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Adempimenti Adr per il trasporto di merci pericolose: scadenza 28 febbraio 2022

Le realtà produttive tenute agli obblighi Adr hanno un impegno annuale con scadenza 28 febbraio. Il consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, che è stato incaricato, deve redigere annualmente una relazione contenente le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie per l’osservanza delle norme vigenti in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza ottimali delle attività dell’impresa.

La relazione va consegnata al legale rappresentante dell’impresa, va conservata per 5 anni e messa a disposizione delle autorità nazionali competenti qualora richiesto.

La scadenza di presentazione di questa relazione, in precedenza fissata al 31 dicembre di ogni anno, è stata modificata dalla Circolare ministeriale n. 10898 del 5 aprile 2011 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che la colloca “entro il mese di febbraio dell’anno successivo”.

Come precisato dalla Circolare Ministeriale A9/2000/Mot del 6 marzo 2000, nel caso in cui la funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell’impresa, la relazione dovrà essere ugualmente redatta, anche se diretta alla medesima persona che l’ha predisposta.

La relazione annuale deve essere redatta in seguito alla verifica delle procedure e delle prassi aziendali inerenti le attività dell’impresa connesse al trasporto di merci pericolose.

Altre scadenze Adr

Si coglie l’occasione per ricordare che le aziende soggette agli obblighi Adr devono rispettare altre scadenze documentali che nel periodo pandemico risultano prorogate di 90 giorni dal termine di fine emergenza (31/03/2022), come di seguito indicato:

  • Il certificato di formazione professionale Adr (Cfp) rilasciato dall’Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogato fino al 29/06/2022.
  • Il certificato di approvazione del veicolo Adr (Barrato Rosa) rinnovato in Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogato fino al 29/06/2022.
  • La verifica della cisterna Adr rinnovata in Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogata fino al 29/06/2022.

 
(SN/bd)
 




Emissioni in atmosfera con sostanze pericolose: relazione entro il 28 agosto 2021

Si avvicina una scadenza ambientale in tema emissioni. Infatti un anno fa il D.lgs. n.102 del 30 luglio 2020 aveva introdotto il comma 7-bis all’art. 271 del D.lgs. n.152/2006 che prevedeva che la presenza nei fumi di alcune sostanze pericolose andasse evitata non appena tecnicamente ed economicamente possibile, ovvero eliminando tali sostanze dai cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera.

Si tratta delle seguenti sostanze:

  • le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
  • le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (Pbt e vpvb)
  • le sostanze classificate estremamente preoccupanti (Svhc) dal Regolamento Reach
I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze sono obbligati ad inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Per gli stabilimenti e le installazioni già in esercizio lo scorso anno, la prima relazione va in ogni caso trasmessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto (entro il 28/08/2021), mentre l’eventuale domanda di autorizzazione di adeguamento dovrà essere presentata entro il 1 gennaio 2025 oppure, a seguito di richiesta dell’Autorità competente, in istanza di rinnovo o modifica sostanziale di autorizzazione.
La prima relazione deve essere inviata entro il 28 agosto 2021.
In caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del Testo unico ambientale n. 152/2006.

Si allega la Dgr regionale del 7 giugno 2021 che contiene molti dettagli per comprendere se e quando l’obbligo è effettivamente applicabile e come darne applicazione.

Stante la ratio delle nuove disposizioni, ne deriva che gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, siano da considerare esclusi dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 in virtù del regime semplificato al quale appartengono.

Infine, le misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di sostanze e miscele “classificate” secondo quanto indicato all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, ha ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Qualora i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell’art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un’Aua entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

(SN/bd)
 




Rivalutazione dei beni di impresa: relazione di stima

L’art. 110 del DL “Agosto” (DL 104/2020), conv. L. 126/2020 e modificato dalla L. n. 178/2020, ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni di impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Oltre a richiamare, tra l’altro, l’applicabilità degli artt. 11, 13, 14 e 15 della L. n. 342/2000, la norma introduce rilevanti novità.

