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Bando regionale “Ricerca & innova”: domande a partire dal 25 gennaio 2023

E’ stato fissato a mercoledì 25 gennaio 2023, ore 14, il giorno di apertura dello sportello del bando in oggetto.

Il bando aperto è consultabile sulla pagina dedicata del sito regionale cliccando qui.

Contenuto del bando
Come anticipato con la circolare 603 del 17 novembre 2022, il bando è rivolto alle Pmi che portano avanti ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale). La misura comprende gli investimenti finalizzati alla progettazione, sperimentazione e adozione di innovazioni di prodotto e/o di processo ma non sono ammessi progetti di sola innovazione di processo.
 
Presentazione domande e valutazione
Apertura: 25 gennaio 2023, ore 14:00
Chiusura: fino all’esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, ore 14:00.
Le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione; dapprima si svolge una verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi un’istruttoria di merito composta da una valutazione tecnica e da una valutazione economico-finanziaria.
 
Beneficiari
PMI (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) con sede operativa in Lombardia, già costituite, iscritte e attive al Registro delle imprese con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

(SN/am)




Credito “Ricerca e Sviluppo”: sanatoria per l’indebita compensazione

L’art. 5 commi da 7 a 12 del Dl 146/2021 ha introdotto una speciale sanatoria per coloro i quali hanno compensato indebitamente il credito per ricerca e sviluppo.

Al ricorrere dei requisiti indicati dalla norma, se il credito compensato viene riversato il contribuente fruisce dello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi, oltre che della non punibilità penale.

Premesso che l’ambito applicativo della procedura di riversamento non appare ben delineato, in alcune situazioni aderire potrebbe essere conveniente.

Sovente per qualsiasi tipo di indebita compensazione gli uffici tendono ad irrogare la sanzione del comma 5 dell’art. 13 del Dlgs. 471/97 (dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato) e non quella del comma 4 (pari al 30% del credito stesso).

La domanda, che va redatta utilizzato il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 1° giugno 2022 n. 188987, deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2022.

In base alla bozza del c.d. Dl “Aiuti-ter”, approvato dal Consiglio dei Ministri, questo termine dovrebbe essere posticipato al 31 ottobre 2022.

Rimangono invece fermi i termini per il riversamento del credito. Pertanto, i pagamenti continuano a dover avvenire entro il 16 dicembre 2022 anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

La procedura è riservata ai soggetti ammessi al credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del Dl 145/2013 per i crediti maturati a far data dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016.

Deve trattarsi di spese realmente sostenute ma non qualificabili, dal punto di vista tecnico, come ricerca e sviluppo. Rientrano anche gli errori commessi “nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità” oppure “nella determinazione della media storica di riferimento” (art. 5 comma 8 del Dl 146/2021).

Sono in ogni caso escluse le condotte fraudolente, simulate così come le spese prive di documentazione giustificativa.

La sanatoria è preclusa nel caso in cui il credito d’imposta sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22 ottobre 2021 (art. 5 comma 12 del Dl 146/2021).

Applicazione della sanatoria troppo incerta

Come si può intuire, vari sono gli aspetti critici che caratterizzano la procedura di riversamento. Basti pensare al fatto che non è esattamente delineato il concetto di credito di imposta che può rientrare nella sanatoria.

È infatti noto come il confine tra credito inesistente e credito solo non spettante sia spesso labile. Il riversamento riguarda spese sostenute ma non agevolabili, locuzione alquanto vaga.

Sarebbe auspicabile che, in tempi celeri, l’Agenzia delle Entrate pubblichi una circolare esplicativa.

(MF/ms)




La nuova certificazione degli investimenti in R&S & I&D

In uno scenario caratterizzato da sempre più frequenti contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sull’inquadramento delle attività svolte nei periodi 2015-2019 nell’ambito della ricerca e sviluppo ammissibile al credito d’imposta ex articolo 3 Dl 145/2013 e dalla possibilità, da attivare entro il 30.09.2022, di sanare le indebite compensazioni effettuate entro il 22.10.2021 con la procedura di riversamento spontaneo prevista dall’articolo 5, commi 7-12, Dl 146/2021, era improrogabile un intervento decisivo atto a consentire alle imprese l’applicazione della nuova disciplina del credito d’imposta R&S&I&D “in condizioni di certezza operativa”.

Un primo tentativo in tale direzione, seppur parzialmente infruttuoso, è ravvisabile nelle modifiche apportate dalla lettera g) del comma 1064, articolo 1, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) all’onere di relazione tecnica del comma 206 dell’articolo 1, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), che ha imposto l’obbligo di asseverazione del documento col fine di “assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute”.

