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Modello Iva TR: ultimo appuntamento nel 2026 per presentazione

Scade lunedì 2 novembre il termine entro il quale è possibile presentare il modello TR per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA relativo al terzo trimestre 2026.

Si tratta dell’ultimo invio di tale modello per l’anno in corso, tenuto conto che l’eventuale credito IVA maturato nel quarto trimestre potrà essere recuperato solo in sede di dichiarazione annuale.

A prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’imposta, l’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso trimestrale del credito IVA, se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:

  • esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10% (art. 3 comma 6 del DL 250/95), inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
  • effettuazione di operazioni attive non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA (in tal caso, il rimborso è limitato alla sola imposta assolta su detti acquisti);
  • svolgimento dell’attività da parte di soggetto non residente che opera in Italia mediante un rappresentante fiscale di cui all’art. 17 comma 3 del DPR 633/72 o identificazione diretta di cui all’art. 35-ter del DPR 633/72;
  • effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato e per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni, di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19 comma 3 lett. a-bis) del DPR 633/72.
In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione nel modello F24 anche con altri tributi, contributi e premi (art. 8 comma 2-3 del DPR 542/99).

A seconda che si intenda chiedere a rimborso il credito ovvero utilizzarlo in compensazione “orizzontale”, sono previste soglie diverse superate le quali occorre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L’istanza per il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale si presenta avvalendosi del modello TR approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020 e aggiornato, da ultimo, nel 2025.

La presentazione del modello deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (art. 8 commi 2-3 del DPR 542/99); qualora tale termine cada di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo (art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011, conv. L. 106/2011). Pertanto, come già anticipato, la prossima scadenza è quella del 2 novembre 2026 (in quanto il 31 ottobre è sabato e il 1° novembre un giorno festivo) per l’eventuale credito maturato nel terzo trimestre di quest’anno.

Si considerano tempestive anche le istanze inviate entro tale termine, ma scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (C.M. n. 195/99).

Il modello TR deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal soggetto passivo;
  • tramite un intermediario abilitato di cui all’art. 3 commi 2-bis e 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti)
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza per via telematica è trasmessa attraverso lo stesso canale all’utente che ha effettuato l’invio.

Si considera solo il credito del terzo trimestre

Il credito esposto nel modello TR è determinato facendo riferimento esclusivamente all’eccedenza d’imposta detraibile che risulta dalla liquidazione relativa al trimestre di competenza, senza computare l’eventuale credito riportato dal periodo precedente (C.M. n. 92/99, § 2.3).

Di conseguenza, il credito IVA riportato dal secondo trimestre 2026 non può essere recuperato tramite il modello TR per il terzo trimestre. Il predetto credito può essere utilizzato solo per ridurre l’eventuale debito IVA nel quarto trimestre e confluisce, in ultima istanza, nel saldo annuale.
 

(MF/ms)




Rimborso IVA estera: istanze da presentare entro il 30 settembre

Nei casi in cui un soggetto passivo “stabilito” in Italia abbia assolto l’imposta in un altro Stato membro della UE relativamente a beni e servizi ivi acquistati o dallo stesso importati, può richiedere, a determinate condizioni, il rimborso dell’IVA a tale Stato membro (ai sensi dell’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972).

Il rimborso allo Stato membro della UE avviene mediante la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico.

L’istanza telematica va presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, entro il 30 settembre (termine non prorogabile al successivo giorno lavorativo) dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Va da sé che per l’anno 2025 il termine ultimo dell’istanza è fissato al 30 settembre 2026.

Presupposti per il rimborso

In linea generale possono richiedere il rimborso IVA UE:

