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Transizione 5.0: mantenimento dei requisiti per 5 anni

Il diritto all’utilizzo del credito d’imposta transizione 5.0 viene meno se i beni vengono ceduti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto di innovazione, ma anche se nello stesso periodo non viene mantenuto il risparmio energetico ottenuto. L’art. 21 del DM 24 luglio 2024 disciplina specifiche ipotesi di decadenza per il credito d’imposta transizione 5.0.

Viene anzitutto previsto che l’impresa decada totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito (ovvero l’importo prenotato è ridotto in tutto o in parte) se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti i beni agevolati sono alternativamente:

  • ceduti a terzi;
  • destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il progetto di investimento sia completato nel 2024, i beni agevolati devono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2029.
Ai fini dell’agevolazione in esame è quindi previsto un “periodo di sorveglianza” più lungo rispetto a quello relativo al credito investimenti 4.0 ex L. 178/2020 (due anni dall’interconnessione per i beni 4.0).
Il recapture opera anche in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.
Se scatta la clausola di salvaguardia sopra descritta, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per espressa previsione normativa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 commi 35 e 36 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.
Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla L. 232/2016; attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Ai sensi dell’art. 21 del DM 24 luglio 2024, l’impresa decade totalmente o parzialmente dall’agevolazione anche nel caso in cui fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione non sia mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione.

Gli impianti fotovoltaici devono entrare in esercizio entro un anno
Determina inoltre la decadenza anche la mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo entro un anno dalla data di completamento del progetto di investimento.
Sono ulteriori cause di decadenza: l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili; le false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura; la mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d’imposta; l’impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; il mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH.
La norma dispone altresì che anche il mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento comporta la decadenza dall’agevolazione.

(MF/am)




Superbonus al 110% ultima possibilità di usufruirne

Per la quasi totalità dei contribuenti mancano poco più di tre mesi allo spirare del Superbonus con aliquota del 110%.

Più precisamente, salvo future proroghe che potrebbero rientrare nella prossima legge di bilancio per il 2024 e che potrebbero riguardare i condomìni che devono ancora ultimare i lavori (il governo sta valutando al riguardo l’impatto di una eventuale proroga sul bilancio dello Stato e sul deficit 2024), mancano soltanto 111 giorni per sostenere le spese relative agli interventi agevolati.

Rimangono invece ferme sino alla fine del 2024 la quasi totalità delle altre detrazioni edilizie: la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR per gli interventi volti al recupero edilizio con aliquota del 50% entro l’importo massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare (c.d. “bonus casa”), la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici (c.d. “ecobonus”) dal 50% al 75%, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “sismabonus” dal 50% sino all’85%, di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013.

Rimarrà fino alla fine del 2025, inoltre, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.

Tornando al superbonus, che dal 2024 nella stragrande maggioranza dei casi non sarà più super (in quanto nel 2024 e nel 2025 scenderà rispettivamente al 70% e al 65%) e che potrà essere meno conveniente rispetto alle altre agevolazioni fiscali che potrebbero spettare per l’esecuzione di determinati interventi edilizi, per quanto concerne le spese sostenute nel 2023, seppur l’aliquota della detrazione sia stata ridotta dal 110% al 90%, permangono ancora numerosi casi per i quali sino al 31 dicembre 2023 la detrazione rimane al 110% ove siano rispettate le condizioni stabilite dalla norma inerenti la data delle delibere condominiali e del deposito della CILAS (art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020, art. 1 comma 894 della L. 197/2022 e art. 9 del DL 176/2022).

In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 9 del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) all’art. 119 del DL 34/2020, e delle disposizioni previste dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022, infatti, l’aliquota al 110% si può continuare ad applicare sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023:

– per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, oltre che dalle ONLUS, ODV e APS iscritte nei registri;
– per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (IACP e cooperative edilizie), nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, fermo restando che il superbonus si estende alle spese sostenute sino alla fine del 2023 soltanto se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
– con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (“villette”) o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

I sopraelencati soggetti, quindi, per poter fruire dell’aliquota del 110% dovranno sostenere le spese entro il 31 dicembre 2023. Nei casi in cui si intenda beneficiare della detrazione fiscale direttamente in dichiarazione dei redditi, infatti, non è obbligatorio realizzare i lavori corrispondenti a dette spese entro la medesima data, rimando fermo che affinché l’agevolazione competa è necessario che i lavori vengano (anche in un successivo momento) realizzati (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022 n. 56).

