Fringe benefit 2025: veicoli aziendali
Le tabelle recepiscono tra l’altro la nuova modalità di calcolo del fringe benefit, prevista dalla legge di Bilancio 2025.
L’art. 1 comma 48 della Manovra, infatti, prevede la modifica all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.
Per effetto del comma 48, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuti al dipendente.
CONTRATTI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2025 | |
Valori di emissione di CO2 del veicolo | Percentuale per la determinazione del fringe benefit |
Non superiori a 60g/km Veicoli a trazione elettrica Veicoli plug-in |
50% 10% 20% |
In sostanza, la nuova disposizione:
- sostituisce il criterio alla base della determinazione del fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione;
- varia le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.
Esempio: l’assegnazione di una Fiat Panda 1.0, stando alle tabelle ACI 2025 il costo chilometrico è pari a 0,3797 e il fringe benefit tassato sarebbe pari a 2.847,75 euro, con percentuale del 50%.
In base alla formulazione della norma, infatti, tale autovettura rientrerebbe nella tassazione del fringe benefit al 50%, in quanto non sembrano esserci deroghe per le autovetture Mild e Full Hybrid (in tal senso sembrano anche le tabelle ACI).
Regole invariate se assegnate entro il 2024 –
La mancanza di una disciplina transitoria nell’art. 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025, obbliga i datori di lavoro ad applicare il nuovo regime a partire dal primo gennaio 2025, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, a nulla rilevando la data dell’ordine.
La concessione dell’auto in uso promiscuo non è da considerarsi un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dato che il lavoratore deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l’utilizzo del veicolo stesso (R.M. n. 46/2020). Si tratta di un contratto, ex art. 1321 c.c. Il contratto o la lettera di assegnazione viene redatta e firmata dalle parti:
- al momento della concessione dei benefit, e dunque quando il veicolo è disponibile,
- o in un momento antecedente.
Così facendo il contratto è efficace sin dalla firma, nonostante l’obbligo di esecuzione a carico del datore di lavoro sia vincolato alla realizzazione del presupposto contrattuale, cioè della consegna del veicolo da parte del fornitore.
Il datore di lavoro si fa carico di un obbligo cui deve adempiere e, al contempo, il valore del fringe benefit è collegato all’effettiva disponibilità del veicolo aziendale: l’erogazione del compenso in natura decorre da tale data e la relativa imponibilità avviene in base al principio di cassa allargato.
Le aziende che si attivano entro il 2024 potranno tutelare i lavoratori che si trovano in queste situazioni.
È anche utile specificare nel contratto che l’obbligo del datore di lavoro si riferisce alla consegna del veicolo secondo le condizioni generali concordate con il fornitore. Il dipendente, inoltre, è tenuto ad accettare il veicolo alternativo proposto dal noleggiatore qualora quello ordinato non sia disponibile.
La stipula del contratto nel 2024 esclude l’applicazione del nuovo regime.
(MF/ms)