  • i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano,
  • che hanno assolto l’IVA in un altro Stato membro della UE,
  • in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati
  • sempre che inerenti alla propria attività e sempre che sussistano le condizioni di detrazione dell’IVA.
Rimangono esclusi dalla possibilità di richiedere il rimborso IVA i soggetti passivi IVA che durante il periodo di riferimento del rimborso:
  • non abbiano svolto alcuna attività d’impresa, arte o professione;
  • abbiano effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972;
  • si siano avvalsi del regime dei c.d. contribuenti minimi ovvero del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 (ciò in considerazione del fatto che per tali soggetti l’IVA risulta indetraibile in Italia);
  • si siano avvalsi del regime speciale previsto per i produttori agricoli.
Al fine di ottenere il rimborso dell’IVA assolta in altro Paese della UE:
  • il soggetto passivo IVA stabilito in Italia non deve avere una stabile organizzazione nello Stato dell’UE che deve eseguire il rimborso. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21731 del 25 giugno 2026, ha chiarito che il soggetto non residente, identificato direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, mantiene il diritto di accedere alla procedura di rimborso prevista dall’art. 38-bis2 del medesimo Decreto anche quando le fatture relative agli acquisti siano intestate alla partita IVA italiana;
  • l’acquisto deve riferirsi a beni/servizi inerenti la propria attività (principio di inerenza ai fini della detraibilità IVA);
  • il soggetto non deve aver effettuato nel periodo interessato operazioni attive in tale Paese (infatti, in tale ipotesi l’IVA estera verrebbe recuperata attraverso l’ordinario meccanismo della liquidazione previsto nel Paese estero in quanto il soggetto è tenuto ad identificarsi e a presentare la dichiarazione) ad eccezione di prestazioni di trasporto e di servizi accessori “non imponibili” ovvero “esenti” da IVA e prestazioni di servizi e cessioni di beni per le quali l’IVA è assolta dal committente o dal cessionario stabilito nel Paese che deve erogare il rimborso mediante il meccanismo del reverse charge. Con risposta n. 319/E del 24 dicembre 2025 l’Agenzia ha chiarito che l’IVA relativa all’immobile strumentale può essere chiesta a rimborso tramite la procedura del portale elettronico prevista dall’art. 38-bis2, purché siano rispettati i relativi requisiti;
Ricordando, infine, che:
  • il rimborso dell’IVA da parte dello Stato membro della UE avviene in base all’oggettiva rimborsabilità del bene o del servizio e nei limiti di detraibilità IVA previsti dalla normativa estera. Inoltre, la rimborsabilità avviene nel limite del pro-rata di detraibilità IVA;
  • l’istanza va presentata in via telematica alle Entrate entro il 30 settembre;
  • per il rimborso dell’IVA estera l’importo minimo della richiesta è pari a 50 euro per quella annuale e 400 euro per quella trimestrale.
  • Per la Svizzera la presentazione della domanda è solo annuale ed il credito minimo IVA ammonta a 500 Chf;
  • il rimborso IVA è limitato unicamente all’imposta dovuta per legge e non anche a quella addebitata per errore (si pensi a quella indebitamente fatturata).
Con la recente sentenza C-527/24 (Harry et Associes) del 12 marzo 2026 la Corte di Giustizia UE ha stabilito che un malfunzionamento tecnico del sistema elettronico di trasmissione della domanda di rimborso IVA non può far perdere al contribuente il diritto al rimborso né l’accesso al giudice, quando la domanda sia stata correttamente presentata tramite il portale dello Stato di stabilimento e “debitamente ricevuta” dallo Stato del rimborso.

(MF/ms)




Auto aziendali: gli optional incidono sul fringe benefit

Il Decreto Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) riscrive le regole di determinazione del fringe benefit dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo dando rilevanza, non solo alle somme relative alla mera concessione dell’auto ma anche ai c.d. “optional” in precedenza non considerati dal legislatore.

In sostanza, l’intervento recato dall’art. 2 del Decreto di agosto ha:

  • mantenuto il criterio convenzionale basato su 15.000 km per costo chilometrico ACI, confermando le percentuali già previste dalla Legge di Bilancio 2025 (del 50%, 20% e 10% a seconda del tipo di alimentazione del veicolo);
  • rivisto la disciplina transitoria, estendendo la clausola di salvaguardia ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025, anziché entro il 30 giugno 2025.
  • introdotto due nuove maggiorazioni del fringe benefit: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit è incrementato del 50%. Inoltre, scatterà un aumento del 5% del valore del fringe benefit fin dal primo anno di assegnazione per accessori o allestimenti (optional) non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.
La norma prevede tuttavia che, ai fini della determinazione del fringe benefit dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo:
  • rileveranno anche le somme eventualmente addebitate al dipendente per accessori e allestimenti del veicolo
  • le quali sono portate in diminuzione del valore convenzionale secondo il nuovo art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.
Viene quindi sconfessato, apertamente, l’orientamento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 233/E del 2025. In quell’occasione, nel contesto normativo previgente, il Fisco aveva negato la possibilità di scomputare la ritenuta effettuata al dipendente per gli optional da questi scelti ai fini della determinazione del fringe benefit. L’impostazione era:
  • penalizzante per il lavoratore: che si trovata una trattenuta applicata sull’importo netto in busta, senza poterla “scomputare” dal fringe benefit;
  • giustificata dal “principio di simmetria” tra non imponibilità del maggior valore dell’auto e correlata irrilevanza dell’importo trattenuto.
Post Decreto correttivo invece, nel caso di optional non direttamente acquistati dal lavoratore:
  • l’importo del fringe benefit viene maggiorato di un importo forfettario pari al 5%;
  • le trattenute vengono invece scomputate in via analitica.
Scenario Impatto sul valore del fringe benefit
Optional aggiunti dall’azienda (non inclusi in tabelle ACI) Aumento 5% del valore calcolata con tabelle ACI
Optional pagati dal dipendente Nessuna variazione (valore ACI e relative %)
 