Limitatamente al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’esercizio delle opzioni di cessione/sconto di cui all’art. 121 del DL 34/2020 è subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell’avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020). In questi casi, quindi, entro il 31 dicembre 2023 non soltanto devono essere sostenute le spese, ma gli interventi corrispondenti devono anche essere realizzati.

Per un esiguo numero di soggetti, l’aliquota al 110% spetterà poi fino al 31 dicembre 2025:

  • per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (ONLUS, ODV e APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, purché oggetto degli interventi siano immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 posseduti da tali soggetti in piena o nuda proprietà, oppure in usufrutto, oppure detenuti in comodato d’uso gratuito (comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020);
  • per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (primo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020).
 

(MF/ms)




Superbonus: necessario il bonifico per i non titolari di reddito di impresa

Per poter fruire del Superbonus, di cui all’art. 119 del Dl 34/2020, i soggetti non titolari di reddito di impresa devono pagare le spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino gli elementi necessari affinché gli istituti bancari e postali possano applicare la ritenuta d’acconto dell’8% nei confronti del destinatario del pagamento. Soltanto se la ritenuta è stata operata non è necessario ripetere il bonifico, ma se la ritenuta non è stata operata l’unico modo per non perdere il diritto all’agevolazione è la ripetizione del bonifico e non sarebbero sufficienti le dichiarazioni sostitutive rilasciate dall’impresa (con le quali si attestano che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito di impresa) come invece precisato con riguardo ad altre detrazioni “edilizie”.

Il chiarimento, contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28 (p. 176) e riguardante il superbonus, sembrerebbe differire rispetto ai chiarimenti che hanno riguardato altri bonus fiscali.

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Dm n. 41/98 e dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Dm 6 agosto 2020 n. 159844 “Requisiti”, per la quasi totalità delle detrazioni “per interventi” (fanno eccezione, ad esempio, “bonus mobili” e “bonus verde”), il pagamento delle spese detraibili da parte dei soggetti non titolari di reddito d’impresa deve avvenire mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino:

  • il numero e la data della fattura;
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (possono essere pagate con modalità diverse dal bonifico soltanto le spese relative: agli oneri di urbanizzazione; all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori; alla Tosap come precisato, tra le altre, dalla Rm 15 aprile 99 n. 69270, dalla ris. Agenzia delle Entrate 18 agosto 2009 n. 229 e dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2022, p. 183).
Sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione a spese che danno diritto a fruire delle detrazioni di imposta, si applica la ritenuta di acconto di cui all’art. 25 del Dl 78/2010, attualmente fissata all’8%, la cui applicazione compete all’intermediario finanziario (“le banche e le Poste Italiane SPA”).

Affinché possa quindi essere operata la ritenuta è necessario pagare le spese relative agli interventi effettuati mediante l’apposito bonifico “parlante”; ai fini della spettanza del superbonus di cui all’art. 119 del Dl 34/2020 possono essere utilizzati “i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio” (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2022, p. 108).

L’obbligo di utilizzare il bonifico, invece, non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa (art. 6 comma 1 lett. e) del Dm  6 agosto 2020 n. 159844 “Requisiti”; cfr. circ. nn. 23/2022, p. 108 e 28/2022, p. 176).

Anche per il superbonus, così come per le altre detrazioni “per interventi”, la circ. n. 28/2022 precisa che “la non completa compilazione del bonifico bancario/postale” che pregiudichi l’applicazione della ritenuta d’acconto “non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto”. Inoltre, come già precisato nella circ. n. 30/2020 (§ 5.3.3) “la ripetizione del bonifico non si rende, invece, necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura non pregiudicando tale omissione l’effettuazione della ritenuta” di cui all’art. 25 del Dl 78/2010.

Con riguardo al superbonus, quindi, non sembra essere contemplata la possibilità riconosciuta per altre detrazioni “edilizie” (ad esempio, per gli interventi volti al recupero edilizio ed alla riqualificazione energetica degli edifici) dall’Amministrazione finanziaria (tra le altre, circ. nn. 7/2021, 43/2016 e 7/2017) secondo cui, nel caso in cui sia stato utilizzato per errore un bonifico diverso da quello “parlante” e non siano stati indicati tutti i dati richiesti (e, in conseguenza di ciò, l’intermediario finanziario non abbia potuto applicare la ritenuta di acconto di cui all’art. 25 del Dl 78/2010), né sia stato possibile ripetere il bonifico, il diritto alla detrazione non è pregiudicato, a condizione però che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito di impresa.

(MF/ms)