Dal punto di vista valutativo, il rinvio all’art. 11 della L. n. 342/2000 ripropone due questioni chiave: la necessità di una relazione di stima a supporto di amministratori e organo di controllo nell’attestare un regolare processo di rivalutazione, con indicazione dei criteri di stima utilizzati (valore d’uso e/o valore di mercato) e la scelta della configurazione da adottare (aspetto trattato in un prossimo articolo).

La norma non richiede una perizia di stima redatta da valutatori indipendenti.
Sulla sua opportunità negli anni si sono succeduti diversi orientamenti: nel documento di ricerca n. 71 (giugno 2001) Assirevi riteneva la perizia presidio indispensabile a garanzia di trasparenza e affidabilità, ferma anche la possibilità di farla redigere da tecnici interni all’azienda. Assonime ha suggerito la possibilità di utilizzare, in alternativa, listini prezzi o corrispettivi indicati in contratti preliminari (circolare n. 13/2001) e richiamato la necessità di una relazione di stima in contesti di precedenti rivalutazioni, a migliore supporto di amministratori e organi di controllo (n. 2/2013).
Perizia di stima che appare ancora più opportuna nell’attuale contesto di incertezza dovuta all’emergenza sanitaria e in relazione a beni rivalutabili quali partecipazioni e beni immateriali, oltre che in funzione della rilevanza dei valori in gioco.
Agli organi amministrativo e di controllo, comunque, viene richiesta un’analisi consapevole degli esiti della stima, anche per attuare un corretto processo di rivalutazione: il loro operato non potrà mai limitarsi a una mera ratifica priva di analisi critica della valutazione.
Gli amministratori, infatti, hanno il dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, che presuppone l’obbligo di agire in modo informato e quindi la conoscenza non tanto della teoria e tecnica valutativa, quanto piuttosto delle attività che formano il processo di valutazione e ne possono condizionare il risultato.
Per queste ragioni, una relazione predisposta da un valutatore indipendente con le caratteristiche previste dai Principi italiani di valutazione (PIV) costituisce il migliore supporto per amministratori e organi di controllo a tutela del loro corretto operato e per evitare contestazioni circa il mancato rispetto delle previsioni normative, sino alla fattispecie estrema di falsa comunicazione sociale ex art. 2621 c.c. (Cass. SS.UU. 27 maggio 2016 n. 22474).
Secondo i PIV, le stime di rivalutazione dei beni di impresa sono riconducibili alle valutazioni ai fini di bilancio (PIV IV.7), ovvero valutazioni disciplinate dai principi contabili di riferimento e quindi c.d. “convenzionali”.

Stime riconducibili alle valutazioni ai fini di bilancio
Oltre ai generali requisiti di indipendenza e competenza tecnica declinati nel conceptual framework (PIV I.3.1), queste particolari stime richiedono all’esperto una specifica competenza circa disciplina normativa e principi contabili di riferimento, di cui va data disclosure completa e trasparente nella relazione di valutazione (PIV IV.7.1), oltre la consapevolezza del ruolo pubblico della sua attività.
La relazione, poi, deve illustrare tutti i passaggi del processo di valutazione svolto per consentire ai suoi fruitori di ripercorrerlo criticamente e di comprendere le ragioni delle scelte compiute. All’esperto, rispetto ad altre stime, è richiesta anche la condivisione dei suoi fogli di lavoro e calcolo con amministratori e organi di controllo, così da essere in grado di sostenere le proprie analisi e rispondere a richieste di dettaglio formulate, ad esempio dai revisori.
Non va infine dimenticato che le valutazioni ai fini di bilancio possono condurre a valori differenti rispetto alle valutazioni c.d. “libere”, ma devono comunque essere riconciliabili con tali stime e/o con i prezzi espressi dal mercato.

(MF/ms)