(MF/ms)



La soglia dei fringe benefit a 1.000/2.000 euro entra nel “nuovo” Tuir

Nel c.d. “nuovo” TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) di cui al DLgs. 19 giugno 2026 n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, è stato recepito l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 euro o, in caso di figli a carico, a 2.000 euro, sempre però limitatamente ai periodi 2025, 2026 e 2027 e non a regime.

Le disposizioni relative ai redditi di lavoro dipendente, attualmente contenute negli artt. 49 e 51 del TUIR (DPR 917/86), confluiscono negli artt. 51 e 53 del DLgs. 117/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027.

Fermo restando che la disciplina resta sostanzialmente invariata, nelle nuove norme sono stati riordinati e rinumerati commi e lettere, convertiti in euro importi in precedenza ancora in lire, nonché recepite alcune norme correlate prima contenute in altre disposizioni di legge.

Con particolare riferimento ai fringe benefit, nelle nuove disposizioni confluisce infatti l’incremento temporaneo della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, attualmente disciplinata dall’art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024.

In particolare, l’art. 53 comma 4 del DLgs. 117/2026, dispone, analogamente all’attuale art. 51 comma 3 del TUIR, che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tuttavia, a differenza dell’attuale TUIR, nel medesimo comma 4 dell’art. 53 del DLgs. 117/2026, viene altresì disposto che per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dalla prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Viene altresì espressamente previsto che il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 del TUIR (come modificato dal DLgs. 148/2026, c.d. decreto correttivo “Omnibus”).

I datori di lavoro provvedono all’attuazione di tale norma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Con particolare riferimento alla determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo, che rilevano ai fini del calcolo del suddetto limite, si rileva che le novità previste dal DLgs. 148/2026 impattano, per espressa previsione, già sul “nuovo” TUIR.

Oltre che sull’art. 51 comma 4 lettera a) dell’attuale TUIR, l’art. 2 del DLgs. 148/2026 è infatti espressamente intervenuto, al comma 2, in maniera analoga, sull’art. 53 comma 4 lettera a) del DLgs. 117/2026, allineando così le due norme.

La nuova disposizione, sia nel “vecchio” che nel “nuovo” TUIR, prevede infatti per gli autoveicoli indicati nell’art. 54 comma 1 lettere a), c) e m), del codice della strada di cui al DLgs. 30 aprile 1992 n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’Economia e delle finanze, il quale provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori così determinati sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Inoltre, in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5%.

Resta invece disciplinato a parte, nell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, il regime “transitorio” che consente di determinare il fringe benefit in base all’emissione di anidride carbonica.
 

(MF/ms)




Fringe benefit per auto aziendale: nuovi termini stabiliti dal decreto attuativo della legge di bilancio

L’art. 2 del c.d. Decreto correttivo Omnibus interviene sulla disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali ex art. 51 TUIR, introducendo criteri di semplificazione e maggiore coerenza sistematica.

La tassazione resta forfetaria su base ACI ed è differenziata in base alla tipologia di alimentazione del veicolo, come già previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

La novità descritta nella relazione illustrativa al Decreto consiste nel superamento del riferimento alla nuova immatricolazione e nell’ancoraggio del prelievo all’anzianità del veicolo, con aggravio oltre il quinto anno di vetustà; inoltre viene prevista una valorizzazione convenzionale degli optional.

