1

Intrastat: riepilogo termini e scadenze 2023

Il 25 gennaio 2023 scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di dicembre e nel 4° trimestre 2022.

Si ricorda che i termini di presentazione erano stati modificati dall’art. 3, comma 2, del Dl. n. 73/2022 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), in vigore dal 22 giugno 2022, fissandoli entro il termine del mese successivo al periodo di riferimento.

Successivamente, in sede di conversione in legge del Dl. n. 73/2022 (Legge n. 122/2022), la scadenza è stata riportata al 25 del mese successivo del periodo di riferimento.

Nella tabella seguente sono riepilogate tutte le scadenze relative al 2023, tenendo conto del differimento al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

 

Periodo di riferimento Termine di presentazione
Dicembre 2022 e 4° trimestre 2022 25 gennaio 2023
Gennaio 2023 27 febbraio 2023
Febbraio 2023 27 marzo 2023
Marzo e 1° trimestre 2023 26 aprile 2023
Aprile 2023 25 maggio 2023
Maggio 2023 26 giugno 2023
Giugno e 2° trimestre 2023 25 luglio 2023
Luglio 2023 25 agosto 2023
Agosto 2023 25 settembre 2023
Settembre e 3° trimestre 2023 25 ottobre 2023
Ottobre 27 novembre 2023
Novembre 27 dicembre 2023
Dicembre e 4° trimestre 2023 25 gennaio 2024

Si ricorda che con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato rilevanti modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dal 1° gennaio 2022.

Tra le novità di maggior interesse si segnalano le seguenti:

  • semplificazione dei modelli INTRA-1 bis e INTRA-2 bis: gli operatori, che concludono spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, possono avvalersi del codice convenzionale unico “99500000”, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
  • nel modello INTRA-1 bis è aggiunta la rilevazione del Paese di origine delle merci a fini statistici;
  • nel modello INTRA-2 bis non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta;
  • nel modello INTRA-2 quater, relativo agli acquisti di servizi, non devono più essere indicati il codice Iva del fornitore, l’ammontare delle operazioni in valuta, la modalità di erogazione e quella di incasso e il Paese di pagamento;
  • con riferimento alle cessioni intracomunitarie in regime di call-off-stock, le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione attribuito, ai fini Iva, al destinatario dei beni, vanno riepilogate nella sezione 5 del modello INTRA 1.

Regole periodicità di presentazione Modelli Intrastat – tabella di sintesi
 

Modello INTRA Periodicità Ammontare trimestrale delle operazioni UE Obbligo di presentazione
ACQUISTI BENI (INTRA 2-bis) Mensile Acquisti intra UE di beni è ≥ € 350.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai soli fini statistici
Trimestrale Non più ammesso No
ACQUISTI SERVIZI (INTRA 2-quater) Mensile Prestazioni di servizi UE ricevuti è ≥  € 100.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai soli fini statistici
Trimestrale Non più ammesso No
CESSIONI DI BENI (INTRA 1-bis) Mensile Cessioni intra UE di beni è > € 50.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai fiscali (ai fini statistici la presentazione è facoltativa ove l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intra UE di beni non è superiore a € 100.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti)
Trimestrale Cessioni intra UE di beni è ≤ € 50.000 per tutti i 4 i trimestri solari precedenti , ai soli fini fiscali
CESSIONE DI SERVIZI (INTRA 1-quater) Mensile Prestazioni di servizi UE resi è > € 50.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai fini fiscali e statistici
Trimestrale Prestazioni di servizi UE resi è ≤ € 50.000 per tutti i 4 i trimestri solari precedenti

 
(MF/ms)




Bonus edilizi: nuove regole sulla responsabilità solidale dei cessionari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 21 settembre 2022 n. 142, di conversione del Dl 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), diventa legge la modifica del comma 6 dell’art. 121 del Dl 34/2020, in materia di responsabilità, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che hanno acquistato il credito corrispondente alla detrazione altrimenti spettante.

Sin dalla originaria introduzione dell’art. 121 del Dl 34/2020, il comma 6 stabilisce che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari “in presenza di concorso nella violazione”.

L’art. 33-ter del Dl 115/2022 convertito, mediante inserimento del nuovo comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022, modifica ora il comma 6 dell’art. 121 del Dl 34/2020 per specificare che la predetta responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”.

Il secondo periodo del comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022 stabilisce che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” si applica “esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”.

Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, il nuovo comma 1-bis.2 all’art. 14 del Dl 50/2022, contestualmente inserito dall’art. 33-ter del Dl 115/2022, consente (con una formulazione normativa in verità confusa e meritevole di chiarimenti ufficiali) di ottenere la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” acquisendo “ora per allora […] la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.

Le modifiche in questione si inseriscono in un contesto in cui è da considerarsi pacifico che il “concorso nella violazione” presuppone, tra gli elementi costitutivi della fattispecie, quello soggettivo (circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. 30, § 5.1.9).

Come già a suo tempo evidenziato su Eutekne.info e più recentemente declinato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23 (§ 5.3), tale elemento soggettivo consiste nella consapevolezza del fornitore o del cessionario di poter contribuire alla realizzazione della violazione in ragione delle sue condotte commissive, ma anche di quelle omissive, quali, ad esempio, la mancanza di adeguata diligenza nel verificare la conformità della documentazione che comprova la spettanza della detrazione da cui il credito si origina e, per i soggetti a ciò obbligati, la mancanza di adeguati controlli in funzione antiriciclaggio.