La mancanza di ulteriori chiarimenti sulla modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha indotto le imprese ad adottare soluzioni difformi, che spaziano dall’asseverazione ad opera del medesimo legale rappresentante e/o del responsabile delle attività, fino al rilascio di una perizia tecnica asseverata da parte di un soggetto terzo.

L’articolo 23, commi 2-8, Dl. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali) è intervenuto sul tema delineando un vero e proprio sistema di certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica incardinati nella disciplina dell’articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019.

La certificazione degli investimenti rappresenta uno strumento liberamente azionabile dal contribuente a propria tutela, in virtù del suo effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In attesa della pubblicazione del DPCM su proposta del Mise e di concerto con il Mef, previsto entro il 22.07.2022, che dovrà definire i requisiti dei certificatori, le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni di richiesta della certificazione, gli oneri a carico dei richiedenti parametrati ai costi della procedura, analizziamo nel dettaglio le caratteristiche del nuovo sistema di certificazione.

L’ambito applicativo della certificazione comprende tutte le attività ammissibili al nuovo credito d’imposta R&S&I&D (in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2020 per la generalità delle imprese), ivi incluse le attività di innovazione tecnologica con obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, già effettuate o da effettuarsi, purché non siano già state contestate violazioni relative all’utilizzo del credito o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento in relazione alle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il contenuto della certificazione attiene alla qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al credito d’imposta.

L’aspetto di maggiore appeal del sistema risiede nell’effetto vincolante della certificazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, che comporta la nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni.

Unica deroga a questo effetto vincolante è rappresentata dal caso in cui la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Legittimati al rilascio della certificazione saranno i soggetti abilitati secondo i requisiti da definirsi dall’apposito DPCM.

Sulla natura e le caratteristiche dei soggetti il testo del comma 3 dell’articolo 23, Dl 73/2022 resta generico, precisando soltanto che si tratterà di:

  • soggetti pubblici o privati;
  • in possesso di requisiti, idonei anche a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità;
  • iscritti all’apposito albo dei certificatori, tenuto dal Mise.
Ulteriore aspetto che dovrebbe garantire l’efficacia del sistema di certificazione è l’ingerenza del Mise sui procedimenti valutativi adottati dai certificatori: i soggetti abilitati dovranno infatti attenersi, nell’espletamento dell’incarico, a quanto previsto da apposite linee guida del Mise, periodicamente elaborate ed aggiornate e saranno soggetti ad attività di vigilanza.

Il sistema di certificazione così delineato prevede dunque un ruolo pervasivo del Mise, che potrà contare su una spesa autorizzata al comma 8 di euro 307.000 per il 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dal 2023 per costituire una task force dedicata mediante ampliamento del proprio organico con le seguenti figure:

  • un dirigente di livello non generale;
  • dieci unità di personale non dirigenziale.
(MF/ms)



Lezioni e ricerca nella ex-Maternità: “Una conquista”

La Provincia dell’1 ottobre 2021, parla Luigi Pescosolido della nostra associata Rapitech e membro del consiglio di ApiTech.




Bando Frim Fesr 2020 Ricerca & Sviluppo

La linea di intervento FRIM FESR 2020 (RICERCA & SVILUPPO) favorisce gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione da parte delle PMI mediante un finanziamento sino al 100% della spesa complessiva compreso tra € 100 mila e € 1 milione in ambito aerospazio, agroalimentare, eco-industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile.

La durata del finanziamento è compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 di preammortamento. Al finanziamento sarà applicato un tasso nominale annuo fisso e pari allo 0,5%. Il finanziamento è rivolto alle imprese con unità produttive/operative in regione Lombardia a partire da 3 dipendenti. I progetti dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell’agevolazione, salvo proroga di massimo 6 mesi.
Nelle spese ammissibili dal bando sono previste le seguenti voci di spesa.
a)            Spese di personale relative a ricercatori e tecnici per un massimo del 50% delle spese totali ammissibili di progetto.
b)           Costi di ammortamento relativi a impianti, macchinari e attrezzature.
c)            Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti.
d)           Materiali direttamente connessi alla realizzazione del progetto, per un massimo del 10%.
e)           Spese generali forfettarie addizionali per il 15% delle spese di personale.
f)            Costi per il deposito di brevetti fino a un massimo del 15% delle spese totali del progetto.
Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma Bandi online entro il 31 Marzo 2021 con valutazione a sportello. Api Lecco e Apitech si propongono di dare supporto alle aziende interessate al finanziamento.
Ulteriori approfondimenti sul bando al seguente link: informazioni

(AM/am)