Finalità dell’intervento
La disposizione mira a semplificare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 111/2023, con attenzione anche agli obiettivi di mobilità sostenibile ed efficienza energetica. L’impianto resta fondato sul criterio forfetario delle tabelle ACI, ma la disciplina viene resa più lineare sotto il profilo applicativo.

Nuovo criterio basato sull’anzianità del veicolo

La modifica principale consiste nel fatto che, per la determinazione convenzionale del fringe benefit, non rileva più la nuova immatricolazione al momento dell’assegnazione, mentre assume rilievo la vetustà del mezzo, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa e in continuità con i criteri forfetari già applicati nel 2025. Fino al compimento del quinto anno di vetustà continua ad applicarsi il criterio ordinario collegato alle percentuali forfetarie già introdotte per il 2025; dal 1° gennaio dell’anno successivo è previsto un incremento del 50 per cento del valore fiscalmente rilevante.

Veicoli riassegnati

L’eliminazione del requisito della nuova immatricolazione consente l’applicazione della disciplina anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario, come evidenziato nella relazione illustrativa. Si tratta di un passaggio rilevante per le imprese che gestiscono flotte aziendali e rotazioni interne dei mezzi.

Tassazione degli optional

La relazione segnala il superamento della lacuna normativa relativa agli accessori e agli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI; in precedenza, infatti, gli optional pagati dal dipendente non incidevano sul valore imponibile del fringe benefit determinato in via forfetaria. Il nuovo criterio illustrato prevede un incremento del 5 per cento del valore del fringe benefit e, solo dopo tale aumento, la sottrazione delle somme eventualmente addebitate al dipendente per auto e optional, al fine di ottenere l’importo imponibile.

Clausola di salvaguardia e decorrenza

La clausola di salvaguardia viene rimodulata estendendo il regime previgente al 31 dicembre 2024 ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025; il regime transitorio era stato introdotto dal comma 48-bis della Legge n. 207/2024 tramite l’art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025. La relazione precisa inoltre che il vecchio regime si applica anche ai veicoli riassegnati e resta valido fino al quinto anno di vetustà, mentre dal periodo d’imposta 2026 le nuove disposizioni operano anche per i veicoli concessi in uso nel 2025, salvo quelli coperti dalla salvaguardia.

 

Aspetto Nuova disciplina Impatto operativo
Criterio base Tabelle ACI con percentuali differenziate per alimentazione Conferma del metodo forfetario
Parametro principale Anzianità del veicolo, non più nuova immatricolazione Regola più ampia e più semplice da applicare
Veicoli fino a 5 anni Applicazione del criterio ordinario Tassazione invariata nella fase iniziale
Veicoli oltre 5 anni Incremento del 50% del valore fiscalmente rilevante Maggior aggravio per mezzi più datati
Veicoli riassegnati Inclusi nel nuovo regime e nella salvaguardia Maggiore flessibilità nella gestione delle flotte
Optional Incremento convenzionale del 5%; prima gli optional a carico del dipendente non riducevano il benefit Chiusura di una criticità applicativa
Regime transitorio Esteso ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi entro il 31 dicembre 2025 Tutela delle posizioni già impostate
Decorrenza Applicazione dal periodo d’imposta 2026, con eccezione dei veicoli coperti dal vecchio regime Necessario adeguamento delle policy aziendali
 

(MF/ms)




Trasferte dipendenti: il caso dei rimborsi chilometrici nel comune

Con la circolare n. 15 del 22 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità sulla disciplina delle trasferte dei dipendenti, sia con riferimento alle modifiche introdotte dal DLgs. IRPEF-IRES, sia in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa.

Con particolare riferimento alla disciplina delle trasferte di cui all’art. 51 comma 5 del TUIR, l’Agenzia ha precisato che per trasferte (o missioni, per i dipendenti del settore pubblico) si intende lo spostamento solo temporaneo del lavoratore dalla sede abituale di lavoro, in quanto un trasferimento permanente comporterebbe la dislocazione definitiva del lavoratore presso un’altra sede operativa.

Nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta in trasferta all’interno del Comune in cui si trova la sede di lavoro, la disciplina è recata nello specifico dall’art. 51 comma 5 quarto periodo del TUIR, in base al quale, a seguito della modifica apportata dall’art. 3 del DLgs. 192/2024 di riforma IRPEF e IRES, le “indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito”.