Stando così le cose, ragionevolezza vorrebbe che la modifica normativa andasse interpretata nel senso che il cessionario di un credito di imposta (ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari), al quale non sia imputabile il dolo, possa essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario (e gli eventuali altri cedenti):

  • quando il credito è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, solo nel caso in cui non abbia acquisito la predetta documentazione e i relativi allegati (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio), sincerandosi quindi della sua esistenza formale e del possesso dei necessari requisiti professionali e assicurativi in capo ai vistatori, asseveratori e attestatori;
  • quando il credito non è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, ogni qual volta non abbia messo l’ordinaria diligenza (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio) per verificare in prima persona l’effettività dei lavori, la congruità delle spese e la conformità della documentazione sottostante al credito che acquista
Pare tuttavia che, al momento, questa ragionevolezza sia ben lungi dal prevalere, se è vero che:
  • l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe incline a non rivedere, almeno per ora, nonostante la sopravvenuta novità normativa, le proprie istruzioni operative sulla diligenza richiesta ai cessionari nei controlli da effettuare;
  • talune società di revisione, che fanno da advisor per le banche, stanno addirittura aggiungendo richieste di prove video (precedentemente non richieste) anche per crediti che sono assistiti dai visti, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020.
(MF/ms)



Intrastat: in scadenza il primo invio con la nuova disciplina

Domani, 25 febbraio, scade il termine per la trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2022.

Si tratta del primo invio nel quale si rendono applicabili le numerose novità previste per l’adempimento con la determinazione Agenzia delle Dogane n. 493869 del 23 dicembre 2021.

A tal fine, è stato adeguato anche il programma informatico, disponibile sul sito della stessa Agenzia, per la compilazione, il controllo formale e l’invio telematico degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi.

Tra gli aspetti di maggiore impatto della nuova disciplina, a seguito della determinazione n. 493869/2021, si segnala la modifica della soglia di esonero per la presentazione, su base mensile, del modello INTRA-2 bis.

La soglia è, difatti, stata incrementata da un importo di 200.000 euro a 350.000 euro, per gli acquisti effettuati in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Il nuovo limite massimo per la presentazione mensile del modello INTRA-2 bis va, dunque, monitorato su base trimestrale.

Esso si applica, come detto, a partire dalle operazioni effettuate nel 2022, fermo restando che le informazioni contenute nel modello INTRA-2 bis sono rese per finalità statistiche.

Rimane confermata la soglia pari a 100.000 euro per la presentazione, su base mensile, del modello INTRA-2 quater, relativamente alle prestazioni di servizi intracomunitarie “generiche”, i cui committenti siano soggetti passivi stabiliti in Italia.

È, invece, abolito l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi acquisti (INTRA-2) su base trimestrale, sia con riferimento ai beni che ai servizi.

Tra le altre novità che investono gli elenchi INTRA acquisti (al pari degli elenchi relativi alle vendite) si evidenziano:

  • la possibilità di avvalersi del codice convenzionale “99500000”, per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
  • la suddivisione dei dati relativi alla natura della transazione in due colonne A e B.
Si precisa che la compilazione della colonna B è obbligatoria soltanto se il valore degli acquisti supera i 20 milioni di euro. In quest’ultimo importo sono computate tutte le movimentazioni, inclusi gli invii di beni in conto lavorazione o in forza di contratti di “call-off stock”.

Di particolare rilievo, in base alle istruzioni aggiornate lo scorso dicembre, è l’identificazione del momento in cui il modello INTRA-2 va presentato.

Per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di beni, essi vanno inseriti negli elenchi INTRASTAT in relazione:

  • al periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano;
  • al mese (di calendario) nel corso del quale si verifica il fatto generatore, per le merci comunitarie, e l’IVA diviene esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/Ce.
     
Nel caso di un bene che viene consegnato in Italia nel mese di gennaio 2022, l’acquisto dovrebbe essere rilevato negli elenchi INTRASTAT relativi al mese di gennaio.

È prevista però un’eccezione se l’intervallo di tempo tra l’acquisto dei beni e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario: in tale circostanza, il periodo di riferimento ai fini INTRASTAT è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano.

Non sono da considerare le fatture per acconti

Nell’ipotesi in cui siano state emesse fatture per acconti e nella più generale ipotesi di fatturazione anticipata rispetto alla consegna o spedizione delle merci, gli acquisti devono essere inseriti negli elenchi riferiti al periodo di consegna o spedizione dei beni, così come avviene per le movimentazioni a scopo di lavorazione.

Si pensi alle fatture ricevute a gennaio 2022 per beni che giungono in Italia nel mese di febbraio 2022: l’operazione sarà rilevata negli elenchi INTRA relativi agli acquisti di febbraio.

Le nuove istruzioni alla compilazione precisano che non sono oggetto di comunicazione dei modelli INTRASTAT le operazioni di acquisto di beni in cui gli stessi non entrano nel territorio italiano, come per le operazioni triangolari ove il soggetto residente è il promotore dell’operazione e la merce non arriva sul territorio nazionale.

(MF/ms)