetario |
| Parametro principale | Anzianità del veicolo, non più nuova immatricolazione | Regola più ampia e più semplice da applicare |
| Veicoli fino a 5 anni | Applicazione del criterio ordinario | Tassazione invariata nella fase iniziale |
| Veicoli oltre 5 anni | Incremento del 50% del valore fiscalmente rilevante | Maggior aggravio per mezzi più datati |
| Veicoli riassegnati | Inclusi nel nuovo regime e nella salvaguardia | Maggiore flessibilità nella gestione delle flotte |
| Optional | Incremento convenzionale del 5%; prima gli optional a carico del dipendente non riducevano il benefit | Chiusura di una criticità applicativa |
| Regime transitorio | Esteso ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi entro il 31 dicembre 2025 | Tutela delle posizioni già impostate |
| Decorrenza | Applicazione dal periodo d’imposta 2026, con eccezione dei veicoli coperti dal vecchio regime | Necessario adeguamento delle policy aziendali |
(MF/ms)