Prima delle modifiche, le indennità e i rimborsi di spese percepiti dal dipendente per le trasferte nel comune in cui si trova la sede di lavoro concorrevano integralmente a formare il reddito del dipendente stesso, a esclusione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da “documenti provenienti dal vettore”.

Ciò implicava che, in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, gli eventuali rimborsi per l’utilizzo dell’auto propria del dipendente erano integralmente tassabili in capo al lavoratore.

La modifica apportata, dunque, eliminando il vecchio riferimento ai “documenti provenienti dal vettore”, comporta che i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte all’interno del territorio comunale “comprovate e documentate” non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Ne consegue che, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato.

Sul punto, l’Agenzia richiama quanto precisato con la risoluzione n. 92/2015, secondo cui i rimborsi chilometrici (in quel caso erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro) sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Tali elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Viene inoltre precisato che con riferimento al car sharing restano ferme le indicazioni rese con la risoluzione n. 83/2016.

La circolare n. 15 evidenzia inoltre che non concorrono a formare il reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di pedaggio debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all’interno sia al di fuori del territorio comunale.

Analogamente, non concorrono alla determinazione del reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta. Vengono quindi espressamente considerati superati i chiarimenti resi sul punto con i precedenti documenti di prassi.

Quanto alla decorrenza, secondo l’Agenzia la nuova disposizione si applica a tutti i rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025. Fermo restando il rispetto del principio di cassa allargato, la nuova disciplina si applica, quindi, anche ai rimborsi relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente per trasferte effettuate all’interno del territorio comunale. Tali rimborsi, pertanto, non concorrono al reddito di lavoro dipendente laddove le spese siano comprovate e documentate.

L’Agenzia precisa inoltre che la condizione di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante taxi e NCC, richiesta ai fini della non concorrenza al reddito delle indennità e dei rimborsi erogati al dipendente, deve sussistere anche con riferimento alle trasferte nel Comune.

Fermo restando che le indennità o i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente concorrono a formare il reddito, escluse quelle di viaggio e trasporto comprovate e documentate, per quanto concerne le sole spese di viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito, le stesse devono essere anche sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
 

(MF/ms)




Auto aziendali: tabelle ACI 2026 in Gazzetta Ufficiale

L’Agenzia delle entrate ha reso noto, con apposito comunicato stampa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 297 del 23 dicembre 2025, l’adozione delle tabelle ACI valide per l’anno 2026.

Le tabelle:

  • sono elaborate dall’Automobile club d’Italia entro il 30 novembre di ogni anno e comunicate al Mef e 
  • riportano i costi chilometrici di automobili, ciclomotori e motocicli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dai datori di lavoro.

Si parla di uso promiscuo quanto l’auto, oltre ad essere utilizzata per esigenze aziendali, è impiegata anche per esigenze personali o familiari.

L’utilizzo promiscuo si considera ai fini fiscali quale fringe benefit da tassare in busta paga sulle base delle regole ex art. 51, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986. Il fringe benefit concorre anche all’imponibile previdenziale.

Le tabelle ACI 2026 si riferiscono alle seguenti categorie di autoveicoli e motocicli:

  • autoveicoli a benzina in produzione;
  • autoveicoli a gasolio in produzione;
  • autoveicoli a benzina-Gpl e ibrido benzina-Gpl in produzione;
  • autoveicoli ibrido-benzina in produzione;
  • autoveicoli ibrido-gasolio in produzione;
  • autoveicoli elettrici in produzione;
  • autoveicoli a benzina fuori produzione;
  • autoveicoli a gasolio fuori produzione;
  • autoveicoli elettrici e ibridi plug-in in produzione;
  • autoveicoli a benzina-Gpl, benzina-metano, metano esclusivo fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-plug-in fuori produzione;
  • autoveicoli elettrici fuori produzione;
  • motoveicoli;
  • autocaravan.

Le nuove tabelle sono utilizzate anche per il calcolo dei rimborsi chilometrici spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto del datore di lavoro/committente.

Per l’individuazione del fringe benefit da tassare si assume una percentuale forfettaria dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali.

La percentuale varia in base alla tipologia di veicolo assegnato.
 

Determinazione fringe benefit auto-contratti stipulati dal 1° gennaio 2025
Benzina, Diesel, GPL, metano
 
50%
Veicoli ibridi plug-in
 
20%
Veicoli a batteria (a trazione esclusivamente elettrica) 10%

 
A ogni modo nelle tabelle sono riportati gli importi da assumere ai fini della tassazione anche per i contratti stipulati negli anni precedenti per i quali è prevista una percentuale di tassazione differente. 

Per ciascun mezzo di trasporto, è possibile rintracciare nelle ultime colonne delle tabelle, il valore dei fringe benefit annuali. 

In caso di riaddebito in capo al dipendente, l’impresa emetterà regolare fattura con addebito dell’IVA.

Il fringe benefit tassabile si assumerà al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore nello stesso periodo d’imposta in cambio dell’utilizzo personale del mezzo.

Ribadiamo che il fringe benefit va comunque ragguagliato al periodo di assegnazione del bene indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Nella determinazione del fringe benefit si dovrà anche tenere conto delle indicazioni di cui alla risposta n. 233/2025, documento di prassi con il quale l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme a carico del dipendente in busta paga per optional aggiuntivi sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile in busta ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986.

Il valore del fringe benefit resta quindi quello stabilito dalle tabelle ACI, e non può essere ridotto dalle spese per accessori extra che il dipendente sostiene a suo carico.
 
(MF/ms)




Spese di vitto, alloggio e viaggio tra trasparenza e incertezze

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 54-ter TUIR stabilisce che le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (definiti ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 21/1992), sostenute nel territorio dello Stato e riferite ai casi previsti dai commi 2 e 5 dello stesso articolo, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati effettuati tramite sistemi tracciabili: bonifico bancario o postale, oppure altri sistemi di pagamento tracciato previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

Tipologie di rimborsi deducibili nel comma 5-bis:

  • vitto: ristoranti, bar, servizi di somministrazione alimenti e bevande, purché la spesa sia pagata in modo tracciabile
  • alloggio: spese per alberghi, residence, sistemazioni temporanee, sempre tramite sistema di pagamento tracciato
  • viaggio: biglietti ferroviari, aerei, marittimi, taxi e noleggi auto effettuati con pagamento elettronico
  • trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea: rimborsi per taxi, NCC e simili, come stabilito dalla Legge n. 21/1992, se il pagamento è tracciato.
Condizioni di deducibilità – Tali spese sono deducibili solo se documentate e se il pagamento avviene tramite:
  • versamento bancario
  • versamento postale
  • altri metodi di pagamento elettronico (carta di credito, bancomat, sistemi digitali conformi).
La ratio della norma va ricercata nell’intento di prevenire abusi e creare maggiore trasparenza nella deduzione dei rimborsi spese per lavori autonomi e trasferte e uniformare il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi nei confronti dei committenti e dei professionisti.​

Questa disciplina si applica a tutti i casi previsti dai commi 2 e 5 dell’articolo, con effetto sia per i lavoratori autonomi sia per i committenti, ogni volta che si effettuano rimborsi su base analitica delle spese indicate.​

La dottrina prevalente, coerentemente con un’interpretazione letterale e sistematica del TUIR, ritiene che le disposizioni “esterne” all’art. 66 non possano applicarsi alle imprese semplificate salvo specifico rinvio. 

L’ipotesi è che si tratti di una “svista” legislativa: l’omissione del rinvio potrebbe derivare da un difetto di coordinamento normativo, frequente nei testi di aggiornamento non organici. In assenza di una modifica testuale o di chiarimenti ufficiali, l’interpretazione prudenziale porta quindi a escludere l’applicabilità del comma 5-bis alle imprese in contabilità semplificata. 

Alla luce del quadro normativo attuale, si ritiene che il nuovo comma 5-bis non trovi applicazione per le imprese minori in contabilità semplificata. Solo un intervento successivo – legislativo o interpretativo – potrà chiarire definitivamente la portata della norma ed evitare future incertezze operative.
 

(MF/ms)




Fringe benefit: chiarimenti sulla ricarica auto elettrica

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 237 del 10 settembre, ha affermato che la ricarica elettrica delle auto in uso promiscuo ai dipendenti, effettuata presso colonnine pubbliche utilizzando una card con addebito del costo a carico della società, non costituisce fringe benefit tassato in capo al dipendente.

Nel caso di specie, i dipendenti che sceglieranno un’autovettura elettrica o ibrida plug in dal parco auto aziendale avranno a disposizione un’apposita card per ricaricare l’auto presso colonnine pubbliche, con addebito del costo complessivo alla società, anche per l’uso privato del mezzo, ma entro un determinato limite annuo.

Superato un certo limite massimo di chilometri per anno effettuati per ragioni private, la società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico del carburante (elettricità) relativo all’uso privato della vettura, per la quota eccedente il limite stabilito.

La società ha quindi chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR alla fattispecie.

L’Agenzia, dopo aver richiamato l’attuale versione della norma e riportati i chiarimenti della C.M n. 326/97 (§ 2.3.2.1), nonché la risposta a interpello n. 421/2023 (in relazione alla tassazione dei rimborsi spese per la ricarica elettrica domestica delle auto), ha rilevato che l’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR disciplina esclusivamente la determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione del veicolo nell’ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente, ancorandola al costo chilometrico d’esercizio individuato in base alle tabelle ACI.

Nella determinazione di tali valori, l’ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l’automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso.

Al riguardo, l’Agenzia rappresenta che nelle “Considerazioni metodologiche” predisposte dall’ACI a supporto dell’elaborazione delle citate tabelle, ivi incluse quelle relative agli autoveicoli elettrici e ibridi plugin, risulta che le stime sul calcolo del carburante sono effettuate per le seguenti tipologie di carburante: benzina senza piombo, gasolio, GPL, metano ed elettricità.

Ai fini del calcolo del costo chilometrico d’esercizio dei veicoli elettrici e plugin, le tabelle ACI considerano, quindi, anche il costo dell’energia elettrica.

L’Agenzia afferma quindi che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l’energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

Venendo al caso di specie, in relazione alla possibilità di attribuire ai dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della società, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tali ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.

La società ha fatto poi presente che ciascun dipendente sarà tenuto a comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private e che, nell’ipotesi in cui sia superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private riconosciuto dalla società, la stessa provvederà ad addebitare al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico dell’energia elettrica relativo all’uso privato della vettura, per la parte corrispondente al superamento del suddetto limite.

Sul punto, l’Agenzia ribadisce che l’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR prevede una determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione per i veicoli concessi in uso promiscuo e che, come chiarito nella C.M. n. 326/97, è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle relative tabelle.

Ne consegue che le somme addebitate al dipendente in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI, al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR.

Eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l’uso privato del veicolo assegnato dovranno quindi essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.
 

(MF/ms)




Fringe benefit auto aziendali: ulteriore chiarimenti tramite FAQ all’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 192, pubblicata il 22 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi dei criteri di determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce della nuova disciplina, già oggetto di chiarimenti con la recente circ. n. 10/2025.

In particolare, con la risposta in commento, l’Agenzia ha ribadito che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.

In questo caso, infatti, non può trovare applicazione né la nuova disciplina di cui all’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, introdotta dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, né la disciplina transitoria di cui al successivo comma 48-bis, introdotto dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”).

Si ricorda che l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dalla L. 207/2024, stabilisce che, ai fini della determinazione del fringe benefit, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Con la circ. n. 10/2025 (§ 1.1), l’Agenzia ha chiarito che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • sono immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La nuova disciplina non è quindi applicabile nel caso rappresentato nell’istanza di interpello, in quanto i requisiti previsti dall’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR della sottoscrizione del contratto, dell’immatricolazione del veicolo e della consegna al dipendente non si verificano tutti nel 2025.

Quanto alla disciplina transitoria, l’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 stabilisce che resta ferma la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che, in base alla “prima parte” del citato comma 48-bis, il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024 si applica ai veicoli immatricolati, oggetto di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

La “prima parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 non è quindi applicabile nel caso esaminato nella risposta a interpello in quanto la consegna dei veicoli è prevista non prima del 1° luglio 2025.

La “seconda parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 consente di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

Nel caso di specie, considerato che i veicoli vengono assegnati ai dipendenti in data successiva al 30 giugno 2025, neppure la “seconda parte” del citato comma 48-bis può trovare applicazione.

Stante l’assenza dei requisiti richiesti per l’applicazione della nuova disciplina (art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR) e dei requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina transitoria (art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024), l’Agenzia ha concluso che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro (si veda anche la circ. n. 10/2025, § 1.3).
 

(MF/ms)